Articolo 55 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
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20 agosto 1978
Art. 55. (Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera g), all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla commissione prevista dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati.
E' fatta tuttavia salva la facolta' delle regioni, in pendenza della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento di assegnazione ivi stabilito.
Entrata in vigore il 20 agosto 1978
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