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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2067/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2067/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. FIORENTINI ELENA P_
e
CU TA con il patrocinio dell' Avv. FIORENTINI ELENA
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: chiedono l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi sig.ri P_
e LE CU alle seguenti condizioni: 1) DICHIARARE la separazione personale
[...] dei coniugi, alle condizioni che seguono, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) STABILIRE che la casa coniugale, sita in Cento (FE)- fraz. Renazzo, Via Alberelli n. 1/3, già concessa in comodato alla SI.ra , rimarrà a P_ quest'ultima che vi abiterà unitamente alla figlia e ai propri genitori. Il SI. Persona_1
CU entro il 30/09/2024, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere oggetto di apposito accordo tra le parti, si trasferirà in un'altra abitazione. 3) STABILIRE che la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della sig.ra di cui al punto che precede. Per l'effetto di P_ quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla religione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie e relative alla quotidianità di , i genitori eserciteranno la potestà separatamente e cioè di Per_1 volta in volta verranno assunte dal genitore che in quel momento avrà con sé, Per_1 senza preventiva e formale consultazione dell'altro. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. 4) DISPORRE che il padre, sino a quando la figlia non abbia raggiunto la maggiore età, tenga la stessa con sé secondo il seguente calendario su base bisettimanale:
- la prima settimana il padre, nella giornata di mercoledì, preleverà la figlia all'uscita da scuola e la riporterà presso l'abitazione materna dopo aver cenato, all'incirca alle ore 21.00. Il venerdì sera il padre ritirerà la figlia presso l'abitazione materna e rimarrà con
1 la stessa tutto il fine settimana, per poi riportarla presso l'abitazione materna la domenica sera all'incirca alle ore 21.00; - la seconda settimana il padre, nella giornata di mercoledì, preleverà la figlia all'uscita da scuola e la riporterà presso l'abitazione materna dopo aver cenato. I ricorrenti concordano sul fatto che le frequentazioni della figlia infrasettimanali e del fine settimana potranno anche diversamente essere disciplinate di volta in volta, senza formalità particolari, a fronte di esigenze lavorative e/o personali dei genitori oppure in base alle esigenze personali della minore, anche a fronte di soli accordi verbali o telefonici. Per quanto riguarda ferie e vacanze d'estate durante il periodo di sospensione scolastica entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi, portandola con sé in località turistiche sia in Italia che all'estero e dandosi a tal fine reciproco assenso per l'espatrio. Durante le vacanze invernali: in via alternata, la minore trascorrerà con uno dei genitori la Vigilia di LE e con l'altro il giorno di LE;
trascorrerà con uno dei genitori il Capodanno e con l'altro il giorno dell'Epifania, mentre per le restanti giornate di vacanza si adotterà lo schema di visite ordinario sopra indicato.
Durante le vacanze pasquali: un anno la minore passerà Pasqua con uno dei genitori e QU con l'altro mentre per le restanti giornate di vacanza si adotterà lo schema di visite ordinario sopra indicato. Solo su previo e congruo preavviso e accordo uno dei genitori potrà passare Pasqua e QU nonché alcuni giorni di vacanza con la minore, il che determinerà eguale possibilità per l'altro genitore l'anno successivo. I periodi di ferie saranno da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno. Durante le ferie estive, in ogni caso, per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi diversamente, purché con congruo anticipo, tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori. Con impegno reciproco ad agevolare e favorire quanto più possibile i rapporti e le frequentazioni tra la figlia e l'altro genitore nonché le rispettive famiglie di origine. Con impegno per ciascuno dei due genitori, qualora si trasferisca con la figlia fuori della propria residenza per un periodo superiore a tre giorni, di comunicare all'altro genitore l'esatto indirizzo della propria destinazione e di consentire che l'altro genitore si metta in contatto telefonico con la minore. I SI.ri e CU si impegnano reciprocamente a consentire all'altro genitore P_ di fare una visita alla figlia per un saluto nei fine settimana di propria competenza e nei rispettivi periodi di ferie/festività, sempre qualora la predetta si trovi all'interno del Comune, e comunque a consentire nonché favorire il contatto telefonico o tramite videochiamate. Entrambi i genitori si impegnano comunque a rivalutare i presenti accordi nel supremo ed unico interesse della minore, qualora la stessa dovesse manifestare disagi nella gestione così concordate e cristallizzata. 5) DISPORRE l'obbligo in capo al SI. CU LE di versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 20 di ogni P_ mese mediante accredito su c/c bancario alla stessa intestato, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di € 200,00 (euro duecento virgola zero zero) oltre a rivalutazione annuale ISTAT come per legge, somma che verrà corrisposta dal padre fino a quando la figlia non sarà divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, a partire dal mese successivo all'effettiva uscita del SI.
CU dalla casa coniugale. I genitori contribuiranno al pagamento nella misura del cinquanta per cento (50%) delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia (compresa la mensa scolastica) secondo lo schema di cui all'art. 13 del Protocollo Cause in Materia di Famiglia del Tribunale di Ferrara, di cui entrambi sono in possesso. I coniugi convengono che l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito Persona_1 direttamente dalla SI.ra nella misura del 100%. 6) DARE ATTO che SI.ri P_ P_
e CU hanno già definito ogni loro rapporto personale, patrimoniale e non patrimoniale anche in relazione agli arredi e beni mobili tutti contenuti nella casa coniugale sita in
Cento (FE), Via Alberelli n. 1/3. 7) DARE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 8) DARE ATTO che SI.ri e CU P_
2 manifestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio, sia per sé stessi che per la figlia minore
9) DISPORRE la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile Persona_1 del Comune di Locorotondo, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 i sigg. e CU TA P_ esponevano che in data 29/09/2011 avevano contratto matrimonio in Locorotondo;
che dall'unione era nata la figlia , minorenne. Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e CU TA alle P_ condizioni concordate (matrimonio contratto in Locorotondo in data 29/09/2011 e trascritto al n. 53 p. II s. A).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Locorotondo provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 16.1.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2067/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. FIORENTINI ELENA P_
e
CU TA con il patrocinio dell' Avv. FIORENTINI ELENA
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: chiedono l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi sig.ri P_
e LE CU alle seguenti condizioni: 1) DICHIARARE la separazione personale
[...] dei coniugi, alle condizioni che seguono, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) STABILIRE che la casa coniugale, sita in Cento (FE)- fraz. Renazzo, Via Alberelli n. 1/3, già concessa in comodato alla SI.ra , rimarrà a P_ quest'ultima che vi abiterà unitamente alla figlia e ai propri genitori. Il SI. Persona_1
CU entro il 30/09/2024, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere oggetto di apposito accordo tra le parti, si trasferirà in un'altra abitazione. 3) STABILIRE che la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della sig.ra di cui al punto che precede. Per l'effetto di P_ quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla religione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie e relative alla quotidianità di , i genitori eserciteranno la potestà separatamente e cioè di Per_1 volta in volta verranno assunte dal genitore che in quel momento avrà con sé, Per_1 senza preventiva e formale consultazione dell'altro. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. 4) DISPORRE che il padre, sino a quando la figlia non abbia raggiunto la maggiore età, tenga la stessa con sé secondo il seguente calendario su base bisettimanale:
- la prima settimana il padre, nella giornata di mercoledì, preleverà la figlia all'uscita da scuola e la riporterà presso l'abitazione materna dopo aver cenato, all'incirca alle ore 21.00. Il venerdì sera il padre ritirerà la figlia presso l'abitazione materna e rimarrà con
1 la stessa tutto il fine settimana, per poi riportarla presso l'abitazione materna la domenica sera all'incirca alle ore 21.00; - la seconda settimana il padre, nella giornata di mercoledì, preleverà la figlia all'uscita da scuola e la riporterà presso l'abitazione materna dopo aver cenato. I ricorrenti concordano sul fatto che le frequentazioni della figlia infrasettimanali e del fine settimana potranno anche diversamente essere disciplinate di volta in volta, senza formalità particolari, a fronte di esigenze lavorative e/o personali dei genitori oppure in base alle esigenze personali della minore, anche a fronte di soli accordi verbali o telefonici. Per quanto riguarda ferie e vacanze d'estate durante il periodo di sospensione scolastica entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi, portandola con sé in località turistiche sia in Italia che all'estero e dandosi a tal fine reciproco assenso per l'espatrio. Durante le vacanze invernali: in via alternata, la minore trascorrerà con uno dei genitori la Vigilia di LE e con l'altro il giorno di LE;
trascorrerà con uno dei genitori il Capodanno e con l'altro il giorno dell'Epifania, mentre per le restanti giornate di vacanza si adotterà lo schema di visite ordinario sopra indicato.
Durante le vacanze pasquali: un anno la minore passerà Pasqua con uno dei genitori e QU con l'altro mentre per le restanti giornate di vacanza si adotterà lo schema di visite ordinario sopra indicato. Solo su previo e congruo preavviso e accordo uno dei genitori potrà passare Pasqua e QU nonché alcuni giorni di vacanza con la minore, il che determinerà eguale possibilità per l'altro genitore l'anno successivo. I periodi di ferie saranno da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno. Durante le ferie estive, in ogni caso, per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi diversamente, purché con congruo anticipo, tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori. Con impegno reciproco ad agevolare e favorire quanto più possibile i rapporti e le frequentazioni tra la figlia e l'altro genitore nonché le rispettive famiglie di origine. Con impegno per ciascuno dei due genitori, qualora si trasferisca con la figlia fuori della propria residenza per un periodo superiore a tre giorni, di comunicare all'altro genitore l'esatto indirizzo della propria destinazione e di consentire che l'altro genitore si metta in contatto telefonico con la minore. I SI.ri e CU si impegnano reciprocamente a consentire all'altro genitore P_ di fare una visita alla figlia per un saluto nei fine settimana di propria competenza e nei rispettivi periodi di ferie/festività, sempre qualora la predetta si trovi all'interno del Comune, e comunque a consentire nonché favorire il contatto telefonico o tramite videochiamate. Entrambi i genitori si impegnano comunque a rivalutare i presenti accordi nel supremo ed unico interesse della minore, qualora la stessa dovesse manifestare disagi nella gestione così concordate e cristallizzata. 5) DISPORRE l'obbligo in capo al SI. CU LE di versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 20 di ogni P_ mese mediante accredito su c/c bancario alla stessa intestato, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di € 200,00 (euro duecento virgola zero zero) oltre a rivalutazione annuale ISTAT come per legge, somma che verrà corrisposta dal padre fino a quando la figlia non sarà divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, a partire dal mese successivo all'effettiva uscita del SI.
CU dalla casa coniugale. I genitori contribuiranno al pagamento nella misura del cinquanta per cento (50%) delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia (compresa la mensa scolastica) secondo lo schema di cui all'art. 13 del Protocollo Cause in Materia di Famiglia del Tribunale di Ferrara, di cui entrambi sono in possesso. I coniugi convengono che l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito Persona_1 direttamente dalla SI.ra nella misura del 100%. 6) DARE ATTO che SI.ri P_ P_
e CU hanno già definito ogni loro rapporto personale, patrimoniale e non patrimoniale anche in relazione agli arredi e beni mobili tutti contenuti nella casa coniugale sita in
Cento (FE), Via Alberelli n. 1/3. 7) DARE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 8) DARE ATTO che SI.ri e CU P_
2 manifestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio, sia per sé stessi che per la figlia minore
9) DISPORRE la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile Persona_1 del Comune di Locorotondo, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 i sigg. e CU TA P_ esponevano che in data 29/09/2011 avevano contratto matrimonio in Locorotondo;
che dall'unione era nata la figlia , minorenne. Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e CU TA alle P_ condizioni concordate (matrimonio contratto in Locorotondo in data 29/09/2011 e trascritto al n. 53 p. II s. A).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Locorotondo provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 16.1.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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