Versione
18 marzo 1981
18 marzo 1981
Art. 1. Articolo unico
L'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dai seguenti:
"Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186 , e' concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dai seguenti:
"Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186 , e' concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/2011, n. 19412Provvedimento: I M I R I D E T N E S E - 194 12. 11 I L L O B AULA 'B' 23 SET. 2011 E T N E S E E N O I Z Oggetto A REPUBBLICA ITALIANA R T S I G E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 12560/2007 Cron.19412SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Ud. 28/06/2011 Dott. GUIDO VIDIRI Rel. Consigliere PU Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12560-2007 proposto da: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in 51, presso lo …Leggi di più...
- esclusione·
- esercizio temporaneo di mansioni superiori·
- applicabilità·
- limiti·
- ente foreste della regione sardegna·
- disciplina ex art. 2103 cod. civ·
- personale dipendente·
- diritto all'assegnazione definitiva delle mansioni superiori·
- lavoro subordinato·
- qualifiche·
- lavoro·
- categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro·
- diritto alla qualifica