Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.10065/2024 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata in decisione all'udienza del
20/5/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.10065/2024 R.G.
tra nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Casagiove, alla via Liguria p.co Merola 26, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Bruno Moscatiello, c.f. e dell'Avv. Francesco Moscatiello, c.f. C.F._2
, e che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata Attore C.F._3
e
ora ., con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, c.f. e p. Iva Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Suo Procuratore speciale dott. , munito di poteri di P.IVA_1 Controparte_3
rappresentanza legale in forza di procura speciale del 28/5/2021 per notaio dott. di Persona_1
Bologna, rep. 95130 e racc. 11214 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo Dovetto
(c.f. , con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla via G. di Guglielmo 13 C.F._4
presso l'intestato studio legale Convenuta
oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione notificato solo alla ora , ha Parte_1 CP_1 Controparte_2
adito il giudice deducendo che il giorno 22/10/2022, alle ore 17:00 circa, si trovava, in qualità di trasportato, a bordo del proprio motoveicolo Ducati targato AW 72674 ed assicurato con la
[...]
nel tenimento di Napoli alla via Cartesio e mentre il veicolo stava percorrendo regolarmente CP_4
la strada, un'autovettura non identificata, che si trovava parcheggiata orizzontalmente sul marciapiede al lato della strada, nel mettersi in moto, scendeva dal marciapiede e tamponava la moto che in quel CP_5
momento stava passando facendola cadere con i suoi occupanti;
in questa sede l'attore chiede la condanna della al risarcimento delle lesioni subite, ex art 141 CdA;
previa costituzione della società Controparte_2
questo Giudice ha sollevato la questione della inammissibilità dell'azione ex ar.t 141 CdA in presenza di uno scontro con un veicolo non identificato.
Va preliminarmente dichiarata inammissibile, nella fattispecie in esame, l'esperita azione ex art 141 CdA .
Infatti parte attrice ha espressamente adito il giudice ai sensi dell'art. 141 CdA e non con l'azione ordinaria ai sensi dell'art.2054 cc e art. 144 d.lgs. n. 209/2005, e con riferimento all'esperita azione ex art 141 cda, la norma consente al trasportato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e salvo il caso fortuito.
Il dato testuale dell'art.141 Codice delle Assicurazioni prevede che: "1.Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da
caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul
quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto
previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa
di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a
quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione
del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.
L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di
assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del capo IV.
4.L 'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di
assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150."
Esaminando il dato testuale e la ratio della norma, sin dalla sua entrata in vigore la dottrina e la giurisprudenza hanno rilevato che il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto con essa una novità
rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo: lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice (sent. Cass. n. 16181 del 2015) e la disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 del cod. ass. che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Non solo, ma come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.440 del 2008, il regime di indennizzo diretto, introducendo un'azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità
al trasportato- danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle diverse responsabilità.
Proprio da tale pronuncia della Corte Costituzionale occorre partire per delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 141 CdA. Infatti se al soggetto leso non è precluso il ricorso alle azioni di cui agli artt. 2054 cc e 144 CdA, non esiste alcun fondato motivo per interpretare la norma in modo del tutto difforme dal suo dato letterale e dalla ratio, come ha tentato di fare la S.C con l'ordinanza n. 16477/2017 (“In tema di risarcimento del danno da
incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs.
n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di
assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato
determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato” ) e con la sentenza n. 14255/2020; (“L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1,
del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei
confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150
d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa
può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti
quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005”); non vi è alcun dubbio , secondo questo giudice, che le disposizioni contenute nell'art. 141 C.d.A., nel momento in cui parla espressamente di: “veicoli coinvolti nel sinistro”, di “imprese assicuratrici dei veicoli”, di diritto di rivalsa” ( o regresso),
richiedano due indefettibili condizioni per la sua operatività: 1) che il sinistro che ha dato origine alla lesioni riportate dal trasportato abbia coinvolto almeno due veicoli e 2) che tali veicoli siano regolarmente assicurati e pertanto, in primis, identificati .
Non sussiste alcun ragionevole motivo per alterare in modo non conforme al dato letterale l'ambito di applicazione della norma, giustificando tale operazione sotto il profilo di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, atteso che rientra pienamente nei poteri del legislatore , senza alcuna violazione della carta costituzionale, la possibilità di prevedere un'ipotesi di risarcimento più celere per il trasportato , senza accertamento delle colpe dei conducenti , ma solo a determinate condizioni, atteso checomunque il danneggiato, in tutti gli altri casi ha a disposizione le azioni di cui agli artt. 2054 cc, agli artt. 144, 145 e 148 del Codice delle assicurazioni, di cui agli artt. 283,
286 e 287 Cda;
del resto una interpretazione più restrittiva è stata da ultimo condivisa dalla S.C. con sentenza n. 25033/2019: “Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata
può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al
momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto
materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo
di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo)” e con la sentenza a S.U. n.35318/2022:
“L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre
azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli
di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di
sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano
rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale
fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la
possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile,
con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che
compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Non solo, ma non può condividersi neppure la forzata la motivazione contenuta nella citata sentenza n.14255/2020 che si discosta in modo netto e non giustificato dal chiaro tenore letterale dell'art. dell'art. 283, 5° comma C.d.A., secondo cui «l'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del
danno, ai sensi dell'art. 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della
strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile»; non vi è alcun dubbio che in base a tale norma , espressamente e in toto richiamata dall'art. 141 CdA quarto comma,
l'ambito della rivalsa nei confronti del F.G.V.S. è circoscritto alla sola e unica ipotesi di liquidazione coatta dell'assicuratore del veicolo responsabile e non si vede come l'esperibilità dell'azione del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore del vettore anche in caso di scontro con veicolo non assicurato legittimi una deroga al chiaro dettato legislativo. Né, ancora, la recente sentenza già citata, la n. 35318/2022, affronta in modo chiaro ed espresso la questione oggi sottoposta all'attenzione del giudice mentre non va , quest'ultima , condivisa in alcun modo laddove assume che “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto
che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla
parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento
della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di
conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza
dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo
veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti
comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che
l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”.
Infatti tale conclusione contrasta con quanto statuito dalla medesima sentenza poco prima:” Lo scopo della
norma è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il
legislatore ha inteso conseguire con due strumenti: a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente
individuabile;b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054, comma primo,
c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato
a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il
vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro
conducente. A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento
dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse
stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato. L'ordinamento accorda dunque al
trasportato la scelta:- o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere
probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una
successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del
responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l'ordinaria
azione diretta ex art. 144 cod. ass.,beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo
nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i
conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità
di accertamento delle responsabilità”.
Si vuol dire in altre parole che la parte ha l'onere di scegliere il rimedio processuale ritenuto più utile ed opportuno assumendosi la responsabilità di tale scelta e delle sue conseguenze, senza poter cumulare le diverse azioni tra loro alternative e non compatibili né con riferimento ai presupposti e condizioni, né con riferimento alle conseguenze;
del resto una recente pronuncia della S.C. ( ord Cass. n.10402/2024) ha statuito che “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato
dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti
costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici,
mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una
differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la
domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi
dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima,
il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il
danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto
ad un regime probatorio del tutto diverso)”.
In definitiva, poiché occorre il coinvolgimento di almeno due veicoli regolarmente assicurati e previamente identificati affinchè il terzo trasportato, a prescindere dal titolo del trasporto , possa esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico e poiché nel caso in esame , secondo la prospettazione attorea, l'istante ha subito lesioni a causa, anche o solo, del comportamento imprudente di un veicolo rimasto sconosciuto che ha colliso il motociclo su cui viaggiava quale trasportato, per tali motivi l'azione esercitata dall'attore ex art. 141 CdA ,
in difetto dei presupposti di legge, è inammissibile. Stante il contrasto giurisprudenziale in materia sussistono giusti motivi ex art. 92 secondo comma cpc nuova formulazione per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Dichiara inammissibile l'azione ex art. 141 CdA.
Compensa le spese di lite.
Napoli 21/5/2025 IL G.U.