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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 960 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 l. n. 164/1982
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Raffaella Spinelli, presso il cui studio in Bari alla via T. Tasso nr.
21/2 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 12.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, l'odierna parte ricorrente, , Parte_1 esponeva in punto di fatto: di presentare una condizione di varianza di genere di tipo andro-ginoide in quanto nato biologicamente maschio, di percepire, in maniera chiara, stabile e consapevole la propria identità di donna;
che da sempre si è percepito al femminile, di talché la sua vita si è evoluta verso una sempre maggiore definizione di sé al femminile;
che progressivamente in età puberale, non ancora pronto a rivelare la propria incongruenza identitaria, si dichiarava in famiglia come ragazzo omossessuale;
che a partire dall'ottobre del 2019 iniziava, quindi, a esprimersi in tal senso con progressivi comportamenti cross-gender (nel vestirsi, atteggiarsi, relazionarsi) e intensificandosi vieppiù l'identificazione con il sesso opposto;
che nel 2022 pertanto si rivolgeva ad un consultorio al fine di approfondire e valutare la presenza di tratti temperamentali femminili esitati poi nella diagnosi di “disforia di genere negli adolescenti e negli adulti”, come da allegazione in atti;
che oramai sia nell'ambito familiare, che sociale di relazione, si presenta come una ragazza completamente identificata con il sesso femminile senza alcun dubbio e possibilità di ripensamento, che dunque la rettificazione dei dati anagrafici relativi al sesso e al nome e la riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali femminili, le arrecherebbero un sostanziale e definitivo miglioramento delle proprie condizioni psicologiche e di vita, avvertendo allo stato un notevole disagio quando costretto all'esibizione dei documenti di identità. Tanto premesso, ritenendone sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, chiedeva all'intestato
Tribunale concludeva affinchè
1. preliminarmente accertata l'identità di genere femminile della ricorrente e dichiaratone il diritto alla rettificazione dei dati anagrafici da maschili a femminili, ordinare, indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico - chirurgico dei caratteri sessuali, all'Ufficiale di Stato
Civile pro tempore presso il Comune di OL (SA), ove si è formato, la rettifica dell'atto di nascita (n. 45, parte I, serie A, anno 1999 del Registro degli atti di nascita) di , nato ad [...] il [...] e ivi residente a[...]
Giovanni Amendola n. 54 (codice fiscale , con riferimento al C.F._1 nome da “ ” a “ e, con riferimento al sesso, da “maschile” a Pt_1 Per_1
“femminile”;
2. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il
Comune di OL (SA) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nato ad [...]_1 il 25 marzo 1999 e ivi residente a[...] (codice fiscale
, con riferimento al nome da “ ” a “ e, con C.F._1 Pt_1 Per_1 riferimento al sesso, da “maschile” a “femminile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 nonché del vigente ordinamento dello stato civile 3. preliminarmente accertata l'identità di genere femminile di parte ricorrente, autorizzare , nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 residente a[...], ovvero, in caso di avvenuta rettificazione anagrafica, autorizzare , nata ad [...] il [...] e ivi Persona_2 residente a[...], a sottoporsi ad interventi medico- chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da maschili a femminili”.
Fissata udienza di comparizione personale, e comunicati gli atti al PM in sede interventore ex lege, all'udienza del 12.12.2024, innanzi al Giudice relatore, la parte ricorrente, ribadiva la sua volontà di sottoporsi al sopra indicato intervento chirurgico per il mutamento di sesso e di ottenere la rettifica delle risultanze dei registri di stato civile.
Si procedeva, quindi, all'esito dell'interrogatorio libero, alla discussione orale della causa;
la difesa della ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, rinunciando ai termini per il deposito delle memorie;
la causa veniva, pertanto, rimessa al
Collegio per la decisione.
In data 24.11.2024, il PM, al quale peraltro, come detto, il ricorso era stato ritualmente comunicato, apponeva il "visto".
^^^
In via preliminare e in rito, va osservato come il d.lgs. n. 164/2024 (c.d. correttivo alla riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022) abbia modificato l'art. 31 d.lgs.
n. 150/2011 (c.d. decreto spezza-riti), disponendo testualmente che “
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. Il ricorso è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.”
Trattasi di norma sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso. In ogni caso nessuna lesione del diritto al contraddittorio si ravvisa nel caso in esame, stante la comunicazione al PM sede (il quale ha apposto un visto al procedimento) e in assenza di qualsiasi contraddittore per legge, essendo il ricorrente di stato libero e senza figli (cfr. certificati in atti). Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda principale sia fondata e che vada accolta.
Nella relazione datata 20.12.2023, acquisita agli atti, si attesta che parte ricorrente nel dicembre 2022 ha intrapreso presso l'equipe multidisciplinare del consultorio
D.I.G. Disforia di Genere- Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Città di Salerno una serie di colloqui clinici e valutazione testologica al fine di intraprendere il processo di adeguamento di genere.
Veniva, quindi, confermata, all'esito di un monitoraggio, che veniva intrapreso nel
2022 e interrotto per motivi personali di parte ricorrente e ripreso dopo qualche mese con assiduità, nel mese di dicembre "la diagnosi di Disforia di Genere” prescrivendo un follow up mensile.
Dalla documentazione dimessa in atti risulta che il ricorrente si è sottoposto ad approfonditi esami medici e psicologici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere, la necessità che l'interessata prosegua e completi il percorso di transizione da uomo a donna.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto il libero interrogatorio della parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda, dichiarandosi consapevole delle conseguenze irreversibili della transizione che chiede di essere autorizzata ad effettuare. Nel corso dell'interrogatorio dinanzi al giudice delegato, ha dimostrato adeguata consapevolezza della propria condizione psico-fisica e ha fermamente sostenuto la volontà di allineare la propria identità biologica a quella di genere, condividendo i sentimenti di disagio e sofferenza che tale disancoramento le procura nel rapporto con gli altri. Resa edotta dell'irreversibilità della transizione dichiarava in sede di libero interrogatorio: “Sono decisa su questa decisione, ho sempre saputo da quando ero piccola che avrei voluto fare questo passo. Sto facendo un percorso, e sono decisa anche a sottopormi ad un intervento chirurgico appena possibile, lo farei anche domani. Tutti mi chiamano in famiglia e gli amici Per_1 ormai da 8 anni che corriponde a quando ho iniziato a somatizzazione femminile a vestirmi così” (cfr. verbale del 12.12.2024).
Non risultano dagli atti, a carico dell'interessato, patologie psichiatriche o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta. Si legge difatti nella relazione depositata unitamente al ricorso e proveniente da struttura pubblica, che “non sono emersi disturbi del processo del pensiero, ad oggi logico e circostanziato. Si riferisce
a se stesso in termini femminili configurandosi con uno schema e un ideale corporeo di sé di tipo femminile. La motivazione ad essere riconosciuto come donna, ad appartenere ad un genere femminile sessuale diverso da quello biologico, non assume i caratteri dell'ideazione delirante. L'umore non è riconducibile a condotte patologiche”.
Deve, tra l'altro, darsi atto che parte istante non si è sottoposto a terapia ormonale in quanto già con livelli già alti, ritenuto quindi trattamento superfluo (cfr. dichiarazioni a verbale).
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che sia superfluo, in considerazione della completezza delle indagini effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all'espletamento di apposita CTU.
Il Tribunale, in esito alle richiamate risultanze istruttorie e tenuto conto del percorso psicoterapico intrapreso da parte istante, non può che riconoscere come l'esigenza manifestata corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
Deve, pertanto, essere disposta la richiesta rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, che non costituisce più presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Invero, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15 ha stabilito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale n. 221/15: “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso e che viene indicato in “Jennifer”.
Come ha posto in evidenza la parte ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che “l'attribuzione del nuovo nome – pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 – consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 L. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità.
Il sopra citato art. 35 recita: “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe”. Non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cassazione civile sez. I,
17/02/2020, n. 3877).
Passando alla ulteriore domanda, parte istante ha chiesto, altresì, la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, d.lgs. n. 150/2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. sent. n. 143/2024).
La Corte Costituzionale, nella predetta sentenza, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, evidenzia che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo sol tanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte
Costituzionale ritiene che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non
è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”, nel caso in cui appunto venga (già) disposta – senza previo trattamento chirurgico – la rettificazione di attribuzione di sesso negli atti dello stato civile.
Dunque, avendo il presente Tribunale ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Ciò comporta che la ricorrente potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Nulla sulle spese stante la natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda principale DISPONE la rettifica dell'attribuzione di sesso da Maschile a Femminile di ( nato il Parte_1 C.F._1
25.03.1999 in OL (SA);
b) per l'effetto sub a), ATTRIBUISCE a “ ” il nuovo nome di Pt_1 Pt_1 Pt_1
“ ; Per_1
c) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (SA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 45, parte 1, serie A, anno 1999;
d) PRENDE ATTO della volontà di parte ricorrente di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali e DICHIARA che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
e) nulla sulle spese.
Così deciso in Vallo della Lucania, all'esito della camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 960 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 l. n. 164/1982
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Raffaella Spinelli, presso il cui studio in Bari alla via T. Tasso nr.
21/2 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 12.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, l'odierna parte ricorrente, , Parte_1 esponeva in punto di fatto: di presentare una condizione di varianza di genere di tipo andro-ginoide in quanto nato biologicamente maschio, di percepire, in maniera chiara, stabile e consapevole la propria identità di donna;
che da sempre si è percepito al femminile, di talché la sua vita si è evoluta verso una sempre maggiore definizione di sé al femminile;
che progressivamente in età puberale, non ancora pronto a rivelare la propria incongruenza identitaria, si dichiarava in famiglia come ragazzo omossessuale;
che a partire dall'ottobre del 2019 iniziava, quindi, a esprimersi in tal senso con progressivi comportamenti cross-gender (nel vestirsi, atteggiarsi, relazionarsi) e intensificandosi vieppiù l'identificazione con il sesso opposto;
che nel 2022 pertanto si rivolgeva ad un consultorio al fine di approfondire e valutare la presenza di tratti temperamentali femminili esitati poi nella diagnosi di “disforia di genere negli adolescenti e negli adulti”, come da allegazione in atti;
che oramai sia nell'ambito familiare, che sociale di relazione, si presenta come una ragazza completamente identificata con il sesso femminile senza alcun dubbio e possibilità di ripensamento, che dunque la rettificazione dei dati anagrafici relativi al sesso e al nome e la riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali femminili, le arrecherebbero un sostanziale e definitivo miglioramento delle proprie condizioni psicologiche e di vita, avvertendo allo stato un notevole disagio quando costretto all'esibizione dei documenti di identità. Tanto premesso, ritenendone sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, chiedeva all'intestato
Tribunale concludeva affinchè
1. preliminarmente accertata l'identità di genere femminile della ricorrente e dichiaratone il diritto alla rettificazione dei dati anagrafici da maschili a femminili, ordinare, indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico - chirurgico dei caratteri sessuali, all'Ufficiale di Stato
Civile pro tempore presso il Comune di OL (SA), ove si è formato, la rettifica dell'atto di nascita (n. 45, parte I, serie A, anno 1999 del Registro degli atti di nascita) di , nato ad [...] il [...] e ivi residente a[...]
Giovanni Amendola n. 54 (codice fiscale , con riferimento al C.F._1 nome da “ ” a “ e, con riferimento al sesso, da “maschile” a Pt_1 Per_1
“femminile”;
2. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il
Comune di OL (SA) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nato ad [...]_1 il 25 marzo 1999 e ivi residente a[...] (codice fiscale
, con riferimento al nome da “ ” a “ e, con C.F._1 Pt_1 Per_1 riferimento al sesso, da “maschile” a “femminile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 nonché del vigente ordinamento dello stato civile 3. preliminarmente accertata l'identità di genere femminile di parte ricorrente, autorizzare , nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 residente a[...], ovvero, in caso di avvenuta rettificazione anagrafica, autorizzare , nata ad [...] il [...] e ivi Persona_2 residente a[...], a sottoporsi ad interventi medico- chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da maschili a femminili”.
Fissata udienza di comparizione personale, e comunicati gli atti al PM in sede interventore ex lege, all'udienza del 12.12.2024, innanzi al Giudice relatore, la parte ricorrente, ribadiva la sua volontà di sottoporsi al sopra indicato intervento chirurgico per il mutamento di sesso e di ottenere la rettifica delle risultanze dei registri di stato civile.
Si procedeva, quindi, all'esito dell'interrogatorio libero, alla discussione orale della causa;
la difesa della ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, rinunciando ai termini per il deposito delle memorie;
la causa veniva, pertanto, rimessa al
Collegio per la decisione.
In data 24.11.2024, il PM, al quale peraltro, come detto, il ricorso era stato ritualmente comunicato, apponeva il "visto".
^^^
In via preliminare e in rito, va osservato come il d.lgs. n. 164/2024 (c.d. correttivo alla riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022) abbia modificato l'art. 31 d.lgs.
n. 150/2011 (c.d. decreto spezza-riti), disponendo testualmente che “
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. Il ricorso è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.”
Trattasi di norma sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso. In ogni caso nessuna lesione del diritto al contraddittorio si ravvisa nel caso in esame, stante la comunicazione al PM sede (il quale ha apposto un visto al procedimento) e in assenza di qualsiasi contraddittore per legge, essendo il ricorrente di stato libero e senza figli (cfr. certificati in atti). Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda principale sia fondata e che vada accolta.
Nella relazione datata 20.12.2023, acquisita agli atti, si attesta che parte ricorrente nel dicembre 2022 ha intrapreso presso l'equipe multidisciplinare del consultorio
D.I.G. Disforia di Genere- Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Città di Salerno una serie di colloqui clinici e valutazione testologica al fine di intraprendere il processo di adeguamento di genere.
Veniva, quindi, confermata, all'esito di un monitoraggio, che veniva intrapreso nel
2022 e interrotto per motivi personali di parte ricorrente e ripreso dopo qualche mese con assiduità, nel mese di dicembre "la diagnosi di Disforia di Genere” prescrivendo un follow up mensile.
Dalla documentazione dimessa in atti risulta che il ricorrente si è sottoposto ad approfonditi esami medici e psicologici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere, la necessità che l'interessata prosegua e completi il percorso di transizione da uomo a donna.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto il libero interrogatorio della parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda, dichiarandosi consapevole delle conseguenze irreversibili della transizione che chiede di essere autorizzata ad effettuare. Nel corso dell'interrogatorio dinanzi al giudice delegato, ha dimostrato adeguata consapevolezza della propria condizione psico-fisica e ha fermamente sostenuto la volontà di allineare la propria identità biologica a quella di genere, condividendo i sentimenti di disagio e sofferenza che tale disancoramento le procura nel rapporto con gli altri. Resa edotta dell'irreversibilità della transizione dichiarava in sede di libero interrogatorio: “Sono decisa su questa decisione, ho sempre saputo da quando ero piccola che avrei voluto fare questo passo. Sto facendo un percorso, e sono decisa anche a sottopormi ad un intervento chirurgico appena possibile, lo farei anche domani. Tutti mi chiamano in famiglia e gli amici Per_1 ormai da 8 anni che corriponde a quando ho iniziato a somatizzazione femminile a vestirmi così” (cfr. verbale del 12.12.2024).
Non risultano dagli atti, a carico dell'interessato, patologie psichiatriche o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta. Si legge difatti nella relazione depositata unitamente al ricorso e proveniente da struttura pubblica, che “non sono emersi disturbi del processo del pensiero, ad oggi logico e circostanziato. Si riferisce
a se stesso in termini femminili configurandosi con uno schema e un ideale corporeo di sé di tipo femminile. La motivazione ad essere riconosciuto come donna, ad appartenere ad un genere femminile sessuale diverso da quello biologico, non assume i caratteri dell'ideazione delirante. L'umore non è riconducibile a condotte patologiche”.
Deve, tra l'altro, darsi atto che parte istante non si è sottoposto a terapia ormonale in quanto già con livelli già alti, ritenuto quindi trattamento superfluo (cfr. dichiarazioni a verbale).
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che sia superfluo, in considerazione della completezza delle indagini effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all'espletamento di apposita CTU.
Il Tribunale, in esito alle richiamate risultanze istruttorie e tenuto conto del percorso psicoterapico intrapreso da parte istante, non può che riconoscere come l'esigenza manifestata corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
Deve, pertanto, essere disposta la richiesta rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, che non costituisce più presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Invero, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15 ha stabilito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale n. 221/15: “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso e che viene indicato in “Jennifer”.
Come ha posto in evidenza la parte ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che “l'attribuzione del nuovo nome – pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 – consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 L. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità.
Il sopra citato art. 35 recita: “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe”. Non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cassazione civile sez. I,
17/02/2020, n. 3877).
Passando alla ulteriore domanda, parte istante ha chiesto, altresì, la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, d.lgs. n. 150/2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. sent. n. 143/2024).
La Corte Costituzionale, nella predetta sentenza, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, evidenzia che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo sol tanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte
Costituzionale ritiene che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non
è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”, nel caso in cui appunto venga (già) disposta – senza previo trattamento chirurgico – la rettificazione di attribuzione di sesso negli atti dello stato civile.
Dunque, avendo il presente Tribunale ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Ciò comporta che la ricorrente potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Nulla sulle spese stante la natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda principale DISPONE la rettifica dell'attribuzione di sesso da Maschile a Femminile di ( nato il Parte_1 C.F._1
25.03.1999 in OL (SA);
b) per l'effetto sub a), ATTRIBUISCE a “ ” il nuovo nome di Pt_1 Pt_1 Pt_1
“ ; Per_1
c) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (SA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 45, parte 1, serie A, anno 1999;
d) PRENDE ATTO della volontà di parte ricorrente di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali e DICHIARA che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
e) nulla sulle spese.
Così deciso in Vallo della Lucania, all'esito della camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni