Articolo 34 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 33Articolo 35
Versione
14 aprile 1979
Art. 34.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli numeri 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonche' tra i menzionati capitoli numeri 1901 e 1979 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979