Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
DE TA TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3621 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Massai che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Di Pietro, rappresentata e difesa dall'Avv.to Fedele per mandato in atti
APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 308/2013, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Civitavecchia ingiungeva a di pagare a €27.095,11 Parte_1 Controparte_2 oltre interessi e spese in forza di fideiussione omnibus rilasciata a favore della
[...] titolare del conto corrente affidato 0011319 – 68 stipulato il Controparte_3 diciassette luglio 2007 chiuso con lettera del sei dicembre 2011 e riportante alla data del ricorso monitorio il saldo negativo sopra indicato.
proponeva opposizione sostenendo la nullità della fideiussione per Parte_1 indeterminatezza del limite massimo pattuito e affermando riguardo al conto corrente l'illegittimo anatocismo e l'applicazione di interessi usurari.
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Nel prosieguo si costituiva
[...] avendo incorporato . Controparte_1 Controparte_2
Era disposta ctu e all'esito con sentenza 1109/2020 il Tribunale così statuiva : “rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 308/2013 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 21.3.2013; 2) condann alla rifusione, in favore della banca opposta, Parte_1 delle spese di giudizio, che liquida in € 6.738,00 per compensi ex dm. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu, liquidate in separato provvedimento.”.
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Civitavecchia N. 1109/2020 R.G. N. 2226/2013 del 04.12.2020 e pubblicata in pari data, in ossequio alle richieste ed in forza degli specifici motivi di impugnazione argomentati nel presente atto d'appello e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni, come rassegnate nell'atto di citazione e precisate nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. di primo grado: “Voglia l'Ill,.mo Giudice del Tribunale di
Civitavecchia, designato respinta ogni contraria eccezione o istanza, accogliere la spiegata opposizione essendo giusta e legittima oltre che fondata, e conseguentemente revocare e dichiarare ingiusto erroneo ed illegittimo il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Civitavecchia, in data 21.03.2021, avente n. 308/2013 n. 585/2013 - 3950/2013, cont. N.
585/2021 a mezzo del quale veniva ingiunto al Sig. , personalmente al Parte_1 pagamento a favore della parte ricorrente società in persona del legale rappresentante pro tempore, sig la somma di euro 27.095,11 oltre interessi dal di del dovuto Parte_2 al saldo effettivo, oltre le spese della procedura liquidate in euro 1.433,00 per compensi oltre Iva e Cap, essendo nulla l'obbligazione fideiussoria per indeterminazione e dell'importo massimo garantito, essendo per l'appunto il medesimo così sproporzionato rispetto all'attività svolta da ritenersi talmente ampio pari all'indeterminatezza del medesimo, e quindi per essere il decreto Ingiuntivo emesso ingiusto illegittimo.
Nel merito. Accertare e dichiarare come la somma riportata nel decreto ingiuntivo da parte convenuta opposta pari ad euro 27.095,11 non corrisponde in alcun modo a quella realmente dovuta, avendo nella determinazione di tale importo l'istituto bancario quantificato interessi e competenze in violazione di legge sia in riferimento al tasso massimo di usura che quello anatocistico per la complessiva somma di euro 3.790,63, come da relazione tecnica di parte allegata agli atti. Voglia l'ill.mo signor Giudice adito, una volta dichiarata fondata l'opposizione e revocato il Decreto Ingiuntivo emesso, e quindi accertare il minor credito vantato dalla società Controparte_2
, con sede in Montalto di Castro, Via Aurelia, n.
1-3 P.IVA , nei
[...] P.IVA_2 confronti del Sig. , alla corresponsione a favore del correntista fideiussore Parte_1 della somma di euro 3.790,53, quale importo illegittimamente preteso in violazione delle normative sull'usura e sull'anatocismo, e così corrisposto dal medesimo all'Istituto bancario come dimostrato in atti, oltre interessi legali e/o moratori dal di del dovuto fino a quelli dell'effettiva corresponsione. Voglia così condannare la società
[...]
[..
[...] , con sede in Montalto di Castro, Via Aurelia, n.
1-3 P.IVA Controparte_4
, alla rifusione delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione essendo P.IVA_2
l'opposizione adeguatamente fondata giusta e legittima e così condannare conseguentemente stante il comportamento processuale della parte ricorrente, come facilmente rilevabile dall'analisi della stessa documentazione dalla stessa prodotta a sostegno della domanda monitoria. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, Iva
e Cap del doppio grado di giudizio per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo “rigettare le domande dell'attore in quanto infondate. Per l'effetto confermare la sentenza numero 1109/2020 Tribunale di Civitavecchia
RG 2226/2013 del 04.12.2020 Con condanna al pagamento delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
La Corte all'esito dell'udienza del venti gennaio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro novembre 2024 riservava la decisione assegnando termine di venti giorni per memorie conclusionali e venti giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto infondata l'eccepita nullità della fideiussione con violazione dell'art. 1956 c.c..
Sostiene l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della sproporzione tra il limite della fideiussione ( € 60.000,00 ) e le reali capacità economiche della che infatti CP_3 aveva movimentazioni di ben minore portata;
in tal modo l'istituto di credito avrebbe vincolato il fideiussore in misura eccessiva, non consentendogli di valutare l'entità del rischio cui era sottoposto e garantendosi così la facoltà di fare credito alla s.r.l. nonostante la difficoltà economica della stessa.
Il motivo è infondato.
era infatti socio nonché legale rappresentante della s.r.l. correntista per Parte_1 cui, nel momento in cui ha firmato la fideiussione, ben poteva valutare la congruità o meno 4 del tetto di esposizione né è stato dedotto un comportamento coartante dell'istituto di credito;
come poi condivisibilmente affermato dalla sentenza senza che vi sia una doglianza specifica “rispetto alla fattispecie codicistica dell'art. 1956 c.c., non vengono in alcun modo allegate circostanze idonee a configurare, nel caso di specie, il rilascio di crediti nei confronti della garantita società a fronte di condizioni di difficoltà della stessa tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”; la società inoltre aveva un capitale sociale di € 50.000,00 e l'importo di cui è stato chiesto il rientro è inferiore della metà rispetto a quello garantito, elementi tutti che escludono la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c..
Con il secondo motivo si censura la sentenza laddove ha ritenuto legittimo l'anatocismo applicato.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha rilevato che alla data della stipula del contratto era consentito alle parti prevedere le clausole anatocistiche purchè con patto di reciprocità ( ex art. 120 secondo comma t.u.b., come modificato dal d.lgs. n. 342/1999 ) e ciò per tutta la durata del rapporto, chiuso nel 2011. Dal testo contrattuale, come rilevato dal Tribunale, risulta chiaramente che la capitalizzazione, trimestrale, è stata concordata sia per gli interessi a debito che per quelli a credito ( art. 9 del contratto ) per cui il calcolo operato dall'istituto di credito è del tutto corretto.
L'appellante non censura specificamente detti passaggi motivazionali e non fornisce argomentazioni ulteriori a sostegno della tesi opposta limitandosi ad affermare che l'entità dell'importo dovuto per anatocismo sarebbe quello indicato nella relazione di parte, circostanza irrilevante e che non si confronta con la sentenza laddove ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale.
Con il terzo motivo l'appellante ribadisce la tesi dell'usurarietà dei tassi.
In realtà il Tribunale, sulla scorta della CTU, ha appurato che detti tassi a livello di pattuizione contrattuale ( unico dato rilevante in quanto l'usura è sanzionata laddove pattuita e non in caso di usura sopravvenuta ) e comunque per tutta la durata del rapporto non hanno superato la soglia di legge.
5 Il CTU ha infatti affermato : “alla data di conclusione del contratto il TEG risultava essere pari al 10,13% e quindi ben al di sotto rispetto al tasso soglia usura (14,94%)”… “Sulla base delle verifiche effettuate, nel corso del rapporto il TEG è risultato essere sempre al di sotto del tasso soglia usura pro-tempore vigente, non rilevandosi alcun superamento”.
Il Giudice di prime cure quindi, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non si è limitato ad esplicitare i principi generali in materia ma ha concretamente compiuto riferimento alle risultanze della CTU che, si rileva, non ha visto il deposito di alcuna nota critica ( vd. attestazione CTU depositata il ventisei gennaio 2017 ).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
6 Condanna a pagare a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del dieci marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci DE TA TH de Courtelary
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