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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1812/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Daniele Rivieccio, che lo rappresenta e difende per procura speciale gli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2021, – premesso di aver Parte_1
svolto dal 1977 al 2010 attività lavorativa di operaio addetto al carico, scarico e montaggio di mobili, e premesso ancora di essere già titolare di rendita commisurata ad un danno biologico del 24 percento (“sindrome tunnel carpale bilaterale grado 4%; deficit funzionale arti superiori grado 10%; spondilodiscopatìa lombare grado 12%”) – ha domandato nei confronti dell' la condanna alla corresponsione di un maggior CP_1 indennizzo, per danno biologico da malattia professionale (“entesopatia ginocchio bilaterale con deficit in flessione bilaterale”), come da domanda amministrativa del 28 febbraio 2019, rigettata dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Deve innanzitutto darsi atto che è pacifico tra le parti, oltre che documentato, che il ricorrente sia titolare di rendita commisurata ad un danno biologico del 24 per cento per le patologie elencate in ricorso (cfr. all. 3 del fascicolo attoreo, da cui si ricava che pagina 1 di 3 l'indennizzo in questione è stato riconosciuto dall' dal 28 febbraio 2019). CP_1
2.2. La prova testimoniale raccolta ha consentito di acclarare lo svolgimento da parte di tra il 2000 e il 2010, dell'attività di addetto al trasporto merci, alla Parte_1
guida di un camion, per tutto il territorio della Sardegna, al carico, allo scarico, alla movimentazione manuale di componenti di mobilio e arredi (anche per cucine) ed elettrodomestici, addetto al loro montaggio in posizione anche inginocchiata e sdraiata (cfr. deposizione dei testi e sentiti all'udienza del 16 giugno Testimone_1 Testimone_2
2023).
2.3. Tenendo conto di queste mansioni il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 19 agosto
2024, ha acclarato che l'assicurato è affetto da “entesopatia dei tendini rotulei e quadricipitali [...] più evidente sul ginocchio destro [...] inizialmente certificata da indagine ecografica del ginocchio destro eseguita nel 2009, confermata da ecografie eseguite nel 2012 e da R.M. del 2021”, di origine professionale.
Alla patologia il c.t.u. ha associato un danno biologico nella misura del 3 percento
(codice 232 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000).
La stima unitaria delle menomazioni offerta dal consulente, tenuto conto del danno biologico già indennizzato dall' per le preesistenze, conduce alla valutazione del CP_1
danno biologico complessivo nella misura del 26 per cento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in CP_1
favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico conglobato accertato nella misura corrispondente al 26 per cento dalla domanda amministrativa del 28 febbraio 2019, con pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sugli stessi, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
3.1. Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00, tenendo conto del valore differenziale della quota di rendita in contestazione,
pagina 2 di 3 moltiplicata fino al massimo di dieci annualità, in base alla disciplina stabilita dall'art. 13, comma 2, secondo periodo, c.p.c.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1
commisurato al danno biologico stimabile in misura corrispondente al 26 per cento dalla domanda amministrativa del 28 febbraio 2019;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico conglobato accertato nella misura del 26 dalla domanda amministrativa del 28 febbraio 2019, con pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria su di essi, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1812/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Daniele Rivieccio, che lo rappresenta e difende per procura speciale gli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2021, – premesso di aver Parte_1
svolto dal 1977 al 2010 attività lavorativa di operaio addetto al carico, scarico e montaggio di mobili, e premesso ancora di essere già titolare di rendita commisurata ad un danno biologico del 24 percento (“sindrome tunnel carpale bilaterale grado 4%; deficit funzionale arti superiori grado 10%; spondilodiscopatìa lombare grado 12%”) – ha domandato nei confronti dell' la condanna alla corresponsione di un maggior CP_1 indennizzo, per danno biologico da malattia professionale (“entesopatia ginocchio bilaterale con deficit in flessione bilaterale”), come da domanda amministrativa del 28 febbraio 2019, rigettata dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Deve innanzitutto darsi atto che è pacifico tra le parti, oltre che documentato, che il ricorrente sia titolare di rendita commisurata ad un danno biologico del 24 per cento per le patologie elencate in ricorso (cfr. all. 3 del fascicolo attoreo, da cui si ricava che pagina 1 di 3 l'indennizzo in questione è stato riconosciuto dall' dal 28 febbraio 2019). CP_1
2.2. La prova testimoniale raccolta ha consentito di acclarare lo svolgimento da parte di tra il 2000 e il 2010, dell'attività di addetto al trasporto merci, alla Parte_1
guida di un camion, per tutto il territorio della Sardegna, al carico, allo scarico, alla movimentazione manuale di componenti di mobilio e arredi (anche per cucine) ed elettrodomestici, addetto al loro montaggio in posizione anche inginocchiata e sdraiata (cfr. deposizione dei testi e sentiti all'udienza del 16 giugno Testimone_1 Testimone_2
2023).
2.3. Tenendo conto di queste mansioni il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 19 agosto
2024, ha acclarato che l'assicurato è affetto da “entesopatia dei tendini rotulei e quadricipitali [...] più evidente sul ginocchio destro [...] inizialmente certificata da indagine ecografica del ginocchio destro eseguita nel 2009, confermata da ecografie eseguite nel 2012 e da R.M. del 2021”, di origine professionale.
Alla patologia il c.t.u. ha associato un danno biologico nella misura del 3 percento
(codice 232 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000).
La stima unitaria delle menomazioni offerta dal consulente, tenuto conto del danno biologico già indennizzato dall' per le preesistenze, conduce alla valutazione del CP_1
danno biologico complessivo nella misura del 26 per cento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in CP_1
favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico conglobato accertato nella misura corrispondente al 26 per cento dalla domanda amministrativa del 28 febbraio 2019, con pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sugli stessi, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
3.1. Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00, tenendo conto del valore differenziale della quota di rendita in contestazione,
pagina 2 di 3 moltiplicata fino al massimo di dieci annualità, in base alla disciplina stabilita dall'art. 13, comma 2, secondo periodo, c.p.c.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1
commisurato al danno biologico stimabile in misura corrispondente al 26 per cento dalla domanda amministrativa del 28 febbraio 2019;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico conglobato accertato nella misura del 26 dalla domanda amministrativa del 28 febbraio 2019, con pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria su di essi, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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