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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1331/2020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Aita Parte_1
-RICORRENTE opponente-
contro
Controparte_1
in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo
D'Isidoro
-RESISTENTE opposto-
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2020, si è opposto al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 43/2020, adottato dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
Controparte_1
- la somma complessiva di € 12.896,40, quale importo
[...]
1 risultante da attestazione di credito del direttore generale della , di cui: € 10.852,80 CP_1
a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti;
€ 1.543,60 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento;
€ 500,00 a titolo di sanzioni ex art. 14 del
Regolamento.
In particolare, l'opponente ha eccepito: a) la non dovutezza delle somme rivendicate dalla istante a titolo di contributi, interessi e sanzioni sino al 31.12.2015, considerato che, CP_1 dopo l'approvazione nel 2013 del nuovo regolamento previdenziale della – che CP_1 introduceva con decorrenza gennaio dello stesso anno l'obbligatorietà di iscrizione alla anche per coloro, come esso opponente, i quali in precedenza si erano avvalsi della CP_1
facoltà di non iscrizione in quanto iscritti alla contribuzione previdenziale INPS quali lavoratori dipendenti – non aveva ricevuto la necessaria comunicazione obbligatoria di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 comma 5; b) la maturata prescrizione quinquennale del credito azionato dalla nel giudizio monitorio per le annualità dal 2013 al 2015. CP_1
Si è costituita ritualmente la cassa opposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto, ulteriormente, a carico della
, il deposito della busta di avvenuta consegna “in formato eml” della PEC attestante CP_1 la regolare notifica all'opponente del sollecito di pagamento del 10.07.2020, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Il giudice, quindi, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale;
infatti,
l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata
2 nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla, ragion per cui è convenuto in senso sostanziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di distribuzione dell'onere della prova.
In altri termini, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme proprie del procedimento ordinario, nel quale – secondo i principi generali in tema di onere della prova – incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. A tal proposito, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione; pertanto, grava sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto (ex multis, cfr. Cass. n. 1741/2010).
2.2. Tanto premesso, nella presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento della pretesa contributiva vantata dalla opposta CP_1
per il periodo dal 2013 al 2016.
2.2.1. Innanzitutto, occorre rilevare che l'opponente eccepisce la prescrizione dei crediti relativamente alle annualità dal 2013 al 2015.
Tale eccezione è parzialmente fondata.
Orbene, sul punto, giova ricordare che la facoltà di versare la contribuzione necessaria per la maturazione dei trattamenti pensionistici non soggiace all'imprescrittibilità del diritto propria dei trattamenti pensionistici, rimanendo soggetta al regime prescrizionale quinquennale fissato dall'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995.
Al riguardo è opportuno rilevare che, conformemente al dettato dell'art. 3 della legge 335 del 1995, l'art. 16 co. 1 del “Regolamento della Previdenza” della CNPR prodotto in atti da entrambe le parti prevede che “I contributi dovuti all' si prescrivono e CP_1 non possono essere versati con il decorso di cinque anni”.
Con specifico riferimento ai contributi dovuti alla sulla base del reddito e ai relativi CP_1
accessori, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione va individuato tenuto conto dell'art. 21 co. 2 l. 414 del 1991, il quale stabilisce che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio
3 alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 19” (id est: CP_1 comunicazione sull'ammontare “del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente” e sul “volume complessivo d'affari, di cui all'articolo 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”).
Al riguardo, l'art. 14 del citato Regolamento della Previdenza della dispone che CP_1
“Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2, dichiarato ai fini irpef per l'anno precedente e il volume complessivo d'affari di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno”.
In applicazione delle suddette disposizioni, dunque, il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi e accessori dovuti sulla base del reddito va individuato nella data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione ex art. 14 del CP_1
Regolamento sull'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente (cfr. C. Cass. 22437/2015).
Ne consegue che in relazione ai contributi e accessori dovuti sulla base del reddito, come nel caso di specie nel quale la non rivendica il versamento di contribuzione CP_1 minima, si applica l'anzidetto dies a quo della prescrizione individuato – al più tardi – al
31 luglio di ciascun anno successivo a quello di riferimento della contribuzione.
Alla luce di tali premesse, dunque, deve essere accertata e dichiarata la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente.
In particolare, considerato che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è da rinvenirsi nell'intimazione di pagamento notificata dalla cassa opposta al ricorrente il
10.07.2020 (cfr. all.ti 9 e 9.1 memoria di costituzione , nonché busta di avvenuta CP_1
consegna in formato eml depositata dalla Cassa opposta, ad integrazione del compendio probatorio, in data 18.02.2022) – evidentemente la richiesta di pagamento inviata dalla all'opponente il 13.06.2018 non afferendo alla contribuzione rivendicata in questo CP_1
giudizio (cfr. all.ti 8 e 8.1 memoria di costituzione ) – deve dichiararsi prescritto il CP_1 credito contributivo rivendicato dalla relativo all'annualità 2013 (per come innanzi CP_1
spiegato, il dies a quo decorre, al più tardi, dal 31 luglio 2014, sicchè è maturata la prescrizione quinquennale: 31.07.2014-10.07.2020).
4 Di contro, la prescrizione non è maturata per i contributi rivendicati dalla per le CP_1 annualità dal 2014 al 2016 (in particolare, quanto all'annualità 2014: dal 31.07.2015 al
10.07.2020 non è decorso un quinquennio).
2.2.2. In secondo luogo, quanto ai contributi rivendicati dalla per l'anno 2014 CP_1
(con considerazioni che valgono anche per la contribuzione prescritta afferente all'anno
2013), è parzialmente fondato l'ulteriore motivo di opposizione volto a far valere l'assenza dell'obbligo contributivo nei confronti della cassa opposta a causa dell'omessa comunicazione, ex art. 1 comma 5 del Regolamento.
In particolare, per quanto di interesse, l'art. 24 comma 1 della legge 414 del 1991 stabiliva che “Sono obbligatoriamente iscritti alla i ragionieri e periti commerciali iscritti CP_1
all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità.
L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.”. Inoltre,
l'art. 1 del Regolamento del 2003 prevedeva che “
1. Alla Associazione "Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali", (C.N.P.R), devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, tutti i ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si iscrivono all'Al. professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.
2. L'iscrizione alla Associazione è obbligatoria altresì per i ragionieri e periti commerciali che continuano ad esercitare la professione con carattere di continuità anche dopo avere conseguito la pensione a carico dell'Associazione.
3. La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale. […]”.
Successivamente, a decorrere dall'01 gennaio 2013, il nuovo regolamento della CNPR ha previsto, all'art. 1, che: “
1. Gli iscritti all'Albo che hanno l'obbligo di iscrizione all'Associazione previsto dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto, devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione entro il termine di 6 (sei) mesi dal verificarsi dei requisiti per l'iscrizione.
2. Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare all' l'iscrizione all'Albo e il non CP_1 esercizio della professione entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo.
5
3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa
Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per i liberi professionisti entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione al nuovo Albo.
4. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi
è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità,
l'iscrizione all'Associazione viene effettuata d'ufficio. L'iscritto è tenuto al versamento dei contributi dovuti e delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento per il caso di omissione contributiva.
5. Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L' comunica l'obbligo di cui CP_1
al presente comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo.”.
Dunque, dal dato che precede risulta che prima dell'approvazione del Regolamento del
2013, per i professionisti, iscritti a diversa forma previdenziale, l'iscrizione alla cassa era facoltativa e non obbligatoria. Successivamente, a far data dall'1 gennaio 2013, è stata introdotta l'obbligatorietà della iscrizione per chi è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e, nel caso in cui l'interessato si sia avvalso della pregressa facoltà di non iscrizione, l'associazione deve comunicargli l'obbligo di iscrizione in modo da ottenere i dovuti adempimenti.
Tanto precisato, nel caso di specie è pacifico che l'odierno opponente, sotto la vigenza del Regolamento del 2003, si era avvalso della facoltà di non iscrizione alla cassa in quanto iscritto, quale lavoratore dipendente del settore privato, alla relativa gestione obbligatoria INPS, e, ciò, sino al 31 luglio 2014 (cfr. all. 3 ricorso, ovvero “estratto conto
INPS”), e, che, a decorrere dal primo gennaio 2013, dopo l'approvazione del nuovo
Regolamento nel novembre dello stesso anno, parte opposta lo iscriveva d'ufficio alla cassa senza ottemperare all'obbligo di comunicazione preventiva come prescritto dall'art. 1 comma 5 del medesimo Regolamento.
Orbene, se queste sono le premesse normative e fattuali, il giudicante ritiene che l'opponente, fintantoché è rimasto iscritto ad altra gestione INPS (31 luglio 2014), non
6 poteva essere gravato dall'obbligazione contributiva rivendicata dalla in questa CP_1
sede. Ciò, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, essendosi il ricorrente avvalso precedentemente della facoltà di essere esonerato dall'iscrizione dalla cassa, in quanto iscritto ad altra forma di previdenza, parte opposta avrebbe dovuto comunicargli l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione al fine di metterlo nelle condizioni di adempiere agli obblighi prescritti dal Regolamento.
Di tale comunicazione non vi è traccia in atti, essendosi la unicamente limitata a CP_1 diffidare l'opponente al pagamento dei contributi omessi con missiva del 10.07.2020.
In secondo luogo, si evidenzia come dalle norme istitutive e disciplinanti le attribuzioni della non può ricavarsi l'attribuzione di una delega generale, idonea ad elevare CP_1
l'autonomia normativa dell'ente in questione al rango di quella del legislatore ordinario, in modo tale da consentire alla stessa di ampliare l'ambito soggettivo di obbligatorietà dell'imposizione contributiva.
In fattispecie analoga, la Cassazione ha espresso un principio esportabile anche alla controversia che ci occupa, affermando proprio con riferimento al potere normativo della
Cassa previdenziale privatizzata ed in particolare alla possibilità di introdurre deroghe alle norme di legge, onde garantire l'equilibrio di bilancio anche alla luce della legge di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 (in particolare avendo riguardo all'art. 5 dello statuto, come modificato, che prevedeva che erano obbligatoriamente iscritti alla i geometri iscritti all'albo che esercitavano, anche CP_1 senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione) che: “ … 4.Il ricorso è infondato. Va qui ribadito e data continuità ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 5375/2019 (cfr nello stesso senso n. 28109/2019).
5. Con detta sentenza si è richiamato il processo di delegificazione all'esito del quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse privatizzate di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti.
Si è in particolare precisato che, per quanto il riconoscimento operato dalla legge (legge delega L. n. 537 del 1993 e D.Lgs. n. 509 del 1994) in favore della Casse previdenziali privatizzate dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, - che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vedi Corte Cost.
7 n. 15/1999) - abbia realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge precedenti, l'autonomia degli stessi Enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti).
6. Si è affermato, pertanto, che "Nell'ambito di tale quadro è evidente che la disposizione dell'art. 5, comma 1, Regolamento della in vigore dal 1.1.2003 (applicabile ratione CP_1
temporis) secondo cui Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri CP_1
laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con Delib. da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
509, art. 3, comma 2" non poteva introdurre una deroga al disposto della L. n. 773 del
1982, art. 22, comma 2, secondo cui ("L'iscrizione alla è facoltativa per i geometri CP_1
iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale") ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla , eliminando le CP_1
categorie degli iscritti facoltativi, ossia di coloro che, iscritti all'Albo, fruendo di altra tutela previdenziale, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla . CP_1
7. Nè è possibile opporre la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e l'efficacia sanante di detta disposizione secondo cui "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge". Tale norma è stata oggetto di interpretazione con la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, che stabilisce
"L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della L. 27dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata
8 in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".
L'efficacia sanante di tutte ed indistintamente le delibere adottate dalla è stata CP_1 esclusa dalle pronunce di questa Corte (cfr SU n 17742/2015 e seg.)” (cfr. Cass. civile sez. lav. - 31/07/2020, n. 16564).
Alla luce di tali premesse, deve concludersi nel senso dell'infondatezza delle richieste avanzate in questo giudizio di opposizione dalla , per il periodo 2013- 31 luglio CP_1
2014, considerato che l'opponente aveva legittimamente optato per la non iscrizione alla cassa essendo iscritto ad apposita gestione INPS e, al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento del 2013, la non ha adempiuto al proprio obbligo CP_1 comunicativo di cui all'art. 1 comma 5 del citato Regolamento.
3. Ne consegue, in definitiva, che l'opposizione va parzialmente accolta e, per l'effetto, va revocato il Decreto Ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Tribunale di Paola
Sezione Lavoro in data 16/09/2020.
La parte opponente, già iscritta all'albo dei ragionieri e periti commerciali a decorrere dal
02.09.1993 (cfr. “domanda di esonero del 25.5.01”, all. 3 memoria di costituzione) va, pertanto, condannata al pagamento in favore della cassa opposta dei contributi insoluti per il solo periodo dall'01.08.2014 al 31.12.2016 – allorquando non era più iscritta alla contribuzione previdenziale INPS lavoratori dipendenti – per come risultanti dall'estratto contributivo versato in atti dalla , oltre i relativi interessi e sanzioni di cui agli artt. CP_1
14 e 15 del Regolamento della previdenza della dalla maturazione del credito fino CP_1 all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite sono compensate per metà, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia, dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria e del valore della controversia (scaglione 5.0201-26.000), con distrazione in favore del procuratore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
9 1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il Decreto
Ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Tribunale di Paola Sezione Lavoro in data
16/09/2020;
2) Condanna l'opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della dei contributi dovuti per il periodo dall'01.08.2014 al 31.12.2016, CP_1
oltre interessi e sanzioni di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento della previdenza della dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
CP_1
3) Compensa per metà le spese di lite, e condanna l'opponente al pagamento della restante parte in favore della opposta, che si liquidano in € 932,50, per CP_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
27.03.2025. Pt_2
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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