Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello n. 362/2024 R.G. promossa da
, rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Antonio Pimpini;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
APPELLATO IN RIASSUNZIONE NON COSTITUITO
per la riforma della sentenza definitiva n. 115/2018 emessa dal Tribunale di Chieti in data 28 febbraio 2018.
Le parti non hanno provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il
28 gennaio 2025 come disposto con ordinanza di fissazione udienza, con cui preso atto della entrata in vigore, dal 01.01.2023 dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.Lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità e la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini con ordinanza in data 28 gennaio 2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti aveva deciso in ordine alla opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore e Parte_1 Parte_2
, con opposizione proposta da e .
[...] Controparte_1 Controparte_2
Il Tribunale di Chieti accoglieva l'opposizione ed avverso la predetta sentenza proponevano appello e e la Corte d'Appello di Parte_1 Parte_2
L'Aquila rigettava il gravame. Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per
Cassazione dai che veniva accolto dalla Suprema Corte e pertanto i germani Parte_1
proponevano ricorso in riassunzione per sentire accogliere il proposto Parte_1
appello avverso la sentenza di primo grado e le controparti non si costituivano nel giudizio di riassunzione.
All'udienza del 10 dicembre 2024, sostituita con trattazione scritta e deposito di note entro tale data ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., però, nessuna delle parti depositava note scritte e pertanto essendo ciò equiparato, per la normativa sopra richiamata, alla mancata comparizione, ai sensi degli artt. 127 comma 4 cpc e 309 c.p.c., la causa veniva rinviata con termine per note fino al 28 gennaio 2025 ore 9,00.
Del rinvio veniva data comunicazione a mezzo pec alle parti costituite.
Neppure a tale data le parti depositavano note scritte e quindi comparivano.
Alla luce della descritta situazione processuale devono essere adottati i provvedimenti descritti dalle menzionate norme.
Al riguardo, va considerato che il processo risulta instaurato con atto di citazione notificato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 181 c.p.c., a norma del quale all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo deve seguire anche la declaratoria di estinzione del processo.
Ciò posto va rammentato che, sulla base del costante orientamento della Suprema Corte
l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza, quando, come nel caso di specie, si tratti di provvedimento adottato dal giudice collegiale, non soggetto a reclamo e dunque idoneo a definire il processo (cfr. Cass. n. 20631 del 07/10/2011), mentre la pronuncia conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio solo nella diversa ipotesi in pag. 2/3 cui sia emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.
Nella fattispecie, seguendo il modello delineato dalle norme citate, questa Corte deve pertanto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e, di conseguenza, pronunciare, con sentenza, l'estinzione del processo.
Spese compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in L'Aquila in data 28 gennaio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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