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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesa dall' avv. Deflorian Ilaria e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Parteli n. 19, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
31.03.2000 in Rovereto
- preso atto che all'udienza del 07.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 20.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.05.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b)
n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già
decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che risulta comunque integrata la condizione di procedibilità per la domanda di scioglimento del matrimonio secondo legge;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e , trascritto al n. 11 Parte I Serie / del Registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto (TN) per l'anno 2000 alle seguenti condizioni:
1. Le parti ribadiscono di essere economicamente indipendenti e di non avanzare, reciprocamente, alcuna richiesta di mantenimento.
2. Quanto alla casa famigliare, la stessa è ad oggi in uso esclusivo alla sig.ra , come comproprietaria e titolare del diritto di abitazione vitalizio Pt_2
ceduto dal sig. – sulla propria quota di proprietà - in occasione della Pt_1
separazione coniugale.
pag. 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesa dall' avv. Deflorian Ilaria e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Parteli n. 19, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
31.03.2000 in Rovereto
- preso atto che all'udienza del 07.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 20.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.05.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b)
n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già
decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che risulta comunque integrata la condizione di procedibilità per la domanda di scioglimento del matrimonio secondo legge;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e , trascritto al n. 11 Parte I Serie / del Registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto (TN) per l'anno 2000 alle seguenti condizioni:
1. Le parti ribadiscono di essere economicamente indipendenti e di non avanzare, reciprocamente, alcuna richiesta di mantenimento.
2. Quanto alla casa famigliare, la stessa è ad oggi in uso esclusivo alla sig.ra , come comproprietaria e titolare del diritto di abitazione vitalizio Pt_2
ceduto dal sig. – sulla propria quota di proprietà - in occasione della Pt_1
separazione coniugale.
pag. 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3