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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/04/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6760/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6760 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pontesilli Eleonora, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Rosina, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.07.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 1.07.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.10.2019 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Pomezia (RM) il CP_1
30.09.2000, rappresentando che dall'unione coniugale era nato il figlio (10.01.2003), che i Per_1
coniugi si erano separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 26.07.2016 e che non avevano più ripreso la convivenza, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970.
In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia il
30.9.2000 dai Sigg. ri , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1 CP_1
il 13.5.1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pomezia al n. 44 , P1 anno
2000, con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di annotamento della emananda sentenza;
b) disporre l'assegnazione della casa coniugale , costituita dall'appartamento sito in EA , via dei Carrubi 15 di proprietà esclusiva della madre del , a lui medesimo;
Parte_1
c) disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, che provvederanno di comune accordo alla sua educazione , istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con collocazione stabile o prevalente presso il padre e con facoltà per la madre di vederlo e averlo con sé a condizioni prestabilite;
d) dare atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e che dunque non vi è luogo ad assegno divorzile;
e) disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio minore nel periodo di rispettiva collocazione e che entrambi provvedano alle spese di natura straordinaria a carattere medico/sanitario, scolastico e sportivo/culturale/ricreativo in misura paritetica”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2020 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia il
30.9.2000 dai Sigg. ri , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1 CP_1
il 13.5.1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pomezia al n. 44 , P1 anno
2000, con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di annotamento della emanada sentenza;
b) disporre l'assegnazione della casa coniugale , costituita dall'appartamento sito in EA , via dei Carrubi 15, alla sig. ra CP_1
c) disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, che provvederanno di comune accordo alla sua educazione , istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con collocazione stabile o prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e averlo con sé previo accordo con il minore;
d) disporre che il versi a titolo di contributo per mantenimento del figlio a Pt_1 Per_1
somma di euro 300,00 mensili, in ragione delle mutate esigenze del minore, e che entrambi provvedano alle spese di natura straordinaria a carattere medico/sanitario, scolastico e sportivo/culturale/ricreativo nella misura del 50% ciascuno.”.
Con ordinanza del 15.02.2021 il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini di cui all'art. 4 della Legge n. 898/1970.
Con le rispettive memorie integrative le parti si riportavano alle conclusioni già formulate in sede di attio introduttivi del giudizio.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove testimoniali e all'udienza del 1.07.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, avuto riguardo alla domanda divorzile, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970» e la separazione si è protratta «[…] ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistitada un avvocato […]».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto, sicchè deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve dichiararsi, pertanto, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Pomezia
(RM) il 30.09.2000, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Avuto riguardo alle ulteriori domande accessorie, poiché la causa non risulta sufficientemente istruita, con separata ordinanza deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6760/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pomezia (RM) il 30.09.2000 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); CP_1 C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Pomezia (Registro degli atti di matrimonio atto n. 44, parte 1, anno 2000);
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6760 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pontesilli Eleonora, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Rosina, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.07.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 1.07.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.10.2019 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Pomezia (RM) il CP_1
30.09.2000, rappresentando che dall'unione coniugale era nato il figlio (10.01.2003), che i Per_1
coniugi si erano separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 26.07.2016 e che non avevano più ripreso la convivenza, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970.
In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia il
30.9.2000 dai Sigg. ri , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1 CP_1
il 13.5.1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pomezia al n. 44 , P1 anno
2000, con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di annotamento della emananda sentenza;
b) disporre l'assegnazione della casa coniugale , costituita dall'appartamento sito in EA , via dei Carrubi 15 di proprietà esclusiva della madre del , a lui medesimo;
Parte_1
c) disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, che provvederanno di comune accordo alla sua educazione , istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con collocazione stabile o prevalente presso il padre e con facoltà per la madre di vederlo e averlo con sé a condizioni prestabilite;
d) dare atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e che dunque non vi è luogo ad assegno divorzile;
e) disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio minore nel periodo di rispettiva collocazione e che entrambi provvedano alle spese di natura straordinaria a carattere medico/sanitario, scolastico e sportivo/culturale/ricreativo in misura paritetica”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2020 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia il
30.9.2000 dai Sigg. ri , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1 CP_1
il 13.5.1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pomezia al n. 44 , P1 anno
2000, con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di annotamento della emanada sentenza;
b) disporre l'assegnazione della casa coniugale , costituita dall'appartamento sito in EA , via dei Carrubi 15, alla sig. ra CP_1
c) disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, che provvederanno di comune accordo alla sua educazione , istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con collocazione stabile o prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e averlo con sé previo accordo con il minore;
d) disporre che il versi a titolo di contributo per mantenimento del figlio a Pt_1 Per_1
somma di euro 300,00 mensili, in ragione delle mutate esigenze del minore, e che entrambi provvedano alle spese di natura straordinaria a carattere medico/sanitario, scolastico e sportivo/culturale/ricreativo nella misura del 50% ciascuno.”.
Con ordinanza del 15.02.2021 il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini di cui all'art. 4 della Legge n. 898/1970.
Con le rispettive memorie integrative le parti si riportavano alle conclusioni già formulate in sede di attio introduttivi del giudizio.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove testimoniali e all'udienza del 1.07.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, avuto riguardo alla domanda divorzile, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970» e la separazione si è protratta «[…] ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistitada un avvocato […]».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto, sicchè deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve dichiararsi, pertanto, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Pomezia
(RM) il 30.09.2000, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Avuto riguardo alle ulteriori domande accessorie, poiché la causa non risulta sufficientemente istruita, con separata ordinanza deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6760/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pomezia (RM) il 30.09.2000 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); CP_1 C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Pomezia (Registro degli atti di matrimonio atto n. 44, parte 1, anno 2000);
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera