Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2024, n. 8410
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Sentenza 28 marzo 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è intervenuta su un ricorso proposto da Stefania Storari avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello. La vicenda originava da un contratto di compravendita immobiliare stipulato tra la ricorrente, quale venditrice, e Ediltre s.a.s., quale promissaria acquirente. Quest'ultima aveva convenuto in giudizio la Storari, chiedendo l'annullamento o la risoluzione del contratto, lamentando la mancata dichiarazione di un pignoramento gravante sull'immobile. Il Tribunale di Fermo aveva risolto il contratto per grave inadempimento della venditrice, condannandola alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese. La Storari aveva appellato tale decisione, ma la Corte d'Appello di Ancona aveva dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto di gravame si limitasse a trascrivere i contenuti degli atti difensivi di primo grado senza una critica specifica dei capi della sentenza impugnata. La ricorrente, Stefania Storari, lamentava nel suo ricorso per cassazione, articolato in due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per l'errata dichiarazione di inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'atto conteneva una chiara individuazione delle statuizioni impugnate e delle relative doglianze, e, in via subordinata, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure contenute nell'appello. La società controricorrente, Ediltre s.a.s., si era costituita in giudizio resistendo al ricorso.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 342 c.p.c. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto di appello, a pena di inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Tuttavia, ha precisato che la specificità dei motivi deve essere commisurata all'ampiezza della sentenza impugnata e che l'esposizione delle ragioni di impugnazione può anche consistere nella prospettazione delle medesime ragioni addotte in primo grado, purché vi sia una critica adeguata e specifica della decisione. La Corte ha esaminato direttamente l'atto di appello, rilevando che, nonostante la trascrizione di atti difensivi di primo grado, esso conteneva censure specifiche relative alla mancata ammissione di istanze istruttorie, all'ultrapetizione della sentenza di primo grado, all'omessa pronuncia sulla restituzione dell'immobile in caso di risoluzione del contratto e all'omessa pronuncia sulle eccezioni proposte. Pertanto, ha ritenuto che l'atto di appello avesse i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. e che la Corte d'Appello avesse commesso un error in procedendo dichiarandone l'inammissibilità. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito dell'appello, con statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'omessa pronuncia, è stato dichiarato assorbito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2024, n. 8410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8410
    Data del deposito : 28 marzo 2024

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