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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 16/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nelle Cause iscritte al N° 8010/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Schiano Lomoriello Rosario Parte_1 presso il cui studio domicilia in Napoli al vico Latilla n. 18
Opponente CONTRO
in persona del suo legale r.p.t. rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Rotolo Giuseppe presso il quale domicilia in Salerno alla via F.
Farao
Opposto E in persona del suo Controparte_2
l.r.p.t. rappr.ta e difesa dall'avv.to Salvatore Giordano presso il quale domicilia in Torre Annunziata al Corso Umberto I°
Altro opposto
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato alla data del 20.12.2024 e regolarmente notificato alle controparti la ricorrente ha impugnato un sollecito di pagamento relativo alla cartella di pagamento n. 071 2019 0013771271 000 presuntivamente notificata il 22.01.2019 e la cartella di pagamento n. 071 2019 0141086150 000 presuntivamente notificata il 23.01.2020 a mezzo delle quali l'
[...]
sollecitava il pagamento della somma di euro 792,58 Controparte_1 relativi a contributi per l'anno 2014 quali contributi previdenziali;
l'opponente eccepiva la omessa notifica degli atti prodomici e l'intervenuta prescrizione del credito versato. Nonché l'illegittimità del sollecito di pagamento stante la pendenza della definizione agevolata ( rottamazione quater) , la mancata motivazione e l'omesso criterio di calcolo degli interessi. Concludeva per l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione previo annullamento dell'atto impugnato per carenza dei presupposti e per nullità . Vinte le spese
Si è costituita in giudizio la impugnando tutto Controparte_1 quanto dedotto dalla parte opponente ritenendo infondato, sia in punto di fatto che di diritto, tutto quanto dedotto dall' opponente Concludeva per il rigetto della domanda .
Si costituiva anche con propria memoria difensiva impugnando CP_2 sia in punto di fatto che di diritto tutte le ,pretese del ricorrente in quanto del tutto infondate Concludeva per il rigetto della domanda e accoglimento della richiesta domanda riconvenzionale.
Acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Occorre preliminarmente evidenziare che nel ricorso introduttivo si evidenziava che gli atti prodomici al preventivo di pagamento erano stati definiti in data antecedente aderendo alla rottamazione quater in riferimento ai carichi che ne costituiscono oggetto ed in particolare delle cartelle di pagamento riportate in epigrafe e riguardanti il mancato pagamento di contributi previdenziale dovuti alla
Controparte_2
In virtù di ciò occorre rilevare che i commi da 231 a 252 dell'art. 1 della Legge n.
197/2022, Legge di Bilancio 2023, disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, c.d rottamazione-quater. Gli effetti legati alla presentazione dell'istanza di rottamazione-quater sono ben regolati al comma 240 della Legge di Bilancio 2023.
In particolare, la presentazione dell'istanza :
sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate,
a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
vieta di considerare “irregolare” il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973
(l verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso Controparte_1 affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta).
Ciò posto in virtù della legge di bilancio 2023 si evince , dalla documentazione allegata in atti , che la ricorrente alla data del 11.03.2023 aveva presentato istanza per l' adesione alla rottamazione quater pagando anche le prime due rate della stessa in data antecedente alla notifica della lettera di sollecito . Pagamento che poi si è perfezionato nel corso del giudizio.
Pertanto era da inibirsi l'iscrizione di nuovi atti , con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data. Inoltre, in virtù della circostanza che nel corso del giudizio la ricorrente ha pagato l'intero importo contenuto nella definizione agevolata è venuto meno l'interesse ad una pronuncia
Il Tribunale non può che prendere atto di tale provvedimento legislativo essendo il periodo temporale di riferimento contenuto nelle cartelle di pagamento impugnati compreso nel periodo temporale indicato dalla legge n. 197/2022 art. 1 comma 240. Nonché prendere atto della documentazione allegata da cui si evidenzia l'avvenuto pagamento delle somme richieste nelle cartelle di pagamento . Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con annullamento del sollecito di pagamento n. 071 2024 9053873277 000 del
31.10.2024
Per tali motivi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese...
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- - Compensa tra le parti le spese del giudizio
- Si comunichi
Nola lì 21.10.2025
il GOP Lavoro
dott. Aristide Perrino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 16/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nelle Cause iscritte al N° 8010/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Schiano Lomoriello Rosario Parte_1 presso il cui studio domicilia in Napoli al vico Latilla n. 18
Opponente CONTRO
in persona del suo legale r.p.t. rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Rotolo Giuseppe presso il quale domicilia in Salerno alla via F.
Farao
Opposto E in persona del suo Controparte_2
l.r.p.t. rappr.ta e difesa dall'avv.to Salvatore Giordano presso il quale domicilia in Torre Annunziata al Corso Umberto I°
Altro opposto
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato alla data del 20.12.2024 e regolarmente notificato alle controparti la ricorrente ha impugnato un sollecito di pagamento relativo alla cartella di pagamento n. 071 2019 0013771271 000 presuntivamente notificata il 22.01.2019 e la cartella di pagamento n. 071 2019 0141086150 000 presuntivamente notificata il 23.01.2020 a mezzo delle quali l'
[...]
sollecitava il pagamento della somma di euro 792,58 Controparte_1 relativi a contributi per l'anno 2014 quali contributi previdenziali;
l'opponente eccepiva la omessa notifica degli atti prodomici e l'intervenuta prescrizione del credito versato. Nonché l'illegittimità del sollecito di pagamento stante la pendenza della definizione agevolata ( rottamazione quater) , la mancata motivazione e l'omesso criterio di calcolo degli interessi. Concludeva per l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione previo annullamento dell'atto impugnato per carenza dei presupposti e per nullità . Vinte le spese
Si è costituita in giudizio la impugnando tutto Controparte_1 quanto dedotto dalla parte opponente ritenendo infondato, sia in punto di fatto che di diritto, tutto quanto dedotto dall' opponente Concludeva per il rigetto della domanda .
Si costituiva anche con propria memoria difensiva impugnando CP_2 sia in punto di fatto che di diritto tutte le ,pretese del ricorrente in quanto del tutto infondate Concludeva per il rigetto della domanda e accoglimento della richiesta domanda riconvenzionale.
Acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Occorre preliminarmente evidenziare che nel ricorso introduttivo si evidenziava che gli atti prodomici al preventivo di pagamento erano stati definiti in data antecedente aderendo alla rottamazione quater in riferimento ai carichi che ne costituiscono oggetto ed in particolare delle cartelle di pagamento riportate in epigrafe e riguardanti il mancato pagamento di contributi previdenziale dovuti alla
Controparte_2
In virtù di ciò occorre rilevare che i commi da 231 a 252 dell'art. 1 della Legge n.
197/2022, Legge di Bilancio 2023, disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, c.d rottamazione-quater. Gli effetti legati alla presentazione dell'istanza di rottamazione-quater sono ben regolati al comma 240 della Legge di Bilancio 2023.
In particolare, la presentazione dell'istanza :
sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate,
a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
vieta di considerare “irregolare” il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973
(l verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso Controparte_1 affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta).
Ciò posto in virtù della legge di bilancio 2023 si evince , dalla documentazione allegata in atti , che la ricorrente alla data del 11.03.2023 aveva presentato istanza per l' adesione alla rottamazione quater pagando anche le prime due rate della stessa in data antecedente alla notifica della lettera di sollecito . Pagamento che poi si è perfezionato nel corso del giudizio.
Pertanto era da inibirsi l'iscrizione di nuovi atti , con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data. Inoltre, in virtù della circostanza che nel corso del giudizio la ricorrente ha pagato l'intero importo contenuto nella definizione agevolata è venuto meno l'interesse ad una pronuncia
Il Tribunale non può che prendere atto di tale provvedimento legislativo essendo il periodo temporale di riferimento contenuto nelle cartelle di pagamento impugnati compreso nel periodo temporale indicato dalla legge n. 197/2022 art. 1 comma 240. Nonché prendere atto della documentazione allegata da cui si evidenzia l'avvenuto pagamento delle somme richieste nelle cartelle di pagamento . Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con annullamento del sollecito di pagamento n. 071 2024 9053873277 000 del
31.10.2024
Per tali motivi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese...
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- - Compensa tra le parti le spese del giudizio
- Si comunichi
Nola lì 21.10.2025
il GOP Lavoro
dott. Aristide Perrino