Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12859/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. NAPOLI GIOVANNA, per mandato in atti;
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. GAUDESI DAVIDE , per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si vedano accordo sottoscritto e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 13/5/2025..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione
Premesso che con ricorso depositato il 23.10.2024 ha Parte_1
1
l'affido esclusivo dei figli minori e , porre Persona_1 Persona_2
a carico del IG. l'obbligo di corrispondere la somma mensile CP_1
di €400,00 a titolo di contributo al mantenimento per i due figli minorenni e per gli altri due figli, già maggiorenni ma non economicamente indipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie, riconoscendo alla madre il diritto a percepire per l'intero l'assegno unico dei figli, onerare a CP_1
corrisponderle un assegno di mantenimento pari ad €150,00 mensili o della diversa misura che il Tribunale vorrà quantificare o, in alternativa, stabilire che sia onerato al pagamento per l'intero dei rimanenti ratei CP_1
di mutuo contratti per l'acquisto della casa coniugale e disporre, infine,
l'assegnazione della casa coniugale.
In data 4.04.2025 si è costituito il quale ha contestato le CP_1
domande della ricorrente e ha chiesto: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) rigettare la richiesta di addebito, perché priva di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto;
3) affidare i figli minorenni in forma condivisa e con domicilio prevalente presso la madre, cui sarà assegnata la casa coniugale sita in Palermo alla Via Generale Rodolfo Corselli n.163); 4) stabilire che il padre potrà tenerli con sé secondo il calendario indicato in parte narrativa (ossia due pomeriggi a settimana per 4 ore ciascuno), e salvi evetuali accordi estemporanei concordati per le vie brevi;
5) contenere l'assegno di mantenimento in complessivi €350,00 mensili”;
2. Con “istanza congiunta di trasformazione”, depositata in data 18.04.2025, le parti hanno dichiarato di aver concluso e sottoscritto un accordo con il quale hanno definito congiuntamente le condizioni della loro separazione.
Con decreto del 22.04.2025 il Tribunale ha invitato le parti a rivedere ed integrare le predette condizioni della separazione.
2 In data 23.04.2025 le parti hanno, quindi, depositato l'istanza congiunta di trasformazione con le precisazioni e le integrazioni richieste.
3. Con le note scritte depositate entro il termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c le parti hanno insistito nell'accordo così come precisato ed integrato il 23.04.2025.
4. Il Giudice Delegato ha, quindi, disposto l'esecuzione delle attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
5. Ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo del 18.04.2025, che in questa sede integralmente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno dei coniugi potrà stabilire liberamente la propria residenza previa comunicazione all'altro coniuge entro giorni 7 dell'avvenuta variazione.
2) Affidamento figli minori. I figli e – entrambi Persona_2 Persona_1
ancora minorenni - restano congiuntamente ad entrambi i genitori.
I minori manterranno il domicilio prevalente presso la madre.
Il IG. otrà esercitare il diritto di visita dei minori, sulla base di accordi CP_1
estemporanei concordati per le vie brevi, tenendo in considerazione la volontà dei figli e e compatibilmente con gli impegni scolastici degli Per_2 Per_1
stessi.
3) Assegnazione casa familiare
A) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Palermo Via Gen.
Rodolfo Corselli n.16 piano 4° rimane assegnata, con i beni e gli arredi ivi contenuti, in uso alla IG.ra che continuerà ad abitarla unitamente Parte_1
ai quattro figli.
B) Il mutuo ancora gravante sull'immobile adibito a casa coniugale (cointestato) unitamente a quello per la ristrutturazione ed assicurazione dello stesso
3 immobile (intestati/contratti dal sig. e le cui rate mensili ammontano CP_1
complessivamente a €943,00 rimangono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
A) Più in particolare, quanto al mutuo ed assicurazione per ristrutturazione (cfr. all. 12 alla comparsa ) la IG.ra espressamente CP_1 Parte_1
dichiara al IG. che conformemente accetta, di assumere pro quota CP_1
l'obbligazione de qua secondo lo schema dell'accollo interno, con la conseguenza che, in caso di suo inadempimento il IG. avrà diritto di agire nei suoi CP_1
confronti nei limiti della predetta quota per il recupero di quanto eventualmente
a lui richiesto dall'istituto mutuante.
Ciascun coniuge dovrà provvedere a versare sul conto corrente acceso presso la banca la propria quota parte comprensiva dei tre predetti Controparte_2
mutui (in ragione del 50% ciascuno, ossia €471,50= circa) immancabilmente entro il giorno 30 di ciascun mese.
4) Assegno di mantenimento per i figli e contributo di mantenimento al coniuge
Il IG. si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese la CP_1
somma complessiva di €500,00 così individuata: €350,00 per il mantenimento dei quattro figli e di €150,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese sanitarie e straordinarie per i figli, disciplinate secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Palermo. Le spese straordinarie verranno mensilmente comunicate dal genitore che le ha sostenuto all'altro entro la fine del mese in cui sono state sostenute, così da poter essere versate unitamente al mantenimento.
5) Uso dell'autovettura il IG. ichiara di essere disponibile a trasferire, CP_1
alla IG.ra , la proprietà dell'autovettura FORD C MAX tg. DT184XD Parte_1
intestata allo stesso tutt'oggi in uso della famiglia, e che viene lasciata CP_1
nella disponibilità della moglie e dei figli.”, con le precisazioni e le integrazioni indicate nell'atto datato 23.04.2025 che
4 integralmente si riportano:
“Quanto al Figlio si precisa che lo stesso, pur prossimo alla laurea, Per_3
non ha allo stato raggiunto l'autosufficienza economica;
• In merito all'assegno unico universale, i genitori precisano di percepirlo per un importo mensile complessivo pari ad € 814,70, e che inoltre i figli beneficiano di una indennità mensile di accompagnamento di € 542,00
( ) ed €531,76 ( ) (Cfr, Comparsa ed allegati specificati); Per_2 Per_4
• In ottemperanza all'invito volto ad integrare il mantenimento che il marito verserà mensilmente per i figli, i genitori concordano che tutte le superiori somme
(per un totale di 1887,00 circa) andranno a tal fine interamente alla madre affidataria e che pertanto il contributo di mantenimento per i figli, quantificato nell'accordo, già tiene conto della superiore circostanza”.
6. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
7. Spese del giudizio
In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...], il [...], i quali hanno contratto CP_1
matrimonio in Bagheria (PA) in data 24/05/1996, trascritto nei registri dello
5 Stato Civile del Comune di Palermo al n. 15, serie B, parte II, dell'anno 1996 alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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