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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/09/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3239/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, con gli Avv.ti NATALE ANTONIO e Parte_1
METRANGOLO MARCO;
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO CP_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 06/09/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni di cui al libello introduttivo.
In particolare, allegava il ricorrente di essere titolare di pensione categoria assegno sociale numero 04016340 con decorrenza dal 1 Marzo 2017; che con CP_1
provvedimento del 14 ottobre 2022 aveva chiesto la ripetizione la somma di euro
9.373,18 relativa somma indebitamente percepite su pensione assegno sociale
04016340 dal 2017 al 2022 per rideterminazione assegno sociale;
che tale richiesta era del tutto infondata non sussistendo i presupposti per ripetere le somme versate.
Si costituiva l'ente convenuto contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda. Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Oggetto della presente causa è l'accertamento della irripetibilità delle somme indebitamente erogate a di maggiorazione sociale per gli anni dal 2017 al 2022, Pt_2
anni in relazione ai quali l ha ritenuto la sussistenza di una indebita erogazione. CP_1
Questione preliminare ai fini della risoluzione della controversia è, dunque,
l'individuazione della normativa applicabile in caso di indebita erogazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001.
Il dubbio ermeneutico si incentra sulla natura assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che è, come si è detto, la maggiorazione sociale prevista dalla L.
n. 448 del 2001, art. 38 sulla pensione di inabilità erogata ai sensi della L. n. 118 del
1971.
In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.
Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del
2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti 5 disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. 26 maggio 1970, CP_1
n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46.
Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (Cassazione civile sez. lav., 20/05/202, n.13915).
Osserva inoltre il Tribunale che, se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).
Sulla persistente natura assistenziale del trattamento previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 19 si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis, Cass., sez. VI, n. 26050 del 2013; Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019).
Si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente la L. 30 marzo 1971, n.
118, art. 19, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell' , dei requisiti di CP_1
ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido (v. in motivazione, Cass. n. 9740 del 2009 cit., con i relativi richiami).
Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd.
Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass.
n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre,
Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
E' vero, in sostanza, che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale.
Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla 7 indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso
Cass. 28771 del 2018). In caso di indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13915).
Dunque, con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata L. n. 118 del 1971, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va affermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens".
La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
La Corte di Cassazione, in un caso sovrapponibile al caso in esame ha, con sentenza
Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13915, affermato i seguenti principi di diritto
(cfr. in senso conforme anche Corte appello Palermo sez. lav., 12/01/2023,
n.1113; Corte appello Torino sez. lav., 06/10/2020, n.313):
a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte osserva il Tribunale che l' CP_1
con lettera del ottobre 2022 comunicava la riliquidazione dell'assegno , avendo accertato la sussistenza di un indebito relativo al periodo dal marzo 2017. All'esito della costituzione in giudizio emergeva che il motivo dell'indebito risiedeva nell'aver corrisposto la maggiorazione sociale non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Come sopra esposto, applicandosi l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta e cioè dalla data del provvedimento che verifica il venir meno dei presupposti (Cassazione civile sez. lav. -
20/05/2021, n. 13915), restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo ( Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Per costante giurisprudenza si ritiene che il dolo non sussiste in caso di mancato inoltro della dichiarazione dei redditi da parte del pensionato addebitabile a mera dimenticanza
(Cass. n. 31372/2019); non sussiste dolo e dunque obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA;
in nessun caso si può chiedere la restituzione quando l'indebito scaturisce da un reddito costituito da una prestazione assistenziale o previdenziale erogata dall' e che quindi l'istituto già CP_1
conosce; non vi è diritto alla restituzione quando le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico erogatore della sua prestazione, ancorché il percipiente sia in malafede in quanto non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
Tale interpretazione della giurisprudenza sulla sussistenza o meno del dolo è stata resa ancor più chiara ed esplicita dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1
in via telematica.
Dunque ritiene il Tribunale che il paventato superamento del limite reddituale dal quale sarebbe scaturita l'indebita erogazione non è stato dolosamente occultato dal ricorrente, dal momento che i dati reddituali erano per la parte che riguarda il reddito del ricorrente, derivante dalla stessa prestazione pensionistica oggetto di maggiorazione sociale, erogata dall' . CP_1
Dunque, al più potranno essere richiesti e restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
in assenza di una condotta addebitabile al percipiente e sussistendo un legittimo affidamento del pensionato le somme richieste dall' per il periodo oggetto di CP_2
causa, precedente l'accertamento del requisito reddituale, non sono ripetibili.
Tanto premesso il Tribunale dichiara l'illegittimità del provvedimento comunicato dall'Istituto di ottobre 2022 e per l'effetto condanna l' a restituire le somme CP_1
trattenute a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento comunicato dall' in data 14.10.2022 avente ad oggetto il recupero dell'importo CP_2
sopra indicato e per l'effetto condanna l' a restituire le somme trattenute a tale CP_1
titolo. b) Condanna in epigrafe al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Brindisi30/09/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3239/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, con gli Avv.ti NATALE ANTONIO e Parte_1
METRANGOLO MARCO;
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO CP_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 06/09/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni di cui al libello introduttivo.
In particolare, allegava il ricorrente di essere titolare di pensione categoria assegno sociale numero 04016340 con decorrenza dal 1 Marzo 2017; che con CP_1
provvedimento del 14 ottobre 2022 aveva chiesto la ripetizione la somma di euro
9.373,18 relativa somma indebitamente percepite su pensione assegno sociale
04016340 dal 2017 al 2022 per rideterminazione assegno sociale;
che tale richiesta era del tutto infondata non sussistendo i presupposti per ripetere le somme versate.
Si costituiva l'ente convenuto contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda. Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Oggetto della presente causa è l'accertamento della irripetibilità delle somme indebitamente erogate a di maggiorazione sociale per gli anni dal 2017 al 2022, Pt_2
anni in relazione ai quali l ha ritenuto la sussistenza di una indebita erogazione. CP_1
Questione preliminare ai fini della risoluzione della controversia è, dunque,
l'individuazione della normativa applicabile in caso di indebita erogazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001.
Il dubbio ermeneutico si incentra sulla natura assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che è, come si è detto, la maggiorazione sociale prevista dalla L.
n. 448 del 2001, art. 38 sulla pensione di inabilità erogata ai sensi della L. n. 118 del
1971.
In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.
Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del
2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti 5 disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. 26 maggio 1970, CP_1
n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46.
Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (Cassazione civile sez. lav., 20/05/202, n.13915).
Osserva inoltre il Tribunale che, se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).
Sulla persistente natura assistenziale del trattamento previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 19 si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis, Cass., sez. VI, n. 26050 del 2013; Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019).
Si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente la L. 30 marzo 1971, n.
118, art. 19, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell' , dei requisiti di CP_1
ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido (v. in motivazione, Cass. n. 9740 del 2009 cit., con i relativi richiami).
Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd.
Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass.
n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre,
Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
E' vero, in sostanza, che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale.
Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla 7 indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso
Cass. 28771 del 2018). In caso di indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13915).
Dunque, con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata L. n. 118 del 1971, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va affermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens".
La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
La Corte di Cassazione, in un caso sovrapponibile al caso in esame ha, con sentenza
Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13915, affermato i seguenti principi di diritto
(cfr. in senso conforme anche Corte appello Palermo sez. lav., 12/01/2023,
n.1113; Corte appello Torino sez. lav., 06/10/2020, n.313):
a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte osserva il Tribunale che l' CP_1
con lettera del ottobre 2022 comunicava la riliquidazione dell'assegno , avendo accertato la sussistenza di un indebito relativo al periodo dal marzo 2017. All'esito della costituzione in giudizio emergeva che il motivo dell'indebito risiedeva nell'aver corrisposto la maggiorazione sociale non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Come sopra esposto, applicandosi l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta e cioè dalla data del provvedimento che verifica il venir meno dei presupposti (Cassazione civile sez. lav. -
20/05/2021, n. 13915), restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo ( Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Per costante giurisprudenza si ritiene che il dolo non sussiste in caso di mancato inoltro della dichiarazione dei redditi da parte del pensionato addebitabile a mera dimenticanza
(Cass. n. 31372/2019); non sussiste dolo e dunque obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA;
in nessun caso si può chiedere la restituzione quando l'indebito scaturisce da un reddito costituito da una prestazione assistenziale o previdenziale erogata dall' e che quindi l'istituto già CP_1
conosce; non vi è diritto alla restituzione quando le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico erogatore della sua prestazione, ancorché il percipiente sia in malafede in quanto non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
Tale interpretazione della giurisprudenza sulla sussistenza o meno del dolo è stata resa ancor più chiara ed esplicita dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1
in via telematica.
Dunque ritiene il Tribunale che il paventato superamento del limite reddituale dal quale sarebbe scaturita l'indebita erogazione non è stato dolosamente occultato dal ricorrente, dal momento che i dati reddituali erano per la parte che riguarda il reddito del ricorrente, derivante dalla stessa prestazione pensionistica oggetto di maggiorazione sociale, erogata dall' . CP_1
Dunque, al più potranno essere richiesti e restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
in assenza di una condotta addebitabile al percipiente e sussistendo un legittimo affidamento del pensionato le somme richieste dall' per il periodo oggetto di CP_2
causa, precedente l'accertamento del requisito reddituale, non sono ripetibili.
Tanto premesso il Tribunale dichiara l'illegittimità del provvedimento comunicato dall'Istituto di ottobre 2022 e per l'effetto condanna l' a restituire le somme CP_1
trattenute a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento comunicato dall' in data 14.10.2022 avente ad oggetto il recupero dell'importo CP_2
sopra indicato e per l'effetto condanna l' a restituire le somme trattenute a tale CP_1
titolo. b) Condanna in epigrafe al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Brindisi30/09/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio