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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/07/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente Rel.
Dott. Michele MOGGI Giudice
Dott. Bonifacio ROSSI Giudice o.p. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.527/24 V.G, promossa congiuntamente da
( ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 19/01/1958, cittadinanza italiana, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Bianchi ( ) del Foro di EN, con Studio in Chianciano Terme C.F._2
(SI), Via G. Di Vittorio n. 31, presso il cui studio elegge domicilio ai fini della presente procedura, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ex art. 83 terzo comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso
E
( ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
13/04/1967, cittadinanza italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Matteo ( ) del Foro di Perugia, con Studio in Perugia, Via Del C.F._4
Macello n. 61, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ex art. 83 terzo comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede (parere in data11.9.2024 )
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nella nota depositata il 15.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 20.10.2024 il Tribunale ha omologato la separazione tra e e rimessa la causa sul ruolo Parte_1 Controparte_1 ai fini della pronuncia di divorzio .
Può essere dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter ottenere la pronuncia di divorzio. Le parti hanno concordato congiuntamente conclusioni parzialmente diverse rispetto alla separazione ma non contrarie all'ordine pubblico o all'interesse della prole come riportate in dispositivo
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da e così provvede : Parte_1 Controparte_1
Dichiara la cessazione degli effetti civili del tra e Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente Controparte_1 sentenza) che hanno contratto matrimonio n PU il 10/01/1993, trascritto nei registri di Stato civile del Comune di PU, dell'anno 1993 parte 2 serie A n. 3, alle seguenti condizioni
1)I figli e abiteranno con il padre e la figlia a sua Per_1 Per_2 Per_3 scelta, sia con la madre nell'abitazione di Via Giuseppe Marino n. 42, che con il padre in Via Giuseppe Marino, 20;
Fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, le spese straordinarie e necessarie per il figlio , così come regolamentate dal Per_2
Protocollo del Tribunale di EN, verranno sostenute dal sig. Parte_1 nella misura del 60% e dalla sig.ra nella misura del 40%; CP_1
2)) qualora i figli e per ragioni indipendenti dalla loro Per_2 Per_3 volontà, nell'arco dei prossimi due anni dovessero perdere il lavoro e nel caso in cui i medesimi non beneficiassero della indennità di disoccupazione, i genitori torneranno a farsi carico del loro mantenimento secondo le possibilità economiche di ciascuno e per il tempo strettamente necessario al reperimento di una nuova occupazione;
3) le parti riconoscono che sono state anticipate delle spese straordinarie per i figli da parte di entrambe, per le quali sarà necessario procedere ad un rimborso/conguaglio; in particolare il sig. ha anticipato un totale Parte_1 di 17.705,00 mentre la sig.ra ha anticipato un totale di €. 3.400,00; CP_1
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di rinunciare reciprocamente a richiedere un assegno divorzile e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto previsto al punto n.3) essendo già stati regolamentati in sede di separazione i rispettivi rapporti patrimoniali;
6) Le spese legali del presente procedimento vengono compensate tra le parti.
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PU provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in EN , Camera di Consiglio 16.5.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi