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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Michele Russo Presidente dott.ssa Silvia Cucchiella Giudice dott.ssa Stefania Vacca Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 844 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia, Via Occidentale n. 148, giusta procura in atti;
- RECLAMANTE -
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to VIOLA ROBERTO, C.F._2 elettivamente domiciliato presso in Napoli, via Nolana n. 28, giusta procura in atti;
- RECLAMATI –
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società a proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata dal Giudice dell'esecuzione all'udienza del
6.11.2024, nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G. Es. 41/2023.
A fondamento del reclamo, la ha esposto: di aver agito in via esecutiva nei Pt_1 confronti di e in forza del mutuo di credito fondiario CP_3 Controparte_4 concesso originariamente dalla Paschi di Siena Spa in data 27.05.2010, con Controparte_5 atto per Notar dott. in Termoli - rep. 59646, racc. 19991-, rimasto Persona_1 inadempiuto;
che, quindi, nell'ambito della procedura esecutiva così instaurata, il G.E. disponeva perizia di stima dei cespiti pignorati, dalla quale emergeva l'esistenza di una
Convenzione datata 15.12.1980, con cui il Comune di Termoli aveva concesso il diritto di superficie alla cooperativa edilizia Parco Verde sull'area edificabile per la costruzione di n. 18 alloggi di tipo economico popolare, con vincolo di inalienabilità per i primi dieci anni dal rilascio dell'abitabilità (avvenuto il 21.05.1992), vincolo di alienabilità, per il decennio successivo, solo a soggetti aventi requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari e, infine, la libera vendita, dopo 20 anni dal rilascio dell'abitabilità, con obbligo di pagamento al
Comune di alcuni differenziali di valore;
alla luce di ciò, il ctu acquisiva anche certificazione del
Comune di Termoli attestante che alla data del 15.4.2024 non risultavano richieste di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per l'immobile oggetto di pignoramento;
che la , all'udienza dell'11.9.2024, chiedeva al G.E. un termine per Pt_1 notificare gli atti al e per ripristinare la continuità nel ventennio, Controparte_6 mancando la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità di alcuni danti causa degli esecutati;
che il Giudice si limitava a disporre un rinvio all'udienza del 6.11.2024 (segnatamente: “il
Giudice dato atto di quanto sopra rinvia la procedura all'udienza del 6.11.2024”); che, a quella udienza, la reiterava la richiesta già formulata all'udienza dell'11.9.2024 ma il Giudice dichiarava Pt_1
l'estinzione della procedura così motivando: “Il Giudice, rilevato che alla precedente udienza, celebrata in data 11.09.2024, era stato concesso termine per procedere alla notifica del pignoramento nei confronti del
Comune del luogo ove sorge il compendio pignorato, trattandosi di procedura soggiacente alla disciplina di cui all'art. 1 commi 376 e seguenti legge 178/2020; preso atto che questo onere non è stato assolto;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione della procedura;
ordina al Conservatore dei RR.II. con esonero di responsabilità, la cancellazione del pignoramento trascritto in data 27/09/2023 ai numeri 10484 rg e 8668 rp;
liquida il compenso dovuto al custode come da separato provvedimento all'esito della relativa istanza”.
Tanto premesso, la reclamante ha lamentato la violazione dell'art. 630 c.p.c., avendo il pagina 2 di 5 Giudice dichiarato l'estinzione senza essersi previamente pronunciato, all'udienza dell'11.9.2024, sulla richiesta del difensore della di concessione di un termine o aver Pt_1 egli stesso assegnato un termine prima dell'udienza del 6.11.2024 entro cui poter provvedere;
inoltre, impropriamente il Giudice richiamava l'art. 1, commi 376 L. n. 178/2020 poiché, dal tenore della Convenzione in atti, l'immobile pignorato non rientrerebbe tra quelli di cui alla predetta normativa, in quanto, essendo decorsi 20 anni dal rilascio dell'abitabilità, la cessione dell'immobile non sarebbe soggetta ad alcun vincolo. In ragione di ciò, la reclamante ha chiesto l'annullamento o la riforma dell'ordinanza reclamata e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti per la prosecuzione del giudizio esecutivo.
2. Si sono costituiti e i quali hanno eccepito, in limine, CP_3 Controparte_4
l'inesistenza o nullità della procura alle liti, in quanto non conterrebbe alcun richiamo alla presente fase di reclamo. Nel merito, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del provvedimento reclamato, da intendersi come sanzionatorio della evidente inattività della parte ex art. 630, co. 1 c.p.c., mentre inconferente sarebbe il riferimento all'art. 1 commi 376 e seguenti della L. n. 178/2020.
*******
Il reclamo è fondato.
3. In primo luogo va respinta l'eccezione sollevata dai resistenti in ordine all'inesistenza o nullità della procura alle liti del reclamante. Sul punto, è sufficiente osservare che la procura alle liti conferita al difensore della reclamante ha carattere omnicomprensivo rispetto all'azione esecutiva intrapresa da nei confronti degli odierni reclamati;
infatti, in essa si legge che Pt_1 la “delega l'Avv.to Ottavio Antonio Balducci a rappresentare e difendere detta società nell'antescritto Pt_1 atto di precetto, in ogni sua fase e grado, anche di riassunzione, opposizione, appello, esecuzione (individuale o concorsuale), opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, opposizione di terzo.. conferendogli ogni facoltà e potere inerente al mandato alle liti a norma dell'art. 84 c.p.c. ..”, sì da ritenersi inclusa, quindi, anche l'eventuale fase del reclamo. D'altronde, deve rammentarsi che in materia di rappresentanza processuale (cfr. Cass. S.U. 19510/2010 e Cass. n. 4909/2016) è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita.
4. Nel merito, il Collegio osserva che con il provvedimento adottato all'udienza pagina 3 di 5 dell'11.9.2024, il G.E., “dato atto di quanto sopra” (così testualmente nell'ordinanza a verbale dell'udienza dell'11.9.2024), ovvero preso atto dell'unica richiesta, risultante dal verbale, di concessione del termine per provvedere alla notifica degli atti al e per Controparte_6 ripristinare la continuità nel ventennio, rinviava la procedura all'udienza del 6.11.2024, così implicitamente accogliendo la richiesta dell'istante, ancorché senza l'assegnazione di uno specifico termine entro cui il creditore avrebbe dovuto provvedere. Alla successiva udienza la
, nel frattempo non attivatasi in conformità alla richiesta dalla stessa già formulata Pt_1 all'udienza dell'11.9.2024, reiterava la medesima istanza al Giudice. Il G.E. rilevava allora che il creditore procedente non aveva provveduto alla notifica dell'atto di pignoramento nei confronti del Comune del luogo ove è sito il compendio pignorato, ancorché il termine richiesto dalla stessa parte le fosse stato concesso, e quindi, osservando ancora che la suddetta notifica all'ente costituiva oggetto di un preciso onere del creditore procedente ai sensi del disposto di cui all'art. 1 commi 376 e seguenti della L. n. 178/2020, dichiarava estinta la procedura.
Da quanto precede si ricava che, di tutta evidenza, l'estinzione pronunciata dal primo
Giudice è stata dallo stesso collegata non tanto- come vorrebbero i resistenti- alla mera inattività in sé della parte, bensì alla violazione dell'onere posto dalla legge 30 dicembre 2020,
n. 178, all'art. 1, commi 376-379, secondo cui “376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva”.
Orbene, rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 630, co. 1 c.p.c., il processo esecutivo si estingue “nei casi espressamente previsti dalla legge”, oltre che “quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”.
Pacifico essendo che alcun termine perentorio veniva assegnato dal primo Giudice per gli adempimenti richiesti dal creditore procedente, il citato art. 1, comma 376 L. 178/2020 sanziona l'inattività della parte con la nullità e non con l'estinzione della procedura esecutiva, di talché, in disparte ogni questione in ordine all'applicabilità o meno della normativa de qua alla procedura in esame, questione che a questi fini non rileva, il reclamo deve essere accolto. pagina 4 di 5 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o CP_1 Controparte_2 assorbita, così dispone:
− accoglie il reclamo e, per l'effetto, fissa il termine di tre mesi per la riassunzione della procedura;
− condanna e al pagamento, per le CP_1 Controparte_2 causali di cui in motivazione ed in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Stefania Vacca Dott. Michele Russo
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Michele Russo Presidente dott.ssa Silvia Cucchiella Giudice dott.ssa Stefania Vacca Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 844 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia, Via Occidentale n. 148, giusta procura in atti;
- RECLAMANTE -
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to VIOLA ROBERTO, C.F._2 elettivamente domiciliato presso in Napoli, via Nolana n. 28, giusta procura in atti;
- RECLAMATI –
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società a proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata dal Giudice dell'esecuzione all'udienza del
6.11.2024, nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G. Es. 41/2023.
A fondamento del reclamo, la ha esposto: di aver agito in via esecutiva nei Pt_1 confronti di e in forza del mutuo di credito fondiario CP_3 Controparte_4 concesso originariamente dalla Paschi di Siena Spa in data 27.05.2010, con Controparte_5 atto per Notar dott. in Termoli - rep. 59646, racc. 19991-, rimasto Persona_1 inadempiuto;
che, quindi, nell'ambito della procedura esecutiva così instaurata, il G.E. disponeva perizia di stima dei cespiti pignorati, dalla quale emergeva l'esistenza di una
Convenzione datata 15.12.1980, con cui il Comune di Termoli aveva concesso il diritto di superficie alla cooperativa edilizia Parco Verde sull'area edificabile per la costruzione di n. 18 alloggi di tipo economico popolare, con vincolo di inalienabilità per i primi dieci anni dal rilascio dell'abitabilità (avvenuto il 21.05.1992), vincolo di alienabilità, per il decennio successivo, solo a soggetti aventi requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari e, infine, la libera vendita, dopo 20 anni dal rilascio dell'abitabilità, con obbligo di pagamento al
Comune di alcuni differenziali di valore;
alla luce di ciò, il ctu acquisiva anche certificazione del
Comune di Termoli attestante che alla data del 15.4.2024 non risultavano richieste di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per l'immobile oggetto di pignoramento;
che la , all'udienza dell'11.9.2024, chiedeva al G.E. un termine per Pt_1 notificare gli atti al e per ripristinare la continuità nel ventennio, Controparte_6 mancando la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità di alcuni danti causa degli esecutati;
che il Giudice si limitava a disporre un rinvio all'udienza del 6.11.2024 (segnatamente: “il
Giudice dato atto di quanto sopra rinvia la procedura all'udienza del 6.11.2024”); che, a quella udienza, la reiterava la richiesta già formulata all'udienza dell'11.9.2024 ma il Giudice dichiarava Pt_1
l'estinzione della procedura così motivando: “Il Giudice, rilevato che alla precedente udienza, celebrata in data 11.09.2024, era stato concesso termine per procedere alla notifica del pignoramento nei confronti del
Comune del luogo ove sorge il compendio pignorato, trattandosi di procedura soggiacente alla disciplina di cui all'art. 1 commi 376 e seguenti legge 178/2020; preso atto che questo onere non è stato assolto;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione della procedura;
ordina al Conservatore dei RR.II. con esonero di responsabilità, la cancellazione del pignoramento trascritto in data 27/09/2023 ai numeri 10484 rg e 8668 rp;
liquida il compenso dovuto al custode come da separato provvedimento all'esito della relativa istanza”.
Tanto premesso, la reclamante ha lamentato la violazione dell'art. 630 c.p.c., avendo il pagina 2 di 5 Giudice dichiarato l'estinzione senza essersi previamente pronunciato, all'udienza dell'11.9.2024, sulla richiesta del difensore della di concessione di un termine o aver Pt_1 egli stesso assegnato un termine prima dell'udienza del 6.11.2024 entro cui poter provvedere;
inoltre, impropriamente il Giudice richiamava l'art. 1, commi 376 L. n. 178/2020 poiché, dal tenore della Convenzione in atti, l'immobile pignorato non rientrerebbe tra quelli di cui alla predetta normativa, in quanto, essendo decorsi 20 anni dal rilascio dell'abitabilità, la cessione dell'immobile non sarebbe soggetta ad alcun vincolo. In ragione di ciò, la reclamante ha chiesto l'annullamento o la riforma dell'ordinanza reclamata e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti per la prosecuzione del giudizio esecutivo.
2. Si sono costituiti e i quali hanno eccepito, in limine, CP_3 Controparte_4
l'inesistenza o nullità della procura alle liti, in quanto non conterrebbe alcun richiamo alla presente fase di reclamo. Nel merito, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del provvedimento reclamato, da intendersi come sanzionatorio della evidente inattività della parte ex art. 630, co. 1 c.p.c., mentre inconferente sarebbe il riferimento all'art. 1 commi 376 e seguenti della L. n. 178/2020.
*******
Il reclamo è fondato.
3. In primo luogo va respinta l'eccezione sollevata dai resistenti in ordine all'inesistenza o nullità della procura alle liti del reclamante. Sul punto, è sufficiente osservare che la procura alle liti conferita al difensore della reclamante ha carattere omnicomprensivo rispetto all'azione esecutiva intrapresa da nei confronti degli odierni reclamati;
infatti, in essa si legge che Pt_1 la “delega l'Avv.to Ottavio Antonio Balducci a rappresentare e difendere detta società nell'antescritto Pt_1 atto di precetto, in ogni sua fase e grado, anche di riassunzione, opposizione, appello, esecuzione (individuale o concorsuale), opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, opposizione di terzo.. conferendogli ogni facoltà e potere inerente al mandato alle liti a norma dell'art. 84 c.p.c. ..”, sì da ritenersi inclusa, quindi, anche l'eventuale fase del reclamo. D'altronde, deve rammentarsi che in materia di rappresentanza processuale (cfr. Cass. S.U. 19510/2010 e Cass. n. 4909/2016) è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita.
4. Nel merito, il Collegio osserva che con il provvedimento adottato all'udienza pagina 3 di 5 dell'11.9.2024, il G.E., “dato atto di quanto sopra” (così testualmente nell'ordinanza a verbale dell'udienza dell'11.9.2024), ovvero preso atto dell'unica richiesta, risultante dal verbale, di concessione del termine per provvedere alla notifica degli atti al e per Controparte_6 ripristinare la continuità nel ventennio, rinviava la procedura all'udienza del 6.11.2024, così implicitamente accogliendo la richiesta dell'istante, ancorché senza l'assegnazione di uno specifico termine entro cui il creditore avrebbe dovuto provvedere. Alla successiva udienza la
, nel frattempo non attivatasi in conformità alla richiesta dalla stessa già formulata Pt_1 all'udienza dell'11.9.2024, reiterava la medesima istanza al Giudice. Il G.E. rilevava allora che il creditore procedente non aveva provveduto alla notifica dell'atto di pignoramento nei confronti del Comune del luogo ove è sito il compendio pignorato, ancorché il termine richiesto dalla stessa parte le fosse stato concesso, e quindi, osservando ancora che la suddetta notifica all'ente costituiva oggetto di un preciso onere del creditore procedente ai sensi del disposto di cui all'art. 1 commi 376 e seguenti della L. n. 178/2020, dichiarava estinta la procedura.
Da quanto precede si ricava che, di tutta evidenza, l'estinzione pronunciata dal primo
Giudice è stata dallo stesso collegata non tanto- come vorrebbero i resistenti- alla mera inattività in sé della parte, bensì alla violazione dell'onere posto dalla legge 30 dicembre 2020,
n. 178, all'art. 1, commi 376-379, secondo cui “376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva”.
Orbene, rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 630, co. 1 c.p.c., il processo esecutivo si estingue “nei casi espressamente previsti dalla legge”, oltre che “quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”.
Pacifico essendo che alcun termine perentorio veniva assegnato dal primo Giudice per gli adempimenti richiesti dal creditore procedente, il citato art. 1, comma 376 L. 178/2020 sanziona l'inattività della parte con la nullità e non con l'estinzione della procedura esecutiva, di talché, in disparte ogni questione in ordine all'applicabilità o meno della normativa de qua alla procedura in esame, questione che a questi fini non rileva, il reclamo deve essere accolto. pagina 4 di 5 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o CP_1 Controparte_2 assorbita, così dispone:
− accoglie il reclamo e, per l'effetto, fissa il termine di tre mesi per la riassunzione della procedura;
− condanna e al pagamento, per le CP_1 Controparte_2 causali di cui in motivazione ed in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Stefania Vacca Dott. Michele Russo
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