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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 21.01.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2768 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2021
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Vincenzo Federico ricorrente E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. elett.te dom.ta presso la sede legale dell'Ente, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Chiara Di Biase
e Domenico Sorrentino come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.05.2021 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto quanto segue: che nel 2003 l' convenuta lo aveva rimosso dall'incarico di Controparte_1
direttore medico sanitario per affidargliene altro di diverso ed inferiore livello professionale;
che da ciò era scaturito un contenzioso giudiziario conclusosi con una prima sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, a fronte dell'accertato demansionamento, condannava l a risarcire i danni subiti dal lavoratore a far data dall'8.10.2003 e fino al 9.05.2005; CP_2
che la Suprema Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza con rinvio, stabilendo che il risarcimento andava riconosciuto fino al 30.11.2007; che la Corte d'Appello di Napoli, all'esito del giudizio di rinvio, con la sentenza n. 7458/2018 aveva, quindi, definitivamente condannato l a risarcirgli il danno, da commisurarsi al 50% della retribuzione CP_2 mensile percepita dall'8.10.2003 al 30.11.2007; che nelle more dell'esecuzione forzata del titolo giudiziale, l'Azienda aveva effettuato due pagamenti per l'importo complessivo di €
132.477,31. Su tali premesse, ritenendo l'avvenuto pagamento non integralmente satisfattivo, ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto a versargli la somma residua di €
127.370,78 a titolo di differenza tra quanto già corrisposto dall' (€ 132.477,31) e CP_2 quanto effettivamente dovutogli (€ 259.848,09) in esecuzione della sentenza.
L' dal canto suo, ha recisamente contestato la fondatezza della domanda attorea, CP_2 evidenziando – nel merito – che “il ricorrente, in data 21.03.2013, notificava alla odierna resistente Atto di precetto, in data 26.07.2013 nuovo Atto di precetto ed ancora, nel medesimo giorno, anche un Ricorso per ottemperanza … Negli atti testé richiamati, il ricorrente, sviluppando i conteggi poneva a base di calcolo, come da sentenza, la retribuzione percepita, chiedendo il pagamento, in suo favore, dell'importo di €uro
52.666,31, importo dettagliato per singole voci (50% della retribuzione percepita nei mesi specificati in sentenza – interessi legali complessivamente maturati sui ratei della retribuzione – adeguamento capitale all'attualità) … L'importo di €uro 52.666,31, così come precettato sulla scorta del giudicato di cui alla sentenza n.ro 369/2012, fu versato nell'agosto dell'anno 2013, inserendolo nella busta paga del dr. ”; ha inoltre Per_1
dedotto che, con la sentenza nr. 7458/2018, era rimasta invariata la percentuale e la base di calcolo (50% retribuzione percepita), mentre erano aumentate le sole annualità di riferimento, ragion per cui “in ossequio al dispositivo della Sentenza … versava al ricorrente l'ulteriore somma di €uro 79.811,00 (danno ed interessi dal 10.05.2005 al
31.11.2007) …”.
Ciò posto, va subito evidenziato che il presente giudizio attiene alla richiesta di quantificazione della pretesa scaturente dalla sentenza nr. 7458/2018 della Corte
d'Appello di Napoli, con la quale l è stata condannata al risarcimento, in Controparte_3 favore di , del danno (da demansionamento) “da commisurarsi al 50% Parte_1 della retribuzione per ciascun mese percepita a decorrere dall'8.10.2003 al
30.11.2007, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo…” (cfr. all. 11 fascic. res.); in particolare, secondo la prospettazione attorea, l convenuta, sulla base di detta Controparte_1 pronuncia, avrebbe dovuto versare all'odierno ricorrente un importo pari alla retribuzione lorda maturata nel periodo indicato in sentenza, non già quello netto effettivamente (e pacificamente) corrispostogli.
Ebbene, i presupposti fattuali dell'azionata pretesa risultano documentalmente dimostrati.
Trattasi, pertanto, di verificare se l abbia effettivamente estinto l'intero debito CP_2
consacrato nella sentenza nr. 7458/2018, mediante la corresponsione dei primi 52.666,31 euro versati con lo stipendio di agosto 2013 (danni, interessi e adeguamento dall'8.10.2003 al 9.05.2005, come risultanti da sent. C.d.A. Napoli nr. 369/2012, due atti di precetto e pignoramento presso terzi), e dell'ulteriore somma di euro 79.811,00 (danno e interessi dal 10.05.2005 al 30.11.2007) di cui al mandato di pagamento BIPER Banca n.ro
2101210 del 19.05.2020 (cfr. all. 14).
Al riguardo, reputa questo giudice che almeno due siano gli argomenti dirimenti a favore della tesi difensiva dell' . Controparte_1
In primo luogo, l'interpretazione letterale del dispositivo della sentenza testè citata (50% della retribuzione per ciascun mese percepita) porta indiscutibilmente a ritenere che i giudici d'Appello abbiano inteso parametrare il risarcimento in relazione agli importi retributivi mensilmente percepiti dal lavoratore, ossia agli importi effettivamente pagati ed entrati nella sua sfera patrimoniale – calcolati, quindi, “al netto” delle ritenute fiscali e previdenziali – anziché alla retribuzione “lorda” contrattualmente spettante.
D'altro canto, il Collegio ben avrebbe potuto utilizzare altre espressioni, mutuandole dal linguaggio adoperato dal Legislatore per disciplinare altrettante ipotesi risarcitorie: si pensi al concetto di “retribuzione globale di fatto” o a quello di “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”; locuzioni, queste, tutte parimenti riferibili alla retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro.
Al contrario, nella sentenza della Corte d'Appello si fa chiaramente riferimento alla retribuzione concretamente percepita dal ricorrente;
peraltro, con l'ulteriore e non casuale precisazione che l'importo da dimezzare è quello (variabile) effettivamente versato al lavoratore “per ciascun mese”.
Né, del resto, il parametro utilizzato per quantificare il risarcimento appare incongruo, perché, da un lato, il consolidato principio di diritto a mente del quale i crediti del lavoratore vanno liquidati in sede giudiziale al lordo e non già al netto delle ritenute fiscali e previdenziali attiene all'accertamento e alla liquidazione del credito per differenze retributive, ossia alla quantificazione dell'esatto corrispettivo della prestazione lavorativa resa, mentre nella fattispecie in esame la retribuzione viene utilizzata solo in via parametrica per monetizzare il danno da risarcire;
dall'altro, non pare ultroneo ricordare che la liquidazione del danno, provato nella sua esistenza ma non dimostrabile nel suo preciso ammontare (come nel caso, appunto, del danno da demansionamento), va effettuata in via equitativa, e che proprio in ambito lavoristico il danno da inadempimento è spesso declinato per legge con modalità variabili, non rigidamente vincolate al rispetto di criteri di computo predeterminati.
Il secondo argomento che induce a ritenere corretta la prospettazione dell' consiste CP_2 nel rilevare che entrambi i pagamenti eseguiti dall' nelle more Controparte_1 dell'esecuzione forzata (rispettivamente, nel 2013 e nel 2020) risultano effettuati sulla base della quantificazione operata dallo stesso ricorrente, che negli atti di precetto (v. all. 5
e 6 fascic. e nei successivi pignoramenti (v. all. 12 e 15 fascic. notificati al CP_2 CP_2
datore di lavoro ha posto a base dei calcoli, come da sentenza, la retribuzione netta percepita;
salvo poi, in questa sede, dichiararsi (per la prima volta) ancora creditore di una somma pari quasi al doppio di quella richiesta in sede esecutiva.
Pertanto, in assenza di più puntuali deduzioni (e convincenti argomentazioni) sul punto, il ricorso va rigettato nel merito, con assorbimenti di ogni ulteriore profilo controverso.
Le spese vanno comunque compensate, tenuto conto del fatto che l'adempimento dell' è avvenuto nelle more del procedimento di esecuzione. CP_2
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 27.01.2025 Il giudice de lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino