Sentenza 26 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2002, n. 16712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16712 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
67 12 / 02 REPUB LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.12876/00 e SEZIONE LAVORO 13481/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 39108 Dott. Stefano CIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 25.9.02 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI -I.N.A.I.L. in persona del Dirigente Generale dott. Pasquale Acconcia, rappressentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Giuseppe REP 54347-23-502 De Ferrà in virtù di procura speciale per notar Tuccari ve con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n. 144;
- ricorrente -
3634
contro
BREDA COSTRUZZIONI FERROVIARIE s.p.a Stabilimento UD, in persona del legale rappresentante dott. Luigi Roth, elettivamente domiciliato in Roma alla via Rocca Porena n.34, presso l'avv. Carlo Boursier, che unitamente agli avv. prof. Luciano Spagnuolo Vigorita e Antonio De Feo e Elio Vulpis la rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonché NE RI US - intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Matera n.397 del 25.6.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.9.02 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. De Ferrà e Boursier Niutta;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso dell'Inail e per il rigetto di quello della RE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25.6.1999 il Tribunale di Matera, decidendo sull'appello proposto dall'INAIL e su quello incidentale di AN MA EP nei confronti della UD s.p.a, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello dell'INAIL condannando la UD a restituire la somma di lire 5.010.160 e dichiarava inammissibile l'appello della AN. Osservava in motivazione che andava confermato il giudizio del Pretore in ordine alla mancanza per l'applicazione dell'art. 70 del T.U. n.1124 del 1965, che prevede l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, del requisito della richiesta di essa dell'Istituto, che la nota dell'INAIL 7.11.1975, che conteneva in via generale detta richiesta, era stata esibita tardivamente. Riteneva poi giustificato l'appello incidentale dell'INAIL, in quanto la differenza tra quanto ricevuto e quanto pagato alla lavoratrice costituiva un ingiusto vantaggio che la UD andava condannata a restituire. -3- Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la BREDA Costruzioni Ferroviarie Stabilimento UD, resiste con controricorso l'INAIL e propone - ricorso incidentale affidata ad un motivo, la AN non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la RE Costruzioni Ferroviarie, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.414 e 112 c.p.c., assume che la ricorrente non avrebbe esposto nel ricorso introduttivo le ragioni che fondavano la domanda e che il primo giudice ha attribuito un bene diverso da quello oggetto della domanda e che su queste censure, proposte con l'appello non si è pronunciato il Tribunale. Rileva il Collegio che la domanda introduttiva della AN, sebbene proposta con l'ultronea formula del diritto a ricevere un assegno a lei intestato per la somma di lire 24.150.160, aveva manifestamente per oggetto la pari somma erogata dall'Istituto assicuratore per indennità giornaliera per l'infortunio occorso alla assicurata AN e rimessa al datore di lavoro, e che la domanda si fondava sul rapporto assicurativo esistente tra le parti. Non appare, quindi, fondata la censura di omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità del ricorso introduttivo di primo grado e di extrapetizione della sentenza pretorile, in quanto l'implicito rigetto delle eccezioni, contenuto nella sentenza impugnata, appare fondato avendo il Pretore accolto, se pure parzialmente, la domanda azionata dalla AN nei confronti dell'INAIL. Con il secondo motivo del ricorso la RE, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del DPR N.1124 prospetta tre profili di censura. Con il -4- primo deduce che l'art. 70 obbliga il datore di lavoro alla anticipazione del trattamento 1previdenziale su richiesta dell'INAIL, non vieta, tuttavia che tale anticipazione sia fatta spontaneamente, con il secondo che vi era in atti richiesta dell'INAIL di anticipazione, tempestivamente esibita in primo grado e che comunque poteva essere esibita anche in appello attesa la natura di prova precostituita. Osserva il Collegio, che avendo i giudici di merito di fatto imputato quanto erogato dalla RE alla AN a titolo di anticipazione della indennità giornaliera, detraendolo dal totale dovuto dall'INAIL, le statuizioni in ordine al fatto che l'anticipazione fosse possibile o meno non hanno alcuna rilevanza al fine della decisione, la materia del contendere era se fosse dovuta e da chi alla AN la differenza di £.5.010.160, tra quanto versato alla RE dall'INAIL e quanto da questa anticipato alla dipendente, ed i giudici di merito hanno stabilito che detta differenza era dovuta dall'INAIL alla AN a titolo differenza sull'ammontare totale della indennità giornaliera. Assume la RE con il terzo profilo di censura che la maggior somma versata alla società costituirebbe ristoro per il datore di lavoro degli ulteriori effetti economici per il datore di lavoro su tutti gli istituti contrattuali, quali le ferie, le festività retribuite, l'anzianità, le mensilità aggiuntive nonché dell'onere per l'anticipazione. La censura è infondata. L'assicurazione con l'INAIL non prevede, nell'art. 66 del T.U. n. 1124 del 1965 che le elenca, prestazioni in favore dei datori di lavoro. Peraltro non è stato mai posto in dubbio nelle fasi di merito che il titolo del versamento dall'INAIL alla RE dei 24 milioni era il rimborso della anticipazione della -5- indennità giornaliera. Non avendo anticipato interamente l'indennità giornaliera o temporanea, che è maggiore della retribuzione per i differenti criteri di calcolo fissati dagli artt.68, 116, 120 del T.U. n.1124 del 1965, la RE avrebbe dovuto corrispondere alla dipendente la differenza tra quanto già erogato e quanto ricevuto dall'INAIL. Non avendo adempiuto a tale implicito mandato ed essendo stato condannato l'INAIL al pagamento di detta differenza, la RE non aveva titolo per ritenere la somma che doveva restituire all'INAIL ex art. 1713 c.c. Va, pertanto, confermato il dispositivo della sentenza impugnata, che ha condannato la RE alla restituzione della somma di £. 5.010.160, perché conforme a diritto, ma corretta la motivazione come qui precisato. Fondato, per quanto di ragione l'unico motivo del ricorso dell'INAIL che lamenta l'omessa pronuncia, che di fatto non vi è stata, sulla domanda accessoria per interessi e rivalutazione sulla somma che la RE è stata condannata a restituire. La sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa va decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. In applicazione dell'art. 1224, primo comma, c.c. sono dovuti gli interessi dal giorno della mora che coincide con la domanda giudiziale dell'INAIL, non anche la rivalutazione monetaria, di cui al secondo comma, non avendo l'INAIL dimostrato e neppure dedotto di avere subito un danno maggiore. In ordine alle spese si conferma le statuizione della sentenze di appello, le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza tra RE e Inail e si liquidano nel -6- dispositivo, mentre non si deve provvedere tra le predette parti e la AN non costituita.
P Q M
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso della RE Costruzioni Ferroviarie- Stabilimento UD nei confronti dell'INAIL, accoglie per quanto di ragione il ricorso dell'INAIL, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la RE al pagamento degli interessi legali sulla somma di lire 5.010.160 dalla data della domanda giudiziale al soddisfo. Conferma il capo sulle spese della sentenza di appello. Condanna la RE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'INAIL in € 3141 oltre € 1500,00 di onorario di avvocato,अपन nulla per le spese nei confronti della AN. Così deciso in Roma il 25 settembre 2002 suzno Liczen Presidente Il Consigliere/est Fem andaful Си сJernselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 26 NOV. 2002 CANCELLIEREse fanaly лиже BOLLO, DI ACGNS SA. TASSA 621 -7-