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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 3220/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...], in data [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimo Tomè del CodiceFiscale_1
Foro di Pordenone
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 giugno 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Pordenone, emanato il 7 dicembre 2023 e notificato il 24 maggio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli è giunto in Italia il 19 settembre 2017, presentando domanda di protezione internazionale;
- nel corso della sua permanenza sul territorio, ha dato prova sin da subito di volersi integrare, seguendo corsi di lingua e di formazione lavorativa, risolvendo altresì i problemi di salute riscontrati a seguito di un infortunio subito nel 2013, e reperendo un'attività lavorativa.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della nullità, annullabilità del titolo e l'inefficacia dello stesso e per l'effetto il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
A seguito della decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e il rinnovo della notifica, il
[...]
si è costituito con memoria depositata il 13 novembre 2024, CP_1 deducendo che a seguito della domanda di protezione speciale successivamente presentata il 9 febbraio 2023, la Questura ha acquisito il parere negativo della
Commissione territoriale di Trieste del 10 novembre 2023 e, in forza di tale parere vincolante, emetteva la pronuncia di rigetto impugnata;
che la documentazione lavorativa non dimostra una continuità e che la documentazione sanitaria, che non era stata fornita nella fase amministrativa, non prova una persistenza di problemi di salute per il ricorrente tali da rendere più difficile il reperimento di un'attività lavorativa. Il ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con CP_1 vittoria di spese.
All'udienza del 4 dicembre 2024, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, tenuto in lingua italiana, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e il ha invece insistito per il rigetto del ricorso, opponendo al deposito di CP_1
Pag. 2 di 9 ulteriore documentazione;
il giudice, autorizzato il deposito di documentazione e note conclusive, ha poi riservato la decisione al Collegio.
Il 31 gennaio 2025 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione attestante l'integrazione in Italia e il ha depositato note il 10 febbraio CP_1
2025, ribadendo l'inammissibilità della documentazione ulteriormente depositata in quanto non integrati i presupposti di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. e le conclusioni già esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte ricorrente all'esito dell'udienza.
Infatti, l'art. 281 undecies c.p.c., che stabilisce il contenuto necessario del ricorso introduttivo con rinvio all'art. 163 c.p.c., non prevede espressamente alcuna decadenza relativamente all'indicazione dei mezzi di prova e, pertanto, questi possono ben essere indicati alla prima udienza (cfr. in tal senso Cass., Sev.
VI, 7 gennaio 2021, n. 46, i cui principi, pur essendo stati espressi relativamente al rito abrogato di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., risultano applicabili anche al rito ex art. 281 undecies e ss. c.p.c.).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste un giustificato motivo per l'ammissione dei documenti prodotti dal ricorrente successivamente all'udienza, in quanto trattasi di documenti tutti rilevanti ai fini della decisione, in quanto attestanti il grado di integrazione in Italia del ricorrente, suscettibile di integrare la fattispecie di protezione speciale richiesta, la cui sussistenza deve essere valutata dal giudice al momento della decisione.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
Si deve dare atto che la c.d. protezione speciale è stata introdotta dal D.L. n.
130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e
Pag. 3 di 9 poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a
Pag. 4 di 9 trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Chiarito dunque che la versione normativa applicabile al caso di cui trattasi
è quella vigente dopo il D.L. 130/2020 e prima del D.L. 20/2023, il ricorrente, nel corso del giudizio, ha depositato la seguente documentazione:
- documentazione medica del 2018 e del 2019 da cui risulta in particolare un addensamento pleurico;
- attestazione di frequenza di un corso di lingua e cultura italiana da gennaio a marzo 2019 della durata di 104 ore;
- attestato di partecipazione con superamento con esito positivo della verifica finale ad un corso di formazione generale dei lavoratori della durata di quattro ore tenutosi il 20 febbraio 2019;
Pag. 5 di 9 - CU 2023 relativa ai redditi percepiti dal ricorrente nel 2022 pari a euro
5.439,99;
- relazione medico legale eseguita nel 2020 relativa ad un'artrosi post traumatica nonché a onicodistrofia.
Dalle allegazioni delle parti, dalla suddetta documentazione e dalle dichiarazioni del ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero, risulta che il ricorrente è presente sul territorio italiano dal 2018 ed ha lasciato il Pakistan nel
2012; nel corso degli otto anni di permanenza, egli ha dimostrato una seria volontà di integrazione, frequentando corsi di lingua, di cui in udienza ha dimostrato una discreta conoscenza, ed ha prestato attività lavorativa, seppur non continuità.
Al riguardo, va segnalato che è plausibile che i problemi di salute di cui soffre, risultanti dalla documentazione agli atti, in particolare un'artrosi che impedisce movimenti completi degli arti superiori e una onicodistrofia, rappresentino un ostacolo concreto per il reperimento e lo svolgimento di attività lavorativa.
Peraltro, le patologie di cui soffre determinerebbero per il ricorrente, in caso di rimpatrio, un ostacolo ancora maggiore al suo reinserimento sociale.
Infatti, come risulta dalle COI, pertinenti e aggiornate, consultate dal
Collegio al momento della decisione, in Pakistan il trattamento per l'artrite varia da
PKR 50.000 a PKR 500.000 all'anno, a seconda delle condizioni del paziente e chiunque non possa permettersi questo trattamento è soggetto a una vita di dolore e disabilità1.
Gli individui che soffrono di disturbi mentali e fisici in Pakistan non solo sopportano le complicazioni della loro malattia in Pakistan, ma spesso affrontano anche una percezione negativa della cattiva salute da parte della società. La stigmatizzazione comprende stereotipi, pregiudizi e discriminazione. I membri di un gruppo particolare vengono giudicati e discriminati sulla base della loro appartenenza a quel gruppo (ad esempio genere, razza, orientamento sessuale). ha descritto due tipi di stigma: stigma pubblico e CP_3
Pag. 6 di 9 autostigma. Sebbene lo stigma pubblico si riferisca alle percezioni negative della società nei confronti di un individuo, che lo considera socialmente inaccettabile,
l'autostigma è l'autoetichettatura dell'individuo come socialmente inaccettabile.
Entrambi i tipi di stigma si estendono alle malattie mentali, così come a condizioni fisiche come le malattie che modificano il corpo, che creano situazioni di l'HIV/AIDS2.
In Pakistan, circa 14,3 milioni di persone vivono con una disabilità. Questi individui sono spesso isolati e considerati altri, incapaci di rivendicare i diritti alle stesse risorse dei loro coetanei normodotati. In un paese in cui l'accessibilità è rara e l'accettazione ancora più rara, queste persone si ritrovano con scarso supporto.
"Le persone diversamente abili in Pakistan sono stigmatizzate e trattate come una benedizione o una maledizione da parte di Dio. La società pakistana è profondamente influenzata dalle credenze socio-religiose e, per le masse, il ragionamento fondamentale risiede nel contesto religioso", afferma Persona_1 psicologo clinico presso il DHQ Hospital di Mandi Bahuddin, una città vicina al
Gujarat. "Un bambino nato con una grave disabilità come la sindrome di Down o la microcefalia è spesso considerato una maledizione di Dio per le malefatte percepite dalla famiglia. Sfortunatamente, è una pratica comune in Pakistan abbandonare questi bambini in diversi templi religiosi"3.
Esistono molti atteggiamenti negativi, miti culturali e credenze superstiziose nei confronti delle persone con disabilità in Pakistan. Infatti Pakistan le persone con disabilità sono generalmente insultate e raramente sono considerati come membri effettivi della società. La maggior parte dei luoghi pubblici, come centri commerciali, stazioni ferroviarie, alberghi e cinema, nonché i
Pag. 7 di 9 cinema e istituti scolastici, non soddisfano le esigenze di mobilità e di accesso delle persone con disabilità anche piu gravi come chi deve muoversi in sedia a rotelle4.
Pertanto, alla luce degli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto della sussistenza di un significativo, seppur non completo, inserimento sociale in Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia, e dei deboli legami familiari, culturali e sociale con il suo Paese d'origine, da cui è lontano da più di dieci anni, nonché il trattamento di emarginazione sociale che rischierebbe di vivere in Pakistan, l'eventuale ritorno dell'istante nel Paese di origine costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerando che la decisione è stata assunta anche sulla base di documentazione che non era stata fornita all'Amministrazione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di , nato in Pakistan, in [...] Parte_1
12/02/1979, C.F. , e conseguentemente dispone la CodiceFiscale_1
Pag. 8 di 9 trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese tra le parti
Così deciso in Trieste, 4 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://arthritiscarefoundation.org/ , 17 marzo 2025 2 , , , , , , , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 Persona_2
, tigma toward mental and physical illness: attitudes of healthcare Per_3 Per_4 Per_5 s and the general public in Pakistan. . 2020 Aug CP_12 3;6(5):e81. doi: 10.1192/bjo.2020.66. PMID: 32741419; PMCID: PMC7453804, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7453804/ , ultima verifica 17 marzo 2025 3 The Telgraph, Why Pakistan still struggles to overcome its stigma around disability , 11.08.2023, https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/why-pakistan-still-struggles-to- overcome-disability- stigma/#:~:text=%E2%80%9CA%20child%20born%20with%20a,children%20at%20different%2 0religious%20temples. , 16.03.2025 C.F._2 4 Controparte_13 : A CASE STUDY, ISSN-L: 2223-9553, ISSN: 2223-9944
[...] p.org.pk/journals/ARInt./Vol.2(2)/2012(2.2-69).pdf , 17 marzo 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 3220/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...], in data [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimo Tomè del CodiceFiscale_1
Foro di Pordenone
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 giugno 2024, ha impugnato Parte_1 il decreto del Questore della Provincia di Pordenone, emanato il 7 dicembre 2023 e notificato il 24 maggio 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli è giunto in Italia il 19 settembre 2017, presentando domanda di protezione internazionale;
- nel corso della sua permanenza sul territorio, ha dato prova sin da subito di volersi integrare, seguendo corsi di lingua e di formazione lavorativa, risolvendo altresì i problemi di salute riscontrati a seguito di un infortunio subito nel 2013, e reperendo un'attività lavorativa.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della nullità, annullabilità del titolo e l'inefficacia dello stesso e per l'effetto il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
A seguito della decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e il rinnovo della notifica, il
[...]
si è costituito con memoria depositata il 13 novembre 2024, CP_1 deducendo che a seguito della domanda di protezione speciale successivamente presentata il 9 febbraio 2023, la Questura ha acquisito il parere negativo della
Commissione territoriale di Trieste del 10 novembre 2023 e, in forza di tale parere vincolante, emetteva la pronuncia di rigetto impugnata;
che la documentazione lavorativa non dimostra una continuità e che la documentazione sanitaria, che non era stata fornita nella fase amministrativa, non prova una persistenza di problemi di salute per il ricorrente tali da rendere più difficile il reperimento di un'attività lavorativa. Il ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con CP_1 vittoria di spese.
All'udienza del 4 dicembre 2024, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, tenuto in lingua italiana, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e il ha invece insistito per il rigetto del ricorso, opponendo al deposito di CP_1
Pag. 2 di 9 ulteriore documentazione;
il giudice, autorizzato il deposito di documentazione e note conclusive, ha poi riservato la decisione al Collegio.
Il 31 gennaio 2025 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione attestante l'integrazione in Italia e il ha depositato note il 10 febbraio CP_1
2025, ribadendo l'inammissibilità della documentazione ulteriormente depositata in quanto non integrati i presupposti di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. e le conclusioni già esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte ricorrente all'esito dell'udienza.
Infatti, l'art. 281 undecies c.p.c., che stabilisce il contenuto necessario del ricorso introduttivo con rinvio all'art. 163 c.p.c., non prevede espressamente alcuna decadenza relativamente all'indicazione dei mezzi di prova e, pertanto, questi possono ben essere indicati alla prima udienza (cfr. in tal senso Cass., Sev.
VI, 7 gennaio 2021, n. 46, i cui principi, pur essendo stati espressi relativamente al rito abrogato di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., risultano applicabili anche al rito ex art. 281 undecies e ss. c.p.c.).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste un giustificato motivo per l'ammissione dei documenti prodotti dal ricorrente successivamente all'udienza, in quanto trattasi di documenti tutti rilevanti ai fini della decisione, in quanto attestanti il grado di integrazione in Italia del ricorrente, suscettibile di integrare la fattispecie di protezione speciale richiesta, la cui sussistenza deve essere valutata dal giudice al momento della decisione.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
Si deve dare atto che la c.d. protezione speciale è stata introdotta dal D.L. n.
130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e
Pag. 3 di 9 poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a
Pag. 4 di 9 trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Chiarito dunque che la versione normativa applicabile al caso di cui trattasi
è quella vigente dopo il D.L. 130/2020 e prima del D.L. 20/2023, il ricorrente, nel corso del giudizio, ha depositato la seguente documentazione:
- documentazione medica del 2018 e del 2019 da cui risulta in particolare un addensamento pleurico;
- attestazione di frequenza di un corso di lingua e cultura italiana da gennaio a marzo 2019 della durata di 104 ore;
- attestato di partecipazione con superamento con esito positivo della verifica finale ad un corso di formazione generale dei lavoratori della durata di quattro ore tenutosi il 20 febbraio 2019;
Pag. 5 di 9 - CU 2023 relativa ai redditi percepiti dal ricorrente nel 2022 pari a euro
5.439,99;
- relazione medico legale eseguita nel 2020 relativa ad un'artrosi post traumatica nonché a onicodistrofia.
Dalle allegazioni delle parti, dalla suddetta documentazione e dalle dichiarazioni del ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero, risulta che il ricorrente è presente sul territorio italiano dal 2018 ed ha lasciato il Pakistan nel
2012; nel corso degli otto anni di permanenza, egli ha dimostrato una seria volontà di integrazione, frequentando corsi di lingua, di cui in udienza ha dimostrato una discreta conoscenza, ed ha prestato attività lavorativa, seppur non continuità.
Al riguardo, va segnalato che è plausibile che i problemi di salute di cui soffre, risultanti dalla documentazione agli atti, in particolare un'artrosi che impedisce movimenti completi degli arti superiori e una onicodistrofia, rappresentino un ostacolo concreto per il reperimento e lo svolgimento di attività lavorativa.
Peraltro, le patologie di cui soffre determinerebbero per il ricorrente, in caso di rimpatrio, un ostacolo ancora maggiore al suo reinserimento sociale.
Infatti, come risulta dalle COI, pertinenti e aggiornate, consultate dal
Collegio al momento della decisione, in Pakistan il trattamento per l'artrite varia da
PKR 50.000 a PKR 500.000 all'anno, a seconda delle condizioni del paziente e chiunque non possa permettersi questo trattamento è soggetto a una vita di dolore e disabilità1.
Gli individui che soffrono di disturbi mentali e fisici in Pakistan non solo sopportano le complicazioni della loro malattia in Pakistan, ma spesso affrontano anche una percezione negativa della cattiva salute da parte della società. La stigmatizzazione comprende stereotipi, pregiudizi e discriminazione. I membri di un gruppo particolare vengono giudicati e discriminati sulla base della loro appartenenza a quel gruppo (ad esempio genere, razza, orientamento sessuale). ha descritto due tipi di stigma: stigma pubblico e CP_3
Pag. 6 di 9 autostigma. Sebbene lo stigma pubblico si riferisca alle percezioni negative della società nei confronti di un individuo, che lo considera socialmente inaccettabile,
l'autostigma è l'autoetichettatura dell'individuo come socialmente inaccettabile.
Entrambi i tipi di stigma si estendono alle malattie mentali, così come a condizioni fisiche come le malattie che modificano il corpo, che creano situazioni di l'HIV/AIDS2.
In Pakistan, circa 14,3 milioni di persone vivono con una disabilità. Questi individui sono spesso isolati e considerati altri, incapaci di rivendicare i diritti alle stesse risorse dei loro coetanei normodotati. In un paese in cui l'accessibilità è rara e l'accettazione ancora più rara, queste persone si ritrovano con scarso supporto.
"Le persone diversamente abili in Pakistan sono stigmatizzate e trattate come una benedizione o una maledizione da parte di Dio. La società pakistana è profondamente influenzata dalle credenze socio-religiose e, per le masse, il ragionamento fondamentale risiede nel contesto religioso", afferma Persona_1 psicologo clinico presso il DHQ Hospital di Mandi Bahuddin, una città vicina al
Gujarat. "Un bambino nato con una grave disabilità come la sindrome di Down o la microcefalia è spesso considerato una maledizione di Dio per le malefatte percepite dalla famiglia. Sfortunatamente, è una pratica comune in Pakistan abbandonare questi bambini in diversi templi religiosi"3.
Esistono molti atteggiamenti negativi, miti culturali e credenze superstiziose nei confronti delle persone con disabilità in Pakistan. Infatti Pakistan le persone con disabilità sono generalmente insultate e raramente sono considerati come membri effettivi della società. La maggior parte dei luoghi pubblici, come centri commerciali, stazioni ferroviarie, alberghi e cinema, nonché i
Pag. 7 di 9 cinema e istituti scolastici, non soddisfano le esigenze di mobilità e di accesso delle persone con disabilità anche piu gravi come chi deve muoversi in sedia a rotelle4.
Pertanto, alla luce degli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto della sussistenza di un significativo, seppur non completo, inserimento sociale in Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia, e dei deboli legami familiari, culturali e sociale con il suo Paese d'origine, da cui è lontano da più di dieci anni, nonché il trattamento di emarginazione sociale che rischierebbe di vivere in Pakistan, l'eventuale ritorno dell'istante nel Paese di origine costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerando che la decisione è stata assunta anche sulla base di documentazione che non era stata fornita all'Amministrazione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di , nato in Pakistan, in [...] Parte_1
12/02/1979, C.F. , e conseguentemente dispone la CodiceFiscale_1
Pag. 8 di 9 trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese tra le parti
Così deciso in Trieste, 4 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://arthritiscarefoundation.org/ , 17 marzo 2025 2 , , , , , , , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 Persona_2
, tigma toward mental and physical illness: attitudes of healthcare Per_3 Per_4 Per_5 s and the general public in Pakistan. . 2020 Aug CP_12 3;6(5):e81. doi: 10.1192/bjo.2020.66. PMID: 32741419; PMCID: PMC7453804, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7453804/ , ultima verifica 17 marzo 2025 3 The Telgraph, Why Pakistan still struggles to overcome its stigma around disability , 11.08.2023, https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/why-pakistan-still-struggles-to- overcome-disability- stigma/#:~:text=%E2%80%9CA%20child%20born%20with%20a,children%20at%20different%2 0religious%20temples. , 16.03.2025 C.F._2 4 Controparte_13 : A CASE STUDY, ISSN-L: 2223-9553, ISSN: 2223-9944
[...] p.org.pk/journals/ARInt./Vol.2(2)/2012(2.2-69).pdf , 17 marzo 2025