Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6966/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6966/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
TRA
(C.F, ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F., ; (C.F., C.F._2 Parte_3
; (C.F., ); C.F._2 Parte_4 C.F._3
, (C.F., ); Parte_5 C.F._4 Parte_6
(C.F. ; (C.F.,
[...] C.F._5 Parte_7
); (C.F., ); C.F._6 Parte_8 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. Rocco Marino, elettivamente domiciliati in Lucera
(FG) - Via Appulo Sannitica 83 – presso il citato difensore
ATTORI
CONTRO
(C.F., ); Controparte_1 C.F._8 CP_2
(C.F.
[...] C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: invalidità/inefficacia contrattodonazione ed altro.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice per l'udienza del 02.10.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, , Parte_1
, in Pt_2 Parte_5 Parte_7 Pt_3 Pt_6 Pt_4 Pt_8
qualità di eredi legittimi del de cuius hanno convenuto in Persona_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, i germani e Controparte_1
chiedendone di dichiarare la nullità dell'atto di donazione CP_2
concluso, il 27.12.2016, a rogito notaio di Lucera del rep. Persona_2
n. 10, racc. n. 84, dalla in favore del di lei AT TE
. CP
Segnatamente, gli attori hanno esposto:
• che la dichiarazione della donante, relativa TE all'acquisto della proprietà dei fondi (siti in Comune di Lucera, c.da
Cimino foglio 14 p.lle 146,158, 82,125,128,131,132,134,152) per usucapione è falsa, poiché i beni in questione non sarebbero mai stati oggetto di possesso della medesima, bensì nella disponibilità giuridica e materiale del proprietario, ovvero di dante causa di Persona_1
parte attorea;
che la donante non risulta essere divenuta proprietaria dei suddetti beni per acquisto a titolo originario ex art. 1159 c.c.;
• che i fondi sopracitati sono stati acquistati da con atto a Persona_1
rogito notaio del 20.05.1983; Persona_3
• che il dante causa degli attori, con scrittura privata del Persona_1
13.04.2002 prometteva in vendita i fondi in oggetto in favore di
, il quale si impegnava ad acquistarli pagando Controparte_1
parzialmente il corrispettivo del prezzo di vendita mediante tre versamenti per l'importo complessivo di euro 150.000,00, risultando debitore della somma residua di € 4.937,00;
- 2 -
• che, successivamente, con comodato verbale, del 10.10.2005 e scadenza del 09.10.2022, ha riconosciuto ad la Persona_1 CP
detenzione materiale per coltivare i suddetti fondi in capo a CP
, con ufficiale denuncia del relativo contratto;
[...]
• che in data 26.02.2018 gli attori, aventi causa per successione del
, hanno presentato domanda di mediazione Prot. n. 166/2018 ai Per_1 sensi del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., presso l'Organismo di
Mediazione del Foro di Foggia;
e all'incontro del 23.03.2018, i convenuti regolarmente avvisati con racc. del 08.03.2018 non si sono presentati;
ne veniva, quindi, redatto verbale negativo.
Gli attori hanno quindi chiesto, in conclusione: “-accertare e dichiarare che la sig.ra non ha mai posseduto in maniera continua ed TE
interrotta ultraventennale i fondi siti in Comune di Lucera, c.da Cimino foglio
14 p.lle 146,158,82,125,128,131,132,134,152, pertanto non ne ha acquisto la proprietà per usucapione;
-per l'effetto dichiarare la simulazione assoluta e/o
l'assenza di qualsiasi effetto giuridico del contratto di donazione del
27.12.2016 concluso tra la sig.ra ed il sig. TE CP
a rogito notaio di Lucera del Rep n. 108, Racc
[...] Persona_2
n. 84, rispetto agli odierni attori;
- INOLTRE, : -accertata CP_3
la qualità di eredi del sig. degli odierni attori;
-condannare il Persona_1
sig. alla restituzione dei fondi acquistati per effetto del Controparte_1
detto contratto e meglio precisati nella superiore esposizione, Comune di
Lucera, c.da Cimino foglio 14 p.lle 146,158,82,125,128,131,132,134,152, ai sensi e per gli effetti dell'art. 533 c.c.; -condannare il sig. Controparte_1 al pagamento della somma di € 2.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di detenzione illegittima dei predetti fondi e per ogni anno successivo a far data dall'apertura della successione del sig. il Persona_1
16.08.2016, sino alla restituzione effettiva. -condannare il sig. CP al pagamento della somma di € 36.000,00 oltre interessi legali e
[...]
rivalutazione monetaria, per le causali di cui alla superiore esposizione
- 3 -
dovute al ritardo della stipulazione del definitivo;
-vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Marino”.
All'udienza del 06.9.2019, il G.I. ha dichiarato la contumacia dei resistenti,
e , non costituitisi, né comparsi, benché Controparte_4 CP
ritualmente citati.
Con memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. n. 1 c.p.c., gli attori, riportandosi integralmente alle richieste di cui all'atto introduttivo, CP_3
ULTERIORMENTE PRECISATO E CHIESTO:
• che fosse accertata (in aggiunta o in alternativa a quanto già richiesto, ma per le stesse ragioni) l'inefficacia assoluta, nei loro confronti, dell'atto di donazione del 27.12.2016;
• che, specificamente, avrebbe per tutte le già TE
esposte ragioni, disposto di un bene a non domino;
• che i fondi in oggetto sono stati, negli anni in questione, detenuti e coltivati da , traendone profitto, ufficialmente Controparte_1
promissario acquirente e comodatario alla luce della manifestata volontà dispositiva dell'unico effettivo titolare degli stessi, il Per_1
come risulta dalla documentazione in atti (scrittura privata e denuncia di comodato); che quindi il titolo per la disponibilità materiale dei terreni da parte del convenuto non è rinvenibile nella donazione, a non domino, disposta da altra convenuta, solo formalmente CP_2
donante, la quale non ne ha mai acquistato la titolarità e quindi non era legittimata a trasferirla.
Gli attori hanno, quindi, nuovamente concluso come di seguito: ”-accertare e dichiarare che la sig.ra non ha mai posseduto in TE
maniera continua ed interrotta ultraventennale i fondi siti in Comune di
Lucera, c.da Cimino foglio 14 p.lle 146,158,82,125,128,131,132,134,152, pertanto non ne ha acquisto la proprietà per usucapione;
-per l'effetto dichiarare la simulazione assoluta e l'assenza di qualsiasi effetto giuridico del contratto di donazione del 27.12.2016 concluso tra la sig.ra CP_2
- 4 -
ed il sig. a rogito notaio di CP Controparte_1 Persona_2
Lucera del Rep n. 108, Racc n. 84, rispetto agli odierni attori;
-rilevare
d'ufficio la predetta nullità; INOLTRE: -accertata la qualità di eredi del sig.
degli odierni attori;
-condannare il sig. alla Persona_1 Controparte_1
restituzione dei fondi acquistati per effetto del detto contratto e meglio precisati nella superiore esposizione, Comune di Lucera, c.da Cimino foglio
14 p.lle 146,158,82,125,128,131,132,134,152, ai sensi e per gli effetti dell'art.
533 c.c.; -condannare il sig. al pagamento della somma Controparte_1 di € 2.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di detenzione illegittima dei predetti fondi e per ogni anno successivo a far data dall'apertura della successione del sig. il 16.08.2016, sino alla Persona_1
restituzione effettiva. -condannare il sig. al pagamento Controparte_1 della somma di € 36.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali di cui alla superiore esposizione dovute al ritardo della stipulazione del definitivo;
-condannare i convenuti ad una somma equitativamente determinata per i danni causati agli attori a causa della stipulazione di un atto inefficace;
-vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Marino”.
I convenuti non si sono costituiti sebbene ritualmente citati e se ne deve, pertanto, confermare la contumacia.
La causa è stata istruita con attività di produzione documentale;
con note di trattazione scritte depositate per l'udienza del 02 ottobre 2024, la parte ha precisato le conclusioni come in atti. La causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, nel merito, le domande formulate sono in parte fondate e vanno accolte nei limiti di quanto di ragione.
1. Domanda di accertamento della non veridicità del dichiarato acquisto per usucapione da parte di in ordine ai fondi CP_2
oggetto di causa e conseguenti invalidità del contratto di
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donazione posto in essere, asseritamente, a non domino dalla stessa in favore del AT . CP
Nell'ordine logico giuridico, le domande formulate da parte attrice nel presente procedimento attengono all'accertamento della non veridicità dell'acquisto per usucapione posto a fondamento e presupposto della donazione impugnata, con le conseguenti invocate invalidità che ne derivano.
Nello specifico, la parte attrice asserisce l'insussistenza e la non veridicità dell'acquisto per usucapione vantato e dichiarato dalla convenuta e posto a fondamento del contratto di donazione, stipulato in data 27.12.2016, tra i germani e . Nel suddetto contratto, la TE CP CP_2
disponeva il trasferimento dei fondi, siti nel Comune di Lucera, in
[...]
favore del AT , dichiarandosi proprietaria a titolo originario per CP
usucapione ex art. 1159 c.c. dei medesimi. La dichiarazione della donante risulterebbe falsa poiché la non avrebbe mai esercitato alcun possesso CP
sui fondi in questione, non potendone, di tal guisa, conseguire la proprietà per intervenuta usucapione. La pertanto, difetterebbe di legittimazione a CP
disporre (rectius: a donare) e, dunque, avrebbe disposto di un bene di cui non era titolare e specificamente di un bene altrui.
Parte attrice ha fornito prove documentali in riscontro alla dedotta ricostruzione storica dei fatti. Specificamente, il difetto di legittimazione a donare della (o meglio l'insussistenza dell'asserito TE
acquisto per usucapione posto a fondamento della donazione) risulta provato dalla documentazione versata in atti, da cui emerge che l'effettivo proprietario dei fondi oggetto di esame era de cuius degli odierni attori, il Persona_1
quale ha disposto dei beni, a titolo personale, sia materialmente che giuridicamente, conferendo all' un diritto personale di godimento con CP
detenzione qualificata dei fondi oggetto di causa, quale il denunciato comodato, e prima ancora si era impegnato a disporne in suo favore con preliminare di vendita per scrittura privata, di tal guisa potendosi escludere – data la detenzione qualificata dell' concessa dal legittimo proprietario CP
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e gli impegni contrattuali tra gli stessi – che potesse esservi spazio , su quegli stessi fondi e per un arco temporale evidentemente sovrapponibile, per un possesso utile ai fini dell'usucapione da parte di (sorella di CP_2
). CP
Difatti, ha conseguito la titolarità di legittimo proprietario dei Persona_1 fondi de quibus nel 1983, come emerge dall'atto a rogito notarile Per_3
registrato il 20.05.1983, rep. n. 159109, racc. n. 27016, con cui il li Per_1 acquistava dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, essendo dapprima fondi appartenuti al Demanio Pubblico della Regione Puglia, (vd. cfr. memoria 183 co.
6. n. 2 cpc, allegato 1, atto notarile in memoria 183 co. 6
n.2 c.p.c.; visure storiche versati in atti introduttivi;
vd. anche allegato 2, atto di cessione unità produttiva, atto a rogito notarile , registrato il Per_4
12.06.2012, rep. n. 54.241, racc. n. 25.190).
Dalla già menzionata data di acquisto e sino al 12.04.2002, la disponibilità giuridica e materiale di tali beni era, allora, in capo al e non vi Persona_1
sono evidenze o deduzioni di senso contrario.
Successivamente, con scrittura privata del 13.04.2002, comprovata dal preliminare versato in atti (vd., allegato 3), ha promesso in Persona_1
vendita i fondi in oggetto a , il quale si era impegnato ad Controparte_1
acquistarli. Alla stipula del preliminare di vendita, seguiva poi sempre tra il e un comodato d'uso verbale, col quale il Persona_1 Controparte_1 Per_1
riconosceva in capo al la detenzione materiale dei fondi per Controparte_1
consentirgli le attività di coltivazione.
Di tale contratto di comodato verbale, si rinviene prova nel documento formato dal , nel quale lo stesso dichiarava essere Controparte_1
comodatario e legittimo conduttore di diversi fondi, tra cui quelli del Per_1
“per effetto del contratto di comodato verbale concluso in data
[...]
10.10.2005 e per il periodo dal 10.10.2005 al 09.10.2022”, (come riportato testualmente nell'atto, cfr., allegato 4).
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Tale documento è stato registrato dal convenuto sin dal 2005 innanzi all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, anche per ottenere i contributi comunitari legati alla coltivazione dei fondi in oggetto erogati da AGEA.
Dal quadro probatorio così delineato, emerge pacificamente il rapporto posto in essere tra il evidentemente riconosciuto dalla stessa parte Persona_1
convenuta quale unico e legittimo proprietario (come da atto di acquisto notarile) e : con comodato verbale, del 10.10.2005 e scadenza Controparte_1
del 09.10.2022, ha pacificamente riconosciuto la detenzione Persona_1
materiale per coltivare i suddetti fondi in capo a . Controparte_1
Occorre rammentare poi che, precedentemente, “nel preliminare di vendita, quando le parti convengono la consegna dell'immobile prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, poiché la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente si fonda su un contratto di comodato funzionalmente collegato al preliminare.
Pertanto, l'anticipata disponibilità dell'immobile in capo al promissario acquirente è qualificabile come detenzione e non come possesso”.
Ne consegue, infatti, che la materiale disponibilità della res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in esecuzione del contratto di comodato, ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso, (cfr., Cass. civ., Sez. Unite, 27 marzo
2008, n. 7930).
Di talché, negli anni precedenti alla stipula della donazione (2016), è pacificamente acclarato che i fondi siano stati sempre nella titolarità e nella disponibilità giuridica del e che dal 2005 sino al 2022 (anno di scadenza Per_1
del contratto di comodato) siano stati nella disponibilità materiale, quale detentore qualificato, in capo al . Pertanto, la comprovata Controparte_1
documentazione esclude - in quanto in aperta antinomia con un possibile possesso ad usucapionem della - un acquisto a titolo TE
originario della convenuta di quegli stessi terreni.
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Ulteriore conferma della detenzione del , concessagli dal Controparte_1
per gli anni di riferimento e precedenti all'impugnata donazione, si Per_1
rinviene nella consultazione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale), da cui si riscontra che questi risulta conduttore delle particelle oggetto di esame, nel periodo a far data dal 2005, (cfr., allegati 5-6).
Contrariamente, dalla richiamata consultazione non compare mai, per il predetto periodo, e quanto meno nel periodo precedente al 2016, anno di stipula della donazione, alcun dato sulla tale da TE
comprovare il suo dichiarato possesso ai fini di una possibile intervenuta usucapione.
Alla luce del quadro fornito dalla parte attrice e corroborato dalla documentazione in atti, emerge una completa incompatibilità tra l'asserito acquisto per usucapione - dichiarato dalla nell'impugnato atto di CP_2
donazione - rispetto al comprovato rapporto di detenzione qualificata riconosciuta dal legittimo proprietario, in favore del Persona_1 CP
per il periodo di riferimento e sui fondi oggetto di causa, tale da
[...]
permettere un accertamento di non veridicità in ordine all'acquisto per usucapione dichiarato dalla nel contratto di donazione - posto a CP_2 fondamento dell'atto dispositivo in questione - che appare, dunque, posto in essere in assenza della dovuta legittimazione a disporre del bene con spirito di liberalità.
Dalla ricostruzione fattuale fornita e dalla documentazione in atti emerge che dai primi anni del 2000 l' abbia coltivato i fondi e ne abbia tratto CP
profitto, percependo i contributi comunitari legati alla detenzione materiale del fondo, ossia alla sua diretta coltivazione, (cfr., allegato 8, da cui emerge che , dal 2006 al 2016, abbia denunciato all'AGEA il tipo di Controparte_1
colture impiantate nel corso degli anni sui fondi, per ottenere contributi comunitari). Non emerge, invece, che la abbia mai avuto TE
alcuna disponibilità dei fondi o possesso di sorta, né risulta che ne sia mai divenuta proprietaria, dovendosi ritenere che, pertanto, che la stessa abbia
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effettivamente disposto di un bene a non domino, ovvero abbia disposto per donazione di un bene altrui, (cfr., allegato 9, ulteriore conferma per cui i fondi non siano mai stati di proprietà della donante emerge dall'estratto contributivo del Consorzio per la bonifica della Capitanata, intestato al . Persona_1
Ciò posto, occorre quindi passare ad analizzare quali conseguenze giuridiche derivano dall'accertata donazione di un bene altrui, ovvero in mancanza della dovuta legittimazione a disporne.
Sul punto, è opportuno verificare se il divieto di donazione di beni futuri, di cui all'art. 771 c.c., così come richiamato da parte attrice, possa essere legittimamente esteso anche alla donazione di beni altrui di cui il donante comunque disponga. In particolare, se i beni non presenti nel patrimonio del donante comprendano solo beni futuri, dunque non ancora esistenti, o anche quelli che, seppur venuti in essere, non rientrino nel patrimonio del donante al momento della donazione.
Diversi, a tal fine, sono gli orientamenti giurisprudenziali.
Un più risalente orientamento riteneva che la donazione di beni altrui non determinasse alcun obbligo per il donante poiché, attesa la consolidata interpretazione dell'art. 771 c.c. del divieto di donare beni futuri, deriva che è invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui. Ancora, “la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante”, (cfr.,
Cass., sent. nn. 10356 del 2009; 12782 del 2013).
Un diverso orientamento è quello per cui “la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771cod. civ., ma è semplicemente inefficace”, (cfr., sentenza n. 1596 del 2001).
La dicotomia presente negli orientamenti giurisprudenziali sopracitati riguarda l'ascrivibilità della donazione di cosa altrui nell'area della invalidità.
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Un più recente orientamento, tuttavia, ha rilevato che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui, è nulla, non per applicazione della nullità sancita dall'art. 771 c.c. per la donazione di beni futuri, bensì per l'assenza della causa nel negozio di donazione. Invero, l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante è un elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale viene meno la causa tipica del contratto stesso, “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”, (cfr., Cass., S.U., sentenza
15/03/2016 n. 5068). Stante quest'ultimo orientamento, è fuor di dubbio la nullità dell'atto di donazione, che nel caso di specie ci occupa, per mancanza di un presupposto indefettibile del contratto di donazione, ovvero la causa donandi, ove l'animus liberandi penetra nella causa che nella specie è assente;
la , difatti, non ha disposto di alcun suo diritto in TE
favore del . Controparte_1
Alla luce di tanto, in accoglimento della domanda di parte attrice, il
Tribunale accerta che la convenuta non ha acquistato per TE
usucapione i beni oggetto di causa e conseguentemente dichiara l'invalidità del contratto di donazione impugnato, da ritenersi inefficace oltreché nullo avendo la convenuta disposto, a non domino e quindi illegittimamente, di beni altrui.
2. Domanda di accertamento della qualità di eredi da parte degli attori e richiesta condanna della restituzione dei beni oggetto di causa.
La suddetta domanda risulta fondata e va accolta, in quanto emerge ex actis che gli istanti attori rivestano la qualità e siano eredi legittimi di Persona_1
titolare dei fondi oggetto di causa sino alla sua morte in virtù del titolo di acquisto versato in atti.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'azione di petizione di eredità, ex art. 533 c.c., è un'azione reale, fondata sull'allegazione della
- 11 -
qualità di erede e diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (cfr. Cass. Sez.
2, 01/04/2008, n. 8440; Cass. Sez. 2, 30/03/1987, n. 3040; si veda anche Cass.
Sez. 2, 27/06/2011, n. 14182, per la quale l'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi).
L'azione di petizione dell'eredità ha, del resto, carattere prevalentemente recuperatorio, sicché, riguardo ad essa, il riconoscimento della qualità di erede ha natura strumentale all'ottenimento dei beni ereditari, costituendo un
“prius” autonomo facente parte del “petitum” dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, con la conseguenza che soltanto nell'ambito delle parti, come prima soggettivamente definito in termini di legittimazione, si forma il giudicato sul punto della qualità ereditaria (cfr. Cass. Sez. 2, 20/10/1984, n. 5304; Cass.
Sez. 2, 15/06/1999, n. 5920; altresì Cass. Sez. 6 – 2, 10/02/2017, n. 3655).
Di talché, sulla petizione di eredità, non si tratta di un'azione di accertamento, volta a far dichiarare la qualità di erede dell'attore, essendo, piuttosto, tale accertamento solo il presupposto del perseguimento della sua funzione eminentemente recuperatoria.
Ne consegue che dalla certificazione notarile (cfr., allegato 4, memoria 183 co. 6 n. 2), emerge, infatti, l'accettazione espressa di eredità, conseguita in data 25 ottobre 2019, da parte dei suddetti attori, a rogito notarile Persona_5
rep. 3665, racc. 2587; ove si attesta che in data 18.06.2016 decedeva
[...]
il aprendosi così successione, ex lege ed in parte testamentaria, a Persona_1
favore dei suoi eredi odierni attori.
- 12 -
Successivamente, il figlio del de cuius e suo figlio, Persona_6 Per_1
succeduto per rappresentazione al padre, ex artt. 467 e 468 c.c.,
[...] rinunciavano all'eredità del de cuius, con atto del 09.02.2017, Tribunale
Ordinario di Foggia, Ufficio Volontaria Giurisdizione RGVN 403/2017, Cron
528/2017 Num Rep. 00000585 (cfr. allegato 11 dell'atto introduttivo).
La quota dei rinunciati accresceva quella in capo agli altri figli del
[...]
, germani del , e Per_6 Persona_1 Parte_6 Pt_8 Parte_7
(quanto riferito emerge anche dalla documentazione allegata alla dichiarazione di successione, cfr., allegato 12 dell'atto introduttivo, vd. autocertificazione degli eredi;
autocertificazione stato di famiglia del defunto;
autocertificazione stato di famiglia storico).
In data 04.08.2017 gli eredi del de cuius presentavano regolare denuncia di successione all'Agenzia delle Entrate di Lucera (n. 294 Vol. 9990 cfr. allegato
12), nella quale inserivano gli immobili oggetto della donazione, essendone proprietari quali eredi del de cuius, e chiedendo Persona_1
conseguentemente la restituzione dei beni oggetto di causa, ex art. 533 c.c.
Occorre, a tal fine, richiamare quanto innanzi precisato: legittimo Persona_1
proprietario (cfr., atto a rogito notaio del 20.05.1983), ha Persona_3
riconosciuto la detenzione materiale, per la coltivazione dei suddetti fondi, in favore a mediante comodato verbale, del 10.10.2005 e Controparte_1
scadenza del 09.10.2022.
Nella fattispecie in esame parte attrice ha provato per tabulas la proprietà del de cuius dei fondi oggetto di causa. Ne consegue che dalla documentazione ivi allegata, ut supra già detto, il contratto di comodato, la cui data di termine
è risalente al 09.10.2022, è ampiamente scaduto.
Tanto premesso, accertata la qualità di eredi da parte degli istanti attori, verificata l'effettiva titolarità della proprietà dei beni in questione in capo al di loro de cuius constatata l'attuale scadenza del contratto di Persona_7 comodato previsto in favore di e, dunque, l'attuale mancanza Controparte_1
di un titolo legittimante l'occupazione (rectius: la detenzione), si riconosce in
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favore di parte attrice il diritto alla restituzione dei beni oggetto di causa, così come indicati in citazione. Si precisa in ogni caso sul punto come la condizione di intervenuta scadenza del termine del contratto (2022), che giustificava la detenzione qualificata dei fondi da parte del convenuto, sia intervenuta solo nel corso del giudizio, non sussistendo all'epoca dell'instaurazione dello stesso (2018). Di tanto non può non tenersi conto anche ai fini delle spese di lite come successivamente si andrà ad esplicare.
3. Domanda di condanna al pagamento per le somme a titolo di illegittima detenzione sino alla restituzione effettiva.
Si ritiene, invece, priva di fondamento e pregio la domanda di condanna al pagamento per le somme a titolo di illegittima detenzione.
Sebbene vi siano i presupposti per la restituzione dei beni in oggetto, occorre precisare, come ut supra già argomentato, che fino alla data del 09.10.2022, presente nel comodato stipulato tra il de cuius e il Persona_1 CP
, la detenzione materiale dei fondi in oggetto riconosciuta in capo al
[...]
era ben legittima. Controparte_1
Non vi sono, quindi, ragioni per accogliere la richiesta di condanna al pagamento di un'indennità non sussistendo gli estremi di una occupazione illegittima.
Ad ogni modo si precisa come la domanda, infondata per la predetta ragione nell'an, risulti altresì priva delle necessarie allegazioni di parte, così come richiesto da Cass. SU 2022 n. 33645/2022, in ordine all'effettività del danno preteso. Difatti, il danno da occupazione abusiva di immobile, risarcibile, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., è solo quello “conseguenza” ed effettivamente subito, non potendo farsi coincidere con l'evento, che è elemento del fatto produttivo del danno, un automatico risarcimento in re ipsa.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcuno specifico danno subito in conseguenza della mancata disponibilità dell'immobile. Di talché non è in alcun modo ipotizzabile, neppure in via presuntiva e non
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essendo stato specificamente dedotte, la perdita di occasioni di guadagno per effetto dell'attività sine titulo svolta dal , neppure per il Controparte_1
periodo successivo alla scadenza del contratto di comodato.
4. Domanda di risarcimento del danno.
Anche la domanda attorea di risarcimento, formulata molto genericamente ed a vario titolo, deve essere rigettata.
Gli attori asseriscono come si sia reso “debitore” di una Controparte_1
somma pari a circa euro 36.000,00 nei confronti del de cuius e, Persona_1
conseguentemente, dei suoi eredi. Specificamente, a vario titolo, lamentano il mancato saldo del corrispettivo della compravendita di € 4.937,00; le somme spese dal per i fondi a titolo di imposte, Ici, Irpef, addizionale Persona_1
regionale e comunale, contributi di bonifica, dal 2002; i mancati aumenti pensionistici del de cuius di circa € 300,00 annui dal 2002 al 2016; nonché le imposte di successione di € 3.000,00 che gli eredi odierni attori hanno pagato sui terreni.
Orbene, posto che successivamente alla stipula del preliminare di vendita, conseguito nel 2002, il de cuius abbia riconosciuto Persona_1
legittimamente la disponibilità materiale dei fondi al Controparte_1
mediante contratto di comodato, stipulato in data 10.10.2005 e con scadenza al 09.10.2022, occorre prestare attenzione alla categoria contrattuale del comodato circa l'invocato specifico profilo del pagamento delle spese a titolo di imposte.
Come già innanzi precisato, il comodatario non consegue il possesso dell'immobile, ma la mera detenzione (nell'interesse proprio), che trova titolo in un contratto costitutivo di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale, come richiede l'art. 26 del TUIR, ai fini dell'imposizione del reddito fondiario.
Dal principio secondo cui l'imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato della titolarità̀ del diritto reale, che permane in capo al proprietario anche in caso di concessione in comodato delle unità
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deriva che fiscalmente obbligato a dichiarare il reddito fondiario resta, pertanto, per effetto dell'art. 26 del TUIR, solo il titolare di un diritto reale sui medesimi beni, (cfr., Ordinanza del 26 febbraio 2024 n. 5000 - Cassazione
Civile - Sez. v).
In definitiva, il soggetto passivo dell'IRPEF per i redditi derivanti da fabbricati è il proprietario, a prescindere che l'immobile sia locato o dato in comodato.
Dunque, gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati da parte del soggetto comodatario, ossia dal soggetto che utilizza gratuitamente l'immobile.
Il comodatario, ossia colui al quale è concesso in prestito l'immobile, non acquista un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene ma ha solo un diritto personale di godimento;
l'immobile resta, dunque, di proprietà del comodante, cioè colui che ha concesso l'uso del bene a titolo gratuito, ed è solo quest'ultimo che deve dichiarare tale bene e pagare le relative imposte.
Analoga argomentazione è da farsi sulle imposte ici/imu: al pagamento dell'IMU sono tenuti i proprietari oppure i titolari di un diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, terreni ed aree edificabili;
dunque, il comodatario non deve pagare l'Imu.
In definitiva, l comodatario non deve pagare le imposte municipali/statali sulla proprietà.
Le predette spese non possono validamente essere riversate sulla parte convenuta neppure alla luce del mancato perfezionamento del contratto definitivo di acquisto dei terreni stessi e ciò anche perché non è stato tema di indagine né di apposita domanda – non formulata in questa sede – l'effettivo accertamento di un vero e proprio inadempimento da parte del convenuto nell'ambito dei rapporti instaurati con il de cuius.
Con maggiore impegno esplicativo: sia il saldo funzionale alla stipula del definitivo (a detta degli attori impedito dalla stipula asseritamente fraudolenta della donazione in questa sede dichiarata invalida ed inefficace, ma di fatto
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convivente e superato dal legittimo contratto di comodato denunciato) sia la stessa concessione in comodato intervenuta successivamente al preliminare non permettono in questa sede di poter fondatamente accogliere una domanda di risarcimento per il mancato pagamento del prezzo e per le spese relative alla proprietà o per l'intervenuta e tra l'altro inefficace donazione, laddove risulta emerso come la stessa volontà del de cuius, dante causa di parte attrice, abbia manifestato una pacifica intenzione – successiva al preliminare – a voler concedere sino al 2022 in comodato al convenuto i predetti beni. La predetta e manifestata volontà contrattuale esplicitata dal disponente – il quale ha implicitamente dichiarato di volerne rimanere nelle more proprietario e di volerne disporre a titolo personale – stride con la possibilità di poter accertare che quegli importi possano costituire dei “danni” causalmente conseguenti ad una condotta altrui rimproverabile ed ancor prima che possano essere considerati quali conseguenza di una condotta inadempiente o di una condotta non iure e contra ius, tenuto conto che è lo stesso de cuius ad aver legittimato la detenzione qualificata sino al 2022. Tra l'altro va rilevato come nel caso di specie non sia stata neppure proposta una domanda ex art 2932 c.c. o di risoluzione per inadempimento dell'originario preliminare, tali da permettere a questo Tribunale di indagare compiutamente in ordine al sospeso sinallagma che interessa il predetto rapporto, anche alla luce del sopraggiunto rapporto di comodato.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento danni per il pagamento di tali spese sostenute dal de cuius così come per il pagamento del Persona_1
prezzo va rigettata, considerato anche come parte attrice abbia tra l'altro lamentato tali esborsi anche in modo generico e senza allegazione di documentazione atta ad avvalorare le proprie richieste. Per quanto riguarda il saldo del corrispettivo della compravendita di € 4.937,00, la richiesta appare priva di rilievo logico, in quanto l'atto definitivo del suddetto contratto non è stato posto in essere né richiesto in questa sede ex art 2932 c.c.
Sulle spese di lite.
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Stante la parziale soccombenza di parte attrice in relazione al pagamento per le somme a titolo di illegittima detenzione ed al risarcimento danni e rilevato come l'accoglimento della domanda in ordine alla restituzione dei beni risulta dipesa dalla realizzazione della relativa condizione solo successivamente all'instaurazione della presente causa - essendo la condizione temporale della scadenza del comodato intervenuta solo nel corso del giudizio -, il Tribunale ritiene equa la compensazione delle spese di lite e di mediazione per un terzo (1/3), dovendosi quindi condannare parte convenuta alla corresponsione dei restanti 2 terzi (2/3) del totale, che si liquida € 14.103,00 oltre € 1.350,00 per compensi di mediazione, e dunque in complessivi € 15.453,00 e, specificamente, li condanna, in solido, al pagamento dei due terzi come liquidati in dispositivo sul totale, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile-complessità bassa). Quanto alle spese di mediazione giova precisare che si tratta di compensi che l'art. 5 D.M. n. 37 dell'8.3.2018 ha appositamente previsto, dettandone specifici parametri di liquidazione (di cui alla tabella n. 25 bis allegata al D.M. 55/2014) e che debbono essere comunque liquidati dal Giudice ex art. 91 c.p.c., anche in mancanza di nota di parte trattandosi di esborsi attinenti a mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda di accertamento della non veridicità del dichiarato acquisto per usucapione da parte di e per l'effetto accerta TE che quest'ultima non è divenuta legittima proprietaria dei fondi siti in
Comune di Lucera, c.da Cimino foglio 14 p.lle
146,158,82,125,128,131,132,134,152 per intervenuta usucapione;
per l'effetto dichiara l'inefficacia/nullità e comunque l'invalidità del contratto di
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donazione del 27.12.2016 - concluso tra la in favore di TE
, a rogito notaio di Lucera del rep. n. 10, Controparte_1 Persona_2
racc. n. 84, - in quanto avente ad oggetto beni altrui, specificamente riferibili a come identificato in atti, e per tutte le ragioni esposte in parte Persona_1
motiva;
2) accerta la qualità di eredi di degli attori ed in accoglimento Persona_1
della domanda di petizione di eredità condanna parte convenuta a rilasciare immediatamente i fondi oggetto di causa siti in Comune di Lucera, c.da
Cimino foglio 14 p.lle 146,158,82,125,128,131,132,134,152, in favore di parte attrice;
3) rigetta integralmente la domanda di condanna al pagamento di somme per risarcimento o indennità da illegittima detenzione;
4) rigetta integralmente la domanda di risarcimento danni per le ragioni di cui in parte motiva;
5) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice dei due terzi (2/3) delle spese di lite e di mediazione che si liquidano in €
10.302,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Rocco
Marino.
Così deciso in Foggia, il 27.12.2024.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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