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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NA RO, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pisa-Via
NA NI n. 49, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO CAMPO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca-Viale San
Concordio n. 823, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica di regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
1 CONCLUSIONI
Ricorrente: Conclude come da c.t.u. per quanto riguarda i profili dell'affido, frequentazione e regime di visite e come in atti per il mantenimento, dunque domandando di disporre a carico del Sig. un contributo per il CP_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, di €600,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie, di carattere medico, scolastico, sportivo e ricreativo, che, stante il totale disinteresse del Sig. non dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ma comunque CP_1 documentate da parte della Sig. Con vittoria di spese. Parte_1
Resistente: Conclude opponendosi alla revoca dell'affidamento congiunto dei minori ed favorevole Per_1 Per_2 a che gli stessi continuino a vivere con la madre nell'abitazione di relativa proprietà con la previsione di un diritto di visita che, previa predisposizione di un piano genitoriale, contempli la possibilità per esso resistente di frequentare i figli in orari compatibili con la propria attività lavorativa e anche senza la presenza della madre. Si oppone inoltre alla previsione dell'aumento del contributo di mantenimento, ritenendosi congruo quello attualmente in essere e rivendicando la necessità che le spese straordinarie vengano previamente concordate tra essi genitori. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 17.7.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1 domandato al Tribunale di Lucca, a modifica del precedente accordo trasfuso nel decreto
14.5.2021 del Tribunale di Lucca di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e nati a Pisa il 15.5.2019, di disporre: Per_2 Persona_3
l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, confermandone la prevalente collocazione presso di sé; modalità di frequentazione padre-figli sempre alla presenza della madre;
un contributo di mantenimento a carico del padre di €600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie senza alcun onere di preventivamente concordare le spese medesime, ma con solo obbligo di documentarle;
l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
A sostegno della domanda ha dedotto che: i figli erano nati da una brevissima relazione affettiva con il resistente, mai sfociata in convivenza, tanto che hanno vissuto con la sola madre fin dalla nascita, mentre il padre non ha mai nutrito per loro particolare interesse, partecipando in modo limitato anche alle spese per il loro mantenimento;
il padre aveva disatteso gli accordi trasfusi nell'ordinanza del 14.5.2021 (affido condiviso con prevalente collocazione presso la madre, frequentazione padre-figli martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30, contributo di mantenimento di
€500 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), fino ad interrompere del tutto ogni frequentazione ed a sottrarsi alla prestazione del consenso per le questioni sanitarie e burocratiche, quali l'avvio di un percorso di logopedia ed il rinnovo della carta di identità, oltre a
2 provvedere in modo discontinuo ed in ritardo al mantenimento;
la propria condizione economica era peggiorata, per la contrazione dei propri redditi ed i finanziamenti contratti per l'acquisto della casa e della vettura, oltre a debiti con l'Agenzia delle Entrate.
Si è costituito il quale ha domandato il rigetto della domanda e la conferma Controparte_1 delle condizioni già vigenti inter partes, deducendo: di aver in effetti avuto difficoltà ad acquisire piena ed adeguata consapevolezza del proprio ruolo genitoriale, dato che la gravidanza non era attesa e tra le parti non vi era stata alcuna relazione sentimentale;
di essere tuttavia stato oggetto di costante discredito da parte della ricorrente, con relegazione ad un ruolo del tutto marginale e comunque con una frequentazione regolare dei figli quantomeno sino al luglio 2023, quando vi era stato un litigio tra le parti dovuto all'acquisto di una piscina prefabbricata da giardino, di un colore che, a detta della ricorrente, non era stato gradito dai figli;
di ritenere che la ricorrente ostacolasse il rapporto con i figli;
di lavorare come dipendente della Lucca Edil e di corrispondere un canone di locazione in nero di €400 mensili.
All'udienza del 17.1.2025 il Tribunale, ferma la regolamentazione già esistente tra le parti, ha disposto c.t.u. in ordine alla capacità genitoriale.
All'udienza del 19.9.2025, la parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata rimessa in decisione.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In punto di affidamento dei figli minori, prevalente collocazione degli stessi e regolamentazione delle frequentazioni padre-figli si condividono e pienamente ratificano le conclusioni rassegnate dalla c.t.u.
Invero, il percorso logico e le argomentazioni poste dalla c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
L'accurata analisi delle dinamiche del nucleo familiare e l'osservazione delle relazioni genitori- figli ha condotto la c.t.u. a riscontrare che “la madre è risultata essere una buona figura materna, tutelante e rispondente, equilibrata con i figli e presente nelle fasi della loro crescita,
3 responsabile e attenta ai bisogni degli stessi. In merito alle capacità genitoriali, la madre soddisfa il criterio del genitore psicologico, posto che la stessa era e rimane il genitore di riferimento, quello che rappresenta la quotidianità dei minori e il fulcro della loro esistenza. Per quanto riguarda il criterio di riflessività, risulta soddisfatto nella madre, la quale ha mostrato empatia e comprensione dei bisogni/desideri dei figli”, mentre “il padre appare in ancora una fase iniziale di consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e prevalentemente autocentrato e irrigidito nell'enfatizzare la propria sofferenza personale che antepone al sentire dei figli. Si rileva, tuttavia, che nel proseguo dei colloqui peritali il sig. è apparso capace di CP_1 decentrarsi dal proprio punto di vista verso un'iniziale comprensione del sentire dei bimbi”.
Inoltre, “egli è risultato assente in momenti di vita significativi dei figli quali l'ingresso dei figli alla scuola materna e la loro frequentazione […] lo stato di salute e qualsiasi altra necessità dei minori violando in modo ripetuto gli obblighi di cura e sostegno”; analogamente, per quanto concerne la frequentazione con i minori “la pianificazione degli incontri padre-figli è risultata inoltre condizionata dalle esigenze lavorative paterne, da lui anteposte al calendario delle visite concordate. Tale modalità organizzativa ha inciso sulla regolarità della relazione genitoriale, generando discontinuità nella frequentazione e potenzialmente influenzando il senso di stabilità affettiva dei minori con possibili ripercussioni sul loro benessere emotivo e sulla qualità della relazione con la figura paterna”.
Conclude la consulente evidenziando che “per tutti i sopraelencati motivi appare opportuno suggerire il mantenimento della residenza dei figli presso l'abitazione materna e l'affido esclusivo rafforzato alla madre la quale già rappresenta uno stabile punto di riferimento per i figli”.
La decisione risulta del tutto condivisibile.
Con riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore, occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
4 In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore
(così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009).
Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
A tal fine, costituiscono comportamenti altamente sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio (Cass. n. 26587/2009), non solo la discontinuità con cui egli eserciti il diritto di visita nei confronti del minore, ma anche la totale inadempienza del padre all'obbligo di mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, tali circostanze, allegate dalla madre e peraltro non specificamente contestate dal padre, sono emerse nel corso dell'accertamento peritale, che ha condotto a riscontrare una certa immaturità del padre nell'esplicazione del suo ruolo genitoriale e la discontinuità dei rapporti con i minori (il padre si è anche dimenticato uno degli incontri calendarizzati dalla consulente), oltre alla difficoltà concreta di adottare decisioni nel loro interesse, per l'indisponibilità paterna ad una fattiva collaborazione.
In tal senso si è espressa anche la consulente, la quale ha riscontrato che “il padre ha confermato la sua effettiva assenza dalla vita dei figli nonostante affermi di pensare a loro ogni giorno. Pur considerando l'importanza della cogenitorialità, non sembrano sussistere, allo stato attuale, i presupposti per il mantenimento dell'affido condiviso a causa della negligenza operata dal padre ancora ancorato a schemi di pregiudizio personali e per lo stato d'ansia persistente che interferisce con il suo ruolo genitoriale”.
5 Pertanto, le peculiarità del caso inducono inoltre a ritenere, per i medesimi motivi esposti, che anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, sempre nell'ottica del loro superiore interesse, debbano essere adottate esclusivamente dalla madre.
Si conferma inoltre la prevalente collocazione dei minori presso la madre, la quale ha garantito loro un ambiente adeguato ai loro bisogni.
Con riferimento alle modalità di frequentazione padre-figli, occorre considerare il lungo periodo di interruzione delle frequentazioni, riferito dalle parti e la discontinuità che ha caratterizzato i rapporti sin dalla nascita dei bambini.
Per tale ragione, si ritengono utili e condivisibili i suggerimenti della consulente, la quale ha indicato le seguenti soluzioni: “previo accordo con la madre, si raccomanda al padre di riprendere e mantenere i contatti con i figli attraverso videochiamate con una frequenza minima di due volte alla settimana. La stabilità di queste interazioni risulta essenziale per mantenere un dialogo fluido e favorire un senso di vicinanza emotiva, contribuendo alla costruzione di un legame affettivo solido e rassicurante. Poiché attualmente sussiste la possibilità che il ripristino della relazione fra padre e figli possa subire nuovamente delle arbitrarie interruzioni, si suggerisce l'attivazione del servizio di educativa per il padre. Tale servizio ha lo scopo di vigilare sull'applicazione del calendario di frequentazione dei minori con il padre, cercando di garantire continuità agli stessi. Si propone, inizialmente, un incontro settimanale con l'educatore in uno spazio neutro della durata di 1 ora;
la madre effettuerà gli spostamenti di andata e ritorno così da offrire un senso di continuità genitoriale ai figli. Tale proposta si colloca in una dimensione evolutiva per essere indirizzata verso la predisposizione di incontri liberi. Qualora gli incontri tra il padre e i figli diventino regolari e si stabilisca un rapporto di continuità e stabilità, si potrà prevedere un ampliamento delle occasioni di frequentazione. In tal senso, si ritiene opportuno considerare la possibilità che il padre possa trascorrere con i figli una giornata durante le festività natalizie, come la vigilia di Natale, insieme agli zii paterni, favorendo così una maggiore integrazione familiare e il rafforzamento dei legami affettivi con tale ramo della famiglia”.
Si dispone pertanto la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del
Comune di residenza, per l'attivazione degli strumenti di supporto e sostegno suggeriti dalla
6 consulente ai fini dell'intermediazione degli incontri padre-figli e contestualmente la presa in carico della minore da parte dell' , “per favorire un processo di regolazione Per_2 CP_2 emotiva, sostenerla nel consolidamento di una maggiore sicurezza relazionale e promuovere strategie adattive nella gestione della separazione dalla madre e nelle interazioni sociali. Inoltre, un supporto specializzato potrebbe contribuire a prevenire l'evoluzione di queste difficoltà facilitando un percorso di crescita sereno e funzionale”.
Si invita inoltre il padre ad avviare un percorso di sostegno psicologico individuale, per meglio affrontare e gestire la relazione con i figli.
Sotto il profilo economico, si ritiene che la somma già stabilita dalle parti per il mantenimento dei minori, pari ad €500 mensili, sia congrua ed equamente determinata, alla luce delle rispettive condizioni reddituali.
Se è vero che la ricorrente ha visto ridursi i redditi mensili ed è mensilmente gravata dal rateo di
€290 per mutuo e di €184 per finanziamento auto, è parimenti da considerarsi che il resistente ha un reddito mensile di circa €1.500, oltre a sopportare costi per locazione (non sono documentati ma si suppone che, in mancanza di una casa di proprietà ed in difetto di ospitalità dei parenti sopporti effettivamente esborsi mensili di circa €400), stipendio che non consente di quantificare l'assegno in misura superiore ad €500 mensili per i due figli.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, si ritiene opportuno richiamare il protocollo in vigore presso questo Tribunale, invitando le parti a previamente concordare le spese, salve ragioni di particolare urgenza.
Non deve farsi luogo in questa sede a decisione alcuna sul rilascio o rinnovo di passaporto o carte di identità, materia di competenza del giudice tutelare, per i minori.
In ragione della natura e tipologia di giudizio e dell'istruttoria svolta nell'interesse dei minori, le spese di lite sono integralmente compensate.
Parimenti a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, sono poste le spese di c.t.u. A carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi c.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
7 - affida in via super-esclusiva e alla madre, con Controparte_3 Persona_3 domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- provvede come da parte motiva, recependo le conclusioni rassegnate dalla c.t.u., in punto di frequentazione padre-figli, conferendo all'uopo mandato al Servizio Sociale di
Lucca per l'intermediazione degli incontri padre-figli, disponendo che il Servizio relazioni semestralmente al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c.;
- dispone la presa in carico della minore da parte dell' Controparte_3 CP_2 territorialmente competente;
- invita il resistente ad intraprendere un percorso di supporto psicologico;
- pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma mensile di € 500 (€250 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone a carico delle parti in ragione del 50% le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 19.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NA RO, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pisa-Via
NA NI n. 49, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO CAMPO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca-Viale San
Concordio n. 823, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica di regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
1 CONCLUSIONI
Ricorrente: Conclude come da c.t.u. per quanto riguarda i profili dell'affido, frequentazione e regime di visite e come in atti per il mantenimento, dunque domandando di disporre a carico del Sig. un contributo per il CP_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, di €600,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie, di carattere medico, scolastico, sportivo e ricreativo, che, stante il totale disinteresse del Sig. non dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ma comunque CP_1 documentate da parte della Sig. Con vittoria di spese. Parte_1
Resistente: Conclude opponendosi alla revoca dell'affidamento congiunto dei minori ed favorevole Per_1 Per_2 a che gli stessi continuino a vivere con la madre nell'abitazione di relativa proprietà con la previsione di un diritto di visita che, previa predisposizione di un piano genitoriale, contempli la possibilità per esso resistente di frequentare i figli in orari compatibili con la propria attività lavorativa e anche senza la presenza della madre. Si oppone inoltre alla previsione dell'aumento del contributo di mantenimento, ritenendosi congruo quello attualmente in essere e rivendicando la necessità che le spese straordinarie vengano previamente concordate tra essi genitori. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 17.7.2024 e regolarmente notificato, ha Parte_1 domandato al Tribunale di Lucca, a modifica del precedente accordo trasfuso nel decreto
14.5.2021 del Tribunale di Lucca di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e nati a Pisa il 15.5.2019, di disporre: Per_2 Persona_3
l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, confermandone la prevalente collocazione presso di sé; modalità di frequentazione padre-figli sempre alla presenza della madre;
un contributo di mantenimento a carico del padre di €600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie senza alcun onere di preventivamente concordare le spese medesime, ma con solo obbligo di documentarle;
l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
A sostegno della domanda ha dedotto che: i figli erano nati da una brevissima relazione affettiva con il resistente, mai sfociata in convivenza, tanto che hanno vissuto con la sola madre fin dalla nascita, mentre il padre non ha mai nutrito per loro particolare interesse, partecipando in modo limitato anche alle spese per il loro mantenimento;
il padre aveva disatteso gli accordi trasfusi nell'ordinanza del 14.5.2021 (affido condiviso con prevalente collocazione presso la madre, frequentazione padre-figli martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30, contributo di mantenimento di
€500 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), fino ad interrompere del tutto ogni frequentazione ed a sottrarsi alla prestazione del consenso per le questioni sanitarie e burocratiche, quali l'avvio di un percorso di logopedia ed il rinnovo della carta di identità, oltre a
2 provvedere in modo discontinuo ed in ritardo al mantenimento;
la propria condizione economica era peggiorata, per la contrazione dei propri redditi ed i finanziamenti contratti per l'acquisto della casa e della vettura, oltre a debiti con l'Agenzia delle Entrate.
Si è costituito il quale ha domandato il rigetto della domanda e la conferma Controparte_1 delle condizioni già vigenti inter partes, deducendo: di aver in effetti avuto difficoltà ad acquisire piena ed adeguata consapevolezza del proprio ruolo genitoriale, dato che la gravidanza non era attesa e tra le parti non vi era stata alcuna relazione sentimentale;
di essere tuttavia stato oggetto di costante discredito da parte della ricorrente, con relegazione ad un ruolo del tutto marginale e comunque con una frequentazione regolare dei figli quantomeno sino al luglio 2023, quando vi era stato un litigio tra le parti dovuto all'acquisto di una piscina prefabbricata da giardino, di un colore che, a detta della ricorrente, non era stato gradito dai figli;
di ritenere che la ricorrente ostacolasse il rapporto con i figli;
di lavorare come dipendente della Lucca Edil e di corrispondere un canone di locazione in nero di €400 mensili.
All'udienza del 17.1.2025 il Tribunale, ferma la regolamentazione già esistente tra le parti, ha disposto c.t.u. in ordine alla capacità genitoriale.
All'udienza del 19.9.2025, la parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata rimessa in decisione.
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In punto di affidamento dei figli minori, prevalente collocazione degli stessi e regolamentazione delle frequentazioni padre-figli si condividono e pienamente ratificano le conclusioni rassegnate dalla c.t.u.
Invero, il percorso logico e le argomentazioni poste dalla c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
L'accurata analisi delle dinamiche del nucleo familiare e l'osservazione delle relazioni genitori- figli ha condotto la c.t.u. a riscontrare che “la madre è risultata essere una buona figura materna, tutelante e rispondente, equilibrata con i figli e presente nelle fasi della loro crescita,
3 responsabile e attenta ai bisogni degli stessi. In merito alle capacità genitoriali, la madre soddisfa il criterio del genitore psicologico, posto che la stessa era e rimane il genitore di riferimento, quello che rappresenta la quotidianità dei minori e il fulcro della loro esistenza. Per quanto riguarda il criterio di riflessività, risulta soddisfatto nella madre, la quale ha mostrato empatia e comprensione dei bisogni/desideri dei figli”, mentre “il padre appare in ancora una fase iniziale di consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e prevalentemente autocentrato e irrigidito nell'enfatizzare la propria sofferenza personale che antepone al sentire dei figli. Si rileva, tuttavia, che nel proseguo dei colloqui peritali il sig. è apparso capace di CP_1 decentrarsi dal proprio punto di vista verso un'iniziale comprensione del sentire dei bimbi”.
Inoltre, “egli è risultato assente in momenti di vita significativi dei figli quali l'ingresso dei figli alla scuola materna e la loro frequentazione […] lo stato di salute e qualsiasi altra necessità dei minori violando in modo ripetuto gli obblighi di cura e sostegno”; analogamente, per quanto concerne la frequentazione con i minori “la pianificazione degli incontri padre-figli è risultata inoltre condizionata dalle esigenze lavorative paterne, da lui anteposte al calendario delle visite concordate. Tale modalità organizzativa ha inciso sulla regolarità della relazione genitoriale, generando discontinuità nella frequentazione e potenzialmente influenzando il senso di stabilità affettiva dei minori con possibili ripercussioni sul loro benessere emotivo e sulla qualità della relazione con la figura paterna”.
Conclude la consulente evidenziando che “per tutti i sopraelencati motivi appare opportuno suggerire il mantenimento della residenza dei figli presso l'abitazione materna e l'affido esclusivo rafforzato alla madre la quale già rappresenta uno stabile punto di riferimento per i figli”.
La decisione risulta del tutto condivisibile.
Con riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore, occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
4 In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore
(così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009).
Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
A tal fine, costituiscono comportamenti altamente sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio (Cass. n. 26587/2009), non solo la discontinuità con cui egli eserciti il diritto di visita nei confronti del minore, ma anche la totale inadempienza del padre all'obbligo di mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, tali circostanze, allegate dalla madre e peraltro non specificamente contestate dal padre, sono emerse nel corso dell'accertamento peritale, che ha condotto a riscontrare una certa immaturità del padre nell'esplicazione del suo ruolo genitoriale e la discontinuità dei rapporti con i minori (il padre si è anche dimenticato uno degli incontri calendarizzati dalla consulente), oltre alla difficoltà concreta di adottare decisioni nel loro interesse, per l'indisponibilità paterna ad una fattiva collaborazione.
In tal senso si è espressa anche la consulente, la quale ha riscontrato che “il padre ha confermato la sua effettiva assenza dalla vita dei figli nonostante affermi di pensare a loro ogni giorno. Pur considerando l'importanza della cogenitorialità, non sembrano sussistere, allo stato attuale, i presupposti per il mantenimento dell'affido condiviso a causa della negligenza operata dal padre ancora ancorato a schemi di pregiudizio personali e per lo stato d'ansia persistente che interferisce con il suo ruolo genitoriale”.
5 Pertanto, le peculiarità del caso inducono inoltre a ritenere, per i medesimi motivi esposti, che anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, sempre nell'ottica del loro superiore interesse, debbano essere adottate esclusivamente dalla madre.
Si conferma inoltre la prevalente collocazione dei minori presso la madre, la quale ha garantito loro un ambiente adeguato ai loro bisogni.
Con riferimento alle modalità di frequentazione padre-figli, occorre considerare il lungo periodo di interruzione delle frequentazioni, riferito dalle parti e la discontinuità che ha caratterizzato i rapporti sin dalla nascita dei bambini.
Per tale ragione, si ritengono utili e condivisibili i suggerimenti della consulente, la quale ha indicato le seguenti soluzioni: “previo accordo con la madre, si raccomanda al padre di riprendere e mantenere i contatti con i figli attraverso videochiamate con una frequenza minima di due volte alla settimana. La stabilità di queste interazioni risulta essenziale per mantenere un dialogo fluido e favorire un senso di vicinanza emotiva, contribuendo alla costruzione di un legame affettivo solido e rassicurante. Poiché attualmente sussiste la possibilità che il ripristino della relazione fra padre e figli possa subire nuovamente delle arbitrarie interruzioni, si suggerisce l'attivazione del servizio di educativa per il padre. Tale servizio ha lo scopo di vigilare sull'applicazione del calendario di frequentazione dei minori con il padre, cercando di garantire continuità agli stessi. Si propone, inizialmente, un incontro settimanale con l'educatore in uno spazio neutro della durata di 1 ora;
la madre effettuerà gli spostamenti di andata e ritorno così da offrire un senso di continuità genitoriale ai figli. Tale proposta si colloca in una dimensione evolutiva per essere indirizzata verso la predisposizione di incontri liberi. Qualora gli incontri tra il padre e i figli diventino regolari e si stabilisca un rapporto di continuità e stabilità, si potrà prevedere un ampliamento delle occasioni di frequentazione. In tal senso, si ritiene opportuno considerare la possibilità che il padre possa trascorrere con i figli una giornata durante le festività natalizie, come la vigilia di Natale, insieme agli zii paterni, favorendo così una maggiore integrazione familiare e il rafforzamento dei legami affettivi con tale ramo della famiglia”.
Si dispone pertanto la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del
Comune di residenza, per l'attivazione degli strumenti di supporto e sostegno suggeriti dalla
6 consulente ai fini dell'intermediazione degli incontri padre-figli e contestualmente la presa in carico della minore da parte dell' , “per favorire un processo di regolazione Per_2 CP_2 emotiva, sostenerla nel consolidamento di una maggiore sicurezza relazionale e promuovere strategie adattive nella gestione della separazione dalla madre e nelle interazioni sociali. Inoltre, un supporto specializzato potrebbe contribuire a prevenire l'evoluzione di queste difficoltà facilitando un percorso di crescita sereno e funzionale”.
Si invita inoltre il padre ad avviare un percorso di sostegno psicologico individuale, per meglio affrontare e gestire la relazione con i figli.
Sotto il profilo economico, si ritiene che la somma già stabilita dalle parti per il mantenimento dei minori, pari ad €500 mensili, sia congrua ed equamente determinata, alla luce delle rispettive condizioni reddituali.
Se è vero che la ricorrente ha visto ridursi i redditi mensili ed è mensilmente gravata dal rateo di
€290 per mutuo e di €184 per finanziamento auto, è parimenti da considerarsi che il resistente ha un reddito mensile di circa €1.500, oltre a sopportare costi per locazione (non sono documentati ma si suppone che, in mancanza di una casa di proprietà ed in difetto di ospitalità dei parenti sopporti effettivamente esborsi mensili di circa €400), stipendio che non consente di quantificare l'assegno in misura superiore ad €500 mensili per i due figli.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, si ritiene opportuno richiamare il protocollo in vigore presso questo Tribunale, invitando le parti a previamente concordare le spese, salve ragioni di particolare urgenza.
Non deve farsi luogo in questa sede a decisione alcuna sul rilascio o rinnovo di passaporto o carte di identità, materia di competenza del giudice tutelare, per i minori.
In ragione della natura e tipologia di giudizio e dell'istruttoria svolta nell'interesse dei minori, le spese di lite sono integralmente compensate.
Parimenti a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, sono poste le spese di c.t.u. A carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi c.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
7 - affida in via super-esclusiva e alla madre, con Controparte_3 Persona_3 domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- provvede come da parte motiva, recependo le conclusioni rassegnate dalla c.t.u., in punto di frequentazione padre-figli, conferendo all'uopo mandato al Servizio Sociale di
Lucca per l'intermediazione degli incontri padre-figli, disponendo che il Servizio relazioni semestralmente al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c.;
- dispone la presa in carico della minore da parte dell' Controparte_3 CP_2 territorialmente competente;
- invita il resistente ad intraprendere un percorso di supporto psicologico;
- pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma mensile di € 500 (€250 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone a carico delle parti in ragione del 50% le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 19.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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