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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza del 31/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.46265 R.A.C.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(Avv.ti A. Iodice, A. Zarrillo ) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, premetteva di aver prestato servizio in qualità di personale ATA non di ruolo nell'a.s. 2021 – 2022 per un totale di n. 227 giornate;
precisato che le mansioni svolte durante tutto il periodo di precariato sono state del tutto identiche rispetto a quelle dei colleghi che prestano servizio con contratti a tempo determinato. Deduceva che il CP_1 non gli aveva tuttavia corrisposto il compenso individuale accessorio (CIA) per tutto il periodo di servizio sopra indicato, corrisposto invece a tutto il personale A.T.A. di ruolo ed al personale ATA a tempo determinato con contratti su posto vacante e disponibile ovvero fino al termine delle attività didattiche;
indicato pertanto l'ammontare del compenso CIA per il profilo professionale assistente amministrativo pari ad € 73.70 mensili;
ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di € 556,15, oltre interessi e spese del giudizio. Nonostante la ritualità della notifica il CP_1 convenuto restava contumace.
La causa, documentalmente istruita, all'odierna udienza veniva decisa.
Il ricorso è fondato.
.Il Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) stabilisce, all'art. 82, che al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposto un compenso individuale accessorio;
che detto compenso è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto;
che in particolare, per il personale a tempo determinato, detto compenso è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Dalla lettura della norma emerge dunque che al personale Ata, assunto a termine per brevi periodi (e non per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), come nel caso oggetto del presente giudizio, non sembrerebbe spettare detto compenso. Tuttavia una interpretazione siffatta non appare legittima. Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del 31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche. Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd. “retribuzione professionale docenti" (art. 7 del Ccnl 15.3.2001, biennio economico 2000/2001). Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 (e cioè, come detto, con riguardo agli assunti a tempo determinato, al limite dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche). Ciò sta a significare che il compenso individuale accessorio (in origine come detto previsto per tutto il personale, docente e Ata) e la retribuzione professionale docenti (successivamente prevista per il solo personale docente, che si è visto contestualmente sopprimere il compenso individuale accessorio) hanno avuto la medesima ed identica regolamentazione contrattuale. Inoltre deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese" (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015). Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta e va quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il compenso individuale accessorio per il periodo di lavoro a termine prestato. I conteggi effettuati in ricorso appaiono effettuati secondo corretti parametri, né il Cont rimasto contumace ha ritenuto di addurre alcunchè a sua difesa. Pertanto il CP_1 convenuto va quindi condannato a pagare alla parte ricorrente il suddetto importo Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
condanna il CP_1 convenuto a corrispondere al ricorrente a titolo di C.I.A per il servizio prestato dal 2021 - 2022 la somma di € 556,15 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 321,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93
c.p.c..
Roma 31/3/2025 Il G.L. Co Dott.ssa apaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza del 31/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.46265 R.A.C.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(Avv.ti A. Iodice, A. Zarrillo ) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, premetteva di aver prestato servizio in qualità di personale ATA non di ruolo nell'a.s. 2021 – 2022 per un totale di n. 227 giornate;
precisato che le mansioni svolte durante tutto il periodo di precariato sono state del tutto identiche rispetto a quelle dei colleghi che prestano servizio con contratti a tempo determinato. Deduceva che il CP_1 non gli aveva tuttavia corrisposto il compenso individuale accessorio (CIA) per tutto il periodo di servizio sopra indicato, corrisposto invece a tutto il personale A.T.A. di ruolo ed al personale ATA a tempo determinato con contratti su posto vacante e disponibile ovvero fino al termine delle attività didattiche;
indicato pertanto l'ammontare del compenso CIA per il profilo professionale assistente amministrativo pari ad € 73.70 mensili;
ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di € 556,15, oltre interessi e spese del giudizio. Nonostante la ritualità della notifica il CP_1 convenuto restava contumace.
La causa, documentalmente istruita, all'odierna udienza veniva decisa.
Il ricorso è fondato.
.Il Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) stabilisce, all'art. 82, che al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposto un compenso individuale accessorio;
che detto compenso è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto;
che in particolare, per il personale a tempo determinato, detto compenso è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Dalla lettura della norma emerge dunque che al personale Ata, assunto a termine per brevi periodi (e non per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), come nel caso oggetto del presente giudizio, non sembrerebbe spettare detto compenso. Tuttavia una interpretazione siffatta non appare legittima. Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del 31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche. Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd. “retribuzione professionale docenti" (art. 7 del Ccnl 15.3.2001, biennio economico 2000/2001). Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 (e cioè, come detto, con riguardo agli assunti a tempo determinato, al limite dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche). Ciò sta a significare che il compenso individuale accessorio (in origine come detto previsto per tutto il personale, docente e Ata) e la retribuzione professionale docenti (successivamente prevista per il solo personale docente, che si è visto contestualmente sopprimere il compenso individuale accessorio) hanno avuto la medesima ed identica regolamentazione contrattuale. Inoltre deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese" (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015). Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta e va quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il compenso individuale accessorio per il periodo di lavoro a termine prestato. I conteggi effettuati in ricorso appaiono effettuati secondo corretti parametri, né il Cont rimasto contumace ha ritenuto di addurre alcunchè a sua difesa. Pertanto il CP_1 convenuto va quindi condannato a pagare alla parte ricorrente il suddetto importo Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
condanna il CP_1 convenuto a corrispondere al ricorrente a titolo di C.I.A per il servizio prestato dal 2021 - 2022 la somma di € 556,15 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 321,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93
c.p.c..
Roma 31/3/2025 Il G.L. Co Dott.ssa apaccioli