TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6808/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6808/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Bauer ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
1173/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 3 pertanto “… 1) Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per
l'effetto ritenere e dichiarare il diritto del sig. all'assegno di Parte_1
invalidità ex art. 13 legge 118/71 previsto per gli inabili con permanente invalidità ridotta in misura pari o superiore al 74%, dal primo giorno del mese successivo la domanda amministrativa (14.07.2023) o da quella accertata in corso di lite, più ratei maturandi, più interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'assegno di invalidità civile con la decorrenza richiesta o alla somma eventualmente riconosciuta in corso di causa, oltre ai ratei maturandi e relativi interessi”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 7 ottobre 2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “preliminarmente di dichiararsi la decadenza, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni evidenziate in premessa. In via principale rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In esito all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 24 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 12 luglio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 2 luglio 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 15 maggio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Neoplasia Mieloproliferativa cronica tipo mielofibrosi in fase prefibrotica in trattamento farmacologico. Ipertensione arteriosa in buon compenso. Gastropatia congestizia. Diverticolosi del colon”, da considerare invalido civile nella misura del 67% come da relazione in atti alla quale si rinvia.
pagina 2 di 3 Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita la ricorrente in data 7 febbraio 2025 ed ha parimenti riscontrato “Neoplasia Mieloproliferativa cronica tipo mielofibrosi in fase prefibrotica in trattamento farmacologico. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
Gastropatia congestizia. Diverticolosi del colon”, ritenendolo anche in tal caso invalido civile nella sola misura del 67% come da relazione in atti.
Tali conclusioni, benché genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 11 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6808/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Bauer ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
1173/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 3 pertanto “… 1) Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per
l'effetto ritenere e dichiarare il diritto del sig. all'assegno di Parte_1
invalidità ex art. 13 legge 118/71 previsto per gli inabili con permanente invalidità ridotta in misura pari o superiore al 74%, dal primo giorno del mese successivo la domanda amministrativa (14.07.2023) o da quella accertata in corso di lite, più ratei maturandi, più interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'assegno di invalidità civile con la decorrenza richiesta o alla somma eventualmente riconosciuta in corso di causa, oltre ai ratei maturandi e relativi interessi”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 7 ottobre 2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “preliminarmente di dichiararsi la decadenza, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni evidenziate in premessa. In via principale rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In esito all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 24 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 12 luglio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 2 luglio 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 15 maggio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Neoplasia Mieloproliferativa cronica tipo mielofibrosi in fase prefibrotica in trattamento farmacologico. Ipertensione arteriosa in buon compenso. Gastropatia congestizia. Diverticolosi del colon”, da considerare invalido civile nella misura del 67% come da relazione in atti alla quale si rinvia.
pagina 2 di 3 Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita la ricorrente in data 7 febbraio 2025 ed ha parimenti riscontrato “Neoplasia Mieloproliferativa cronica tipo mielofibrosi in fase prefibrotica in trattamento farmacologico. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
Gastropatia congestizia. Diverticolosi del colon”, ritenendolo anche in tal caso invalido civile nella sola misura del 67% come da relazione in atti.
Tali conclusioni, benché genericamente contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 11 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3