Articolo 1 della Legge 25 febbraio 1981, n. 40
Versione
18 marzo 1981
Art. 1. Articolo unico

L'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dai seguenti:
"Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186 , e' concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Entrata in vigore il 18 marzo 1981
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