Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4310/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4310/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. RUSSO LUIGI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in MILANO, VIA SANT'ANTONIO n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gaggiano, in data 08/07/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaggiano alla Parte I, n. 12, dell'anno 2017, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e , (matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto con rito Civile in data 08.07.2017 nel Comune di Gaggiano (MI), con atto Iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gaggiano (MI) al n. 12, anno 2017, p. 1.)
3. Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in
Gaggiano (MI) alla Via Don Annibale Vezzoli, 13 con collocamento prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
4. Assegnare la casa familiare sita in Gaggiano (MI) alla Via Don Annibale Vezzoli, 13 alla
IG.ra , con ogni arredo e pertinenza affinché possa abitarvi con il figlio;
Parte_1
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come a seguire:
a) Durante l'anno scolastico:
- una sera infrasettimanale dalle ore 19.00 alle ore 21.00 circa e segnatamente il mercoledì;
- a weekend alternati dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
- con impegno del padre di prelevare e riaccompagnare i figli presso la casa materna e di residenza.
b) Nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, rimarrà con il padre - ad anni alterni - Per_1 dal 24 al 31 dicembre o dal 1° gennaio al termine delle vacanze, in modo che possa trascorrere, alternativamente con ciascun genitore, la festività del Natale.
c) Nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con il padre tre giorni, che comprendano - alternativamente - il giorno di Pasqua.
d) Durante l'estate (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo), salvo diverso accordo tra i genitori, rimarrà con il padre, per una settimana Per_1 consecutiva, da concordarsi con la madre, entro il 31.05 di ogni anno, tenendo conto delle ferie estive di ciascun genitore;
oltre alla normale alternanza di cui all'art. 5 a).
I tempi di frequentazione concordati potranno essere modificati, previo accordo fra i genitori, in base alle loro necessità contingenti e nel rispetto delle esigenze dei minori.
6. Disporre che il IG. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, Parte_2 mediante versamento alla IG.ra dell'importo di Euro 250 mensili (per 12 Parte_1 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dalla pronuncia definitiva di separazione) è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo.
7. Disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche Parte_2 non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate come da protocollo di Intesa tra il Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia del 9.11.2016.
pag. 2 di 4 8. L'assegno unico e ogni altro contributo statale per il sostentamento del figlio, verrà percepito dalla IG.ra e il IG. si attiverà per favorire la percezione di Parte_1 Parte_2 tali benefici.
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaggiano (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Ulteriori condizioni:
10. Ordinare che il cane razza maltese di nome MI intestato a rimanga in Parte_1 proprietà della sig.ra e il IG. abbia diritto di visitarlo per Parte_1 Parte_2 almeno due ore consecutive in tre appuntamenti mensili da concordarsi previamente tra i coniugi nelle modalità esecutive;
11. Disporre che il IG. corrisponda pro quota il 50% dell'importo relativo Parte_2 alla rata di euro 1.180,60 del mutuo n.5778693 con data erogazione 21.02.2023 per anni 30 presso la Banca BPM Agenzia di Opera sino alla sua estinzione;
12. Il IG. si obbliga altresì a trasferire entro un anno dalla sottoscrizione Parte_2 del presente atto alla IG.ra la propria quota dell'immobile adibito a casa familiare Parte_1 sito in Gaggiano (MI) alla via Don Annibale Vezzoli, 13 a titolo gratuito nonché quale forma di regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi da considerarsi anche ai fini del mantenimento ordinario del minore;
Persona_2
13. Ordinare che il IG. trasferisca la propria residenza anagrafica Parte_2 dall'immobile di attuale residenza sito in Gaggiano (MI) alla Via Don Annibale Vezzoli, 13 entro giorni 30 dalla pronuncia di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
pag. 3 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ritenuto che nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 08/07/2017, in Gaggiano (atto n. 12, parte
[...]
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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