Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 44103/2023 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 15/12/2023 da
MILANO (MI), 02/07/1985) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. BATTIATO LEONARDO
ATTORE
e
(EGITTO, 28/07/1979) CP 1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 8.1.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 06/03/2007 (anno 2007 atto n.
0440 reg. 01 parte 1 serie);
Dal matrimonio non sono nati figli
Tribunale di dichiarare la separazione giudiziale evidenziando l'impossibilità della prosecuzione della vita matrimoniale essendosi il marito allontanato da casa pochi giorni dopo il matrimonio facendo perdere le proprie tracce.
Parte convenuta, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c., non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. parte ricorrente ha insistito nella domanda di separazione. Il Giudice delegato, autorizzati i coniugi e vivere separati ( udienza 6.3.2025), ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei anche in assenza di ulteriori e diverse domande ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile lett.Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co.,
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugie ivi risedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Non vi sono altre domande sulle quali il Collegio sia chiamato a statuire dovendosi ritenere che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e in grado di provvedere ciascuno in via autonoma al proprio mantenimento
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio e considerata la mancata costituzione del convenuto le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
44103 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1. c.c., dei coniugi Parte 1 che hanno contratto matrimonio a MILANO il 06/03/2007,
[...] e CP 1 atto iscritto nei registi dello Stato Civile del Comune di MILANO all'anno 2007, R 01,
n.440, parte I;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.3.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai