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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/12/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G.N. 715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott.ssa Riccardo Sabato - Giudice–
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 715/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania Russo, presso il cui studio in Sala Consilina (Sa) alla
Via Mazzini n. 5, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania Russo, presso il cui studio in Sala Consilina (Sa) alla Via Mazzini n. 5, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da atti di causa;
per il P.M. ha apposto il proprio “Visto” in data
11.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e hanno chiesto pronunciarsi Parte_1 Parte_2 la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso. Gli stessi hanno premesso:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Sala Consilina in data 03.06.2001;
- che il regime patrimoniale adottato dalla coppia è stati quella della comunione dei beni;
- che dall'unione sono nati i figli, , nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...];
[...]
- che l'ultima residenza dei coniugi è stata in Via Stazione n. 29, a Sala Consilina (Sa);
- che, a causa di incompatibilità di carattere e incomprensioni maturate negli anni, è venuto meno l'affectio coniugalis;
-che, il marito, , da tempo ormai non vive più nella casa coniugale, essendosi i Parte_2 coniugi separati di fatto dal 02.06.2017;
-che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente, essendo la moglie impiegata nella qualità di contabile presso la con sede in Polla, ed il marito come lavoratore dipendente CP_1 presso la ditta Sa con sede in Sala Consilina (Sa); CP_2
- che la moglie è titolare presso la filiale di Sala Consilina della Carta ricaricabile CP_3 postepay Evolution n. 5333 1711 9195 1421 con saldo alla data del 31.12.2023 della somma di euro 5.763,22;
-che il marito, , è titolare presso la filiale di del conto corrente Parte_2 CP_4 postale n. 1019159977 con saldo alla data del 30.11.2022 della somma di euro 1.663,29;
-che la Sig.ra è proprietaria per ½ di un immobile sito in Sala Consilina alla Via Castello n. Pt_1
22, piano 1, distinto in Catasto al Foglio 46, part. 1100, Sub. 2, cat. A/6;
-che il Sig. non è proprietario di alcun immobile o mobile registrato;
Parte_2
-che la Sig. è anche proprietaria dell'autovettura Fiat 600 tg. BY161KY e di un motociclo Pt_1
tg. DH93944; Parte_3
-che la Sig.ra ha in corso la restituzione di n. 2 finanziamenti per l'acquisto di Pt_1 Pt_4 un telefonino alla figlia del 06.12.2022 e per il figlio del 29.07.2023; Persona_3 Per_2
-che nessuno dei due coniugi possiede azioni titoli bancari o postali. Gli stessi coniugi, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate:
“
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e che ciascuno stabilisca la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza
o domicilio;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sala Consilina in Via Stazione unitamente ai mobili, arredi e pertinenza, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli ivi stabilmente Pt_1 conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Porre a carico di a titolo di concorso al mantenimento dei figli il pagamento Parte_2 mensile complessivo di euro 650,00 (seicentocinquanta, 00) e così euro 325,00
(trecentoventicinque,00) per ciascun figlio, depositando le somme sulla postepay Evolution intestata alla sig.ra n. 5333 1711 9195 1421; Parte_1
4. Il coniuge garantirà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese la somma di Parte_2 euro 650,00 (seicentocinquanta,00) come obbligo di mantenimento.
5. La somma per il mantenimento verrà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat.
6. Le spese straordinarie sostenute per i figli e rimangono a carico dei genitori Persona_1 Per_2 nella misura (che sarà corrisposta al genitore anticipatario previa dimostrazione dei documenti giustificativi di spese) del 50% ciascuno, secondo gli accordi, i termini e le modalità che seguono:
6.1. Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialistica privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di acquisizione della patente di guida.
6.2. Spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole provate e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche.
6.3. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. Le deduzioni fiscali saranno equamente divise tra madre e padre. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro”. I coniugi, all'udienza tenutasi in modalità c.d. cartolare su richiesta delle parti, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e l'intenzione di separarsi alle condizioni sopraesposte. La fissazione dell'udienza veniva comunicata al PM in data 17.7.2024 e in data 11.11.2024 perveniva il suo VISTO. La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione che con sentenza pronunciava la separazione e con ordinanza rimetteva la causa sul Ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo. In data 3.12.2025 rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e chiesto di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, confermando integralmente le condizioni già approvate in sede di separazione consensuale, la causa è stata rimessa al Collegio. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473 bis. 49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e dalla prima udienza del 14 ottobre 2024. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 18.112025. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987. Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti inerenti alla prole e di natura economico/patrimoniale alle condizioni già statuite in sede di separazione.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti del matrimonio dei coniugi , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_2 Parte_1
15.08.1977, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sala Consilina (Sa) il 03.06.2001
(atto n. 15, p. II, Serie A, anno 2001 del Comune di Sala Consilina);
- Nulla per le spese;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.
11. 2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 N. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Presidente/Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott.ssa Riccardo Sabato - Giudice–
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 715/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania Russo, presso il cui studio in Sala Consilina (Sa) alla
Via Mazzini n. 5, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania Russo, presso il cui studio in Sala Consilina (Sa) alla Via Mazzini n. 5, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da atti di causa;
per il P.M. ha apposto il proprio “Visto” in data
11.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e hanno chiesto pronunciarsi Parte_1 Parte_2 la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso. Gli stessi hanno premesso:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Sala Consilina in data 03.06.2001;
- che il regime patrimoniale adottato dalla coppia è stati quella della comunione dei beni;
- che dall'unione sono nati i figli, , nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...];
[...]
- che l'ultima residenza dei coniugi è stata in Via Stazione n. 29, a Sala Consilina (Sa);
- che, a causa di incompatibilità di carattere e incomprensioni maturate negli anni, è venuto meno l'affectio coniugalis;
-che, il marito, , da tempo ormai non vive più nella casa coniugale, essendosi i Parte_2 coniugi separati di fatto dal 02.06.2017;
-che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente, essendo la moglie impiegata nella qualità di contabile presso la con sede in Polla, ed il marito come lavoratore dipendente CP_1 presso la ditta Sa con sede in Sala Consilina (Sa); CP_2
- che la moglie è titolare presso la filiale di Sala Consilina della Carta ricaricabile CP_3 postepay Evolution n. 5333 1711 9195 1421 con saldo alla data del 31.12.2023 della somma di euro 5.763,22;
-che il marito, , è titolare presso la filiale di del conto corrente Parte_2 CP_4 postale n. 1019159977 con saldo alla data del 30.11.2022 della somma di euro 1.663,29;
-che la Sig.ra è proprietaria per ½ di un immobile sito in Sala Consilina alla Via Castello n. Pt_1
22, piano 1, distinto in Catasto al Foglio 46, part. 1100, Sub. 2, cat. A/6;
-che il Sig. non è proprietario di alcun immobile o mobile registrato;
Parte_2
-che la Sig. è anche proprietaria dell'autovettura Fiat 600 tg. BY161KY e di un motociclo Pt_1
tg. DH93944; Parte_3
-che la Sig.ra ha in corso la restituzione di n. 2 finanziamenti per l'acquisto di Pt_1 Pt_4 un telefonino alla figlia del 06.12.2022 e per il figlio del 29.07.2023; Persona_3 Per_2
-che nessuno dei due coniugi possiede azioni titoli bancari o postali. Gli stessi coniugi, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate:
“
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e che ciascuno stabilisca la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza
o domicilio;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sala Consilina in Via Stazione unitamente ai mobili, arredi e pertinenza, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli ivi stabilmente Pt_1 conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Porre a carico di a titolo di concorso al mantenimento dei figli il pagamento Parte_2 mensile complessivo di euro 650,00 (seicentocinquanta, 00) e così euro 325,00
(trecentoventicinque,00) per ciascun figlio, depositando le somme sulla postepay Evolution intestata alla sig.ra n. 5333 1711 9195 1421; Parte_1
4. Il coniuge garantirà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese la somma di Parte_2 euro 650,00 (seicentocinquanta,00) come obbligo di mantenimento.
5. La somma per il mantenimento verrà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat.
6. Le spese straordinarie sostenute per i figli e rimangono a carico dei genitori Persona_1 Per_2 nella misura (che sarà corrisposta al genitore anticipatario previa dimostrazione dei documenti giustificativi di spese) del 50% ciascuno, secondo gli accordi, i termini e le modalità che seguono:
6.1. Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialistica privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di acquisizione della patente di guida.
6.2. Spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole provate e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche.
6.3. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. Le deduzioni fiscali saranno equamente divise tra madre e padre. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro”. I coniugi, all'udienza tenutasi in modalità c.d. cartolare su richiesta delle parti, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e l'intenzione di separarsi alle condizioni sopraesposte. La fissazione dell'udienza veniva comunicata al PM in data 17.7.2024 e in data 11.11.2024 perveniva il suo VISTO. La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione che con sentenza pronunciava la separazione e con ordinanza rimetteva la causa sul Ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo. In data 3.12.2025 rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e chiesto di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, confermando integralmente le condizioni già approvate in sede di separazione consensuale, la causa è stata rimessa al Collegio. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473 bis. 49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e dalla prima udienza del 14 ottobre 2024. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 18.112025. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987. Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti inerenti alla prole e di natura economico/patrimoniale alle condizioni già statuite in sede di separazione.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti del matrimonio dei coniugi , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_2 Parte_1
15.08.1977, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sala Consilina (Sa) il 03.06.2001
(atto n. 15, p. II, Serie A, anno 2001 del Comune di Sala Consilina);
- Nulla per le spese;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.
11. 2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 N. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Presidente/Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco