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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7722/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025 da 1) Parte_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Corso di Porta OV n. 38, con l'Avv. Isabella Panuccio e l'Avv. Laura Marzi presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. M.Ursula Benetti Genolini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 17/09/1988 (registri dello stato civile del Comune di Milano anno 1988, atto n. 878, Reg. 1, Parte 2, serie A) In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 6
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.) Il sig. contribuirà al mantenimento economico della sig.ra Parte_1 Parte_2 mediante il versamento sul conto corrente di quest'ultima, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma mensile di €. 3.100,00 (tremilacento/00), importo calcolato al fine di garantire alla RA Pt_2
(considerata la sua attuale retribuzione lavorativa) un contributo al netto delle tasse (35%) pari € 2.000,00 al netto (duemila/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicarsi ogni anno. I coniugi, con separata scrittura privata, hanno stabilito la rimodulazione dell'assegno quando la RA andrà in pensione. Pt_2
3.)La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Milano, Via Pinturicchio nr. 5 sino Pt_2 al 31/12/2026. All'uopo si dà atto che il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale, asportando i Pt_1 propri effetti personali, reperendo, infatti, altra abitazione mediante contratto locatizio. Gli arredi della casa coniugale (che resteranno in ogni caso tutti presso la casa coniugale) devono intendersi di proprietà comune indivisa dei coniugi, ad eccezione di quelli provenienti dalle famiglie d'origine, individuati dai coniugi con separata scrittura privata. La sig.ra si impegna dunque a Pt_2 mantenere e custodire con la massima diligenza tutti gli arredi e i beni della casa coniugale. Il sig. non appena reperirà una nuova e stabile abitazione chiederà alla sig.ra che è Pt_1 Pt_2
d'accordo, di suddividere i beni e gli arredi presenti nella casa coniugale per poi portarli presso la propria abitazione. Tutte le spese relative all'abitazione coniugale, ivi comprese, a titolo esemplificativo quelle condominiali ordinarie, quelle relative alle utenze, luce, gas, energia elettrica, telefono, tassa rifiuti, rimarranno a carico della sig.ra dato atto che la stessa ne sopporta il soddisfo;
la sig.ra dà Pt_2 Pt_2 altresì atto che provvederà a cambiare operatore intestando a se stessa le utenze. Il sig. non appena reperirà una nuova e stabile abitazione chiederà alla sig.ra che è Pt_1 Pt_2
d'accordo, di suddividere i beni e gli arredi presenti nella casa coniugale per poi portarli presso la propria abitazione. Tutte le spese relative all'abitazione coniugale, ivi comprese, a titolo esemplificativo quelle condominiali ordinarie, quelle relative alle utenze, luce, gas, energia elettrica, telefono, tassa rifiuti, rimarranno a carico della sig.ra dato atto che la stessa ne sopporta il soddisfo;
la sig.ra dà Pt_2 Pt_2 altresì atto che provvederà a cambiare operatore intestando a se stessa le utenze. 4.)Il sig. provvederà a corrispondere un contributo alle spese dell'abitazione coniugale in cui Pt_1 vivrà la moglie, sino al 31/12/2026, nella misura dell'importo forfettario di €. 550,00 (cinquecentocinquanta,00) mediante corresponsione della suddetta cifra entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra Pt_2
5.)A titolo di divisione dei beni della comunione legale e di definitiva regolamentazione dei rapporti pagina 2 di 6 economici intercorsi, premesso che le parti accertano e dichiarano che:
- l'attivo della comunione legale è composto dai seguenti beni: (i) Casa coniugale sita in Milano, Via Pinturicchio nr. 5; (ii) arredi della casa coniugale;
(iii) immobile sito in Aprica (SO), Via Panoramica nr. 25 con arredi;
(iv) autoveicolo Mercedes Classe B targato GC991EZ intestato alla moglie;
(v) autoveicolo AUDI S4 targato GD637GJ intestato al marito;
(vi) autoveicolo Suzuki Vitara targata AL957ZK intestato al marito;
(vii) motorino Yamaha Jiggle tg X3XWMP intestato alla moglie;
(viii) patrimonio liquido;
- il passivo della comunione è composto da: (i) mutuo nr. M00101048068 MY HOME - PERS FLESS 20 ANNI intestato al Sig. Pt_1 aperto in data 01.01.2009 per €. 215.000,00= con scadenza in data 01.01.2029, rata attuale €. 260,69; (ii) mutuo nr. M00101189033 MUTUO FREEDOM – RA NA intestato al Sig. aperto in data 01.08.2011 per €. 135.000,00= con scadenza in data 01.02.2031, Pt_1 rata attuale €. 752,09; (iii) finanziamento auto Mercedes Classe B nr. 2592246 intestato alla sig.ra Parte_2 stipulato in data 20/10/2020 per €. 36.529,79= e scadente in anni 5 (60 rate), rata attuale €. 438,98 - Maxi Rata Finale €. 10.692,79=; (iv) finanziamento auto Dacia OV ND nr. 222925 intestato al sig. Parte_1 coobbligata sig.ra stipulato in data 16/11/2022 per €. 14.939,72= e scadente in Parte_2 anni 3 (37 rate), rata attuale €. 177,77 – Maxi rata finale €. 8.540,00; ciò premesso, con reciproche concessioni e in via transattiva, le parti convengono quanto segue: a) l'immobile sito in Milano, Via Pinturicchio nr. 5 resterà in comunione ordinaria tra i coniugi e verrà posto in vendita nel corso dell'anno 2026 con fissazione della data del rogito successiva al 31/12/2026, salvo diverso accordo;
il ricavato della vendita sarà ripartito fra le parti nella misura del 50%; b) la sig.ra sino al 31/12/2026, potrà continuare ad abitare ed utilizzare l'immobile di Pt_2
Milano, Via Pinturicchio nr. 5; sul punto, la sig.ra non potrà dare in locazione nè Pt_2 convivere con soggetti estranei alla famiglia se non dietro autorizzazione rilasciata dal sig.
Pt_1
c) gli arredi della casa coniugale restano in comproprietà tra i coniugi, fino a diverso accordo;
d) per quanto concerne l'immobile sito in Aprica, le parti convengono che potranno utilizzare il medesimo durante l'anno, previo accordo tra loro;
per quanto attiene le vacanze estive, i coniugi dovranno concordare il periodo di utilizzo del suddetto immobile indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno;
per quanto attiene le vacanze invernali, i coniugi dovranno concordare il periodo di utilizzo del suddetto immobile indicativamente entro il 30 ottobre di ogni anno;
le spese relative al suddetto immobile, sia ordinarie che straordinarie, rimarranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
e) i coniugi si impegnano ad utilizzare l'immobile di Aprica come casa di vacanza della famiglia, concordando i periodi di utilizzo dello stesso e senza portare eventuali nuovi partner;
f) Il sig. si fa carico della chiusura del conto corrente cointestato con la sig.ra Pt_1 Pt_2 pagina 3 di 6 trattenuto presso l'istituto bancario Banca Mediolanum;
g) l'autoveicolo Mercedes Classe B targato GC991EZ intestato alla sig.ra viene Parte_2 riconosciuto in proprietà esclusiva a quest'ultima; h) l'autoveicolo AUDI S4 targato GD637GJ intestato al Signor viene riconosciuto Parte_1 di proprietà esclusiva dello stesso;
i) l'autoveicolo Suzuki Vitara targato AL958KZ intestato al Signor viene Parte_1 riconosciuto di proprietà esclusiva dello stesso;
j) motorino Yamaha Jiggle tg X3XWMP intestato alla sig.ra viene riconosciuto di Parte_2 proprietà esclusiva della stessa;
k) l'autoveicolo Dacia OV ND targato GL286BB, acquistato in costanza di matrimonio, è stato intestato alla figlia Persona_1
l) i mutui e finanziamenti di cui al punto 5, da i a iv, saranno integralmente pagati dal Sig. Pt_1 che lascerà indenne la Sig.ra Pt_2
6.)Il Signor si impegna a mantenere la copertura anche per la moglie sino a Pt_1 Pt_3 quando la manterrà anche per se stesso.
7.)I coniugi hanno provveduto, con separata scrittura, alla suddivisione del patrimonio liquido.
8.)Con l'esatta esecuzione di quanto previsto ai punti che precedono, le parti dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto e di non aver null'altro a pretendere a titolo di divisione del patrimonio in comunione né per alcun altro titolo o ragione e di rinunciare, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa di natura patrimoniale ed economica.
9.)Le spese legali sono compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà ex legge forense.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano, il 17 settembre 1988;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 4 di 6 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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