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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 626/2025 promossa in grado d'appello
DA
in persona dei soci amministratori, signori e Parte_1 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 77 91100 Parte_2 P.IVA_1
TRAPANI presso lo studio dell'avv. SARDO GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FISCHETTI GIROLAMO ( ) CORSO C.F._1
ITALIA N. 77 91100 TRAPANI;
APPELLANTE
CONTRO
titolare dell'impresa individuale “CROTT Controparte_1 [...]
” (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. Controparte_2 C.F._2
VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA presso lo studio dell'avv. RE MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni:
Per Controparte_3
CORTE DI APPELLO DI MILANO
[...] in via preliminare,
1. acquisire il fascicolo di ufficio, unitamente agli allegati a corredo, del giudizio di primo grado incardinato al numero 3088/2024 di R.G. Tribunale Ordinario Di Como –Sezione Civile-; in via pregiudiziale e cautelare,
1. accogliendo i motivi in fatto ed in diritto meglio dedotti nel presente gravame, sospendere
l'esecutorietà della Sentenza n° 103/2025, resa inter partes dal Tribunale Ordinario Di Como –
Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico Dr. Agostino Abate, a definizione del giudizio incardinato al n° 3088/2024 di R.G., pubblicata il giorno 12 febbraio 2025, (All. 01) e, per l'effetto, stante l'inesistenza dei presupposti normativi per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n°
1069/2024 –R.G. 2604/2024-, reso, addì 23 agosto 2024, dal Tribunale Di Como (All. 02); nel merito, 2. accogliere, per la forma, il presente appello e, in riforma della Sentenza n° 103/2025
(All. 01), pubblicata il giorno 12 febbraio 2025, resa inter partes dal Tribunale Ordinario Di Como –
Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico Dr. Agostino Abate, a definizione del giudizio incardinato al n° 3088/2024 di R.G., per cui è gravame, che ha visto la condanna della Parte_1
p. iva in persona dei soci amministratori .f.:
[...] P.IVA_1 CP_4 C.F._3
e -c.f.: al pagamento in favore dell'appellato, già
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4 opposto, dell'ulteriore morosità, per un totale complessivo di euro 22022; condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato, già opposto, della somma di euro 7000 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato, già opposto, a titolo di rifusione delle spese di lite della somma di euro 4.200 per onorario maggiorato del 15% per spese forfettarie, oltre spese documentate ed oneri di legge e oltre quanto già liquidato in sede monitoria e, così, per i motivi, omnia, di cui in parte narrativa, qui da intendersi richiamati e trascritti, altresì richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale, in petitum e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio, anche essi, qui, da intendersi integralmente riportati e trascritti e, così, per tutto quanto altro, in fatto ed in diritto, possa emergere in corso di gravame, la fondatezza dello stesso e, di conseguenza, accertare, ritenere e dichiarare, che
l'odierna parte appellata, già convenuta opposta in prime cure, nulla ha da pretendere dall'odierna pagina 2 di 10 parte appellante, già attorea opponente in prime cure, per le causali di cui al ricorso per Decreto
Ingiuntivo n° 1069/2024 –R.G. 2604/2024-, reso, addì 23 agosto 2024, dal Tribunale Di Como (All.
02) e, per l'effetto, rigettare, per i motivi, tutti, esposti in fatto ed in diritto, ut supra riportati in parte narrativa nell'odierno atto di appello, le domande, tutte, indicate ex adverso nella Comparsa Di
Costituzione E Risposta di cui al giudizio di prime cure.
Condannare, parte appellata, come per legge, al pagamento delle spese, competenze ed onorari dei gradi di giudizio de quibus.
Con riserva di ricorrere ad ogni mezzo istruttorio più opportuno in relazione alle difese di parte appellata, sin da ora, si chiede,
IN VIA ISTRUTTORIA
Acquisire e Ammettersi gli atti e gli allegati a corredo del fascicolo telematico di 1° grado, R.G. n°
3088/2024 Tribunale Di Como –Sezione Civile-.
Ammettersi gli allegati suindicati contraddistinti dai nn. 01-02-03-04-05-06.
Ordinarsi Estrarre E Acquisire, ove ritenuto conducente ai fini del decidere: 1) l'istanza di sospensione dell'attività “C DE Giuvanin”, incoata nell'interesse di parte convenuta opposta, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, dal Dr. con studio in Albese Persona_1
Con Cassano (CO), nella Via Roma n° 77, consulente fiscale del 2) la SCIA 41/2014 CP_1 incardinata presso l' di Tavernerio, dalla quale si evince la difformità Controparte_5 urbanistica relativa zona portico.
Ammettere E Nominare, ove ritenuta conducente ai fini del decidere, C.T.U. tecnica al fine della constatazione delle gravi difformità urbanistiche tra la SCIA 41/2014 ed i luoghi per cui è affitto, tali da rendere inidonea la struttura all'uso ricettivo contrattuale.
Ammettersi interrogatorio formale del Signor –c.f.: Controparte_1 C.F._5
odierna parte appellata, sulle circostanze di cui ai punti 1, 2, 3.
[...]
1. E' vero che lei ha manifestato disponibilità, successivamente non ottemperando, alle richieste, nell'immediatezza a far data dalla presa di possesso prima verbali e successivamente a mezzo posta elettronica, di interventi tecnici riparativi circa le attrezzature patrimonio di affitto (art. 2 contratto affitto azienda) da parte della Parte_1
2. E' vero che lei ha sospeso l'attività ricettiva “C DE ” a far data dal giorno 07 febbraio CP_2
2023, stante la sottoscrizione del contratto di affitto in data 17 aprile 2023?
pagina 3 di 10
3. E' vero che lei in difformità alla SCIA 41/2014 non ha adeguato urbanisticamente le difformità dei luoghi, in specie portico zona bar, oggetto di affitto?
Ammettersi prova testimoniale del Signor con studio in Albese Con Testimone_1
Cassano (CO), nella Via Roma n° 77, sulla circostanza di cui al punto 4.
4. Vero è che lei nell'interesse e per conto del ha incoato, presso l'Ufficio Controparte_1
SUAP del Comune di Tavernerio, istanza di sospensione, addì 07 febbraio 2023, relativamente all'attività ricettiva “C DE Giuvanin”?
Ammettere prova testimoniale delle Signore – CP_6 Per_2
e – -, sulla Email_1 Testimone_2 Email_2 circostanza di cui al punto 5.
5. Vero è che lei, nell'interesse e per conto del “C DE ”, ha Controparte_1 CP_2 partecipato ai sopralluoghi nei locali oggetto di affitto di azienda in favore della Parte_1
, ed in specie, relativamente alle attrezzature oggetto del patrimonio di affitto, concordando
[...] quanto riportato nella posta elettronica di cui allo All. 08 che si esibisce?
Ammettersi prova testimoniale del Signor Geom. con studio in EN (CO) nella Tes_3 Tes_4
Via Gaggi n° 8, sulla circostanza di cui al punto 6.
6. Vero che lei, unitamente ai legali rappresentanti della , germani e Parte_1 Pt_1
, ha constatato, presso l'Ufficio Edilizia del Comune di Tavernerio, a mezzo della Parte_2 CP_5
SCIA 41/2014, le difformità urbanistiche dei luoghi oggetto del contratto di affitto di azienda e la inidoneità delle stesse alla insita funzione ricettiva?
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE E COMUNQUE PRELIMINARE:
− non sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, per assenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
− dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello promosso da Parte_1
e con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento;
Parte_1 Parte_2
− dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
− dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore della Corte d'Appello in funzione di
Giudice del Lavoro.
NEL MERITO:
pagina 4 di 10 − premesse le declaratorie del caso, rigettare le domande dell'appellante perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 103/2025 pubblicata in data 12.02.2025, resa all'esito del procedimento n. 3088/2024.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
− respingere le istanze istruttorie formulate da controparte e, in caso di ammissione delle stesse, ammettere le prove documentali ed orali formulate dall'odierno appellato nel primo grado di giudizio, con i testi ivi indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 27 febbraio 2025, depositato in Cancelleria in data 5 marzo 2025, la , in persona dei suoi soci amministratori Parte_3
e appellava la sentenza n. 103/2025 del 12 febbraio 2025, pubblicata Parte_1 Parte_2 il medesimo giorno e non notificata, con la quale il Tribunale di Como, definendo la causa n.
3088/2024 di Rg. dalla medesima promossa in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1069/2024
d'ordine, n. 2602/2024 di Rg. - emesso in data 23 agosto 2024 dal medesimo Tribunale, su ricorso del signor quale titolare dell'impresa individuale con ditta “C del Controparte_1
Giuvanin di AR UI ED, recante condanna dell'ingiunta al pagamento della somma di € 8.008,00, oltre accessori, a titolo di canoni maturati in forza del contratto di affitto di azienda intercorso fra le parti mediante scrittura privata del 17.4.2023 n. 67331 di rep., n. 33808 racc, autenticata nelle firme dal Notaio dr. di Como -, ne aveva disatteso le domande e le Persona_3 eccezioni, con conferma dell'opposto provvedimento monitorio, dichiarato definitivamente esecutivo, e sua condanna alla corresponsione in favore dell'opposto, da un lato, dell'ulteriore morosità intervenuta nelle more del processo, pari ad € 22.022,00, dall'altro lato, della somma di €
7.000,00 ex art. 96, ultimo comma, cpc e, dall'altro lato ancora, delle spese di lite, pari all'importo di € 4.200,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, alle spese documentate, agli oneri di legge ed a quanto già liquidato in sede monitoria.
1.2 Con atto del 20 marzo 2025 si costituiva in giudizio per l'appellante, in aggiunta al primo difensore nominato dalla procedente (avv. Giovanni Sardo), altro legale (avv. Girolamo Fischetti), reiterando le medesime deduzioni, argomentazioni, istanze e conclusioni precedentemente formulate in citazione.
pagina 5 di 10 1.3 Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta del 23 giugno 2025, con la quale resisteva al gravame, alla prima udienza del 15 luglio 2025 il precedente Istruttore, rilevato che in primo grado la causa, vertente in tema di affitto di azienda, era stata trattata e decisa con rito locatizio, ai sensi dell'art. 447 bis cpc, ed in ragione del princìpio di perpetuazione sancito dal Supremo Collegio, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 cpc, nel contempo rimettendo gli atti al Presidente di
Sezione per la fissazione dell'udienza collegiale e per l'eventuale riassegnazione della causa.
1.4 Con decreto del 25 luglio 2025, depositato e comunicato ai procuratori delle parti il medesimo giorno, il Presidente di Sezione fissava udienza per la discussione ex art. 437 cpc al 10 settembre
2025, nel contempo nominando l'attuale relatore in sostituzione del primo designato, non facente parte del Collegio convocato per quel giorno.
1.5 Alla predetta udienza del 10 settembre 2025, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e ad esito della discussione orale ad opera dei rispettivi procuratori, previa Camera di Consiglio, la
Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al relativo verbale.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione dei propri scritti difensivi da parte del primo decidente;
ciò, laddove il Tribunale, a suo avviso, non ha disposto il mutamento del rito, doveroso ex art. 426 cpc in cause quali quella di specie, riguardante opposizione a decreto ingiuntivo inerente canoni di locazione, che, ancorchè proposta da parte sua con citazione, era ammissibile, in quanto l'atto introduttivo della lite, dopo la notifica alla controparte, era stato, comunque, depositato nel termine di quaranta giorni dal ricevimento da parte della stessa del provvedimento monitorio;
pertanto, il Giudice a quo, secondo l'attrice, preliminarmente ad ogni statuizione di merito, con apposita ordinanza, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito, fissando l'udienza di discussione, anziché emettere direttamente la sentenza impugnata.
2.2 Tale motivo non coglie nel segno.
2.3 Va, in proposito, immediatamente rilevato che il Tribunale, sia pure in modo stringato, come riportato nel verbale dell'udienza del 12.2.2025 tenutasi in presenza di entrambi i procuratori delle parti, ha concretamente disposto il mutamento del rito da ordinario a quello speciale in conformità con quanto disposto dall'art. 426 cpc;
quanto sopra, nel momento in cui ha precisato e dichiarato che “si procede ex art. 447 bis cpc”.
2.4 Pertanto, quanto opinato sul punto dalla qui procedente risulta destituito di fondamento, salvo osservare che l'iter processuale seguito dal Tribunale difetta, piuttosto, della mancata concessione pagina 6 di 10 del termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e di documenti, situazione che, per sé, potrebbe rilevare ai fini di una eventuale declaratoria di nullità della sentenza pronunciata;
trattasi, peraltro, di questione non espressamente sollevata dall'appellante nelle proprie difese e nella conclusioni formulate né in prime cure, ove il procuratore della stessa ha partecipato alla discussione senza nulla obiettare nell'immediatezza, né in questa sede.
2.5 D'altra parte, va rammentato che, a mente dell'art. 161 cpc, una nullità quale quella in discussione si converte in mero motivo di appello, senza comportare la rimessione del processo al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di quelle tassativamente previste dall'art. 354 cpc.
2.6 Pertanto, la Corte qui adìta è tenuta a trattenere la causa e a deciderla nel merito (per propri precedenti, v. le sentenze n. 1090/2021 e n. 469/2020; in argomento, cfr. anche: Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza n. 26938 del 2.12.2013, seguita, ex multis, da: Cassazione Civile, ordinanza n. 14144 dell'8.7.2020 e sentenza n. 19214 del 29 settembre 2015); ciò, considerato che, di fronte ad ipotizzati errores in procedendo o relativamente al merito di quanto deciso dal Magistrato di prime cure, lo strumento del doppio grado di giurisdizione assicura alla parte, che si senta lesa nei propri diritti dal provvedimento adottato a definizione del processo, sufficiente tutela, tale da escludere che l'attività del Giudice a quo possa ingenerare irrimediabili pregiudizi nei suoi confronti, nemmeno, peraltro, descritti dall'appellante, la quale non ha precisato quali ulteriori attività avrebbe effettuato in assenza del vizio riscontrato, né ha indicato lo specifico nocumento concretamente derivatole dalla mancata applicazione nella controversia in modo corretto del rito del lavoro adottato, ovvero dall'omessa fissazione di apposita separata udienza di discussione, che abbia potuto comportare una precisa ed apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali proprie della parte (sul punto, v. Cassazione Civile,
Sez. 3, sentenza n. 14374 del 24.5.2023; Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n. 14186 del
7.6.2017;, sentenza n. 2562 del 9 febbraio 2016), ovvero dell'art. 111 della Costituzione (in argomento, cfr. Cassazione, sentenza 11 settembre 2017, n. 21094).
3.1 DE resto, l'appellante, quanto al merito, si è limitata a dolersi (secondo motivo di gravame) della mancata ammissione da parte del Tribunale delle prove dalla medesima dedotte, pedissequamente qui reiterate, il cui esame, secondo quanto opinato dall'attrice, avrebbe consentito di avere conferma delle carenze lamentate da parte sua relativamente alle attrezzature di cui all'art. 2 del pagina 7 di 10 contratto di affitto (doc. 2 della citazione ex art. 645 cpc introduttiva del giudizio di primo grado) e circa la regolarità urbanistica ed autorizzativa dell'azienda locata, a suo avviso esercitata dal concedente nell'immobile compreso nell'affitto fino al 7 febbraio 2023 e non riattivata, con conseguente inidoneità ad operare, situazione che, a suo dire, avrebbe legittimato la sospensione della prestazione gravante a suo carico (id est: il pagamento dei canoni) in difetto della controprestazione della parte resistente;
il tutto, come confermerebbe il verbale di constatazione dello stato dei luoghi predisposto da parte di essa attrice, a suo dire, in presenza dell'appellato, senza, peraltro, che quest'ultimo l'abbia sottoscritto (v. doc. 6 prodotto dal procedente in primo grado), per cui risulta privo di effetti accertativi e negoziali oggettivi, consistendo, in sostanza, in una mera descrizione del tutto soggettiva di provenienza dalla stessa qui procedente e, quindi, tamquam non esset ai fini probatori.
3.2 Orbene: le predette istanze istruttorie sono state correttamente disattese dal primo decidente, con congrua ed articolata motivazione, qui condivisa, neppure specificamente censurata dalla procedente, laddove il Tribunale ha sottolineato, da un lato, la carenza di produzione documentale a sostegno delle tesi dell'appellante riguardanti “una non meglio precisata irregolarità o ostacolo amministrativo da addebitare al locatore per la sua precedente gestione”; dall'altro lato, la mancata indicazione ad opera dell'opponente “in che misura e per quale motivo la situazione amministrativa pregressa abbia inciso sull'attuale e in che modo abbia limitato il godimento dell'azienda locata”; aggiungendo, dall'altro lato ancora, che “tale affermazione in ricorso è ancora più inammissibile alla luce dell'accertata e indisturbata prosecuzione dell'attività fino a oggi, continuando senza tentennamenti a omettere il pagamento dei canoni dovuti”; non senza avere ricordato che “anche nel caso vi fossero gli estremi di addebito per inadempimento al locatore, ciò autorizzerebbe il conduttore ad agire a tutela dei suoi diritti, non però a ridurre o sospendere unilateralmente il proprio adempimento”; tanto più sulla base di giustificazioni, come qualificate dal primo decidente, meramente “apparenti”.
3.3 Ed, in effetti, le istanze ex art. 210 cpc e di nomina di CTU formulate dalla di Pt_1 Parte_1
e sono inammissibili laddove ictu oculi esplorative, in quanto vòlte a ricercare difformità Parte_2 urbanistiche ed amministrative a carico del locatore del tutto generiche e non rilevanti, dal momento in cui è pacifico in atti, e comunque nemmeno contestato dalla procedente, che quest'ultima abbia nella vigenza del vincolo sinallagmatico iniziato e poi continuato ad esercitare l'attività di ristorazione in discussione. pagina 8 di 10 3.4 E così pure inammissibili ed irrilevanti si appalesano le prove orali dedotte dall'attrice; quanto sopra, considerato che il capitolo 1, del tutto generico nella sua formulazione, dà per presupposti indimostrati problemi delle attrezzature, della cui imputabilità al locatore, anche a mente dell'art. 1588 cc, non vi è alcun riscontro, specie tenuto conto della circostanza che in calce all'allegato “B” del contratto di affitto (v. doc. 2 di parte procedente, fascicolo di prime cure) i contraenti avevano certificato che “tutta l'attrezzatura sopra elencata viene data in perfetto stato ed i macchinari in perfetto stato e perfettamente funzionanti”, dichiarazione da valutarsi unitamente all'obbligo previsto in capo all'affittuaria dall'art. 9 della medesima scrittura negoziale, per il quale quest'ultima era gravata delle spese di manutenzione e riparazione ordinarie inerenti sia le attrezzature, che l'immobile, attività della cui regolare effettuazione da parte della conduttrice non è stata dedotta, nè offerta alcuna prova;
il capitolo 2, è ininfluente ai fini della decisione, non essendovi dimostrazione, né essendovi dedotto, che la circostanza riportatavi, ancorchè fosse accertata, abbia potuto compromettere o limitare l'esercizio dell'attività di ristorazione da parte della conduttrice;
il capitolo 3, tende a fare riferire una circostanza negativa e valutativa;
i capitoli
4, 5, 6 risultano tutti irrilevanti, formulati in modo generico e tendenti a fare esprimere da testi inammissibili valutazioni tecniche e/o soggettive non di loro possibile competenza.
3.5 Bene, quindi, ha fatto il Giudice a quo a disattendere l'opposizione ex art. 645 cpc proposta dall'appellante.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da in persona dei Parte_1 suoi soci amministratori e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Como n. 103/2025 del 12 febbraio 2025, pubblicata il medesimo giorno, che, per l'effetto, va integralmente confermata.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con limitata attività di trattazione, tale da giustificare la riduzione al minimo del compenso per detta fase), seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella causa civile iscritta al n. r.g. 626/2025, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da:
Parte_4
(C.F. , elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 77 91100 TRAPANI
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. SARDO GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FISCHETTI GIROLAMO ( ) CORSO ITALIA N. 77 91100 C.F._1
TRAPANI;
APPELLANTE contro
[... titolare dell'impresa individuale “CROTT DEL GIUVANIN Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 CP_1 C.F._2
A. VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA presso lo studio dell'avv. RE MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO avverso la sentenza n. 103/2025 del 12 febbraio 2025, pubblicata il medesimo giorno, del Tribunale di
Como, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, in persona dei soci amministratori Parte_1 Parte_1
e , al rimborso in favore dell'appellato, signor delle Parte_2 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi €
8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, il tutto, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 10 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 626/2025 promossa in grado d'appello
DA
in persona dei soci amministratori, signori e Parte_1 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 77 91100 Parte_2 P.IVA_1
TRAPANI presso lo studio dell'avv. SARDO GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FISCHETTI GIROLAMO ( ) CORSO C.F._1
ITALIA N. 77 91100 TRAPANI;
APPELLANTE
CONTRO
titolare dell'impresa individuale “CROTT Controparte_1 [...]
” (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. Controparte_2 C.F._2
VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA presso lo studio dell'avv. RE MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni:
Per Controparte_3
CORTE DI APPELLO DI MILANO
[...] in via preliminare,
1. acquisire il fascicolo di ufficio, unitamente agli allegati a corredo, del giudizio di primo grado incardinato al numero 3088/2024 di R.G. Tribunale Ordinario Di Como –Sezione Civile-; in via pregiudiziale e cautelare,
1. accogliendo i motivi in fatto ed in diritto meglio dedotti nel presente gravame, sospendere
l'esecutorietà della Sentenza n° 103/2025, resa inter partes dal Tribunale Ordinario Di Como –
Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico Dr. Agostino Abate, a definizione del giudizio incardinato al n° 3088/2024 di R.G., pubblicata il giorno 12 febbraio 2025, (All. 01) e, per l'effetto, stante l'inesistenza dei presupposti normativi per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n°
1069/2024 –R.G. 2604/2024-, reso, addì 23 agosto 2024, dal Tribunale Di Como (All. 02); nel merito, 2. accogliere, per la forma, il presente appello e, in riforma della Sentenza n° 103/2025
(All. 01), pubblicata il giorno 12 febbraio 2025, resa inter partes dal Tribunale Ordinario Di Como –
Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico Dr. Agostino Abate, a definizione del giudizio incardinato al n° 3088/2024 di R.G., per cui è gravame, che ha visto la condanna della Parte_1
p. iva in persona dei soci amministratori .f.:
[...] P.IVA_1 CP_4 C.F._3
e -c.f.: al pagamento in favore dell'appellato, già
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4 opposto, dell'ulteriore morosità, per un totale complessivo di euro 22022; condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato, già opposto, della somma di euro 7000 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato, già opposto, a titolo di rifusione delle spese di lite della somma di euro 4.200 per onorario maggiorato del 15% per spese forfettarie, oltre spese documentate ed oneri di legge e oltre quanto già liquidato in sede monitoria e, così, per i motivi, omnia, di cui in parte narrativa, qui da intendersi richiamati e trascritti, altresì richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale, in petitum e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio, anche essi, qui, da intendersi integralmente riportati e trascritti e, così, per tutto quanto altro, in fatto ed in diritto, possa emergere in corso di gravame, la fondatezza dello stesso e, di conseguenza, accertare, ritenere e dichiarare, che
l'odierna parte appellata, già convenuta opposta in prime cure, nulla ha da pretendere dall'odierna pagina 2 di 10 parte appellante, già attorea opponente in prime cure, per le causali di cui al ricorso per Decreto
Ingiuntivo n° 1069/2024 –R.G. 2604/2024-, reso, addì 23 agosto 2024, dal Tribunale Di Como (All.
02) e, per l'effetto, rigettare, per i motivi, tutti, esposti in fatto ed in diritto, ut supra riportati in parte narrativa nell'odierno atto di appello, le domande, tutte, indicate ex adverso nella Comparsa Di
Costituzione E Risposta di cui al giudizio di prime cure.
Condannare, parte appellata, come per legge, al pagamento delle spese, competenze ed onorari dei gradi di giudizio de quibus.
Con riserva di ricorrere ad ogni mezzo istruttorio più opportuno in relazione alle difese di parte appellata, sin da ora, si chiede,
IN VIA ISTRUTTORIA
Acquisire e Ammettersi gli atti e gli allegati a corredo del fascicolo telematico di 1° grado, R.G. n°
3088/2024 Tribunale Di Como –Sezione Civile-.
Ammettersi gli allegati suindicati contraddistinti dai nn. 01-02-03-04-05-06.
Ordinarsi Estrarre E Acquisire, ove ritenuto conducente ai fini del decidere: 1) l'istanza di sospensione dell'attività “C DE Giuvanin”, incoata nell'interesse di parte convenuta opposta, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, dal Dr. con studio in Albese Persona_1
Con Cassano (CO), nella Via Roma n° 77, consulente fiscale del 2) la SCIA 41/2014 CP_1 incardinata presso l' di Tavernerio, dalla quale si evince la difformità Controparte_5 urbanistica relativa zona portico.
Ammettere E Nominare, ove ritenuta conducente ai fini del decidere, C.T.U. tecnica al fine della constatazione delle gravi difformità urbanistiche tra la SCIA 41/2014 ed i luoghi per cui è affitto, tali da rendere inidonea la struttura all'uso ricettivo contrattuale.
Ammettersi interrogatorio formale del Signor –c.f.: Controparte_1 C.F._5
odierna parte appellata, sulle circostanze di cui ai punti 1, 2, 3.
[...]
1. E' vero che lei ha manifestato disponibilità, successivamente non ottemperando, alle richieste, nell'immediatezza a far data dalla presa di possesso prima verbali e successivamente a mezzo posta elettronica, di interventi tecnici riparativi circa le attrezzature patrimonio di affitto (art. 2 contratto affitto azienda) da parte della Parte_1
2. E' vero che lei ha sospeso l'attività ricettiva “C DE ” a far data dal giorno 07 febbraio CP_2
2023, stante la sottoscrizione del contratto di affitto in data 17 aprile 2023?
pagina 3 di 10
3. E' vero che lei in difformità alla SCIA 41/2014 non ha adeguato urbanisticamente le difformità dei luoghi, in specie portico zona bar, oggetto di affitto?
Ammettersi prova testimoniale del Signor con studio in Albese Con Testimone_1
Cassano (CO), nella Via Roma n° 77, sulla circostanza di cui al punto 4.
4. Vero è che lei nell'interesse e per conto del ha incoato, presso l'Ufficio Controparte_1
SUAP del Comune di Tavernerio, istanza di sospensione, addì 07 febbraio 2023, relativamente all'attività ricettiva “C DE Giuvanin”?
Ammettere prova testimoniale delle Signore – CP_6 Per_2
e – -, sulla Email_1 Testimone_2 Email_2 circostanza di cui al punto 5.
5. Vero è che lei, nell'interesse e per conto del “C DE ”, ha Controparte_1 CP_2 partecipato ai sopralluoghi nei locali oggetto di affitto di azienda in favore della Parte_1
, ed in specie, relativamente alle attrezzature oggetto del patrimonio di affitto, concordando
[...] quanto riportato nella posta elettronica di cui allo All. 08 che si esibisce?
Ammettersi prova testimoniale del Signor Geom. con studio in EN (CO) nella Tes_3 Tes_4
Via Gaggi n° 8, sulla circostanza di cui al punto 6.
6. Vero che lei, unitamente ai legali rappresentanti della , germani e Parte_1 Pt_1
, ha constatato, presso l'Ufficio Edilizia del Comune di Tavernerio, a mezzo della Parte_2 CP_5
SCIA 41/2014, le difformità urbanistiche dei luoghi oggetto del contratto di affitto di azienda e la inidoneità delle stesse alla insita funzione ricettiva?
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE E COMUNQUE PRELIMINARE:
− non sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, per assenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
− dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello promosso da Parte_1
e con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento;
Parte_1 Parte_2
− dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
− dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore della Corte d'Appello in funzione di
Giudice del Lavoro.
NEL MERITO:
pagina 4 di 10 − premesse le declaratorie del caso, rigettare le domande dell'appellante perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 103/2025 pubblicata in data 12.02.2025, resa all'esito del procedimento n. 3088/2024.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
− respingere le istanze istruttorie formulate da controparte e, in caso di ammissione delle stesse, ammettere le prove documentali ed orali formulate dall'odierno appellato nel primo grado di giudizio, con i testi ivi indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 27 febbraio 2025, depositato in Cancelleria in data 5 marzo 2025, la , in persona dei suoi soci amministratori Parte_3
e appellava la sentenza n. 103/2025 del 12 febbraio 2025, pubblicata Parte_1 Parte_2 il medesimo giorno e non notificata, con la quale il Tribunale di Como, definendo la causa n.
3088/2024 di Rg. dalla medesima promossa in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1069/2024
d'ordine, n. 2602/2024 di Rg. - emesso in data 23 agosto 2024 dal medesimo Tribunale, su ricorso del signor quale titolare dell'impresa individuale con ditta “C del Controparte_1
Giuvanin di AR UI ED, recante condanna dell'ingiunta al pagamento della somma di € 8.008,00, oltre accessori, a titolo di canoni maturati in forza del contratto di affitto di azienda intercorso fra le parti mediante scrittura privata del 17.4.2023 n. 67331 di rep., n. 33808 racc, autenticata nelle firme dal Notaio dr. di Como -, ne aveva disatteso le domande e le Persona_3 eccezioni, con conferma dell'opposto provvedimento monitorio, dichiarato definitivamente esecutivo, e sua condanna alla corresponsione in favore dell'opposto, da un lato, dell'ulteriore morosità intervenuta nelle more del processo, pari ad € 22.022,00, dall'altro lato, della somma di €
7.000,00 ex art. 96, ultimo comma, cpc e, dall'altro lato ancora, delle spese di lite, pari all'importo di € 4.200,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, alle spese documentate, agli oneri di legge ed a quanto già liquidato in sede monitoria.
1.2 Con atto del 20 marzo 2025 si costituiva in giudizio per l'appellante, in aggiunta al primo difensore nominato dalla procedente (avv. Giovanni Sardo), altro legale (avv. Girolamo Fischetti), reiterando le medesime deduzioni, argomentazioni, istanze e conclusioni precedentemente formulate in citazione.
pagina 5 di 10 1.3 Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta del 23 giugno 2025, con la quale resisteva al gravame, alla prima udienza del 15 luglio 2025 il precedente Istruttore, rilevato che in primo grado la causa, vertente in tema di affitto di azienda, era stata trattata e decisa con rito locatizio, ai sensi dell'art. 447 bis cpc, ed in ragione del princìpio di perpetuazione sancito dal Supremo Collegio, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 cpc, nel contempo rimettendo gli atti al Presidente di
Sezione per la fissazione dell'udienza collegiale e per l'eventuale riassegnazione della causa.
1.4 Con decreto del 25 luglio 2025, depositato e comunicato ai procuratori delle parti il medesimo giorno, il Presidente di Sezione fissava udienza per la discussione ex art. 437 cpc al 10 settembre
2025, nel contempo nominando l'attuale relatore in sostituzione del primo designato, non facente parte del Collegio convocato per quel giorno.
1.5 Alla predetta udienza del 10 settembre 2025, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e ad esito della discussione orale ad opera dei rispettivi procuratori, previa Camera di Consiglio, la
Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al relativo verbale.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione dei propri scritti difensivi da parte del primo decidente;
ciò, laddove il Tribunale, a suo avviso, non ha disposto il mutamento del rito, doveroso ex art. 426 cpc in cause quali quella di specie, riguardante opposizione a decreto ingiuntivo inerente canoni di locazione, che, ancorchè proposta da parte sua con citazione, era ammissibile, in quanto l'atto introduttivo della lite, dopo la notifica alla controparte, era stato, comunque, depositato nel termine di quaranta giorni dal ricevimento da parte della stessa del provvedimento monitorio;
pertanto, il Giudice a quo, secondo l'attrice, preliminarmente ad ogni statuizione di merito, con apposita ordinanza, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito, fissando l'udienza di discussione, anziché emettere direttamente la sentenza impugnata.
2.2 Tale motivo non coglie nel segno.
2.3 Va, in proposito, immediatamente rilevato che il Tribunale, sia pure in modo stringato, come riportato nel verbale dell'udienza del 12.2.2025 tenutasi in presenza di entrambi i procuratori delle parti, ha concretamente disposto il mutamento del rito da ordinario a quello speciale in conformità con quanto disposto dall'art. 426 cpc;
quanto sopra, nel momento in cui ha precisato e dichiarato che “si procede ex art. 447 bis cpc”.
2.4 Pertanto, quanto opinato sul punto dalla qui procedente risulta destituito di fondamento, salvo osservare che l'iter processuale seguito dal Tribunale difetta, piuttosto, della mancata concessione pagina 6 di 10 del termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e di documenti, situazione che, per sé, potrebbe rilevare ai fini di una eventuale declaratoria di nullità della sentenza pronunciata;
trattasi, peraltro, di questione non espressamente sollevata dall'appellante nelle proprie difese e nella conclusioni formulate né in prime cure, ove il procuratore della stessa ha partecipato alla discussione senza nulla obiettare nell'immediatezza, né in questa sede.
2.5 D'altra parte, va rammentato che, a mente dell'art. 161 cpc, una nullità quale quella in discussione si converte in mero motivo di appello, senza comportare la rimessione del processo al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di quelle tassativamente previste dall'art. 354 cpc.
2.6 Pertanto, la Corte qui adìta è tenuta a trattenere la causa e a deciderla nel merito (per propri precedenti, v. le sentenze n. 1090/2021 e n. 469/2020; in argomento, cfr. anche: Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza n. 26938 del 2.12.2013, seguita, ex multis, da: Cassazione Civile, ordinanza n. 14144 dell'8.7.2020 e sentenza n. 19214 del 29 settembre 2015); ciò, considerato che, di fronte ad ipotizzati errores in procedendo o relativamente al merito di quanto deciso dal Magistrato di prime cure, lo strumento del doppio grado di giurisdizione assicura alla parte, che si senta lesa nei propri diritti dal provvedimento adottato a definizione del processo, sufficiente tutela, tale da escludere che l'attività del Giudice a quo possa ingenerare irrimediabili pregiudizi nei suoi confronti, nemmeno, peraltro, descritti dall'appellante, la quale non ha precisato quali ulteriori attività avrebbe effettuato in assenza del vizio riscontrato, né ha indicato lo specifico nocumento concretamente derivatole dalla mancata applicazione nella controversia in modo corretto del rito del lavoro adottato, ovvero dall'omessa fissazione di apposita separata udienza di discussione, che abbia potuto comportare una precisa ed apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali proprie della parte (sul punto, v. Cassazione Civile,
Sez. 3, sentenza n. 14374 del 24.5.2023; Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n. 14186 del
7.6.2017;, sentenza n. 2562 del 9 febbraio 2016), ovvero dell'art. 111 della Costituzione (in argomento, cfr. Cassazione, sentenza 11 settembre 2017, n. 21094).
3.1 DE resto, l'appellante, quanto al merito, si è limitata a dolersi (secondo motivo di gravame) della mancata ammissione da parte del Tribunale delle prove dalla medesima dedotte, pedissequamente qui reiterate, il cui esame, secondo quanto opinato dall'attrice, avrebbe consentito di avere conferma delle carenze lamentate da parte sua relativamente alle attrezzature di cui all'art. 2 del pagina 7 di 10 contratto di affitto (doc. 2 della citazione ex art. 645 cpc introduttiva del giudizio di primo grado) e circa la regolarità urbanistica ed autorizzativa dell'azienda locata, a suo avviso esercitata dal concedente nell'immobile compreso nell'affitto fino al 7 febbraio 2023 e non riattivata, con conseguente inidoneità ad operare, situazione che, a suo dire, avrebbe legittimato la sospensione della prestazione gravante a suo carico (id est: il pagamento dei canoni) in difetto della controprestazione della parte resistente;
il tutto, come confermerebbe il verbale di constatazione dello stato dei luoghi predisposto da parte di essa attrice, a suo dire, in presenza dell'appellato, senza, peraltro, che quest'ultimo l'abbia sottoscritto (v. doc. 6 prodotto dal procedente in primo grado), per cui risulta privo di effetti accertativi e negoziali oggettivi, consistendo, in sostanza, in una mera descrizione del tutto soggettiva di provenienza dalla stessa qui procedente e, quindi, tamquam non esset ai fini probatori.
3.2 Orbene: le predette istanze istruttorie sono state correttamente disattese dal primo decidente, con congrua ed articolata motivazione, qui condivisa, neppure specificamente censurata dalla procedente, laddove il Tribunale ha sottolineato, da un lato, la carenza di produzione documentale a sostegno delle tesi dell'appellante riguardanti “una non meglio precisata irregolarità o ostacolo amministrativo da addebitare al locatore per la sua precedente gestione”; dall'altro lato, la mancata indicazione ad opera dell'opponente “in che misura e per quale motivo la situazione amministrativa pregressa abbia inciso sull'attuale e in che modo abbia limitato il godimento dell'azienda locata”; aggiungendo, dall'altro lato ancora, che “tale affermazione in ricorso è ancora più inammissibile alla luce dell'accertata e indisturbata prosecuzione dell'attività fino a oggi, continuando senza tentennamenti a omettere il pagamento dei canoni dovuti”; non senza avere ricordato che “anche nel caso vi fossero gli estremi di addebito per inadempimento al locatore, ciò autorizzerebbe il conduttore ad agire a tutela dei suoi diritti, non però a ridurre o sospendere unilateralmente il proprio adempimento”; tanto più sulla base di giustificazioni, come qualificate dal primo decidente, meramente “apparenti”.
3.3 Ed, in effetti, le istanze ex art. 210 cpc e di nomina di CTU formulate dalla di Pt_1 Parte_1
e sono inammissibili laddove ictu oculi esplorative, in quanto vòlte a ricercare difformità Parte_2 urbanistiche ed amministrative a carico del locatore del tutto generiche e non rilevanti, dal momento in cui è pacifico in atti, e comunque nemmeno contestato dalla procedente, che quest'ultima abbia nella vigenza del vincolo sinallagmatico iniziato e poi continuato ad esercitare l'attività di ristorazione in discussione. pagina 8 di 10 3.4 E così pure inammissibili ed irrilevanti si appalesano le prove orali dedotte dall'attrice; quanto sopra, considerato che il capitolo 1, del tutto generico nella sua formulazione, dà per presupposti indimostrati problemi delle attrezzature, della cui imputabilità al locatore, anche a mente dell'art. 1588 cc, non vi è alcun riscontro, specie tenuto conto della circostanza che in calce all'allegato “B” del contratto di affitto (v. doc. 2 di parte procedente, fascicolo di prime cure) i contraenti avevano certificato che “tutta l'attrezzatura sopra elencata viene data in perfetto stato ed i macchinari in perfetto stato e perfettamente funzionanti”, dichiarazione da valutarsi unitamente all'obbligo previsto in capo all'affittuaria dall'art. 9 della medesima scrittura negoziale, per il quale quest'ultima era gravata delle spese di manutenzione e riparazione ordinarie inerenti sia le attrezzature, che l'immobile, attività della cui regolare effettuazione da parte della conduttrice non è stata dedotta, nè offerta alcuna prova;
il capitolo 2, è ininfluente ai fini della decisione, non essendovi dimostrazione, né essendovi dedotto, che la circostanza riportatavi, ancorchè fosse accertata, abbia potuto compromettere o limitare l'esercizio dell'attività di ristorazione da parte della conduttrice;
il capitolo 3, tende a fare riferire una circostanza negativa e valutativa;
i capitoli
4, 5, 6 risultano tutti irrilevanti, formulati in modo generico e tendenti a fare esprimere da testi inammissibili valutazioni tecniche e/o soggettive non di loro possibile competenza.
3.5 Bene, quindi, ha fatto il Giudice a quo a disattendere l'opposizione ex art. 645 cpc proposta dall'appellante.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da in persona dei Parte_1 suoi soci amministratori e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Como n. 103/2025 del 12 febbraio 2025, pubblicata il medesimo giorno, che, per l'effetto, va integralmente confermata.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con limitata attività di trattazione, tale da giustificare la riduzione al minimo del compenso per detta fase), seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella causa civile iscritta al n. r.g. 626/2025, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da:
Parte_4
(C.F. , elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 77 91100 TRAPANI
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. SARDO GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FISCHETTI GIROLAMO ( ) CORSO ITALIA N. 77 91100 C.F._1
TRAPANI;
APPELLANTE contro
[... titolare dell'impresa individuale “CROTT DEL GIUVANIN Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 CP_1 C.F._2
A. VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA presso lo studio dell'avv. RE MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO avverso la sentenza n. 103/2025 del 12 febbraio 2025, pubblicata il medesimo giorno, del Tribunale di
Como, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, in persona dei soci amministratori Parte_1 Parte_1
e , al rimborso in favore dell'appellato, signor delle Parte_2 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi €
8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, il tutto, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 10 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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