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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/07/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del dott. Andrea Marani in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1532 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Violoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, via Palestro n. 7, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Servi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San Severino Marche (MC), via Ponte S. Antonio n. 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. depositato il 30 marzo 2021 a seguito di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG 2257/2019 di questo Tribunale), ha adito Parte_1 il Tribunale esponendo in fatto, in sintesi, (i) di essersi sottoposta ad intervento di isterectomia totale presso l'Ospedale di Recanati in data 15 aprile 1985 e di aver successivamente eseguito, tra il giugno
1986 e il 2017, numerosi accertamenti clinici (visite ginecologiche, di cui la prima per dolorabilità, ecografie addominali, colonscopie, visite gastroenterologiche); (ii) che, in particolare, la visita
Pag. 1 di 9 gastroenterologica con colonscopia tc virtuale eseguita il 2 ottobre 2017 presso l' evidenziava CP_2 la presenza di una formazione di 3,7 cm parzialmente calcifica in emiscavo pelvico, confermata da successiva visita gastroenterologica presso l'Ospedale di Fermo eseguita il 27 dicembre 2017 e da
RM pelvi eseguita il 6 luglio 2018, in cui veniva diagnosticata una formazione rotondeggiante del diametro di circa 4 cm, solida ipointensa e riferibile a fibroma ovarico;
(iii) che, eseguito in data 5 settembre 2018 intervento chirurgico di resezione intestinale presso gli di Ancona e Controparte_3 conseguente esame istologico, veniva accertata la presenza nell'addome di materiale estraneo di colore biancastro in parte filamentoso e di consistenza dura, rappresentato da una garza dimenticata nell'addome in occasione dell'intervento eseguito nel 1985; (iv) che i numerosi esami e accertamenti compiuti in ambiente ospedaliero testimoniano il malessere a causa ignota subito dalla ricorrente tra il 1985 e il 2018; (v) che nel procedimento di istruzione preventiva il collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico permanente al 7%, un danno biologico temporaneo per l'intervento di resezione del 2018, un danno biologico temporaneo tra il 9 luglio 2003 e il 5 settembre 2018 (5.477 giorni al
10%).
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha contestato la quantificazione del danno compiuta dai CTU, chiedendo la rinnovazione delle operazioni sul quantum, e, in subordine, in adesione alla stessa, ha quantificato il danno in euro 71.164,00 oltre spese di atp.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale: provvedere al rinnovo della Ctu per i motivi espressi in narrativa demandando al nuovo Ctu solo il quantum, oggetto di contestazione nella precedente relazione, e per l'effetto accertare la responsabilità dell' nei confronti della ricorrente e condannarla, con qualsivoglia CP_1 statuizione, nella misura che risulterà al termine delle operazioni peritali rinnovate oltre alle spese di Atp in narrativa elencate;
In via subordinata: qualora il giudicante non ritenga opportuno rinnovare la Ctu voglia, in base alla perizia gia depositata nel Proc. 2257/19 R.G. Trib. Civ. Ancona accertare e dichiarare la responsabilità dell' nei confronti della ricorrente e per l'effetto condannarla, con qualsivoglia CP_1 statuizione, al risarcimento dei danni nella misura di euro 71.164,00 oltre alle spese di Atp sopra elencate;
In via ancora più subordinata: accertata la responsabilità dell' nei confronti della ricorrente, in virtù della perizia già CP_1 depositata nel Proc. N. 2257/19 R.G. Trib. Civ. Ancona, Voglia il Giudicante esercitare i propri
Pag. 2 di 9 poteri conciliativi e procedere ex art. 185 c.p.c. al fine di una composizione bonaria della lite sorta indicando la somma che si riterrà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria chiede di acquisire l'intero fascicolo del Proc. N. 2257/19 R.G., Tribunale Civile di
Ancona, contenente gli atti, documenti clinici e la perizia effettuata dal Collegio dei Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo”.
2. Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, o, in subordine, CP_1 la perdita degli effetti della domanda, per violazione dell'art. 8, L. n. 24/2017, perché il ricorso è stato depositato oltre il decorso sia dei 90 giorni dal deposito della relazione peritale, sia dei 6 mesi dall'introduzione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c..
Nel merito, ha eccepito l'insussistenza del nesso causale tra condotta asseritamente lesiva e danno, alla luce: (i) del lungo intervallo di tempo trascorso tra l'intervento del 1985 e l'accertamento del danno, desumendo il buono stato di salute della ricorrente nel periodo intermedio di 16 anni, in cui non sono stati eseguiti esami medici (posto che l'esame effettuato nel 2001 era finalizzato all'accertamento di una pregressa patologia litiasica renale e l'unica prescrizione di antidolorifici in atti risale al 2008); (ii) dell'omesso accertamento di altre condizioni precedenti o sopravvenute eziologicamente riconducibili al danno;
(iii) dell'assenza di ampie ed evidenti aderenze ordinariamente prevedibili in presenza di un corpo estraneo.
Ha, inoltre, evidenziato che la garza non ha dato segni di sé e non è stata rinvenuta neppure durante l'intervento di emicolectomia eseguito il 17 settembre 2007, contestato che la mera esecuzione di esami ecografici dal 2003 in avanti sia indicativa di sintomatologia algica per la presenza della garza nell'addome e dedotto l'inverosimiglianza delle conclusioni dei CTU laddove hanno affermato la lenta progressività della reazione da corpo estraneo.
Contestato il quantum della domanda avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via Preliminare accertare e dichiarare il ricorso proposto dalla sig.ra ex Parte_1 art 702 bis cpc, improcedibile per non avere rispettato il termine previsto dall'art 8 comma 3 L. 24/17
(Legge Gelli); o in subordine dichiarare la perdita degli effetti della domanda per inosservanza dell'art 8 comma 3 L. 24/17;
Nel merito: respingere, con qualsiasi statuizione, il ricorso avanzato dalla sig.ra Parte_1
nei confronti dell ex art 702 bis cpc poiché infondato in fatto ed in diritto
[...] CP_1 con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi nei confronti del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 3 di 9 In via subordinata : Nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità nei confronti dell'Ente convenuto, riquantificare l'importo sulla base delle osservazioni di cui in narrativa tenendo presente i parametri offerti dalle tabelle per le micropermannti al fine del calcolo del danno biologico temporaneo.
In Via Istruttoria :
1) Si chiede lo stralcio della relazione peritale esperita in sede di Accertamento Tecnico Preventivo per mancanza di espressa istanza di acquisizione della parte ricorrente in violazione di quanto stabilito dall'art 696 bis comma 5 cpc”.
3. Disposta la conversione del rito in ordinario e rifiutate dalle parti le proposte conciliative formulate in corso di causa, il giudizio è stato istruito documentalmente e viene in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, disposizione resa applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, come previsto dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, vigente dal 26 novembre 2024.
4. La domanda attorea è ammissibile e fondata per le considerazioni e nei limiti seguenti.
5. In rito, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata sul duplice presupposto che il procedimento di istruzione preventiva è stato introdotto il 5 aprile 2019 e che il deposito della relazione peritale è ivi avvenuto l'8 gennaio 2021, con ciò risultando tardivo il ricorso introduttivo del merito sia rispetto al termine di sei mesi dall'introduzione del procedimento di istruzione preventiva sia rispetto al termine di novanta giorni dal deposito della relazione.
In particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), “la presentazione del ricorso di cui al comma 1 (e, dunque, del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c.) è condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28…”; a mente del successivo comma 3, “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702 bis del codice di procedura civile…”.
A fronte di tale quadro normativo, è orientamento del Tribunale ritenere che la condizione di procedibilità della domanda di risarcimento è rappresentata, in virtù dell'art. 8, comma 2, della c.d. legge , dalla mera presentazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva a fini di CP_4
Pag. 4 di 9 composizione della lite, ovvero dall'introduzione, come avvenuto nel caso di specie, del procedimento di mediazione.
Di converso, al mancato rispetto del termine di novanta giorni consegue esclusivamente il venir meno degli effetti della domanda in quella sede proposta, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni, la domanda, pur procedibile, produce ex novo i propri effetti sostanziali e processuali dalla data di introduzione del giudizio di cognizione. Va altresì escluso che il termine di novanta giorni abbia natura perentoria, essendo ciò previsto dal legislatore con esclusivo riferimento al termine di sei mesi fissato per la conclusione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Peraltro, ad avviso di questo giudice le esigenze di celerità sottese al termine di novanta giorni non possono elidere in radice il diritto ad agire di chi si afferma danneggiato, avendo il legislatore previsto una sanzione per la violazione in questione, rappresentata, come osservato, dalla mera perdita degli effetti della domanda.
Parimenti infondata è l'eccezione subordinata secondo cui la ricorrente non potrebbe “ancorare il presente giudizio a quello di accertamento tecnico preventivo e valersi, quindi, dei suoi risultati, compreso l'elaborato peritale a cui si richiama”, nel senso voluto dalla convenuta, in quanto l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della relazione pur depositata a conclusione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. è sanzione non prevista dall'art. 8, L. n. 24/2017.
6. Inoltre, è infondata altresì l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” della convenuta sollevata sul rilievo che, al tempo dei fatti (illecito verificatosi il 10 aprile 1985), la responsabilità per eventuali passività a qualsiasi titolo derivanti dalla gestione di attività sanitaria era il Comune e/o la
Regione Marche.
Al riguardo, viene confermata dal giudicante la valutazione compiuta dal precedente G.I. in corso di causa: a ben vedere, l'eccezione attiene non meramente alla carenza di legittimazione passiva, bensì piuttosto alla titolarità sostanziale del rapporto dal punto di vista del soggetto passivo. In linea generale la carenza di titolarità sostanziale del credito è oggetto di un'eccezione (avente natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori) attinente alla carenza di un elemento costitutivo della domanda, rilevante in punto di merito della decisione;
al riguardo, l'onere di allegare e provare la sussistenza di tale titolarità grava sull'attore in senso sostanziale (che, nella specie, è l'opposta), mentre la carenza di tale elemento è rilevabile d'ufficio ove emerga dagli atti di causa (cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Tuttavia, la medesima pronuncia delle Sezioni Unite e le successive pronunce di legittimità hanno precisato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore
Pag. 5 di 9 allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016 cit., Rv. 638371 - 01; successive conformi Cass., 18 luglio 2016, n. 14652; 21 luglio 2016, n. 15037; 24 settembre 2018, n. 22525).
In particolare, costituisce svolgimento di difese incompatibili con la negazione della titolarità passiva del rapporto l'aver inizialmente predisposto, all'atto della costituzione in giudizio, difese nel merito del diritto azionato dalla parte attrice senza nulla contestare in merito al difetto di titolarità del rapporto.
Di conseguenza, la formulazione dell'eccezione – avvenuta per la prima volta nelle note scritte depositate da il 7 dicembre 2021 – è tardiva, in quanto avrebbe dovuto trovare ingresso nel CP_1 processo con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, nella quale nulla si deduce. Peraltro, non costituisce motivo di rimessione in termini l'aver “reperita la documentazione che comprova come all'epoca dei fatti (1985) l' non esistesse” (così nella memoria menzionata CP_1
), giacché l'eccezione è fondata su disposizioni legislative come tali sempre conoscibili dalle CP_1 parti.
7. Venendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.
L'accertamento peritale compiuto in sede di istruzione preventiva ha fornito riscontro della responsabilità della struttura convenuta, a natura contrattuale nei confronti della paziente, tenuto conto della negligenza nell'esecuzione dell'intervento di isterectomia, consistita nella dimenticanza di una garza all'interno del sito operatorio;
trattandosi di intervento del quale non emerge la peculiare complessità e trattandosi di violazione di una basilare regolare di diligenza, consistente nel conteggio del materiale operatorio utilizzato, sussiste piena responsabilità risarcitoria della struttura.
Emerge, in sintesi, dagli atti di causa e dalla relazione peritale depositata nel procedimento di istruzione preventiva, quest'ultima svolta con accertamento logicamente e congruamente motivato e come tale utile alla decisione, che:
- in data 10 aprile 1985 l'odierna attrice si sottoponeva a isterectomia totale con annessiectomia bilaterale presso l'Ospedale di Recanati;
- successivamente, la medesima si sottoponeva ad accertamenti documentati a partire dal febbraio
2001, tutti con esito privo di rilevanza ai fini che qui occupano;
- nel settembre 2007 veniva sottoposta ad emicolectomia destra laparoscopica, con intervento regolare anche in punto di conteggio delle garze e bende utilizzate;
- ancora successivamente si sottoponeva ad ulteriori accertamenti, tutti localizzati nelle aree limitrofe al primo intervento, sino a che, all'esito di colonscopia eseguita nel giugno 2017 e TAC virtuale nell'ottobre 2017, veniva evidenziata la presenza di una formazione parzialmente calcifica in
Pag. 6 di 9 emiscavo pelvico destro, che a seguito di ulteriori accertamenti, veniva riferita in prima ipotesi a fibroma ovarico;
- l'esame istologico del materiale successivamente estratto, refertato il 18 settembre 2018, descriveva il pezzo operatorio come materiale estraneo di colore biancastro in parte filamentoso e di consistenza dura, con diagnosi di parete colica con adeso nodulo di tessuto fibroso sceroialino e materiale estraneo;
- una certificazione del medico curante l'odierna attrice, rilasciata il 14 novembre 2018, attestava che la paziente lamentava da circa venti anni episodi di dolenzia addominale-pelvica, acuitisi in tempi più recenti;
- il materiale estratto nel 2018 costituiva, in altri termini, una garza chirurgica abbandonata in situ, che i consulenti hanno ricondotto con sufficiente certezza all'intervento all'utero del 1985, tenuto conto dei plurimi accertamenti richiesti dall'odierna attrice nell'area addomino-pelvica, dell'omessa indicazione nel verbale operatorio del conteggio delle garze - che, pur non obbligatorio secondo le linee guida del tempo, costituisce indubbiamente regola di diligenza nell'esecuzione del trattamento
- nonché del fatto che la garza rinvenuta è priva di marcatori radiopachi (utili alla loro individuazione mediante appositi esami), del cui utilizzo non vi è certezza nel 1985 e che invece sarebbero stati sicuramente presenti su garze in uso nel 2007 (e dunque al tempo del secondo e unico altro intervento documentato cui si è sottoposta l'odierna attrice);
- la reazione infiammatoria da corpo estraneo nella piccola pelvi ha determinato una sintomatologia assente per un primo periodo, tanto che non sono documentati addominalgie o disturbi dell'alvo sino al 2003, e successivamente crescente, con assunzione di farmaci analgesici dal 2008 e turbe dell'alveo dal 2011, il che appare congruo con la lenta progressività della reazione da corpo estraneo;
- il quadro aderenziale riscontrato appare conforme alla specificità della paziente, interessata dai due interventi del 1985 e del 2007, oltre che dalla presenza del corpo estraneo anzidetta.
In conclusione, i consulenti hanno individuato le voci di danno che seguono.
A) Quanto all'intervento del 2018: invalidità temporanea assoluta al 100% per giorni 10; invalidità temporanea al 75% per giorni 20; invalidità temporanea al 50% per giorni 15; invalidità temporanea al 25% per ulteriori giorni 15.
B) Danno biologico permanente nella misura del 7%, in ragione della resezione parziale del sigma conseguente alla necessità di intervenire nel 2018 per rimuovere il corpo estraneo.
C) Ulteriore danno biologico temporaneo stimato equo nella misura del 10% per il periodo dal 9 luglio 2003 al 5 settembre 2018, da cui detrarre due mesi per l'intervento inevitabile di prevenzione oncologica eseguito per altre cause nel 2007; trattasi di valutazione che i consulenti hanno stimato equa in ragione della ragionevole assenza o natura estremamente sfumata dei disturbi patiti
Pag. 7 di 9 dall'attrice nel primo periodo successivo all'intervento del 1985 e, d'altra parte, del progressivo peggioramento della sindrome algo-disfunzionale.
Ciò posto, vale considerare che, in punto di quantificazione del danno da lesione permanente e connessa invalidità temporanea, trovano applicazione le tabelle stabilite in tema di lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (cfr. anche Cass., 11 novembre
2019, n. 28990) e, in particolare, quelle applicabili al momento della decisione (cfr. su tale ultimo aspetto Cass., 15 giugno 2022, n. 19229).
Alla luce di ciò, si ha quanto segue:
A) invalidità temporanea conseguente all'intervento del 5 settembre 2018 (età alla data: anni 75) pari a complessivi euro 2.002,45;
B) danno biologico permanente pari a euro 8.504,39.
Trattasi di complessivi euro 10.506,84.
C) Quanto al danno biologico patito dalla parte attrice nel periodo tra il primo accertamento eseguito
(9 luglio 2003) e la rimozione del corpo estraneo il 5 settembre 2018, questo giudice condivide e intende fare proprie le valutazioni del collegio peritale, che ha congruamente evidenziato l'aggravarsi della sintomatologia lamentata dalla parte attrice derivante dalla dimenticanza della garza nel sito operatorio, sintomatologia dapprima silente e successivamente crescente, come documentato dalla certificazione del medico curante e dai plurimi accertamenti clinici eseguiti dalla parte, sempre più frequenti al passare del tempo;
ciò previa detrazione dei 60 giorni riferibili ad intervento per altra causa eseguito nell'anno 2007.
Tenuto conto della quantificazione nella misura del 10% del danno sofferto, dell'età della parte attrice al 9 luglio 2003 (anni 59) e dell'applicabilità della tabella per lesioni macropermanenti in ragione della percentuale di lesione accertata, nonché tenuto conto che nell'originario ricorso introduttivo la parte attrice ha limitato in euro 10,00 per ciascun giorno la propria richiesta, appare spettante la somma richiesta di euro 54.770,00.
Spetta all'attrice, inoltre, la chiesta refusione delle spese del consulente di parte, quantificate in euro
1.500,00 oltre IVA. Si osserva al riguardo che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma
1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. civ. Sez. II,
Sent., 08-09-2021, n. 24188). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che “La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato
Pag. 8 di 9 già effettuato al momento della sentenza” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-09-2021, n. 24188), prova che, nel caso di specie, deve dirsi raggiunta.
In conclusione, la misura complessiva del risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad euro
65.276,84 già attualizzati;
il danno patrimoniale è pari a ulteriori euro 1.500,00 oltre IVA per spese di consulenza di parte;
sul totale sono dovuti interessi al saggio legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza;
i compensi professionali di avvocato sono liquidati come segue:
- quanto al procedimento di istruzione preventiva, in euro 3.000,00 oltre accessori, tenuto conto del valore del decisum e dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile alla data di definizione di quel giudizio;
- quanto al presente giudizio di merito, in euro 8.000,00 oltre accessori, tenuto conto del valore del decisum e dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 vigente alla data della decisione.
Vanno, infine, posti a carico della convenuta i compensi del collegio peritale come liquidati nel procedimento RG 2257/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 1532/2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della complessiva somma già attualizzata di euro 65.276,84, oltre euro 1.500 oltre IVA, a
[...] titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in euro 286,00 per esborsi e in complessivi euro 11.000,00 a titolo di compensi professionali per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e per il presente giudizio di merito, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza come liquidate con decreto CP_1 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG 2257/2019 di questo Tribunale.
Così deciso in Ancona il 24 luglio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del dott. Andrea Marani in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1532 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Violoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, via Palestro n. 7, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Servi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San Severino Marche (MC), via Ponte S. Antonio n. 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. depositato il 30 marzo 2021 a seguito di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG 2257/2019 di questo Tribunale), ha adito Parte_1 il Tribunale esponendo in fatto, in sintesi, (i) di essersi sottoposta ad intervento di isterectomia totale presso l'Ospedale di Recanati in data 15 aprile 1985 e di aver successivamente eseguito, tra il giugno
1986 e il 2017, numerosi accertamenti clinici (visite ginecologiche, di cui la prima per dolorabilità, ecografie addominali, colonscopie, visite gastroenterologiche); (ii) che, in particolare, la visita
Pag. 1 di 9 gastroenterologica con colonscopia tc virtuale eseguita il 2 ottobre 2017 presso l' evidenziava CP_2 la presenza di una formazione di 3,7 cm parzialmente calcifica in emiscavo pelvico, confermata da successiva visita gastroenterologica presso l'Ospedale di Fermo eseguita il 27 dicembre 2017 e da
RM pelvi eseguita il 6 luglio 2018, in cui veniva diagnosticata una formazione rotondeggiante del diametro di circa 4 cm, solida ipointensa e riferibile a fibroma ovarico;
(iii) che, eseguito in data 5 settembre 2018 intervento chirurgico di resezione intestinale presso gli di Ancona e Controparte_3 conseguente esame istologico, veniva accertata la presenza nell'addome di materiale estraneo di colore biancastro in parte filamentoso e di consistenza dura, rappresentato da una garza dimenticata nell'addome in occasione dell'intervento eseguito nel 1985; (iv) che i numerosi esami e accertamenti compiuti in ambiente ospedaliero testimoniano il malessere a causa ignota subito dalla ricorrente tra il 1985 e il 2018; (v) che nel procedimento di istruzione preventiva il collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico permanente al 7%, un danno biologico temporaneo per l'intervento di resezione del 2018, un danno biologico temporaneo tra il 9 luglio 2003 e il 5 settembre 2018 (5.477 giorni al
10%).
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha contestato la quantificazione del danno compiuta dai CTU, chiedendo la rinnovazione delle operazioni sul quantum, e, in subordine, in adesione alla stessa, ha quantificato il danno in euro 71.164,00 oltre spese di atp.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale: provvedere al rinnovo della Ctu per i motivi espressi in narrativa demandando al nuovo Ctu solo il quantum, oggetto di contestazione nella precedente relazione, e per l'effetto accertare la responsabilità dell' nei confronti della ricorrente e condannarla, con qualsivoglia CP_1 statuizione, nella misura che risulterà al termine delle operazioni peritali rinnovate oltre alle spese di Atp in narrativa elencate;
In via subordinata: qualora il giudicante non ritenga opportuno rinnovare la Ctu voglia, in base alla perizia gia depositata nel Proc. 2257/19 R.G. Trib. Civ. Ancona accertare e dichiarare la responsabilità dell' nei confronti della ricorrente e per l'effetto condannarla, con qualsivoglia CP_1 statuizione, al risarcimento dei danni nella misura di euro 71.164,00 oltre alle spese di Atp sopra elencate;
In via ancora più subordinata: accertata la responsabilità dell' nei confronti della ricorrente, in virtù della perizia già CP_1 depositata nel Proc. N. 2257/19 R.G. Trib. Civ. Ancona, Voglia il Giudicante esercitare i propri
Pag. 2 di 9 poteri conciliativi e procedere ex art. 185 c.p.c. al fine di una composizione bonaria della lite sorta indicando la somma che si riterrà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria chiede di acquisire l'intero fascicolo del Proc. N. 2257/19 R.G., Tribunale Civile di
Ancona, contenente gli atti, documenti clinici e la perizia effettuata dal Collegio dei Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo”.
2. Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, o, in subordine, CP_1 la perdita degli effetti della domanda, per violazione dell'art. 8, L. n. 24/2017, perché il ricorso è stato depositato oltre il decorso sia dei 90 giorni dal deposito della relazione peritale, sia dei 6 mesi dall'introduzione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c..
Nel merito, ha eccepito l'insussistenza del nesso causale tra condotta asseritamente lesiva e danno, alla luce: (i) del lungo intervallo di tempo trascorso tra l'intervento del 1985 e l'accertamento del danno, desumendo il buono stato di salute della ricorrente nel periodo intermedio di 16 anni, in cui non sono stati eseguiti esami medici (posto che l'esame effettuato nel 2001 era finalizzato all'accertamento di una pregressa patologia litiasica renale e l'unica prescrizione di antidolorifici in atti risale al 2008); (ii) dell'omesso accertamento di altre condizioni precedenti o sopravvenute eziologicamente riconducibili al danno;
(iii) dell'assenza di ampie ed evidenti aderenze ordinariamente prevedibili in presenza di un corpo estraneo.
Ha, inoltre, evidenziato che la garza non ha dato segni di sé e non è stata rinvenuta neppure durante l'intervento di emicolectomia eseguito il 17 settembre 2007, contestato che la mera esecuzione di esami ecografici dal 2003 in avanti sia indicativa di sintomatologia algica per la presenza della garza nell'addome e dedotto l'inverosimiglianza delle conclusioni dei CTU laddove hanno affermato la lenta progressività della reazione da corpo estraneo.
Contestato il quantum della domanda avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via Preliminare accertare e dichiarare il ricorso proposto dalla sig.ra ex Parte_1 art 702 bis cpc, improcedibile per non avere rispettato il termine previsto dall'art 8 comma 3 L. 24/17
(Legge Gelli); o in subordine dichiarare la perdita degli effetti della domanda per inosservanza dell'art 8 comma 3 L. 24/17;
Nel merito: respingere, con qualsiasi statuizione, il ricorso avanzato dalla sig.ra Parte_1
nei confronti dell ex art 702 bis cpc poiché infondato in fatto ed in diritto
[...] CP_1 con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi nei confronti del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 3 di 9 In via subordinata : Nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità nei confronti dell'Ente convenuto, riquantificare l'importo sulla base delle osservazioni di cui in narrativa tenendo presente i parametri offerti dalle tabelle per le micropermannti al fine del calcolo del danno biologico temporaneo.
In Via Istruttoria :
1) Si chiede lo stralcio della relazione peritale esperita in sede di Accertamento Tecnico Preventivo per mancanza di espressa istanza di acquisizione della parte ricorrente in violazione di quanto stabilito dall'art 696 bis comma 5 cpc”.
3. Disposta la conversione del rito in ordinario e rifiutate dalle parti le proposte conciliative formulate in corso di causa, il giudizio è stato istruito documentalmente e viene in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, disposizione resa applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, come previsto dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, vigente dal 26 novembre 2024.
4. La domanda attorea è ammissibile e fondata per le considerazioni e nei limiti seguenti.
5. In rito, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata sul duplice presupposto che il procedimento di istruzione preventiva è stato introdotto il 5 aprile 2019 e che il deposito della relazione peritale è ivi avvenuto l'8 gennaio 2021, con ciò risultando tardivo il ricorso introduttivo del merito sia rispetto al termine di sei mesi dall'introduzione del procedimento di istruzione preventiva sia rispetto al termine di novanta giorni dal deposito della relazione.
In particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), “la presentazione del ricorso di cui al comma 1 (e, dunque, del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c.) è condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28…”; a mente del successivo comma 3, “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702 bis del codice di procedura civile…”.
A fronte di tale quadro normativo, è orientamento del Tribunale ritenere che la condizione di procedibilità della domanda di risarcimento è rappresentata, in virtù dell'art. 8, comma 2, della c.d. legge , dalla mera presentazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva a fini di CP_4
Pag. 4 di 9 composizione della lite, ovvero dall'introduzione, come avvenuto nel caso di specie, del procedimento di mediazione.
Di converso, al mancato rispetto del termine di novanta giorni consegue esclusivamente il venir meno degli effetti della domanda in quella sede proposta, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni, la domanda, pur procedibile, produce ex novo i propri effetti sostanziali e processuali dalla data di introduzione del giudizio di cognizione. Va altresì escluso che il termine di novanta giorni abbia natura perentoria, essendo ciò previsto dal legislatore con esclusivo riferimento al termine di sei mesi fissato per la conclusione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Peraltro, ad avviso di questo giudice le esigenze di celerità sottese al termine di novanta giorni non possono elidere in radice il diritto ad agire di chi si afferma danneggiato, avendo il legislatore previsto una sanzione per la violazione in questione, rappresentata, come osservato, dalla mera perdita degli effetti della domanda.
Parimenti infondata è l'eccezione subordinata secondo cui la ricorrente non potrebbe “ancorare il presente giudizio a quello di accertamento tecnico preventivo e valersi, quindi, dei suoi risultati, compreso l'elaborato peritale a cui si richiama”, nel senso voluto dalla convenuta, in quanto l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della relazione pur depositata a conclusione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. è sanzione non prevista dall'art. 8, L. n. 24/2017.
6. Inoltre, è infondata altresì l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” della convenuta sollevata sul rilievo che, al tempo dei fatti (illecito verificatosi il 10 aprile 1985), la responsabilità per eventuali passività a qualsiasi titolo derivanti dalla gestione di attività sanitaria era il Comune e/o la
Regione Marche.
Al riguardo, viene confermata dal giudicante la valutazione compiuta dal precedente G.I. in corso di causa: a ben vedere, l'eccezione attiene non meramente alla carenza di legittimazione passiva, bensì piuttosto alla titolarità sostanziale del rapporto dal punto di vista del soggetto passivo. In linea generale la carenza di titolarità sostanziale del credito è oggetto di un'eccezione (avente natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori) attinente alla carenza di un elemento costitutivo della domanda, rilevante in punto di merito della decisione;
al riguardo, l'onere di allegare e provare la sussistenza di tale titolarità grava sull'attore in senso sostanziale (che, nella specie, è l'opposta), mentre la carenza di tale elemento è rilevabile d'ufficio ove emerga dagli atti di causa (cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Tuttavia, la medesima pronuncia delle Sezioni Unite e le successive pronunce di legittimità hanno precisato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore
Pag. 5 di 9 allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016 cit., Rv. 638371 - 01; successive conformi Cass., 18 luglio 2016, n. 14652; 21 luglio 2016, n. 15037; 24 settembre 2018, n. 22525).
In particolare, costituisce svolgimento di difese incompatibili con la negazione della titolarità passiva del rapporto l'aver inizialmente predisposto, all'atto della costituzione in giudizio, difese nel merito del diritto azionato dalla parte attrice senza nulla contestare in merito al difetto di titolarità del rapporto.
Di conseguenza, la formulazione dell'eccezione – avvenuta per la prima volta nelle note scritte depositate da il 7 dicembre 2021 – è tardiva, in quanto avrebbe dovuto trovare ingresso nel CP_1 processo con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, nella quale nulla si deduce. Peraltro, non costituisce motivo di rimessione in termini l'aver “reperita la documentazione che comprova come all'epoca dei fatti (1985) l' non esistesse” (così nella memoria menzionata CP_1
), giacché l'eccezione è fondata su disposizioni legislative come tali sempre conoscibili dalle CP_1 parti.
7. Venendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.
L'accertamento peritale compiuto in sede di istruzione preventiva ha fornito riscontro della responsabilità della struttura convenuta, a natura contrattuale nei confronti della paziente, tenuto conto della negligenza nell'esecuzione dell'intervento di isterectomia, consistita nella dimenticanza di una garza all'interno del sito operatorio;
trattandosi di intervento del quale non emerge la peculiare complessità e trattandosi di violazione di una basilare regolare di diligenza, consistente nel conteggio del materiale operatorio utilizzato, sussiste piena responsabilità risarcitoria della struttura.
Emerge, in sintesi, dagli atti di causa e dalla relazione peritale depositata nel procedimento di istruzione preventiva, quest'ultima svolta con accertamento logicamente e congruamente motivato e come tale utile alla decisione, che:
- in data 10 aprile 1985 l'odierna attrice si sottoponeva a isterectomia totale con annessiectomia bilaterale presso l'Ospedale di Recanati;
- successivamente, la medesima si sottoponeva ad accertamenti documentati a partire dal febbraio
2001, tutti con esito privo di rilevanza ai fini che qui occupano;
- nel settembre 2007 veniva sottoposta ad emicolectomia destra laparoscopica, con intervento regolare anche in punto di conteggio delle garze e bende utilizzate;
- ancora successivamente si sottoponeva ad ulteriori accertamenti, tutti localizzati nelle aree limitrofe al primo intervento, sino a che, all'esito di colonscopia eseguita nel giugno 2017 e TAC virtuale nell'ottobre 2017, veniva evidenziata la presenza di una formazione parzialmente calcifica in
Pag. 6 di 9 emiscavo pelvico destro, che a seguito di ulteriori accertamenti, veniva riferita in prima ipotesi a fibroma ovarico;
- l'esame istologico del materiale successivamente estratto, refertato il 18 settembre 2018, descriveva il pezzo operatorio come materiale estraneo di colore biancastro in parte filamentoso e di consistenza dura, con diagnosi di parete colica con adeso nodulo di tessuto fibroso sceroialino e materiale estraneo;
- una certificazione del medico curante l'odierna attrice, rilasciata il 14 novembre 2018, attestava che la paziente lamentava da circa venti anni episodi di dolenzia addominale-pelvica, acuitisi in tempi più recenti;
- il materiale estratto nel 2018 costituiva, in altri termini, una garza chirurgica abbandonata in situ, che i consulenti hanno ricondotto con sufficiente certezza all'intervento all'utero del 1985, tenuto conto dei plurimi accertamenti richiesti dall'odierna attrice nell'area addomino-pelvica, dell'omessa indicazione nel verbale operatorio del conteggio delle garze - che, pur non obbligatorio secondo le linee guida del tempo, costituisce indubbiamente regola di diligenza nell'esecuzione del trattamento
- nonché del fatto che la garza rinvenuta è priva di marcatori radiopachi (utili alla loro individuazione mediante appositi esami), del cui utilizzo non vi è certezza nel 1985 e che invece sarebbero stati sicuramente presenti su garze in uso nel 2007 (e dunque al tempo del secondo e unico altro intervento documentato cui si è sottoposta l'odierna attrice);
- la reazione infiammatoria da corpo estraneo nella piccola pelvi ha determinato una sintomatologia assente per un primo periodo, tanto che non sono documentati addominalgie o disturbi dell'alvo sino al 2003, e successivamente crescente, con assunzione di farmaci analgesici dal 2008 e turbe dell'alveo dal 2011, il che appare congruo con la lenta progressività della reazione da corpo estraneo;
- il quadro aderenziale riscontrato appare conforme alla specificità della paziente, interessata dai due interventi del 1985 e del 2007, oltre che dalla presenza del corpo estraneo anzidetta.
In conclusione, i consulenti hanno individuato le voci di danno che seguono.
A) Quanto all'intervento del 2018: invalidità temporanea assoluta al 100% per giorni 10; invalidità temporanea al 75% per giorni 20; invalidità temporanea al 50% per giorni 15; invalidità temporanea al 25% per ulteriori giorni 15.
B) Danno biologico permanente nella misura del 7%, in ragione della resezione parziale del sigma conseguente alla necessità di intervenire nel 2018 per rimuovere il corpo estraneo.
C) Ulteriore danno biologico temporaneo stimato equo nella misura del 10% per il periodo dal 9 luglio 2003 al 5 settembre 2018, da cui detrarre due mesi per l'intervento inevitabile di prevenzione oncologica eseguito per altre cause nel 2007; trattasi di valutazione che i consulenti hanno stimato equa in ragione della ragionevole assenza o natura estremamente sfumata dei disturbi patiti
Pag. 7 di 9 dall'attrice nel primo periodo successivo all'intervento del 1985 e, d'altra parte, del progressivo peggioramento della sindrome algo-disfunzionale.
Ciò posto, vale considerare che, in punto di quantificazione del danno da lesione permanente e connessa invalidità temporanea, trovano applicazione le tabelle stabilite in tema di lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (cfr. anche Cass., 11 novembre
2019, n. 28990) e, in particolare, quelle applicabili al momento della decisione (cfr. su tale ultimo aspetto Cass., 15 giugno 2022, n. 19229).
Alla luce di ciò, si ha quanto segue:
A) invalidità temporanea conseguente all'intervento del 5 settembre 2018 (età alla data: anni 75) pari a complessivi euro 2.002,45;
B) danno biologico permanente pari a euro 8.504,39.
Trattasi di complessivi euro 10.506,84.
C) Quanto al danno biologico patito dalla parte attrice nel periodo tra il primo accertamento eseguito
(9 luglio 2003) e la rimozione del corpo estraneo il 5 settembre 2018, questo giudice condivide e intende fare proprie le valutazioni del collegio peritale, che ha congruamente evidenziato l'aggravarsi della sintomatologia lamentata dalla parte attrice derivante dalla dimenticanza della garza nel sito operatorio, sintomatologia dapprima silente e successivamente crescente, come documentato dalla certificazione del medico curante e dai plurimi accertamenti clinici eseguiti dalla parte, sempre più frequenti al passare del tempo;
ciò previa detrazione dei 60 giorni riferibili ad intervento per altra causa eseguito nell'anno 2007.
Tenuto conto della quantificazione nella misura del 10% del danno sofferto, dell'età della parte attrice al 9 luglio 2003 (anni 59) e dell'applicabilità della tabella per lesioni macropermanenti in ragione della percentuale di lesione accertata, nonché tenuto conto che nell'originario ricorso introduttivo la parte attrice ha limitato in euro 10,00 per ciascun giorno la propria richiesta, appare spettante la somma richiesta di euro 54.770,00.
Spetta all'attrice, inoltre, la chiesta refusione delle spese del consulente di parte, quantificate in euro
1.500,00 oltre IVA. Si osserva al riguardo che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma
1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. civ. Sez. II,
Sent., 08-09-2021, n. 24188). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che “La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato
Pag. 8 di 9 già effettuato al momento della sentenza” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-09-2021, n. 24188), prova che, nel caso di specie, deve dirsi raggiunta.
In conclusione, la misura complessiva del risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad euro
65.276,84 già attualizzati;
il danno patrimoniale è pari a ulteriori euro 1.500,00 oltre IVA per spese di consulenza di parte;
sul totale sono dovuti interessi al saggio legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza;
i compensi professionali di avvocato sono liquidati come segue:
- quanto al procedimento di istruzione preventiva, in euro 3.000,00 oltre accessori, tenuto conto del valore del decisum e dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile alla data di definizione di quel giudizio;
- quanto al presente giudizio di merito, in euro 8.000,00 oltre accessori, tenuto conto del valore del decisum e dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 vigente alla data della decisione.
Vanno, infine, posti a carico della convenuta i compensi del collegio peritale come liquidati nel procedimento RG 2257/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 1532/2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della complessiva somma già attualizzata di euro 65.276,84, oltre euro 1.500 oltre IVA, a
[...] titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in euro 286,00 per esborsi e in complessivi euro 11.000,00 a titolo di compensi professionali per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e per il presente giudizio di merito, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza come liquidate con decreto CP_1 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG 2257/2019 di questo Tribunale.
Così deciso in Ancona il 24 luglio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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