TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) – Contratti di borsa promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Franco Zumerle del Foro di Verona, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio, in Verona, C.so Porta Nuova
n. 11;
ATTORI
CONTRO
(P.I. in AR P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con sede legale in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 15, rappresentata e difesa dall' avv. Pierluigi Fadel del Foro di Verona, giusta procura allegata alla comparsa di citazione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Verona, via Timavo n. 15;
CONVENUTO
e
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Civitanova Marche (MC), C.so Garibaldi n. 308, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco
Catella Caraffa del Foro di Biella, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Trento n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina1 di 13 Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Nel merito Nei confronti di
Accertato l'inadempimento di con riferimento al AR AR contratto n. 304385 del 26.10.2016 per fatto proprio e/o dei propri ausiliari, condannarsi quest'ultima al risarcimento in favore della sig.ra del danno conseguente all'inadempimento accertato, pari ad € 19.874,00, oltre ad Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Nei confronti di e di AR Controparte_2
Accertato l'inadempimento di nonché di
[...] AR [...]
(quale incorporante della società per fatto proprio e/o dei propri ausiliari, con Controparte_2 Controparte_3 riferimento alle obbligazioni assunte nei contratti n. 303784 del 02.04.2015, Mandato di Brokeraggio del 02.04.2015,
n. 304446 del 20.12.2016, che hanno condotto alla stipula della Polizza n. 1213012431, condannarsi Pt_3
e in via fra loro solidale, al AR Controparte_4 risarcimento in favore dei sigg.ri e del danno conseguente all'inadempimento accertato, pari Parte_1 Parte_2 ad € 217.399,70, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi di rimborso forfettario e accessori di legge. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi indicati nella memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e, in particolare, per l'ammissione dell'interrogatorio formale dei legali rappresentanti della e della AR sui capitoli enumerati nella predetta memoria, nonché per l'ordine di esibizione ex art. Controparte_2
210 c.p.c. rivolto a ed avente ad oggetto i “rendiconti completi relativi alla polizza Controparte_2 per il periodo di sua gestione dell'investimento, nonché l'esibizione della polizza IV sulla responsabilità Pt_3 civile, a copertura dei danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge, come previsto dall'art.
3.1 delle condizioni contrattuali sottoscritto dai clienti””;
- convenuto : “Nel merito: - rigettarsi la domanda proposta dalla parte attrice giacché infondata nel fatto e CP_1 nel diritto. In ogni caso: - vittoria del compenso giudiziale”;
- convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In principalità rigettare le domande attoree in quanto CP_2 infondate in fatto e in diritto per le motivazioni sopra addotte. In subordine previ gli accertamenti del caso, limitare le domande attoree al giusto e provato. In ogni caso Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e hanno rappresentato Parte_1 Parte_2 in fatto quanto segue:
pagina2 di 13 - di essersi rivolti alla per investire i propri Controparte_5 risparmi e che, in particolare: i. la sola sig.ra ha sottoscritto, in data 28.11.2012, il contratto di Pt_2 apertura del Dossier n. 302297 (cfr. doc. 1 citazione), chiuso nell'agosto 2016; ii. entrambi hanno sottoscritto, in data 17.4.2015, il “contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori” n.
303784 (cfr. doc. 2 citazione), chiuso nel novembre 2016; iii. entrambi, per il tramite del broker
(successivamente incorporata da cui avevano CP_3 Controparte_2 conferito mandato di brokeraggio assicurativo in data 2.4.2015 ed utilizzando i fondi di cui al Dossier
n. 303784, hanno acquistato in pari data una polizza IV emessa dalla (cfr. Controparte_6 doc. 3 e 4 citazione) e, successivamente, con contratto sottoscritto in data 20.12.2016, aperto il
Dossier n. 304446 (cfr. doc. 11 citazione). In relazione a tale prodotto assicurativo, i medesimi attori
“contrattualizzavano rapporti con due ulteriori soggetti (“perché ciò era necessario per accedere alla polizza”, così gli veniva riferito) ovvero una “Banca depositaria” (Banca Zarattini - doc. 5) ed un “Soggetto gestore” (Gamma Capital
Markets Limited - doc. 6)” (cfr. pag. 3 citazione); v. la sola sig.ra ha sottoscritto, in data 11.11.2016, Pt_2 il contratto di apertura del Dossier n. 304385 (cfr. doc. 10 citazione), chiuso nel settembre 2019;
- di aver sottoposto l'intera “documentazione contrattuale e relativa alla gestione di agli analisti CP_1 finanziari di (cfr. pag. 4 citazione), che, incaricati di redigere apposita perizia Parte_4 tecnica (cfr. doc. 12 citazione), hanno evidenziato per ciascun rapporto le criticità specificamente e dettagliatamente riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato in fatto e, in particolare, delle evidenze della relazione tecnica di parte, ad avviso degli attori, sussisterebbe il grave inadempimento delle società convenute agli obblighi rispettivamente assunti, che si sostanzierebbe in particolare:
1. nell'immobilismo nell'attività di consulenza e gestione del dossier n. 304385, concretizzatasi nell'investimento in un numero limitato di prodotti inutilmente rischiosi;
2. nella consulenza su prodotti scadenti ed inutilmente costosi quanto al Part dossier n. 303784 e al dossier n. 304446, ovverosia la polizza IV , che si è rivelato un prodotto non concorrenziale, con elevati costi fissi e comunque gestito in maniera inefficiente;
3. negli errori di valutazione sugli investimenti effettuati, con specifico riferimento al dossier n. 302297 e al dossier n. 304385, rispetto alle informazioni raccolte dai clienti con i questionari sulla loro propensione al rischio. Da tale grave inadempimento, conseguirebbe il diritto degli attori al risarcimento dei danni conseguenti, nella misura quantificata in atti (da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni).
Tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_5 contestando, in fatto ed in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha contro dedotto quanto Part segue: a. con riferimento alla polizza IV , sarebbe stata la stessa parte attrice a determinarsi
“a conferire incarico di mandato di brokeraggio assicurativo alla società “ ” (cfr. pag. 6 comparsa) Controparte_3
e la società esponente non avrebbe svolto alcun ruolo consulenziale, giacché con l'acquisto della polizza Part
gli attori nominavano “[…] la società “Gamma Capital Markets Limited” quale gestore patrimoniale
pagina3 di 13 discrezionale scelto” (cfr. pag. 7 comparsa) e la I- Insurance quale società d'intermediazione. Quanto alle commissioni di gestione, le stesse, oltre a non essere né dovute, né corrisposte ad , erano CP_1 espressamente stabilite dalla documentazione contrattuale ed i relativi oneri sono stati sostenuti dagli attori unicamente perché, per loro scelta, essi hanno riscattato la polizza de qua anticipatamente (cfr. comunicazione del 14.10.2016, protocollata in data 20.10.2016, doc. n. 7 comparsa); b. quanto al dossier n. 304385, la mancanza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico deriverebbe non solo dall'aver prescelto “strumenti […] riferiti a primarie società d'investimento” (cfr. pag. 14 comparsa), ma soprattutto dall'aver effettuato un investimento che ha dato un profitto comunque positivo (id est, “[…] un rendimento annuo dell'1,5%” - cfr. pag. 15 comparsa); c. analogamente dovrebbe dirsi quanto al dossier n.
302297, che “[…] ha generato un profitto del 2,2% annuo che proiettato sulla durata temporale dello stesso (circa 3 anni) comporta un profitto considerevole superiore al 6%” (cfr. pag. 15 comparsa), con esclusione di qualsivoglia danno per gli investitori.
Con comparsa tardivamente depositata si è, infine, costituita in giudizio la Controparte_2 che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandato, ha ulteriormente precisato e contro
[...] dedotto in fatto quanto segue: - nel mandato di brokeraggio assicurativo sottoscritto dagli odierni attori
è comunque riservata al contraente oppure al beneficiario economico designato – tra le altre – “[…] sia
i) la valutazione finale e l'eventuale accoglimento delle proposte, sia ii) la scelta circa la Compagnia di Assicurazione”
(cfr. pag. 3 comparsa); - “[…] sia nella proposta di assicurazione che nella polizza emessa sono esplicitati i costi del prodotto che sono stati accettati dagli attori, con particolare riguardo sia ai costi di riscatto che a quelli di gestione e di servizio;
è stata infatti correttamente selezionata l'opzione 8 anni” (cfr. pag. 4 comparsa): - gli attori hanno revocato l'incarico di broker ad con comunicazione del 10.1.2017 (cfr. doc. n. 5 Controparte_3 comparsa), conferendolo a - la polizza è stata prima riscattata parzialmente in data AR
16.10.2018, quindi per il residuo controvalore in data 9.8.2019.
Quindi ad avviso dell'ulteriore società convenuta non si configurerebbe alcun profilo di responsabilità a suo carico a titolo di inadempimento del contratto di brokeraggio assicurativo, relativamente ai rilievi mossi dalla difesa degli attori.
La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio, di cui è stata disposta una successiva integrazione.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dagli attori, salvo quanto si specificherà oltre, non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni meglio di seguito esposte.
In apertura di motivazione occorre, innanzitutto, evidenziare che gli attori – come, peraltro, precisato nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. – non hanno svolto alcuna domanda nei confronti delle società convenute relativamente al contratto di “consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzioni di ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, collocamento, servizi accessori e multicanalità diretta” sottoscritto pagina4 di 13 dalla sola sig.ra in data 28.11.2012 e di cui al dossier n. 302297 (cfr. doc. 1 citazione); Pt_2 conseguentemente detto rapporto contrattuale esula dal thema decidendum.
Ciò precisato, ai fini di una migliore intellegibilità della presente motivazione, appare opportuno esaminare le domande effettivamente proposte dagli attori seguendo la distinzione dai medesimi operata e, quindi, da un lato, quelle proposte nei confronti della sola e, dall'altro, quelle AR proposte nei confronti di entrambe le società.
Con riferimento alle prime, gli attori, dato atto che la sola sig.ra in data 11.11.2016, ha Pt_2 sottoscritto con un contratto di “consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di AR ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, collocamento, servizi accessori e multicanalità diretta” e di cui al dossier n. 304385 (cfr. doc. 11 citazione), richiamate le risultanze della consulenza di parte versata in atti, si dolgono del fatto che gli investimenti effettuati “in fondi e sicav” siano stati caratterizzati da una scarsa dinamicità e da un elevato rischio. Più precisamente, relativamente a tale rapporto, gli attori assumono che detta società, in qualità d'intermediario, non abbia adempiuto “[…] l'incarico di gestione patrimoniale dei fondi ad essa affidati” e che detto grave inadempimento sia consistito, in particolare, nell'aver attuato pochi investimenti “[…] caratterizzati da un grado di rischio alto, fortemente sbilanciati ed esposti al mercato azionario e al dollaro americano”; infatti, richiamando le risultanze della consulenza di parte versata in atti, ad avviso degli attori emergerebbe che: “I fondi del dossier, da un confronto con un benchmark composito effettuato dal perito, sono così risultati complessivamente molto costosi ed inefficienti”; sempre nella perizia si legge, infatti, che: “Il profilo di rischio del portafoglio può essere definito come alto, quindi inadeguato al profilo di rischio degli investitori”. Quanto al danno, ad avviso del perito di parte: “un investimento alternativo e coerente per rischio e composizione, dunque, avrebbe permesso di ottenere un rendimento quasi triplo (il 14,589% contro il 5,212% del dossier): la minor performance che ne deriva è pari al 9,377% sull'intero periodo. A livello annuale, questo differenziale si traduce in un minor rendimento pari al 3,656% all'anno” (cfr. pag. 11-13 citazione), con conseguente quantificazione del danno in €. 19.874,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del contratto al saldo (come da conclusioni modificate con la prima memoria istruttoria).
Le doglianze che la difesa degli attori muove al contratto de quo non sono del tutto fondate.
In via preliminare deve osservarsi che è lo stesso nomen iuris del contratto sottoscritto in data 11.11.2016
a fornire l'indicazione dell'oggetto dello stesso, che, in particolare, non contiene alcun riferimento all'attività d'investimento costituita dalla “gestione di portafogli”, ossia ai sensi dell'art. 1, co. 5 lett. d) e co.
5-quinquies T.U.F.: “la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti”.
Pertanto, i rilievi mossi relativamente all'asserita inefficiente gestione da parte di del dossier n. CP_1
304385 – e, conseguentemente, l'indagine peritale riguardante la valutazione della “osservanza di una strategia di investimento coerente con il grado di propensione al rischio e con il profilo di c.d. “benchmark”” – non sono pertinenti all'oggetto del contratto medesimo.
pagina5 di 13 Inoltre, dal tenore delle argomentazioni svolte a sostegno di tali domande emerge con evidenza che, tra gli obblighi che in termini generali gravano sugli intermediari finanziari, quello che gli attori assumono essere stato violato attiene unicamente alla valutazione di adeguatezza, giacché gli investimenti in concreto effettuati dall'intermediario in esecuzione del contratto de quo (sub specie di solo contratto di consulenza in materia d'investimenti) sarebbero risultati non adatti rispetto al loro profilo di rischio e, conseguentemente, dannosi.
Pertanto, è unicamente a tale profilo che deve aversi riguardo onde vagliare la fondatezza o meno della domanda di accertamento della responsabilità della società convenuta, quale intermediario finanziario.
A tale proposito, e senza alcuna pretesa di esaustività, si evidenzia che la corretta analisi del dovere di valutare l'adeguatezza delle operazioni finanziarie da eseguire, gravante sull'intermediario finanziario, muove necessariamente dall'esame degli obblighi informativi enunciati dall'art. 21, co. 1, lett. b) T.U.F.
(“b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”), che per l'appunto contempla l'obbligo per l'intermediario di acquisire le informazioni necessarie dal cliente (c.d. know your customer rule) ed operare in modo che costui sia sempre adeguatamente informato
(c.d. know your merchandise rule). Quanto al primo profilo, esso assume particolare rilievo giacché tanto maggiore è l'informazione proveniente dal cliente tanto maggiore è la possibilità di soddisfare le sue esigenze di investimento. La raccolta, quindi, di notizie diventa un elemento dal quale non si può prescindere nella prospettiva di un servizio efficiente.
A seguito delle modifiche apportate al T.U.F. in conseguenza del recepimento della Direttiva c.d. Mifid
I (disciplina cui deve aversi riguardo in quanto applicabile ratione temporis ai fatti per cui è causa), tale raccolta di notizie sul cliente espleta, in particolare, una duplice funzione: la prima, relativa propriamente alla valutazione di adeguatezza;
la seconda, correlata all'inquadramento del cliente in una delle tre categorie previste (e, cioè, controparti qualificate, cliente professionale e cliente al dettaglio), dal quale consegue un diverso operare non solo della regola di adeguatezza, ma anche delle altre regole di condotta.
Alla valutazione di adeguatezza, circoscritta, quanto all'ambito applicativo, ai servizi di gestione individuale e di consulenza finanziaria sono dedicati, in particolare, gli artt. 39 e 40 del c.d. Regolamento
Intermediari (Reg. n. 16190/2007): la prima disposizione contiene un dettagliato elenco di CP_7 informazioni da richiedersi, specificazione del generico dovere di informarsi previsto dalla normativa di rango primario;
ciò nella prospettiva di una limitazione della discrezionalità dell'intermediario con un conseguente rafforzamento della protezione dell'investitore. L'art. 40, poi, enuncia propriamente la regola di adeguatezza;
in particolare, alla luce delle informazioni in suo possesso l'intermediario nell'eseguire detta valutazione dovrà basarsi: a) sugli obiettivi d'investimento del cliente;
b) sul fatto che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare il rischio connesso all'investimento; c) sull'esperienza e conoscenza per comprendere i rischi connessi all'operazione.
pagina6 di 13 Dall'impianto regolamentare così configurato emerge che non solo in caso di assenza di informazioni, ma anche qualora le notizie sull'investitore di cui l'intermediario dispone inducano a ritenere inadeguata una certa operazione, sussiste l'obbligo di astensione di quest'ultimo: in sostanza, l'operatore finanziario
è posto di fronte ad un'alternativa, o esegue l'operazione perché la ritiene adeguata, o è tenuto ad astenersi. E le regole così come sopra sinteticamente richiamate si applicano in toto al cliente al dettaglio, rispetto al quale nessuna deroga può operare, in ragione del riconoscimento in suo favore del livello di protezione più elevato, tanto nella fase precontrattuale quanto nella fase della prestazione dei servizi d'investimento.
Quid iuris in caso di violazione della regola di adeguatezza? Come è noto, a tale quesito hanno risposto in maniera risolutiva le Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze gemelle n. 26724 e 26725 del
19.12.2007 che, in primis, hanno escluso la configurabilità di un'ipotesi di nullità virtuale del contratto d'investimento c.d. quadro e qualificato la responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione delle regole di condotte, rispettivamente, in termini di responsabilità precontrattuale o contrattuale a seconda che detta violazione si verifichi durante la fase delle trattative o nella fase esecutiva del contratto (come, per l'appunto, nel caso di omessa astensione o, comunque, omessa comunicazione al cliente dell'inadeguatezza di una certa operazione d'investimento). Trattasi, in tale ultima ipotesi, di responsabilità di tipo contrattuale, con diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno conseguente e possibile risoluzione del contratto, assoggettata alle relative regole in tema di riparto dell'onere della prova.
Nella fattispecie per cui è causa, l'allegato inadempimento della integra tale ultima AR ipotesi di responsabilità: come, infatti, evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione, a fronte, per un verso, della classificazione della sig.ra quale “cliente al dettaglio” (cfr. Pt_2 doc. 10 citazione) e della compilazione del questionario prescritto dall'art. 39 Reg. Interm. (cfr. doc. 14 citazione) relativamente alla valutazione di adeguatezza, è risultato che: “[…] la tipologia di investimenti esaminati nei dossier depositati e nella sezione apposita della perizia di parte attrice, non corrispondono al profilo di rischio dei clienti” (cfr. pag. 32 perizia), rispetto al quale sarebbero, invece, risultati adeguati “[…] investimenti a basso rischio” quali i Titolo di Stato (cfr. pag. 33 perizia).
A fronte dell'allegato inadempimento, la non ha fornito alcuna prova liberatoria in AR ordine all'aver, viceversa, agito impiegando la diligenza qualificata e professionale dalla stessa esigibile, stante anche la mancata contestazione del carattere non adeguato degli investimenti di cui al dossier n.
304385.
Tuttavia, benché in conformità alla preferibile giurisprudenza di merito cui si intende prestare adesione non sia necessario procedere alla verifica del nesso causale tra violazione e danno in presenza di un'operazione non adeguata, poiché non sono le concrete e specifiche modalità esecutive dell'operazione d'investimento a venire in questione, ma il compimento stesso dell'operazione, atteso il pagina7 di 13 dovere dell'intermediario di astenersi in caso di operazione inadeguata, nel caso di specie alcun danno si
è in concreto verificato: è lo stesso consulente tecnico, infatti, a concludere nel senso che, anche qualora avesse investito in titolo di stato, e, quindi, in prodotti finanziari adeguati rispetto al AR profilo di rischio dell'investitore, la valorizzazione di questi ultimi all'ultima data di cui al rendiconto del dossier de quo (12.7.2019) “[…] non avrebbe dato risultati tanto diversi dalla realtà” (cfr. pag. 34 perizia). Il consulente tecnico ha confermato tale sua conclusione anche all'udienza cui ha reso allo scrivente
Giudice i chiarimenti richiesti in parte qua, per l'appunto dichiarando: “[…] quanto ai punti B.
3. e B.
4. della propria relazione conferma che non vi è stato sostanziale danno patrimoniale per gli investitori in quanto il ricalcolo effettuato con indici ritenuti dal ctu conformi alla profilatura di rischio degli attori dà un risultato sostanzialmente in linea con l'andamento della gestione.” (cfr. verbale udienza 20.3.2024).
In conclusione, quindi, con riferimento al contratto quadro dell'11.11.2016, pur a fronte dell'accertato inadempimento della al dovere di valutare l'adeguatezza degli investimenti, non può AR essere accolta la conseguente domanda di risarcimento del danno.
Venendo, quindi, alle domande proposte nei confronti sia di che della AR [...]
(quale incorporante la , secondo la ricostruzione prospettata Controparte_2 Controparte_3 dagli attori sussisterebbe la responsabilità – solidale – di ambedue le società per inadempimento, quanto alla prima, dei contratti di “consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzioni di ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, collocamento, servizi accessori e multicanalità diretta” sottoscritti sia dal sig.
che dalla sig.ra rispettivamente, in data 17.4.2015 e di cui al dossier n. 303784 (cfr. doc. Pt_1 Pt_2
2 citazione) e in data 23.12.2016 e di cui al dossier n. 304446 (cfr. doc. 11 citazione), e, quanto alla seconda, del contratto di mandato di brokeraggio assicurativo sottoscritto dalle medesime parti in data
2.4.2015 (cfr. doc. 3 citazione); in particolare, detto inadempimento sarebbe consistito nell'aver concordemente offerto agli investitori l'acquisto della polizza IV emessa dalla
[...]
(cfr. doc. 4 citazione), prodotto “[…] caratterizzato da un elevato grado di rischio e costi CP_6 esorbitanti” (cfr. pag. 16 conclusionale attori) e, quindi, non adeguato rispetto al loro profilo di rischio, cagionandogli un danno pari ad €. 217.399,70, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Prima di procedere all'esame di tali domande, è imprescindibile svolgere la seguente precisazione: queste per come proposte dagli attori hanno ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale delle due società convenute e, quindi, la condanna al risarcimento del danno conseguente.
Ad avviso di chi scrive, ed in applicazione del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., quale principio di carattere generale che informa l'intero processo civile, così circoscritto il thema decidendum, i due rapporti contrattuali, intercorsi tra gli odierni attori e la da un lato, e la AR
(ora , dall'altro, non potranno che essere vagliati Controparte_3 Controparte_2 separatamente l'uno dall'altro ed individualmente.
pagina8 di 13 Muovendo, quindi, dalla posizione di secondo le allegazioni attoree il relativo AR inadempimento ai contratti sopra richiamati – consistito, come detto, nell'acquisto della polizza IV emessa dalla – e, quindi, al dovere di valutazione di adeguatezza degli Controparte_6 investimenti proposti sarebbe comprovato da una serie di elementi di carattere tanto oggettivo che soggettivo, traibili dalla vicenda nel suo complesso;
più precisamente, ad avviso della difesa degli attori:
“Stiamo parlando di due società che al tempo della stipula dei contratti per cui è causa erano partner, condividevano in parte lo stesso nome (così da rafforzare nel consumatore l'idea di collegamento) e si servivano degli stessi agenti persone fisiche. […] (rappresentata dal non poteva non conoscere lo storico di prudente investimento dei CP_3 Per_1 sigg.ri presso (rappresentata da . (rappresentata dal non poteva Pt_1 CP_1 Per_1 CP_1 Per_1 non sapere che avrebbe proposto ai un prodotto assicurativo molto rischioso e non in linea con il loro profilo di Pt_1
Part rischio quando si è rivolta a (rappresentata dal per caldeggiare l'acquisto della polizza ” CP_3 Per_1
(cfr., da ultimo, pag. 1 replica attori).
Ad avviso di chi scrive tali allegazioni sono relative a circostanze di fatto che risultano del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento richiesto: in altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che dai contratti sopra richiamati non è derivata, a carico di AR alcuna delle obbligazioni il cui inadempimento sarebbe integrato dal comportamento di quest'ultima nei termini descritti dalla difesa degli attori.
Più precisamente, come visto, si tratta in ambedue i casi di contratti di “consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzioni di ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, collocamento, servizi accessori e multicanalità diretta” che, come noto, rientrano nell'ambito dei cc.dd. servizi ed attività d'investimento di cui all'art. 1, co. 5 T.U.F.. In tale elenco non è, viceversa, ricompresa la distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (di cui all'art. 1, co. 1, lett. w-bis) T.U.F. sempre nella versione ratione temporis applicabile), neppure quando svolta da intermediari, posto che essa ha ad oggetto prodotti non riconducibili al novero degli “strumenti finanziari” (ovverosia: “qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I” - cfr. art. 1, co. 2 T.U.F.), assunti dalla ridetta disposizione come oggetto necessario del “servizio di investimento”.
Pertanto, non derivando dai contratti quadro d'investimento del 17.4.2025 e del 23.12.2016 in capo ad alcun obbligo riferibile alla proposta e al successivo acquisto della polizza IV AR di cui si tratta alcuna responsabilità a carico di quest'ultima è configurabile, con conseguente rigetto delle relative domande.
Diversamente è a dirsi con riferimento all'altra società convenuta, la (ora Controparte_3 [...]
, alla quale gli odierni attori hanno conferito, con contratto sottoscritto in data Controparte_2
2.4.2015, mandato di brokeraggio assicurativo (cfr. doc. 3 citazione) ed in esecuzione del quale la ridetta polizza è stata proposta in sottoscrizione ai primi.
pagina9 di 13 Prima di procedere oltre, occorre svolgere un'ulteriore precisazione: la legge n. 262 del 28 dicembre
2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha introdotto nel T.U.F. l'art. 25-bis, rubricato “Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione” (che è stato poi successivamente modificato con il decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006). Per quanto in questa sede maggiormente rileva, la riferita norma primaria ha disposto l'applicazione degli artt. 21 e 23 T.U.F. (che dettano, rispettivamente, criteri generali di condotta e norme in tema di contratti) anche all'area costituita dalla distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, ad opera di soggetti abilitati e di imprese di assicurazione.
Pertanto, ferma restando – come sopra già posto in evidenza – la non riconducibilità di tale attività entro il novero dei servizi di investimento, ai soggetti che la prestano ed ai relativi contratti potrebbero, in teoria, applicarsi le norme tipiche di questi ultimi. A ben vedere, in realtà, all'esito della emanazione della Legge sul Risparmio, le regole dell'attività distributiva di prodotti assicurativi sono articolate fra il
Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e la regolamentazione di rango secondario adottata dall' , da un lato, ed il T.U.F. e la regolamentazione CONSOB, dall'altro; e l'operatività CP_8 dell'uno o dell'altro impianto di norme discende delle caratteristiche, rispettivamente, non finanziarie o finanziarie del prodotto assicurativo di cui si tratta, fermo restando che la disciplina soggettiva (anche) degli intermediari assicurativi (con obbligo, in particolare di iscrizione nel relativo registro), trova fonte diretta nello stesso Codice delle Assicurazioni e nella relativa disciplina di attuazione.
Venendo, quindi, alla polizza IV oggetto di causa, tenuto conto delle indicazioni fornite a tale riguardo dal consulente tecnico e, ancor prima, esaminato il contenuto dei documenti contrattuali versati in atti, ne risulta la natura giuridica di polizza di assicurazione di tipo Unit-linked, a premio unico e a vita intera. In particolare, in base alla regolamentazione contrattuale, una volta che gli assicurati avessero corrisposto il premio iniziale, lo stesso sarebbe stato investito in quote di un fondo d'investimento interno all'assicuratore (id est la ) e, Controparte_9 al verificarsi dell'evento dedotto (ossia la morte del rispettivo assicurato), quest'ultimo avrebbe corrisposto un importo pari al 101% del valore di riscatto del contratto.
La questione che si pone, e che costituisce il presupposto per l'individuazione della disciplina applicabile, attiene, quindi, alla corretta interpretazione di detto contratto al fine di stabilire se esso, al di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza IV sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l'evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore), oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull'assicurato); in altri termini, si tratta di verificare la sussistenza o meno nel caso di specie della funzione previdenziale.
A tale riguardo basti richiamare i principi sanciti dalla Suprema Corte (sentenza n. 3785 del 12.2.2024), per cui la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005), ossia a quelle che pagina10 di 13 soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana.
Più precisamente, le polizze unit-linked si possono classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato, ovverosia:
1. le polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
2. le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
3. nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento integrale al valore sottostante delle quote di investimento.
Si comprende, allora, che nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
Coerentemente con tali differenziazioni e connotati, all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 si è previsto che:
“rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero
a indici o ad altri valori di riferimento”, ricomprendendo, quindi, nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: come è stato puntualmente osservato, il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
In definitiva, il tratto qualificante risiede, quindi, nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei pagina11 di 13 premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana assurge a mero parametro temporale, impiegato, cioè, per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, risultando l'assunzione del relativo rischio è soltanto apparente.
In applicazione delle direttive interpretative sopra esposte (ed efficacemente espresse da un'ulteriore pronuncia del Supremo Consesso: ordinanza n. 9418 del 9.4.2024), poiché il contratto per cui è causa garantiva il valore del capitale versato (a titolo di premio) con l'incremento dell'1%, senza che, quindi, gravasse sull'assicurato il rischio di perdita dello stesso, lo stesso risulta evidentemente connotato da quella tipica funzione previdenziale che consente di sussumerlo entro la categoria dei prodotti assicurativi tout court e non degli strumenti finanziari.
Da tale qualificazione consegue altresì l'individuazione della disciplina applicabile unicamente in quella contenuta nel Codice delle Assicurazioni e nella regolamentazione secondaria adottata dall' , nella CP_8 versione vigente ratione temporis. In altri termini, è unicamente a tali norme (e non agli artt. 21 e 23 TUF) che deve aversi riguardo per valutare la diligenza impiegata dall'intermediario nell'esecuzione del rapporto, id est, nel caso di specie, della sola (ora , Controparte_3 Controparte_2 che ha operato, tra l'altro, in qualità di broker assicurativo.
A tale riguardo basti richiamare – in quanto corrette dal punto di vista giuridico – le conclusioni cui addiviene il consulente tecnico nella propria relazione: “Dall'esame dei documenti agli atti, non si rilevano violazioni formali della normativa In particolare: − il doc. 4 dell'Atto di costituzione comprova che CP_8 CP_1
l'intermediario nella sua veste di broker, ha consegnato ai signori l'informativa pre- Per_1 CP_10 contrattuale ex art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 […] − il documento Nota informativa sul prodotto allegato alla polizza agli atti (doc. 4 Comparsa ), all'art. 6 alle pagg. 3-4-5/12 illustra il rischio Pt_3 CP_1
d'investimento legati alla tipologia di prodotto” (cfr. pag. 13 relazione).
In conclusione, alcun inadempimento è ravvisabile nel comportamento tenuto da (ora Controparte_3
nell'esecuzione del contratto di mandato di brokeraggio assicurativo, Controparte_2 con conseguente rigetto delle domande proposte dagli attori.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto, per un verso, dell'accertato inadempimento di CP_1 al contratto quadro dell'11.11.2016 e, per altro verso, che la natura ibrida delle polizze unit linked
[...] ha determinato un lungo dibattito giurisprudenziale e che l'intervento nomofilattico risolutivo, operato dalla Suprema Corte con le pronunce sopra citate, è successivo all'introduzione del giudizio di cui si tratta, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite e di ctu, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
pagina12 di 13 Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- accerta l'inadempimento di in persona del l.r.p.t. al contratto quadro dell'11.11.2016; AR
- rigetta la domanda di risarcimento del danno conseguente a detto inadempimento;
- rigetta tutte le domande proposte nei confronti in persona del l.r.p.t. e di AR [...]
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite e le spese di ctu nella misura già liquidata con separato decreto.
Biella, 30.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) – Contratti di borsa promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Franco Zumerle del Foro di Verona, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio, in Verona, C.so Porta Nuova
n. 11;
ATTORI
CONTRO
(P.I. in AR P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con sede legale in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 15, rappresentata e difesa dall' avv. Pierluigi Fadel del Foro di Verona, giusta procura allegata alla comparsa di citazione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Verona, via Timavo n. 15;
CONVENUTO
e
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Civitanova Marche (MC), C.so Garibaldi n. 308, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco
Catella Caraffa del Foro di Biella, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Trento n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina1 di 13 Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Nel merito Nei confronti di
Accertato l'inadempimento di con riferimento al AR AR contratto n. 304385 del 26.10.2016 per fatto proprio e/o dei propri ausiliari, condannarsi quest'ultima al risarcimento in favore della sig.ra del danno conseguente all'inadempimento accertato, pari ad € 19.874,00, oltre ad Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Nei confronti di e di AR Controparte_2
Accertato l'inadempimento di nonché di
[...] AR [...]
(quale incorporante della società per fatto proprio e/o dei propri ausiliari, con Controparte_2 Controparte_3 riferimento alle obbligazioni assunte nei contratti n. 303784 del 02.04.2015, Mandato di Brokeraggio del 02.04.2015,
n. 304446 del 20.12.2016, che hanno condotto alla stipula della Polizza n. 1213012431, condannarsi Pt_3
e in via fra loro solidale, al AR Controparte_4 risarcimento in favore dei sigg.ri e del danno conseguente all'inadempimento accertato, pari Parte_1 Parte_2 ad € 217.399,70, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi di rimborso forfettario e accessori di legge. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi indicati nella memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e, in particolare, per l'ammissione dell'interrogatorio formale dei legali rappresentanti della e della AR sui capitoli enumerati nella predetta memoria, nonché per l'ordine di esibizione ex art. Controparte_2
210 c.p.c. rivolto a ed avente ad oggetto i “rendiconti completi relativi alla polizza Controparte_2 per il periodo di sua gestione dell'investimento, nonché l'esibizione della polizza IV sulla responsabilità Pt_3 civile, a copertura dei danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge, come previsto dall'art.
3.1 delle condizioni contrattuali sottoscritto dai clienti””;
- convenuto : “Nel merito: - rigettarsi la domanda proposta dalla parte attrice giacché infondata nel fatto e CP_1 nel diritto. In ogni caso: - vittoria del compenso giudiziale”;
- convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In principalità rigettare le domande attoree in quanto CP_2 infondate in fatto e in diritto per le motivazioni sopra addotte. In subordine previ gli accertamenti del caso, limitare le domande attoree al giusto e provato. In ogni caso Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e hanno rappresentato Parte_1 Parte_2 in fatto quanto segue:
pagina2 di 13 - di essersi rivolti alla per investire i propri Controparte_5 risparmi e che, in particolare: i. la sola sig.ra ha sottoscritto, in data 28.11.2012, il contratto di Pt_2 apertura del Dossier n. 302297 (cfr. doc. 1 citazione), chiuso nell'agosto 2016; ii. entrambi hanno sottoscritto, in data 17.4.2015, il “contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori” n.
303784 (cfr. doc. 2 citazione), chiuso nel novembre 2016; iii. entrambi, per il tramite del broker
(successivamente incorporata da cui avevano CP_3 Controparte_2 conferito mandato di brokeraggio assicurativo in data 2.4.2015 ed utilizzando i fondi di cui al Dossier
n. 303784, hanno acquistato in pari data una polizza IV emessa dalla (cfr. Controparte_6 doc. 3 e 4 citazione) e, successivamente, con contratto sottoscritto in data 20.12.2016, aperto il
Dossier n. 304446 (cfr. doc. 11 citazione). In relazione a tale prodotto assicurativo, i medesimi attori
“contrattualizzavano rapporti con due ulteriori soggetti (“perché ciò era necessario per accedere alla polizza”, così gli veniva riferito) ovvero una “Banca depositaria” (Banca Zarattini - doc. 5) ed un “Soggetto gestore” (Gamma Capital
Markets Limited - doc. 6)” (cfr. pag. 3 citazione); v. la sola sig.ra ha sottoscritto, in data 11.11.2016, Pt_2 il contratto di apertura del Dossier n. 304385 (cfr. doc. 10 citazione), chiuso nel settembre 2019;
- di aver sottoposto l'intera “documentazione contrattuale e relativa alla gestione di agli analisti CP_1 finanziari di (cfr. pag. 4 citazione), che, incaricati di redigere apposita perizia Parte_4 tecnica (cfr. doc. 12 citazione), hanno evidenziato per ciascun rapporto le criticità specificamente e dettagliatamente riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato in fatto e, in particolare, delle evidenze della relazione tecnica di parte, ad avviso degli attori, sussisterebbe il grave inadempimento delle società convenute agli obblighi rispettivamente assunti, che si sostanzierebbe in particolare:
1. nell'immobilismo nell'attività di consulenza e gestione del dossier n. 304385, concretizzatasi nell'investimento in un numero limitato di prodotti inutilmente rischiosi;
2. nella consulenza su prodotti scadenti ed inutilmente costosi quanto al Part dossier n. 303784 e al dossier n. 304446, ovverosia la polizza IV , che si è rivelato un prodotto non concorrenziale, con elevati costi fissi e comunque gestito in maniera inefficiente;
3. negli errori di valutazione sugli investimenti effettuati, con specifico riferimento al dossier n. 302297 e al dossier n. 304385, rispetto alle informazioni raccolte dai clienti con i questionari sulla loro propensione al rischio. Da tale grave inadempimento, conseguirebbe il diritto degli attori al risarcimento dei danni conseguenti, nella misura quantificata in atti (da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni).
Tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_5 contestando, in fatto ed in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha contro dedotto quanto Part segue: a. con riferimento alla polizza IV , sarebbe stata la stessa parte attrice a determinarsi
“a conferire incarico di mandato di brokeraggio assicurativo alla società “ ” (cfr. pag. 6 comparsa) Controparte_3
e la società esponente non avrebbe svolto alcun ruolo consulenziale, giacché con l'acquisto della polizza Part
gli attori nominavano “[…] la società “Gamma Capital Markets Limited” quale gestore patrimoniale
pagina3 di 13 discrezionale scelto” (cfr. pag. 7 comparsa) e la I- Insurance quale società d'intermediazione. Quanto alle commissioni di gestione, le stesse, oltre a non essere né dovute, né corrisposte ad , erano CP_1 espressamente stabilite dalla documentazione contrattuale ed i relativi oneri sono stati sostenuti dagli attori unicamente perché, per loro scelta, essi hanno riscattato la polizza de qua anticipatamente (cfr. comunicazione del 14.10.2016, protocollata in data 20.10.2016, doc. n. 7 comparsa); b. quanto al dossier n. 304385, la mancanza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico deriverebbe non solo dall'aver prescelto “strumenti […] riferiti a primarie società d'investimento” (cfr. pag. 14 comparsa), ma soprattutto dall'aver effettuato un investimento che ha dato un profitto comunque positivo (id est, “[…] un rendimento annuo dell'1,5%” - cfr. pag. 15 comparsa); c. analogamente dovrebbe dirsi quanto al dossier n.
302297, che “[…] ha generato un profitto del 2,2% annuo che proiettato sulla durata temporale dello stesso (circa 3 anni) comporta un profitto considerevole superiore al 6%” (cfr. pag. 15 comparsa), con esclusione di qualsivoglia danno per gli investitori.
Con comparsa tardivamente depositata si è, infine, costituita in giudizio la Controparte_2 che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandato, ha ulteriormente precisato e contro
[...] dedotto in fatto quanto segue: - nel mandato di brokeraggio assicurativo sottoscritto dagli odierni attori
è comunque riservata al contraente oppure al beneficiario economico designato – tra le altre – “[…] sia
i) la valutazione finale e l'eventuale accoglimento delle proposte, sia ii) la scelta circa la Compagnia di Assicurazione”
(cfr. pag. 3 comparsa); - “[…] sia nella proposta di assicurazione che nella polizza emessa sono esplicitati i costi del prodotto che sono stati accettati dagli attori, con particolare riguardo sia ai costi di riscatto che a quelli di gestione e di servizio;
è stata infatti correttamente selezionata l'opzione 8 anni” (cfr. pag. 4 comparsa): - gli attori hanno revocato l'incarico di broker ad con comunicazione del 10.1.2017 (cfr. doc. n. 5 Controparte_3 comparsa), conferendolo a - la polizza è stata prima riscattata parzialmente in data AR
16.10.2018, quindi per il residuo controvalore in data 9.8.2019.
Quindi ad avviso dell'ulteriore società convenuta non si configurerebbe alcun profilo di responsabilità a suo carico a titolo di inadempimento del contratto di brokeraggio assicurativo, relativamente ai rilievi mossi dalla difesa degli attori.
La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio, di cui è stata disposta una successiva integrazione.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dagli attori, salvo quanto si specificherà oltre, non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni meglio di seguito esposte.
In apertura di motivazione occorre, innanzitutto, evidenziare che gli attori – come, peraltro, precisato nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. – non hanno svolto alcuna domanda nei confronti delle società convenute relativamente al contratto di “consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzioni di ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, collocamento, servizi accessori e multicanalità diretta” sottoscritto pagina4 di 13 dalla sola sig.ra in data 28.11.2012 e di cui al dossier n. 302297 (cfr. doc. 1 citazione); Pt_2 conseguentemente detto rapporto contrattuale esula dal thema decidendum.
Ciò precisato, ai fini di una migliore intellegibilità della presente motivazione, appare opportuno esaminare le domande effettivamente proposte dagli attori seguendo la distinzione dai medesimi operata e, quindi, da un lato, quelle proposte nei confronti della sola e, dall'altro, quelle AR proposte nei confronti di entrambe le società.
Con riferimento alle prime, gli attori, dato atto che la sola sig.ra in data 11.11.2016, ha Pt_2 sottoscritto con un contratto di “consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di AR ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, collocamento, servizi accessori e multicanalità diretta” e di cui al dossier n. 304385 (cfr. doc. 11 citazione), richiamate le risultanze della consulenza di parte versata in atti, si dolgono del fatto che gli investimenti effettuati “in fondi e sicav” siano stati caratterizzati da una scarsa dinamicità e da un elevato rischio. Più precisamente, relativamente a tale rapporto, gli attori assumono che detta società, in qualità d'intermediario, non abbia adempiuto “[…] l'incarico di gestione patrimoniale dei fondi ad essa affidati” e che detto grave inadempimento sia consistito, in particolare, nell'aver attuato pochi investimenti “[…] caratterizzati da un grado di rischio alto, fortemente sbilanciati ed esposti al mercato azionario e al dollaro americano”; infatti, richiamando le risultanze della consulenza di parte versata in atti, ad avviso degli attori emergerebbe che: “I fondi del dossier, da un confronto con un benchmark composito effettuato dal perito, sono così risultati complessivamente molto costosi ed inefficienti”; sempre nella perizia si legge, infatti, che: “Il profilo di rischio del portafoglio può essere definito come alto, quindi inadeguato al profilo di rischio degli investitori”. Quanto al danno, ad avviso del perito di parte: “un investimento alternativo e coerente per rischio e composizione, dunque, avrebbe permesso di ottenere un rendimento quasi triplo (il 14,589% contro il 5,212% del dossier): la minor performance che ne deriva è pari al 9,377% sull'intero periodo. A livello annuale, questo differenziale si traduce in un minor rendimento pari al 3,656% all'anno” (cfr. pag. 11-13 citazione), con conseguente quantificazione del danno in €. 19.874,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del contratto al saldo (come da conclusioni modificate con la prima memoria istruttoria).
Le doglianze che la difesa degli attori muove al contratto de quo non sono del tutto fondate.
In via preliminare deve osservarsi che è lo stesso nomen iuris del contratto sottoscritto in data 11.11.2016
a fornire l'indicazione dell'oggetto dello stesso, che, in particolare, non contiene alcun riferimento all'attività d'investimento costituita dalla “gestione di portafogli”, ossia ai sensi dell'art. 1, co. 5 lett. d) e co.
5-quinquies T.U.F.: “la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti”.
Pertanto, i rilievi mossi relativamente all'asserita inefficiente gestione da parte di del dossier n. CP_1
304385 – e, conseguentemente, l'indagine peritale riguardante la valutazione della “osservanza di una strategia di investimento coerente con il grado di propensione al rischio e con il profilo di c.d. “benchmark”” – non sono pertinenti all'oggetto del contratto medesimo.
pagina5 di 13 Inoltre, dal tenore delle argomentazioni svolte a sostegno di tali domande emerge con evidenza che, tra gli obblighi che in termini generali gravano sugli intermediari finanziari, quello che gli attori assumono essere stato violato attiene unicamente alla valutazione di adeguatezza, giacché gli investimenti in concreto effettuati dall'intermediario in esecuzione del contratto de quo (sub specie di solo contratto di consulenza in materia d'investimenti) sarebbero risultati non adatti rispetto al loro profilo di rischio e, conseguentemente, dannosi.
Pertanto, è unicamente a tale profilo che deve aversi riguardo onde vagliare la fondatezza o meno della domanda di accertamento della responsabilità della società convenuta, quale intermediario finanziario.
A tale proposito, e senza alcuna pretesa di esaustività, si evidenzia che la corretta analisi del dovere di valutare l'adeguatezza delle operazioni finanziarie da eseguire, gravante sull'intermediario finanziario, muove necessariamente dall'esame degli obblighi informativi enunciati dall'art. 21, co. 1, lett. b) T.U.F.
(“b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”), che per l'appunto contempla l'obbligo per l'intermediario di acquisire le informazioni necessarie dal cliente (c.d. know your customer rule) ed operare in modo che costui sia sempre adeguatamente informato
(c.d. know your merchandise rule). Quanto al primo profilo, esso assume particolare rilievo giacché tanto maggiore è l'informazione proveniente dal cliente tanto maggiore è la possibilità di soddisfare le sue esigenze di investimento. La raccolta, quindi, di notizie diventa un elemento dal quale non si può prescindere nella prospettiva di un servizio efficiente.
A seguito delle modifiche apportate al T.U.F. in conseguenza del recepimento della Direttiva c.d. Mifid
I (disciplina cui deve aversi riguardo in quanto applicabile ratione temporis ai fatti per cui è causa), tale raccolta di notizie sul cliente espleta, in particolare, una duplice funzione: la prima, relativa propriamente alla valutazione di adeguatezza;
la seconda, correlata all'inquadramento del cliente in una delle tre categorie previste (e, cioè, controparti qualificate, cliente professionale e cliente al dettaglio), dal quale consegue un diverso operare non solo della regola di adeguatezza, ma anche delle altre regole di condotta.
Alla valutazione di adeguatezza, circoscritta, quanto all'ambito applicativo, ai servizi di gestione individuale e di consulenza finanziaria sono dedicati, in particolare, gli artt. 39 e 40 del c.d. Regolamento
Intermediari (Reg. n. 16190/2007): la prima disposizione contiene un dettagliato elenco di CP_7 informazioni da richiedersi, specificazione del generico dovere di informarsi previsto dalla normativa di rango primario;
ciò nella prospettiva di una limitazione della discrezionalità dell'intermediario con un conseguente rafforzamento della protezione dell'investitore. L'art. 40, poi, enuncia propriamente la regola di adeguatezza;
in particolare, alla luce delle informazioni in suo possesso l'intermediario nell'eseguire detta valutazione dovrà basarsi: a) sugli obiettivi d'investimento del cliente;
b) sul fatto che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare il rischio connesso all'investimento; c) sull'esperienza e conoscenza per comprendere i rischi connessi all'operazione.
pagina6 di 13 Dall'impianto regolamentare così configurato emerge che non solo in caso di assenza di informazioni, ma anche qualora le notizie sull'investitore di cui l'intermediario dispone inducano a ritenere inadeguata una certa operazione, sussiste l'obbligo di astensione di quest'ultimo: in sostanza, l'operatore finanziario
è posto di fronte ad un'alternativa, o esegue l'operazione perché la ritiene adeguata, o è tenuto ad astenersi. E le regole così come sopra sinteticamente richiamate si applicano in toto al cliente al dettaglio, rispetto al quale nessuna deroga può operare, in ragione del riconoscimento in suo favore del livello di protezione più elevato, tanto nella fase precontrattuale quanto nella fase della prestazione dei servizi d'investimento.
Quid iuris in caso di violazione della regola di adeguatezza? Come è noto, a tale quesito hanno risposto in maniera risolutiva le Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze gemelle n. 26724 e 26725 del
19.12.2007 che, in primis, hanno escluso la configurabilità di un'ipotesi di nullità virtuale del contratto d'investimento c.d. quadro e qualificato la responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione delle regole di condotte, rispettivamente, in termini di responsabilità precontrattuale o contrattuale a seconda che detta violazione si verifichi durante la fase delle trattative o nella fase esecutiva del contratto (come, per l'appunto, nel caso di omessa astensione o, comunque, omessa comunicazione al cliente dell'inadeguatezza di una certa operazione d'investimento). Trattasi, in tale ultima ipotesi, di responsabilità di tipo contrattuale, con diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno conseguente e possibile risoluzione del contratto, assoggettata alle relative regole in tema di riparto dell'onere della prova.
Nella fattispecie per cui è causa, l'allegato inadempimento della integra tale ultima AR ipotesi di responsabilità: come, infatti, evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione, a fronte, per un verso, della classificazione della sig.ra quale “cliente al dettaglio” (cfr. Pt_2 doc. 10 citazione) e della compilazione del questionario prescritto dall'art. 39 Reg. Interm. (cfr. doc. 14 citazione) relativamente alla valutazione di adeguatezza, è risultato che: “[…] la tipologia di investimenti esaminati nei dossier depositati e nella sezione apposita della perizia di parte attrice, non corrispondono al profilo di rischio dei clienti” (cfr. pag. 32 perizia), rispetto al quale sarebbero, invece, risultati adeguati “[…] investimenti a basso rischio” quali i Titolo di Stato (cfr. pag. 33 perizia).
A fronte dell'allegato inadempimento, la non ha fornito alcuna prova liberatoria in AR ordine all'aver, viceversa, agito impiegando la diligenza qualificata e professionale dalla stessa esigibile, stante anche la mancata contestazione del carattere non adeguato degli investimenti di cui al dossier n.
304385.
Tuttavia, benché in conformità alla preferibile giurisprudenza di merito cui si intende prestare adesione non sia necessario procedere alla verifica del nesso causale tra violazione e danno in presenza di un'operazione non adeguata, poiché non sono le concrete e specifiche modalità esecutive dell'operazione d'investimento a venire in questione, ma il compimento stesso dell'operazione, atteso il pagina7 di 13 dovere dell'intermediario di astenersi in caso di operazione inadeguata, nel caso di specie alcun danno si
è in concreto verificato: è lo stesso consulente tecnico, infatti, a concludere nel senso che, anche qualora avesse investito in titolo di stato, e, quindi, in prodotti finanziari adeguati rispetto al AR profilo di rischio dell'investitore, la valorizzazione di questi ultimi all'ultima data di cui al rendiconto del dossier de quo (12.7.2019) “[…] non avrebbe dato risultati tanto diversi dalla realtà” (cfr. pag. 34 perizia). Il consulente tecnico ha confermato tale sua conclusione anche all'udienza cui ha reso allo scrivente
Giudice i chiarimenti richiesti in parte qua, per l'appunto dichiarando: “[…] quanto ai punti B.
3. e B.
4. della propria relazione conferma che non vi è stato sostanziale danno patrimoniale per gli investitori in quanto il ricalcolo effettuato con indici ritenuti dal ctu conformi alla profilatura di rischio degli attori dà un risultato sostanzialmente in linea con l'andamento della gestione.” (cfr. verbale udienza 20.3.2024).
In conclusione, quindi, con riferimento al contratto quadro dell'11.11.2016, pur a fronte dell'accertato inadempimento della al dovere di valutare l'adeguatezza degli investimenti, non può AR essere accolta la conseguente domanda di risarcimento del danno.
Venendo, quindi, alle domande proposte nei confronti sia di che della AR [...]
(quale incorporante la , secondo la ricostruzione prospettata Controparte_2 Controparte_3 dagli attori sussisterebbe la responsabilità – solidale – di ambedue le società per inadempimento, quanto alla prima, dei contratti di “consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzioni di ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, collocamento, servizi accessori e multicanalità diretta” sottoscritti sia dal sig.
che dalla sig.ra rispettivamente, in data 17.4.2015 e di cui al dossier n. 303784 (cfr. doc. Pt_1 Pt_2
2 citazione) e in data 23.12.2016 e di cui al dossier n. 304446 (cfr. doc. 11 citazione), e, quanto alla seconda, del contratto di mandato di brokeraggio assicurativo sottoscritto dalle medesime parti in data
2.4.2015 (cfr. doc. 3 citazione); in particolare, detto inadempimento sarebbe consistito nell'aver concordemente offerto agli investitori l'acquisto della polizza IV emessa dalla
[...]
(cfr. doc. 4 citazione), prodotto “[…] caratterizzato da un elevato grado di rischio e costi CP_6 esorbitanti” (cfr. pag. 16 conclusionale attori) e, quindi, non adeguato rispetto al loro profilo di rischio, cagionandogli un danno pari ad €. 217.399,70, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Prima di procedere all'esame di tali domande, è imprescindibile svolgere la seguente precisazione: queste per come proposte dagli attori hanno ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale delle due società convenute e, quindi, la condanna al risarcimento del danno conseguente.
Ad avviso di chi scrive, ed in applicazione del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., quale principio di carattere generale che informa l'intero processo civile, così circoscritto il thema decidendum, i due rapporti contrattuali, intercorsi tra gli odierni attori e la da un lato, e la AR
(ora , dall'altro, non potranno che essere vagliati Controparte_3 Controparte_2 separatamente l'uno dall'altro ed individualmente.
pagina8 di 13 Muovendo, quindi, dalla posizione di secondo le allegazioni attoree il relativo AR inadempimento ai contratti sopra richiamati – consistito, come detto, nell'acquisto della polizza IV emessa dalla – e, quindi, al dovere di valutazione di adeguatezza degli Controparte_6 investimenti proposti sarebbe comprovato da una serie di elementi di carattere tanto oggettivo che soggettivo, traibili dalla vicenda nel suo complesso;
più precisamente, ad avviso della difesa degli attori:
“Stiamo parlando di due società che al tempo della stipula dei contratti per cui è causa erano partner, condividevano in parte lo stesso nome (così da rafforzare nel consumatore l'idea di collegamento) e si servivano degli stessi agenti persone fisiche. […] (rappresentata dal non poteva non conoscere lo storico di prudente investimento dei CP_3 Per_1 sigg.ri presso (rappresentata da . (rappresentata dal non poteva Pt_1 CP_1 Per_1 CP_1 Per_1 non sapere che avrebbe proposto ai un prodotto assicurativo molto rischioso e non in linea con il loro profilo di Pt_1
Part rischio quando si è rivolta a (rappresentata dal per caldeggiare l'acquisto della polizza ” CP_3 Per_1
(cfr., da ultimo, pag. 1 replica attori).
Ad avviso di chi scrive tali allegazioni sono relative a circostanze di fatto che risultano del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento richiesto: in altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che dai contratti sopra richiamati non è derivata, a carico di AR alcuna delle obbligazioni il cui inadempimento sarebbe integrato dal comportamento di quest'ultima nei termini descritti dalla difesa degli attori.
Più precisamente, come visto, si tratta in ambedue i casi di contratti di “consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzioni di ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, collocamento, servizi accessori e multicanalità diretta” che, come noto, rientrano nell'ambito dei cc.dd. servizi ed attività d'investimento di cui all'art. 1, co. 5 T.U.F.. In tale elenco non è, viceversa, ricompresa la distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (di cui all'art. 1, co. 1, lett. w-bis) T.U.F. sempre nella versione ratione temporis applicabile), neppure quando svolta da intermediari, posto che essa ha ad oggetto prodotti non riconducibili al novero degli “strumenti finanziari” (ovverosia: “qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I” - cfr. art. 1, co. 2 T.U.F.), assunti dalla ridetta disposizione come oggetto necessario del “servizio di investimento”.
Pertanto, non derivando dai contratti quadro d'investimento del 17.4.2025 e del 23.12.2016 in capo ad alcun obbligo riferibile alla proposta e al successivo acquisto della polizza IV AR di cui si tratta alcuna responsabilità a carico di quest'ultima è configurabile, con conseguente rigetto delle relative domande.
Diversamente è a dirsi con riferimento all'altra società convenuta, la (ora Controparte_3 [...]
, alla quale gli odierni attori hanno conferito, con contratto sottoscritto in data Controparte_2
2.4.2015, mandato di brokeraggio assicurativo (cfr. doc. 3 citazione) ed in esecuzione del quale la ridetta polizza è stata proposta in sottoscrizione ai primi.
pagina9 di 13 Prima di procedere oltre, occorre svolgere un'ulteriore precisazione: la legge n. 262 del 28 dicembre
2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha introdotto nel T.U.F. l'art. 25-bis, rubricato “Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione” (che è stato poi successivamente modificato con il decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006). Per quanto in questa sede maggiormente rileva, la riferita norma primaria ha disposto l'applicazione degli artt. 21 e 23 T.U.F. (che dettano, rispettivamente, criteri generali di condotta e norme in tema di contratti) anche all'area costituita dalla distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, ad opera di soggetti abilitati e di imprese di assicurazione.
Pertanto, ferma restando – come sopra già posto in evidenza – la non riconducibilità di tale attività entro il novero dei servizi di investimento, ai soggetti che la prestano ed ai relativi contratti potrebbero, in teoria, applicarsi le norme tipiche di questi ultimi. A ben vedere, in realtà, all'esito della emanazione della Legge sul Risparmio, le regole dell'attività distributiva di prodotti assicurativi sono articolate fra il
Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e la regolamentazione di rango secondario adottata dall' , da un lato, ed il T.U.F. e la regolamentazione CONSOB, dall'altro; e l'operatività CP_8 dell'uno o dell'altro impianto di norme discende delle caratteristiche, rispettivamente, non finanziarie o finanziarie del prodotto assicurativo di cui si tratta, fermo restando che la disciplina soggettiva (anche) degli intermediari assicurativi (con obbligo, in particolare di iscrizione nel relativo registro), trova fonte diretta nello stesso Codice delle Assicurazioni e nella relativa disciplina di attuazione.
Venendo, quindi, alla polizza IV oggetto di causa, tenuto conto delle indicazioni fornite a tale riguardo dal consulente tecnico e, ancor prima, esaminato il contenuto dei documenti contrattuali versati in atti, ne risulta la natura giuridica di polizza di assicurazione di tipo Unit-linked, a premio unico e a vita intera. In particolare, in base alla regolamentazione contrattuale, una volta che gli assicurati avessero corrisposto il premio iniziale, lo stesso sarebbe stato investito in quote di un fondo d'investimento interno all'assicuratore (id est la ) e, Controparte_9 al verificarsi dell'evento dedotto (ossia la morte del rispettivo assicurato), quest'ultimo avrebbe corrisposto un importo pari al 101% del valore di riscatto del contratto.
La questione che si pone, e che costituisce il presupposto per l'individuazione della disciplina applicabile, attiene, quindi, alla corretta interpretazione di detto contratto al fine di stabilire se esso, al di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza IV sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l'evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore), oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull'assicurato); in altri termini, si tratta di verificare la sussistenza o meno nel caso di specie della funzione previdenziale.
A tale riguardo basti richiamare i principi sanciti dalla Suprema Corte (sentenza n. 3785 del 12.2.2024), per cui la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005), ossia a quelle che pagina10 di 13 soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana.
Più precisamente, le polizze unit-linked si possono classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato, ovverosia:
1. le polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
2. le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
3. nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento integrale al valore sottostante delle quote di investimento.
Si comprende, allora, che nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
Coerentemente con tali differenziazioni e connotati, all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 si è previsto che:
“rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero
a indici o ad altri valori di riferimento”, ricomprendendo, quindi, nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: come è stato puntualmente osservato, il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
In definitiva, il tratto qualificante risiede, quindi, nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei pagina11 di 13 premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana assurge a mero parametro temporale, impiegato, cioè, per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, risultando l'assunzione del relativo rischio è soltanto apparente.
In applicazione delle direttive interpretative sopra esposte (ed efficacemente espresse da un'ulteriore pronuncia del Supremo Consesso: ordinanza n. 9418 del 9.4.2024), poiché il contratto per cui è causa garantiva il valore del capitale versato (a titolo di premio) con l'incremento dell'1%, senza che, quindi, gravasse sull'assicurato il rischio di perdita dello stesso, lo stesso risulta evidentemente connotato da quella tipica funzione previdenziale che consente di sussumerlo entro la categoria dei prodotti assicurativi tout court e non degli strumenti finanziari.
Da tale qualificazione consegue altresì l'individuazione della disciplina applicabile unicamente in quella contenuta nel Codice delle Assicurazioni e nella regolamentazione secondaria adottata dall' , nella CP_8 versione vigente ratione temporis. In altri termini, è unicamente a tali norme (e non agli artt. 21 e 23 TUF) che deve aversi riguardo per valutare la diligenza impiegata dall'intermediario nell'esecuzione del rapporto, id est, nel caso di specie, della sola (ora , Controparte_3 Controparte_2 che ha operato, tra l'altro, in qualità di broker assicurativo.
A tale riguardo basti richiamare – in quanto corrette dal punto di vista giuridico – le conclusioni cui addiviene il consulente tecnico nella propria relazione: “Dall'esame dei documenti agli atti, non si rilevano violazioni formali della normativa In particolare: − il doc. 4 dell'Atto di costituzione comprova che CP_8 CP_1
l'intermediario nella sua veste di broker, ha consegnato ai signori l'informativa pre- Per_1 CP_10 contrattuale ex art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 […] − il documento Nota informativa sul prodotto allegato alla polizza agli atti (doc. 4 Comparsa ), all'art. 6 alle pagg. 3-4-5/12 illustra il rischio Pt_3 CP_1
d'investimento legati alla tipologia di prodotto” (cfr. pag. 13 relazione).
In conclusione, alcun inadempimento è ravvisabile nel comportamento tenuto da (ora Controparte_3
nell'esecuzione del contratto di mandato di brokeraggio assicurativo, Controparte_2 con conseguente rigetto delle domande proposte dagli attori.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto, per un verso, dell'accertato inadempimento di CP_1 al contratto quadro dell'11.11.2016 e, per altro verso, che la natura ibrida delle polizze unit linked
[...] ha determinato un lungo dibattito giurisprudenziale e che l'intervento nomofilattico risolutivo, operato dalla Suprema Corte con le pronunce sopra citate, è successivo all'introduzione del giudizio di cui si tratta, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite e di ctu, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
pagina12 di 13 Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- accerta l'inadempimento di in persona del l.r.p.t. al contratto quadro dell'11.11.2016; AR
- rigetta la domanda di risarcimento del danno conseguente a detto inadempimento;
- rigetta tutte le domande proposte nei confronti in persona del l.r.p.t. e di AR [...]
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite e le spese di ctu nella misura già liquidata con separato decreto.
Biella, 30.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina13 di 13