Sentenza 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/03/2021, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2021
N. 03801/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03715/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3715 del 2017, proposto da
I RA di SE LA RI e C. Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ruggero Diaferio, Domenico Segreti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Ruscio in Roma, viale Libia n. 55;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, RI Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza G. Verdi n. 9;
per l'annullamento
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20170013521 del 7 febbraio 2017, ricevuta in pari data, nella parte in cui ha disposto la decadenza della ricorrente dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell’impresa ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 17 marzo 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa di cui all’Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, la dott.ssa Emanuela Traina, e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, come previsto dal comma II della citata disposizione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5 aprile 2017 e depositato il 28 aprile successivo, la società I RA di SE LA RI e C. S.n.c. (d’ora innanzi, per brevità, solo “società” o “ricorrente”) espone che:
- in data 6 luglio 2011 chiedeva l’ammissione alla tariffa incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007, in forza dell’art. 1 septies L. n. 129/2010, per l’impianto fotovoltaico denominato I RA SNC – IMP. FTV 96,14kWp, di potenza nominale pari a 96,14 kW, ubicato presso il Comune di Pianfei (CN), alla via San Biagio, snc, realizzato con un intervento di nuova costruzione, con lavori conclusi il 20 dicembre 2010 ed entrato in funzione in data 24 giugno 2011;
- in data 24 dicembre 2010 comunicava la fine dei lavori al GSE, che prendeva in carico la comunicazione in data 30 dicembre 2010;
- poiché residuavano alcuni lavori di carattere edile (recinzione e piantumazione essenze arboree), la “fine lavori edile” avveniva in data 31 maggio 2011 e veniva comunicata al Comune di Pianfei in data 10 giugno 2011;
- con comunicazione in data 25 settembre 2011 (prot. FTV_248852) il GSE disponeva l’ammissione dell’impianto alla tariffa incentivante richiesta, in misura pari a 0,346 €/kWh e conseguentemente, in data 21 ottobre 2011, veniva stipulata la relativa convenzione;
- veniva successivamente avviato un procedimento di controllo, nell’ambito del quale il Gestore, effettuato un sopralluogo sull’impianto e una verifica documentale, contestava che la comunicazione di fine lavori al Comune di Pianfei fosse avvenuta, il 10 giugno 2011, successivamente al termine del 31 dicembre 2010, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento della tariffe incentivanti in forza del citato art. 1 septies L. n. 129/2010;
- a seguito del contraddittorio procedimentale, con nota del 7 febbraio 2017 prot. P20170013521, il GSE disponeva la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti.
2. Di tale provvedimento la ricorrente chiede in questa sede l’annullamento, deducendone l’illegittimità in relazione ad un’unica, articolata censura con la quale lamenta “v iolazione di legge sub specie dell’art. 1 septies L. 109/2010 - eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria – eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ”.
2.1. Sostiene, in particolare, che i lavori di realizzazione dell’impianto sarebbero stati ritualmente completati entro la data del 31 dicembre 2010, come da dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato, e di ciò sarebbe stata data comunicazione al GSE, pertanto quest’ultimo avrebbe ritenuto erroneamente che il completamento dei lavori edilizi successivamente a tale data costituisse causa di decadenza dalla tariffa incentivante concessa; la mancata trasmissione della comunicazione di fine lavori al comune competente costituirebbe, dunque, una mera omissione formale; la disposta decadenza si porrebbe, pertanto, in violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
3. Si è costituito in giudizio il GSE che, eccepita l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al Comune di Pianifei nonché in relazione all’acquiescenza al provvedimento impugnato derivante dalla successiva richiesta ed ammissione della ricorrente agli incentivi previsti dal DM 5 maggio 2011, che configurerebbe anche sopravvenuta carenza di interesse, ha nel merito evidenziato la legittimità del provvedimento impugnato ed insistito per la reiezione del ricorso.
4. In vista della discussione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche nelle quali hanno approfondito le proprie difese; parte ricorrente ha in tale occasione fatto presente che le modifiche che hanno riguardato la disciplina dei controlli del GSE di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 (L. n. 205/2017 e L. n. 128/2019, fino al recente D.L. n. 76/2020) sarebbero dirette a rendere “ maggiormente flessibili, in conformità con il principio di adeguatezza e proporzionalità, le conseguenze derivanti dalle violazioni, poste in essere dagli operatori economici ”, insistendo così per l’accoglimento del ricorso, mentre la difesa del Gestore ha eccepito l’inapplicabilità delle citate “novelle” ai procedimenti definiti prima della relativa entrata in vigore, non avendo le stesse efficacia retroattiva.
5. Il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione all’udienza del 17 marzo 2021, tenutasi con le modalità illustrate.
6. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Gestore, essendo il ricorso infondato nel merito.
6.1. Occorre premettere che l’articolo 1 septies del Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 105 (conv. in Legge 13 agosto 2010, n. 129), nel riformulare il comma 1 dell'articolo 2 sexie s del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, ha disposto che: “Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 […]sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 ”.
6.2. L’ammissione all'incentivo, sulla base di quanto precisato dal GSE nella “ Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici ” pubblicata sul proprio sito internet in data 12 novembre 2010 è suddivisa in due fasi, coincidenti con quelle previste dall’articolo 1 septies citato: a) la conclusione dei lavori, entro il 31 dicembre 2010; b) l’entrata in esercizio, entro il successivo 30 giugno 2011.
6.3. Nel caso di specie è incontestato il rilievo posto dal Gestore a fondamento dell’impugnato provvedimento di decadenza, secondo il quale la comunicazione di fine lavori al Comune di Pianifei è stata effettuata in data 10 giugno 2011, successivamente, pertanto, al termine del 31 dicembre 2010, al cui rispetto è subordinato l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al Decreto.
6.4. Secondo consolidata affermazione della giurisprudenza (da ultimo, TAR Lazio, questa sez. III ter, 14 dicembre 2020 n. 13440) il citato art. 1 septies “ pone, quale condizione e requisito di accesso agli incentivi non soltanto l’effettiva conclusione di lavori entro la data del 31 dicembre 2010, ma anche l’intervenuto adempimento dell’onere formale di comunicazione della fine dei lavori all’Amministrazione competente e al GSE. L’omissione dell’adempimento per cui è causa costituisce violazione di un obbligo di legge, che condiziona l’accesso agli incentivi, tra l’altro, alla comunicazione alle Amministrazione competenti, della fine dei lavori entro la data del 31 dicembre 2010 .”
6.4.1. È stato altresì affermato, e va in questa sede ribadito, che “L’obbligo di legge di inviare la comunicazione di fine lavori all’Amministrazione competente entro la data del 31 dicembre 2010 rientra tra quelle norme che, in materia di incentivazione, prevedono requisiti anche di carattere meramente formale e che vanno rispettate in modo puntuale e rigoroso, preferendosi comunque una interpretazione formalistica delle regole che presiedono alla concessione di danaro pubblico che garantisca la par condicio tra i soggetti beneficiari” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 30 maggio 2016, n. 6262).
6.4.2. Con specifico riferimento all’ incombente di cui si discute, vanno poi richiamati i seguenti principi, enunciati dalle sentenze della Sezione 6 febbraio 2015, n. 2210 e 21 giugno 2018, n. 6928 (richiamate nella citata 13440/2020):
- l’“autorizzazione” richiamata dall’art. 2 sexies , co. 1, del DL 3/2010, non coincide con l’“autorizzazione unica” ( ex art. 5, co. 7, D.M. 19 febbraio 2007), risultando la formulazione del dettato normativo “ tale da ricomprendere, nell’ambito delle amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione, tutti gli enti che hanno competenza sui titoli abilitativi, di qualunque genere, necessari per l’edificazione dell’impianto fotovoltaico, ed in particolar modo su quei titoli per i quali le normative urbanistiche prescrivono una comunicazione di fine lavori ”;
- a tale proposito, nel comunicato del 3 giugno 2011 il GSE ha chiarito “ che l’unica ipotesi di esclusione dell’obbligo di invio della comunicazione di fine lavori riguarda gli impianti realizzati in edilizia libera (ex art. 6 n. 2 lett. d) del Testo unico dell’edilizia) relativamente ai quali […] non è prevista una comunicazione di tal genere, ma unicamente la ‘Comunicazione di Inizio Lavori’ (C.I.L.) ”;
- “ la situazione degli impianti realizzati in edilizia libera non può quindi essere equiparata a quella in cui versano gli impianti sottoposti a D.I.A. […] per i quali è stabilita, oltre alla comunicazione al Comune competente della data di fine lavori, anche la trasmissione della certificazione di collaudo e l’ulteriore dichiarazione di conformità delle opere realizzate. Su tali aspetti compete al Comune destinatario della D.I.A., analogamente a quanto previsto per il GSE e per il Gestore di Rete […] lo svolgimento di eventuali controlli sul contenuto delle dichiarazioni riguardanti la data di conclusione dei lavori e la loro conformità alla progettazione tecnica e alla normativa urbanistica ”;
- pertanto, le tariffe per cui è controversia “ sono riconosciute, a pena di decadenza, a tutti i soggetti che entro la data del 31.12.2010, oltre ad aver ultimato la costruzione dell’impianto, abbiano svolto anche le rituali comunicazioni, che si pongono quindi, alla stessa stregua della tempestiva conclusione delle opere, come condizione legale per l’ottenimento degli incentivi ”;
- “ in materia di concessione di incentivi pubblici, le norme che prevedono termini a pena di decadenza ovvero requisiti anche di carattere meramente formale vanno rispettate in modo puntuale, preciso e rigoroso, preferendosi comunque una interpretazione formalistica delle regole che presiedono alla concessione di danaro pubblico che garantisca la par condicio tra i soggetti beneficiari ”, appartenendo a tale novero l’art. 2- sexies , co. 1, D.L. n. 3/2010 cit.
6.4.3. L’orientamento sopra evidenziato ha, peraltro, trovato conferma in appello con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2016, n. 2077.
6.5. Non può, pertanto, essere condiviso l’argomento di parte ricorrente secondo cui la decadenza avrebbe potuto essere disposta soltanto ove fosse difettato il presupposto sostanziale della mancata conclusione dell’impianto, poiché i presupposti formali inerenti le prescritte comunicazioni, tra cui pacificamente rientra la comunicazione di fine lavori all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione , hanno pari rilevanza rispetto ai presupposti fattuali dell’effettivo completamento dell’impianto. Ne consegue che, essendo stata l’ammissione alla tariffa incentivante disposta al di fuori dei presupposti di legge, correttamente il GSE ha disposto la decadenza dalla stessa.
6.6. Né tale provvedimento può essere ritenuto in contrasto con il principio di proporzionalità, non essendo quest’ultimo applicabile al procedimento all’esame in quanto, secondo ulteriore e consolidato orientamento giurisprudenziale, l’attività esercitata dal GSE ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011 - che prevede la “decadenza” dagli incentivi “nonché il recupero delle somme già erogate” laddove siano riscontrate violazioni “rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi” - ha natura di “ potere immanente di verifica della spettanza dei benefici previsti per la produzione di energia elettrica", venendo il provvedimento decadenziale a configurarsi quale "atto vincolato di decadenza accertativa dell'assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l'ammissione al finanziamento pubblico ” (da ultimo, TAR Lazio, questa sezione III ter, 29 gennaio 2021 n. 1231, che sul punto richiama Cons. di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50; TAR Lazio, III ter, 10 luglio 2018, n. 7655).
6.7. Deve, infine, essere evidenziato che le modifiche succedutesi nel tempo all’art. 42 d.lgs. 28/2011, sopravvenute all’emanazione del provvedimento impugnato, non possono trovare applicazione al caso di specie, in virtù del principio “ tempus regit actum ”.
7. In conclusione i motivi di ricorso non possono essere favorevolmente apprezzati, così che quest’ultimo deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Luca De Gennaro, Presidente FF
Paola Patatini, Primo Referendario
Emanuela Traina, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Luca De Gennaro |
IL SEGRETARIO