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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritto al n. 689/2025 R.G., decisa ex art. 350 bis cpc all'odierna udienza del 20.11.2025, promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Parte_3
APPELLANTI contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Nicolangelo LO
APPELLATO
P.I.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., regolarmente notificato, introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione, il Controparte_3 chiedeva l'accertamento e la declaratoria per cui la dichiarazione del terzo prodotta dal
Tesoriere del è negativa e, per l'effetto, l'accertamento e la Controparte_3 declaratoria circa la nullità e l'inefficacia del pignoramento effettuato in data 6 aprile 2022, nonché la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 22 agosto 2022 poiché le stesse non possono essere assegnate ai creditori procedenti in ragione della loro impignorabilità dichiarata nei termini di legge dal chiedeva, Controparte_3 altresì, la declaratoria di condanna dei creditori convenuti alla restituzione in favore del di delle somme indebitamente percepite nonché al pagamento CP_3 Controparte_3 delle spese e compensi del presente giudizio e della fase sommaria.
Costituitisi in giudizio, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 chiedevano la declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio e della fase sommaria.
Pur a fronte della regolare notificazione dell'atto di citazione, Controparte_4 non si costituiva nel presente giudizio e deve esserne, pertanto,
[...] dichiarata la contumacia.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 18 aprile
2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 26 marzo 2025.”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Brindisi ha accolto l'eccezione formulata dai convenuti e – riqualificata l'azione proposta dal ai sensi dell'art. 615, comma II, CP_3
c.p.c. come opposizione all'esecuzione – ne ha rilevato la tardività; pertanto, con sentenza n. 645/2025 pubblicata il 28.04.2025, ha così disposto: “1. dichiara inammissibile la domanda;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore del Comune opposto, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre contributo forfettario 15%,
CPA e IVA, come per legge”.
2. Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 25.06.2025, impugnando solo il capo Parte_3 relativo alle spese e chiedendone la riforma con condanna del al Controparte_3 pagamento, in favore dell'Avv. dichiaratosi antistatario, conformemente al D.M. Parte_3
55/2014 e alla nota spese depositata.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.10.2025, si è costituito in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo che la Corte, Controparte_3 disattendendo la qualificazione attribuita dal primo giudice all'azione di opposizione, dichiari l'inammissibilità e, gradatamente, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'odierna udienza, l'appello è stato deciso con la presente sentenza resa ex art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, gli appellanti deducono che il dispositivo è affetto da errore materiale sia laddove condanna l'opponente al pagamento delle spese legali “in favore del CP_3 opposto” anziché delle parti opposte e Parte_1 Parte_2 [...]
, sia laddove non dispone la distrazione delle stesse, pure esplicitamente richiesta Parte_3 sia in comparsa di risposta e sia nelle note conclusive.
II. Con il primo motivo, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 5 D.M.
55/2014 - come aggiornato dai DD.MM. 37/2018 e 147/2022 -, e 91 c.p.c.”, si censura l'erronea liquidazione delle spese legali in € 1.500,00 in luogo del minimo tariffario di €
11.229,00, calcolato in base al valore della causa di € 473.860,86, risultante dall'ordinanza del G.E. del 22.8.2022, di cui: € 324.571,86 da versare in favore di € Parte_1
130.579,34 in favore di ed € 17.216,54 + € 1.385,00 + 108,12 per spese e Parte_2 competenze di precetto e di esecuzione in favore dell'Avv. . Parte_3
III. Preliminarmente alla disamina dell'atto d'appello, occorre una precisazione sulthema decidendum del presente giudizio d'appello e sull'ammissibilità del gravame, in quanto oggetto di contestazione da parte del convenuto. CP_3
A fronte dell'impugnazione, da parte degli appellanti, del solo capo relativo alle spese, deve ritenersi formato il giudicato sul capo relativo alla qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in virtù del quale risulta ammissibile l'impugnazione col mezzo dell'appello (diversamente preclusa, in caso di qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.).
Deve infatti rilevarsi che nell'appellata sentenza il tribunale ha espressamente motivato sulla qualificazione della domanda, ritenendo in particolare che, diversamente da quanto indicato dagli opponenti, l'opposizione doveva essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, richiamando altresì Cassazione a sostegno di tale qualificazione.
Orbene, la qualificazione dell'opposizione quale opposizione all'esecuzione, oltre a non essere stata oggetto di appello principale ovvero di appello incidentale subordinato (con conseguente formazione di giudicato sul punto), vincola gli appellanti nella forma di impugnazione da esperire. Ed invero, Come affermato dalla Cassazione con principio di diritto dal quale non vi è motivo per discostarsi nella fattispecie in esame, "l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come "reclamo" ai sensi dell'art. 630 c.p.c. l'impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l'opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell'inappellabilità, previsto per le decisioni sull'opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest'ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta" (cfr., ex plurimis,
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9362/2017)
IV. Nel merito l'atto d'appello è fondato.
Dagli atti di causa risulta per tabulas che:
- il in prime cure, ha dedotto la nullità dell'ordinanza del G.E. del Controparte_3
Cont 22.08.2022, con cui si ordinava al terzo pignorato (presso cui era acceso il conto di tesoreria del di pagare la complessiva somma di € 473.860,86, di Controparte_3 cui:
€ 324.571,86 in favore di Parte_1
€ 130.579,34 in favore di , Parte_2
€ 17.216,54 + € 1.385,00 + 108,12 in favore dell'Avv. ; Parte_3
- l'Avv. ha chiesto di distrarre le spese di lite in suo favore;
Parte_3
- l'esito della causa vede l'integrale soccombenza del sicché il Controparte_3 giudice ha errato nel disporre la condanna alle spese di lite “in favore del , CP_3 dovendosi disporre a carico del e in favore delle parti opposte. CP_3
Pertanto, stante il valore della causa pari a € 473.860,86 e stante la richiesta di parte di liquidare il compenso nei minimi tariffari pari a € 11.229,00, questa Corte dispone la riforma del punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata, condannando il Controparte_3 al pagamento, in favore dell'avvocato , delle spese e competenze di lite,
[...] Parte_3 liquidate in complessivi euro 11.229,00, oltre contributo forfettario 15%, CPA e IVA, come per legge.
V. Le spese del giudizio d'appello seguono il criterio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Avvocato antistatario , applicando i Parte_3 parametri minimi previsti dal DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), in ragione della semplicità delle questioni poste all'odierno giudice, e tenuto conto del valore della presente controversia pari a € 11.229,00.
Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e , con atto di citazione notificato il Pt_1 Parte_2 Parte_3
25.06.2025 nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Brindisi n. 645/2025 pubblicata il 28.04.2025, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dispone la riforma del punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata, condannando il al pagamento, in favore Controparte_3 dell'avvocato , delle spese e competenze di lite del primo grado, liquidate in Parte_3 complessivi euro 11.229,00, oltre contributo forfettario 15%, CPA e IVA, come per legge;
b) condanna il al pagamento delle spese del presente grado, in Controparte_3 favore dell'avvocato , dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € Parte_3
2.906,00, oltre contributo forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Lecce, il 20 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritto al n. 689/2025 R.G., decisa ex art. 350 bis cpc all'odierna udienza del 20.11.2025, promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Parte_3
APPELLANTI contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Nicolangelo LO
APPELLATO
P.I.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., regolarmente notificato, introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione, il Controparte_3 chiedeva l'accertamento e la declaratoria per cui la dichiarazione del terzo prodotta dal
Tesoriere del è negativa e, per l'effetto, l'accertamento e la Controparte_3 declaratoria circa la nullità e l'inefficacia del pignoramento effettuato in data 6 aprile 2022, nonché la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 22 agosto 2022 poiché le stesse non possono essere assegnate ai creditori procedenti in ragione della loro impignorabilità dichiarata nei termini di legge dal chiedeva, Controparte_3 altresì, la declaratoria di condanna dei creditori convenuti alla restituzione in favore del di delle somme indebitamente percepite nonché al pagamento CP_3 Controparte_3 delle spese e compensi del presente giudizio e della fase sommaria.
Costituitisi in giudizio, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 chiedevano la declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio e della fase sommaria.
Pur a fronte della regolare notificazione dell'atto di citazione, Controparte_4 non si costituiva nel presente giudizio e deve esserne, pertanto,
[...] dichiarata la contumacia.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 18 aprile
2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 26 marzo 2025.”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Brindisi ha accolto l'eccezione formulata dai convenuti e – riqualificata l'azione proposta dal ai sensi dell'art. 615, comma II, CP_3
c.p.c. come opposizione all'esecuzione – ne ha rilevato la tardività; pertanto, con sentenza n. 645/2025 pubblicata il 28.04.2025, ha così disposto: “1. dichiara inammissibile la domanda;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore del Comune opposto, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre contributo forfettario 15%,
CPA e IVA, come per legge”.
2. Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 25.06.2025, impugnando solo il capo Parte_3 relativo alle spese e chiedendone la riforma con condanna del al Controparte_3 pagamento, in favore dell'Avv. dichiaratosi antistatario, conformemente al D.M. Parte_3
55/2014 e alla nota spese depositata.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.10.2025, si è costituito in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo che la Corte, Controparte_3 disattendendo la qualificazione attribuita dal primo giudice all'azione di opposizione, dichiari l'inammissibilità e, gradatamente, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'odierna udienza, l'appello è stato deciso con la presente sentenza resa ex art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, gli appellanti deducono che il dispositivo è affetto da errore materiale sia laddove condanna l'opponente al pagamento delle spese legali “in favore del CP_3 opposto” anziché delle parti opposte e Parte_1 Parte_2 [...]
, sia laddove non dispone la distrazione delle stesse, pure esplicitamente richiesta Parte_3 sia in comparsa di risposta e sia nelle note conclusive.
II. Con il primo motivo, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 5 D.M.
55/2014 - come aggiornato dai DD.MM. 37/2018 e 147/2022 -, e 91 c.p.c.”, si censura l'erronea liquidazione delle spese legali in € 1.500,00 in luogo del minimo tariffario di €
11.229,00, calcolato in base al valore della causa di € 473.860,86, risultante dall'ordinanza del G.E. del 22.8.2022, di cui: € 324.571,86 da versare in favore di € Parte_1
130.579,34 in favore di ed € 17.216,54 + € 1.385,00 + 108,12 per spese e Parte_2 competenze di precetto e di esecuzione in favore dell'Avv. . Parte_3
III. Preliminarmente alla disamina dell'atto d'appello, occorre una precisazione sulthema decidendum del presente giudizio d'appello e sull'ammissibilità del gravame, in quanto oggetto di contestazione da parte del convenuto. CP_3
A fronte dell'impugnazione, da parte degli appellanti, del solo capo relativo alle spese, deve ritenersi formato il giudicato sul capo relativo alla qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in virtù del quale risulta ammissibile l'impugnazione col mezzo dell'appello (diversamente preclusa, in caso di qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.).
Deve infatti rilevarsi che nell'appellata sentenza il tribunale ha espressamente motivato sulla qualificazione della domanda, ritenendo in particolare che, diversamente da quanto indicato dagli opponenti, l'opposizione doveva essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, richiamando altresì Cassazione a sostegno di tale qualificazione.
Orbene, la qualificazione dell'opposizione quale opposizione all'esecuzione, oltre a non essere stata oggetto di appello principale ovvero di appello incidentale subordinato (con conseguente formazione di giudicato sul punto), vincola gli appellanti nella forma di impugnazione da esperire. Ed invero, Come affermato dalla Cassazione con principio di diritto dal quale non vi è motivo per discostarsi nella fattispecie in esame, "l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come "reclamo" ai sensi dell'art. 630 c.p.c. l'impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l'opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell'inappellabilità, previsto per le decisioni sull'opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest'ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta" (cfr., ex plurimis,
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9362/2017)
IV. Nel merito l'atto d'appello è fondato.
Dagli atti di causa risulta per tabulas che:
- il in prime cure, ha dedotto la nullità dell'ordinanza del G.E. del Controparte_3
Cont 22.08.2022, con cui si ordinava al terzo pignorato (presso cui era acceso il conto di tesoreria del di pagare la complessiva somma di € 473.860,86, di Controparte_3 cui:
€ 324.571,86 in favore di Parte_1
€ 130.579,34 in favore di , Parte_2
€ 17.216,54 + € 1.385,00 + 108,12 in favore dell'Avv. ; Parte_3
- l'Avv. ha chiesto di distrarre le spese di lite in suo favore;
Parte_3
- l'esito della causa vede l'integrale soccombenza del sicché il Controparte_3 giudice ha errato nel disporre la condanna alle spese di lite “in favore del , CP_3 dovendosi disporre a carico del e in favore delle parti opposte. CP_3
Pertanto, stante il valore della causa pari a € 473.860,86 e stante la richiesta di parte di liquidare il compenso nei minimi tariffari pari a € 11.229,00, questa Corte dispone la riforma del punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata, condannando il Controparte_3 al pagamento, in favore dell'avvocato , delle spese e competenze di lite,
[...] Parte_3 liquidate in complessivi euro 11.229,00, oltre contributo forfettario 15%, CPA e IVA, come per legge.
V. Le spese del giudizio d'appello seguono il criterio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Avvocato antistatario , applicando i Parte_3 parametri minimi previsti dal DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), in ragione della semplicità delle questioni poste all'odierno giudice, e tenuto conto del valore della presente controversia pari a € 11.229,00.
Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e , con atto di citazione notificato il Pt_1 Parte_2 Parte_3
25.06.2025 nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Brindisi n. 645/2025 pubblicata il 28.04.2025, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dispone la riforma del punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata, condannando il al pagamento, in favore Controparte_3 dell'avvocato , delle spese e competenze di lite del primo grado, liquidate in Parte_3 complessivi euro 11.229,00, oltre contributo forfettario 15%, CPA e IVA, come per legge;
b) condanna il al pagamento delle spese del presente grado, in Controparte_3 favore dell'avvocato , dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € Parte_3
2.906,00, oltre contributo forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Lecce, il 20 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Rita Pasca