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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 635/2021
tra
[...]
Parte_1
PARTI RICORRENTI
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 13 maggio 2025, alle ore 9.45, innanzi al dr. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. DAVIDE IOBBI Parte_1
Per , Controparte_1 la dr. Controparte_2
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.23, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 635/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. IOBBI DAVIDE Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' di Lucca-Massa Carrara, ri- Controparte_1
cevuta la richiesta di intervento da parte di Parte_2
in data 18 giugno 2019, ebbe ad avviare la propria attività
[...]
ispettiva a carico della società procedendo al pri- Parte_1 mo accesso in data 29 ottobre 2018, come risultante dalla docu- mentazione in atti.
Nel corso dell'attività ispettiva vennero assunte informazioni sia dalla sia da altri soggetti che risultavano poter essere a Pt_3
conoscenza dei fatti.
Al termine dell'attività svolta l' ha redatto il Verbale CP_1
Unico di Accertamento e Notificazione n. LU00000/2019-142-01 dd. 28 febbraio 2019, notificato in data 7 marzo 2019 sia alla socie- tà che al suo legale rappresentante responsabile delle Parte_1
violazioni contestate.
Nel Verbale il resistente contestava alla società CP_1 Pt_1
di aver occupato presso il proprio punto vendita di Parte_1
dal 1 febbraio 2015 al 31 Parte_4
marzo 2015 e dal 1 aprile 2105 al 30 aprile 2017 con occupazione part-time per 3 giorni alla settimana, in quanto assunta da altra società, Vista Master s.r.l. contestando l'illecita somministrazione di personale.
Non avendo provveduto il responsabile della condotta sanzionata e neppure la società, solidalmente responsabile, al versamento della sanzione in misura ridotta, l'Ispettorato Territoriale del La- voro di Lucca-Massa Carrara emetteva Ordinanza-Ingiunzione n.
440/2021 prot. N. 18008 dd. 4 agosto 2021, notificata sia al respon- sabile sia alla società solidalmente responsabile in da- Parte_1
ta 10 agosto 2021. Avverso a quest'ultimo atto, e la pro- Parte_1 Parte_1
ponevano ricorso dd. 9 settembre 2021, depositato in pari data, con il quale eccepivano l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per man- canza dei requisiti essenziali, l'intervenuta decadenza e/o pre- scrizione, l'insufficiente indicazione delle fonti di prova a soste- gno della stessa e, infine, l'illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata, in violazione della L. 689/1981 art. 11 e della circolare ministero del lavoro n. 121/1988.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
chiedendo la reiezione dell'opposizione
[...]
proposta e la conferma dell'Ordinanza-Ingiunzione emessa.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni circa la nulli- tà/annullabilità dell'Ordinanza-Ingiunzioni per mancanza degli elementi essenziali (omessa od insufficiente motivazione) e deca- denza/prescrizione, per passare poi al merito.
Per quanto attiene l'eccepita mancanza degli elementi essenziali dell'atto impugnato, va precisato che la stessa è incentrata essen- zialmente sulla motivazione, per la quale parte ricorrente sostiene che l'atto avrebbe dovuto “indicarne le modalità, le tempistiche e la condotta attraverso cui si sarebbe realizzato l'illecito” e nell'atto sareb- be mancata la “indicazione della ricostruzione fattuale della condotta illecita e delle modalità attraverso le quali questa si sia consumata, la precisa indicazione delle circostanze nelle quali si sarebbe verificata la condotta sanzionata renda del tutto insufficiente – se non addirittura omessa – la motivazione del provvedimento dell' ”. Controparte_1
Agli atti del giudizio risulta oltre all'Ordinanza-Ingiunzione op- posta, anche il Verbale Unico di Accertamento e di Notificazione.
Dall'esame di detti documenti, la sanzione confluita nella
[...]
impugnata risulta sufficientemente motivata Controparte_4
ed argomentata.
Infatti, con il Verbale Unico di Accertamento e di Notificazione,
l' ha individuato nel dettaglio le giornate lavorative CP_1
che ritiene dalla a favore della società, sia per quanto at- Parte_5
tiene al primo periodo, febbraio e marzo 2015, nel quale non era dipendente di alcun soggetto, sia per il periodo successivo quan- do la è stata assunta dalla società Vista Master s.r.l. per Parte_5
la quale si ritiene sussistente la somministrazione di personale.
Sempre in via preliminare, occorre pronunziare in merito alla ec- cepita decadenza/prescrizione della pretesa previdenziale azio- nata.
Sul piano dei principi non vi è dubbio che dovrebbe esserci la pressoché immediatezza tra illecito e sua contestazione, proprio perché, anche nel caso di sanzione amministrativa, la funzione punitiva deve essere il più possibile rapida.
Non vi è dubbio, però, che nel rispetto dei diritti di ogni soggetto, chi è preposto alla verifica e, poi, alla eventuale irrogazione della sanzione deve farlo con la dovuta ponderazione e non emettere provvedimenti sanzionatori senza una adeguata ed approfondita valutazione.
Non solo, ma in materia di illecito amministrativo occorre che la
“rapidità” vi sia tra la sua commissione e la sua contestazione e questa al fine di consentire di interrompere immediatamente la condotta sanzionata, vieppiù laddove la sanzione viene commina- ta in ragione di ogni giorno di ritardo.
L'esposizione temporale della fase accertativa operata da parte ri- corrente, oltre che documentale, non è stata contestata dal resi- stente.
Il lasso di tempo intercorso tra l'avvio dell'accertamento e la sua conclusione è congruo e non determina alcuna lesione dei diritti della società verificata, nonché dei ricorrenti sanzionati anche sul presupposto che la violazione contestata è relativa al periodo pre- cedente all'avvio della verifica;
pertanto, l'intervallo intercorso non ha inciso in alcun modo nella sanzione e non ha determinato alcun danno a carico delle ricorrenti.
Sul punto l'orientamento maggioritario, condiviso appieno da questo giudice, indica come “in materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elemen- ti, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verifi- care l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita. In caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (art. 14, comma 2, l. n. 689 del
1981).
Pertanto, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'ac- certamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti del caso.”
(Cassazione sez. II 9 febbraio 2024 n. 3712).
Sullo stesso orientamento, “in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di ap- plicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura san- zionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981. Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irroga- zione della sanzione, non sussiste (se non all'articolo 14, in tema di con- testazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabili- to nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado che, però, nella materia delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, non è dato rinvenire, trattandosi del termine per la conclusione del pro- cedimento (pari duecento giorni) stabilito non da una norma di legge, ma da un regolamento interno (e cioè l'articolo 4, comma 2, del Regola- mento n. 18750, come modificato dalla delibera Consob n. 19158 CP_5
del 29 maggio 2015), di per sé inidoneo a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981.“ (Cassazione sez. II 11 gennaio 2024 n. 1154)
Ed ancora “il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera cono- scenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle opera- zioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contesta- zione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della viola- zione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua mate- rialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va indivi- duato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a ve- rificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazio- ne. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utiliz- zato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del ca- so, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se corretta- mente motivato.” (Cassazione sez. II 19 ottobre 2023 n. 29068)
Infine “in materia di sanzioni amministrative, ciò che assume rilevanza ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti.” (Consiglio di Stato sez. VI 12 gen- naio 2023 n. 410).
Questo giudice ritiene che la valutazione temporale vada fatta tra la data relativa all'ultimo verbale interlocutorio (18 dicembre
2018) e la successiva adozione del Verbale Unico di Accertamento
e Notificazione (7 marzo 2019) e che questo rispetti il disposto normativo.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione, anche questa eccezione
è infondata.
La stessa non si è utilmente completata, posto che i periodi in con- testazione sono dal febbraio 2015 ad aprile 2017 e che il Verbale di
Accertamento e Notificazione del febbraio 2019 è intervenuto prima del completamento della prescrizione, interrompendola e che la stessa non si era completata neppure entro la notifica della
Ordinanza-Ingiunzione impugnata, avvenuta nell'agosto 2021.
Superate le eccezioni di cui sopra, va valutato il merito della fatti- specie.
Esaminati gli atti di causa e segnatamente le dichiarazioni assunte in sede ispettiva e la loro pressoché totale conferma in sede testi- moniale sotto il vincolo del giuramento, risulta provato che la so- cietà abbia occupato, in violazione delle norme ci-Parte_1 tate nell'Ordinanza-Ingiunzione opposte, la lavoratrice
[...]
Parte_6
A nulla rileva la circostanza che la stessa fosse dipendente di altra società, la Vista Master s.r.l., dalla quale ha ricevuto il compenso pattuito e nulla avrebbe a rivendicare a tale titolo come dichiarato dai ricorrenti.
Infatti, risultata provata la prestazione lavorativa presso la
[...]
e contestata la somministrazione illecita, questa è la Parte_1
condotta, nelle articolate contestazioni e sanzioni, da valutare.
Si aggiunga anche che le due società, pur avendo una autonomia formale, facevano capo alla medesima proprietà ed avevano il medesimo amministratore.
E' ben ovvio che in tale contesto, quanto la lavoratrice si è vista impartire la disposizione di recarsi da un negozio all'altro e vice- versa, abbia eseguito quanto richiesto;
contestualmente appare, per converso, poco credibile che la si sia recata sua Parte_5
sponte e per semplice rapporto di amicizia presso il negozio della
Parte_1
Le condotte sanzionate risultano, pertanto, provate con conferma in punto an delle sanzioni irrogate.
Da ultimo va esaminato se dette sanzioni siano congrue e motiva- te;
sul punto, parte ricorrente ha eccepito la violazione della circo- lare del Ministero del Lavoro n. 121/1988.
E' noto l'orientamento di questo giudice che attribuisce alle circo- lari ed ai messaggi degli enti pubblici valenza limitata al rapporto interno tra la P.A. ed i propri dipendenti non potendo gli stessi, atti amministrativi e di parte, assurgere a legge imperativa, nep- pure in via interpretativa.
Detti atti rappresentano una interpretazione equiparabile alla
“dottrina” che viene liberamente valutata dal giudicante e, se del caso, condivisa dallo stesso.
Questo principio vale e viene applicato su tutte le circolari senza distinzione se il disposto richiamato sia favorevole alla prospetta- zione di una parte oppure all'altra.
Questo giudice ritiene, quindi, di valutare le modalità di determi- nazione della sanzione ed i relativi calcoli, così come documentati ancora in sede di costituzione da parte dell' . CP_1
Per quanto riguarda la sanzione di cui al punto 1 si rileva come il resistente abbia indicato che nella determinazione del- CP_1
la sanzione sia partito da minimo della sanzione, aumentato per effetto della aggravante dell'omissione e diminuito per effetto del- la condotta collaborativa tenuta dall'azienda; questo giudice valu- tata la sanzione nel suo complesso ritiene che la sanzione sia con- grua e pienamente legittima e che, pertanto, vada confermata.
Per quanto riguarda le sanzioni di cui al punto 2 si si rileva come il resistente abbia indicato che nella determinazione CP_1
della sanzione sia partito da minimo della sanzione, aumentato per effetto della aggravante dell'omissione per la parte fissa, oltre alla maggiorazione di Euro 195,00 per ogni giorno di lavoro. Questo giudice ritiene congrua e pienamente legittima la deter- minazione della parte “fissa” in Euro 3.997,50, mentre deve essere rivista la sanzione per giornate lavorative.
L' ha calcolato in 5 giorni lavorativi settimanali il pe- CP_1
riodo lavorativo “al nero” dal 1 febbraio al 31 marzo 2015; detto conteggio non tiene conto delle giornate di ferie ed ex festività maturate e che, in assenza di allegazioni contrarie, vanno ritenute godute dalla lavoratrice in misura complessiva di 5 giorni.
Pertanto, la sanzione indicata in 8.190,00 va rideterminata in Euro
7.215,00, portando il totale di Euro 12.187,50 (indicato nella rdi- nanza-Ingiuzione nelle due voci di 9.375,00 + 2.812,50) ad Euro
11.212,50.
Da ultimo, considerazione simile può essere svolta circa il godi- mento delle ferie ed ex festività, oltre che ai normali periodi di chiusura degli esercizi commerciali, per il successivo periodo di illecita somministrazione e che quanto sopra argomentato sia ap- plicabile anche per la sanzione del punto 3, fissata in Euro
14.400,00.
L' ha ricostruito le settimane lavorative rispettivamen- CP_1
te in 102 per il 2015, 150 per il 2016 e 36 per il 2017, ritenendo suf- ficiente la dichiarazione della di aver lavorato 3 giorni al- Pt_3
la settimana per la Parte_1
Se da una parte si ritiene di condividere detto assunto e, quindi, sufficientemente provata la prestazione lavorativa nei limiti di cui sopra, dall'altra non si può far conseguire, a detta presunzione l'ulteriore presunzione che la lavoratrice non abbia goduto delle ferie e delle ex festività, per di più come già detto in assenza di al- legazioni sul punto o di prova contraria.
Pertanto, si ritiene equo rideterminare le giornate lavorative sulla base delle settimane indicate in verbale, da cui decurtare sia le giornate di chiusura per festività (Natale, fine anno, Pasqua) sia quelle godute per ferie od ex festività.
Si può ritenere quanto alle giornate di chiusura che esse incidano in misura di 2 settimane su 52 lavorative;
per quanto riguarda le ferie e festività in misura di 32 giornate lavorative mensili.
L'applicazione di quanto sopra, determina che le giornate siano rideterminate in 77 (in luogo di 102) per il 2015, in 113 (in luogo di
150) per il 2016 ed in 28 (in luogo di 36) per il 2017, quindi, com- plessivamente 218 giornate
La relativa sanzione va determinata, pertanto, in Euro 10.900,00 anziché Euro 14.400,00.
In conclusione le sanzioni irrogate vengono rideterminate come sopra, nella somma complessiva di Euro 22.817,50.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, co- sì come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto ge- nerale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soccombenza re- ciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, si ritiene che alla luce di quanto ar- gomentato, con la rideterminazione delle sanzioni sussistano va- lidi motivi per derogare dal disposto codicistico, compensando le stesse nella misura di 1/4 e ponendo i restanti 3/4 a carico delle parti soccombenti e si liquidano, tenuto conto dell'attività svolta e dell'importanza della causa, come da dispositivo con l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00, compensi in misura media per le voci 1, 2 e 3 e minima per la voce 4, con la ri- duzione del 20% così come prevista dall'art. 9 co. 2 D. Lgs. n.
149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) conferma in parte an debeatur l'Ordinanza-Ingiunzione n.
440/2021 prot. N. 18008 dd. 4 agosto 2021 a carico di Parte_1
e della quale obbligato solidale, rideterminando le Parte_1
sanzioni in complessivi Euro 22.817,50, oltre ad accessori di legge;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/4 e condanna e in persona del legale rap- Parte_1 Parte_1
presentante in carica, in solido tra loro, al pagamento dei residui
3/4 a favore del resistente Controparte_6
che, previa riduzione ai sensi dell'art. 9 co.
[...]
2 D. Lgs. n. 149/2015, si determinano in Euro 3.400,00 per com- pensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 13 maggio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 635/2021
tra
[...]
Parte_1
PARTI RICORRENTI
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 13 maggio 2025, alle ore 9.45, innanzi al dr. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. DAVIDE IOBBI Parte_1
Per , Controparte_1 la dr. Controparte_2
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.23, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 635/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. IOBBI DAVIDE Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' di Lucca-Massa Carrara, ri- Controparte_1
cevuta la richiesta di intervento da parte di Parte_2
in data 18 giugno 2019, ebbe ad avviare la propria attività
[...]
ispettiva a carico della società procedendo al pri- Parte_1 mo accesso in data 29 ottobre 2018, come risultante dalla docu- mentazione in atti.
Nel corso dell'attività ispettiva vennero assunte informazioni sia dalla sia da altri soggetti che risultavano poter essere a Pt_3
conoscenza dei fatti.
Al termine dell'attività svolta l' ha redatto il Verbale CP_1
Unico di Accertamento e Notificazione n. LU00000/2019-142-01 dd. 28 febbraio 2019, notificato in data 7 marzo 2019 sia alla socie- tà che al suo legale rappresentante responsabile delle Parte_1
violazioni contestate.
Nel Verbale il resistente contestava alla società CP_1 Pt_1
di aver occupato presso il proprio punto vendita di Parte_1
dal 1 febbraio 2015 al 31 Parte_4
marzo 2015 e dal 1 aprile 2105 al 30 aprile 2017 con occupazione part-time per 3 giorni alla settimana, in quanto assunta da altra società, Vista Master s.r.l. contestando l'illecita somministrazione di personale.
Non avendo provveduto il responsabile della condotta sanzionata e neppure la società, solidalmente responsabile, al versamento della sanzione in misura ridotta, l'Ispettorato Territoriale del La- voro di Lucca-Massa Carrara emetteva Ordinanza-Ingiunzione n.
440/2021 prot. N. 18008 dd. 4 agosto 2021, notificata sia al respon- sabile sia alla società solidalmente responsabile in da- Parte_1
ta 10 agosto 2021. Avverso a quest'ultimo atto, e la pro- Parte_1 Parte_1
ponevano ricorso dd. 9 settembre 2021, depositato in pari data, con il quale eccepivano l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per man- canza dei requisiti essenziali, l'intervenuta decadenza e/o pre- scrizione, l'insufficiente indicazione delle fonti di prova a soste- gno della stessa e, infine, l'illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata, in violazione della L. 689/1981 art. 11 e della circolare ministero del lavoro n. 121/1988.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
chiedendo la reiezione dell'opposizione
[...]
proposta e la conferma dell'Ordinanza-Ingiunzione emessa.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni circa la nulli- tà/annullabilità dell'Ordinanza-Ingiunzioni per mancanza degli elementi essenziali (omessa od insufficiente motivazione) e deca- denza/prescrizione, per passare poi al merito.
Per quanto attiene l'eccepita mancanza degli elementi essenziali dell'atto impugnato, va precisato che la stessa è incentrata essen- zialmente sulla motivazione, per la quale parte ricorrente sostiene che l'atto avrebbe dovuto “indicarne le modalità, le tempistiche e la condotta attraverso cui si sarebbe realizzato l'illecito” e nell'atto sareb- be mancata la “indicazione della ricostruzione fattuale della condotta illecita e delle modalità attraverso le quali questa si sia consumata, la precisa indicazione delle circostanze nelle quali si sarebbe verificata la condotta sanzionata renda del tutto insufficiente – se non addirittura omessa – la motivazione del provvedimento dell' ”. Controparte_1
Agli atti del giudizio risulta oltre all'Ordinanza-Ingiunzione op- posta, anche il Verbale Unico di Accertamento e di Notificazione.
Dall'esame di detti documenti, la sanzione confluita nella
[...]
impugnata risulta sufficientemente motivata Controparte_4
ed argomentata.
Infatti, con il Verbale Unico di Accertamento e di Notificazione,
l' ha individuato nel dettaglio le giornate lavorative CP_1
che ritiene dalla a favore della società, sia per quanto at- Parte_5
tiene al primo periodo, febbraio e marzo 2015, nel quale non era dipendente di alcun soggetto, sia per il periodo successivo quan- do la è stata assunta dalla società Vista Master s.r.l. per Parte_5
la quale si ritiene sussistente la somministrazione di personale.
Sempre in via preliminare, occorre pronunziare in merito alla ec- cepita decadenza/prescrizione della pretesa previdenziale azio- nata.
Sul piano dei principi non vi è dubbio che dovrebbe esserci la pressoché immediatezza tra illecito e sua contestazione, proprio perché, anche nel caso di sanzione amministrativa, la funzione punitiva deve essere il più possibile rapida.
Non vi è dubbio, però, che nel rispetto dei diritti di ogni soggetto, chi è preposto alla verifica e, poi, alla eventuale irrogazione della sanzione deve farlo con la dovuta ponderazione e non emettere provvedimenti sanzionatori senza una adeguata ed approfondita valutazione.
Non solo, ma in materia di illecito amministrativo occorre che la
“rapidità” vi sia tra la sua commissione e la sua contestazione e questa al fine di consentire di interrompere immediatamente la condotta sanzionata, vieppiù laddove la sanzione viene commina- ta in ragione di ogni giorno di ritardo.
L'esposizione temporale della fase accertativa operata da parte ri- corrente, oltre che documentale, non è stata contestata dal resi- stente.
Il lasso di tempo intercorso tra l'avvio dell'accertamento e la sua conclusione è congruo e non determina alcuna lesione dei diritti della società verificata, nonché dei ricorrenti sanzionati anche sul presupposto che la violazione contestata è relativa al periodo pre- cedente all'avvio della verifica;
pertanto, l'intervallo intercorso non ha inciso in alcun modo nella sanzione e non ha determinato alcun danno a carico delle ricorrenti.
Sul punto l'orientamento maggioritario, condiviso appieno da questo giudice, indica come “in materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elemen- ti, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verifi- care l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita. In caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (art. 14, comma 2, l. n. 689 del
1981).
Pertanto, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'ac- certamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti del caso.”
(Cassazione sez. II 9 febbraio 2024 n. 3712).
Sullo stesso orientamento, “in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di ap- plicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura san- zionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981. Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irroga- zione della sanzione, non sussiste (se non all'articolo 14, in tema di con- testazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabili- to nell'articolo 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado che, però, nella materia delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, non è dato rinvenire, trattandosi del termine per la conclusione del pro- cedimento (pari duecento giorni) stabilito non da una norma di legge, ma da un regolamento interno (e cioè l'articolo 4, comma 2, del Regola- mento n. 18750, come modificato dalla delibera Consob n. 19158 CP_5
del 29 maggio 2015), di per sé inidoneo a modificare le disposizioni della legge n. 689 del 1981.“ (Cassazione sez. II 11 gennaio 2024 n. 1154)
Ed ancora “il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera cono- scenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle opera- zioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contesta- zione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della viola- zione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua mate- rialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va indivi- duato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a ve- rificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazio- ne. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utiliz- zato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del ca- so, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se corretta- mente motivato.” (Cassazione sez. II 19 ottobre 2023 n. 29068)
Infine “in materia di sanzioni amministrative, ciò che assume rilevanza ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti.” (Consiglio di Stato sez. VI 12 gen- naio 2023 n. 410).
Questo giudice ritiene che la valutazione temporale vada fatta tra la data relativa all'ultimo verbale interlocutorio (18 dicembre
2018) e la successiva adozione del Verbale Unico di Accertamento
e Notificazione (7 marzo 2019) e che questo rispetti il disposto normativo.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione, anche questa eccezione
è infondata.
La stessa non si è utilmente completata, posto che i periodi in con- testazione sono dal febbraio 2015 ad aprile 2017 e che il Verbale di
Accertamento e Notificazione del febbraio 2019 è intervenuto prima del completamento della prescrizione, interrompendola e che la stessa non si era completata neppure entro la notifica della
Ordinanza-Ingiunzione impugnata, avvenuta nell'agosto 2021.
Superate le eccezioni di cui sopra, va valutato il merito della fatti- specie.
Esaminati gli atti di causa e segnatamente le dichiarazioni assunte in sede ispettiva e la loro pressoché totale conferma in sede testi- moniale sotto il vincolo del giuramento, risulta provato che la so- cietà abbia occupato, in violazione delle norme ci-Parte_1 tate nell'Ordinanza-Ingiunzione opposte, la lavoratrice
[...]
Parte_6
A nulla rileva la circostanza che la stessa fosse dipendente di altra società, la Vista Master s.r.l., dalla quale ha ricevuto il compenso pattuito e nulla avrebbe a rivendicare a tale titolo come dichiarato dai ricorrenti.
Infatti, risultata provata la prestazione lavorativa presso la
[...]
e contestata la somministrazione illecita, questa è la Parte_1
condotta, nelle articolate contestazioni e sanzioni, da valutare.
Si aggiunga anche che le due società, pur avendo una autonomia formale, facevano capo alla medesima proprietà ed avevano il medesimo amministratore.
E' ben ovvio che in tale contesto, quanto la lavoratrice si è vista impartire la disposizione di recarsi da un negozio all'altro e vice- versa, abbia eseguito quanto richiesto;
contestualmente appare, per converso, poco credibile che la si sia recata sua Parte_5
sponte e per semplice rapporto di amicizia presso il negozio della
Parte_1
Le condotte sanzionate risultano, pertanto, provate con conferma in punto an delle sanzioni irrogate.
Da ultimo va esaminato se dette sanzioni siano congrue e motiva- te;
sul punto, parte ricorrente ha eccepito la violazione della circo- lare del Ministero del Lavoro n. 121/1988.
E' noto l'orientamento di questo giudice che attribuisce alle circo- lari ed ai messaggi degli enti pubblici valenza limitata al rapporto interno tra la P.A. ed i propri dipendenti non potendo gli stessi, atti amministrativi e di parte, assurgere a legge imperativa, nep- pure in via interpretativa.
Detti atti rappresentano una interpretazione equiparabile alla
“dottrina” che viene liberamente valutata dal giudicante e, se del caso, condivisa dallo stesso.
Questo principio vale e viene applicato su tutte le circolari senza distinzione se il disposto richiamato sia favorevole alla prospetta- zione di una parte oppure all'altra.
Questo giudice ritiene, quindi, di valutare le modalità di determi- nazione della sanzione ed i relativi calcoli, così come documentati ancora in sede di costituzione da parte dell' . CP_1
Per quanto riguarda la sanzione di cui al punto 1 si rileva come il resistente abbia indicato che nella determinazione del- CP_1
la sanzione sia partito da minimo della sanzione, aumentato per effetto della aggravante dell'omissione e diminuito per effetto del- la condotta collaborativa tenuta dall'azienda; questo giudice valu- tata la sanzione nel suo complesso ritiene che la sanzione sia con- grua e pienamente legittima e che, pertanto, vada confermata.
Per quanto riguarda le sanzioni di cui al punto 2 si si rileva come il resistente abbia indicato che nella determinazione CP_1
della sanzione sia partito da minimo della sanzione, aumentato per effetto della aggravante dell'omissione per la parte fissa, oltre alla maggiorazione di Euro 195,00 per ogni giorno di lavoro. Questo giudice ritiene congrua e pienamente legittima la deter- minazione della parte “fissa” in Euro 3.997,50, mentre deve essere rivista la sanzione per giornate lavorative.
L' ha calcolato in 5 giorni lavorativi settimanali il pe- CP_1
riodo lavorativo “al nero” dal 1 febbraio al 31 marzo 2015; detto conteggio non tiene conto delle giornate di ferie ed ex festività maturate e che, in assenza di allegazioni contrarie, vanno ritenute godute dalla lavoratrice in misura complessiva di 5 giorni.
Pertanto, la sanzione indicata in 8.190,00 va rideterminata in Euro
7.215,00, portando il totale di Euro 12.187,50 (indicato nella rdi- nanza-Ingiuzione nelle due voci di 9.375,00 + 2.812,50) ad Euro
11.212,50.
Da ultimo, considerazione simile può essere svolta circa il godi- mento delle ferie ed ex festività, oltre che ai normali periodi di chiusura degli esercizi commerciali, per il successivo periodo di illecita somministrazione e che quanto sopra argomentato sia ap- plicabile anche per la sanzione del punto 3, fissata in Euro
14.400,00.
L' ha ricostruito le settimane lavorative rispettivamen- CP_1
te in 102 per il 2015, 150 per il 2016 e 36 per il 2017, ritenendo suf- ficiente la dichiarazione della di aver lavorato 3 giorni al- Pt_3
la settimana per la Parte_1
Se da una parte si ritiene di condividere detto assunto e, quindi, sufficientemente provata la prestazione lavorativa nei limiti di cui sopra, dall'altra non si può far conseguire, a detta presunzione l'ulteriore presunzione che la lavoratrice non abbia goduto delle ferie e delle ex festività, per di più come già detto in assenza di al- legazioni sul punto o di prova contraria.
Pertanto, si ritiene equo rideterminare le giornate lavorative sulla base delle settimane indicate in verbale, da cui decurtare sia le giornate di chiusura per festività (Natale, fine anno, Pasqua) sia quelle godute per ferie od ex festività.
Si può ritenere quanto alle giornate di chiusura che esse incidano in misura di 2 settimane su 52 lavorative;
per quanto riguarda le ferie e festività in misura di 32 giornate lavorative mensili.
L'applicazione di quanto sopra, determina che le giornate siano rideterminate in 77 (in luogo di 102) per il 2015, in 113 (in luogo di
150) per il 2016 ed in 28 (in luogo di 36) per il 2017, quindi, com- plessivamente 218 giornate
La relativa sanzione va determinata, pertanto, in Euro 10.900,00 anziché Euro 14.400,00.
In conclusione le sanzioni irrogate vengono rideterminate come sopra, nella somma complessiva di Euro 22.817,50.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, co- sì come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto ge- nerale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soccombenza re- ciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, si ritiene che alla luce di quanto ar- gomentato, con la rideterminazione delle sanzioni sussistano va- lidi motivi per derogare dal disposto codicistico, compensando le stesse nella misura di 1/4 e ponendo i restanti 3/4 a carico delle parti soccombenti e si liquidano, tenuto conto dell'attività svolta e dell'importanza della causa, come da dispositivo con l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00, compensi in misura media per le voci 1, 2 e 3 e minima per la voce 4, con la ri- duzione del 20% così come prevista dall'art. 9 co. 2 D. Lgs. n.
149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) conferma in parte an debeatur l'Ordinanza-Ingiunzione n.
440/2021 prot. N. 18008 dd. 4 agosto 2021 a carico di Parte_1
e della quale obbligato solidale, rideterminando le Parte_1
sanzioni in complessivi Euro 22.817,50, oltre ad accessori di legge;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/4 e condanna e in persona del legale rap- Parte_1 Parte_1
presentante in carica, in solido tra loro, al pagamento dei residui
3/4 a favore del resistente Controparte_6
che, previa riduzione ai sensi dell'art. 9 co.
[...]
2 D. Lgs. n. 149/2015, si determinano in Euro 3.400,00 per com- pensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 13 maggio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli