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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5084 del 2022 R.G.L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7
Con l'avv. PROFITA GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. CODIGLIONE MARIA CONCETTA resistente
Avente ad oggetto: categoria e qualifica all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto all'inquadramento nel IV livello Area Impianti e laboratori di
, dal 01.01.2021 Parte_1
, dal 03.07.2020 Parte_2
dal 01.01.2020 Parte_3
dal 13.07.2020 Parte_4
1 , dal 01.01.2020 Parte_5
, dal 01.01.2020 Parte_6
, dal 01.09.2020 Parte_7
e conseguentemente condanna la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00 per onorari, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 24/05/2022 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti a tempo indeterminato e ad orario pieno di in servizio CP_2
presso l'”Area Impianti - Ufficio Gestione Discariche - Servizio Operativo Discarica" rispettivamente dal 01/01/2021 ( ), dal 13/07/2020 ( , dal 01/06/2017 Pt_1 Parte_2
( ), dal 13/07/2020 ( , dal 01/05/2015 ( ), dal 10/04/2017 Pt_3 Pt_4 Parte_5
( ), dal 01/09/2020 ( ed inquadrati nel 3° livello del CCNL Pt_6 Pt_7 pacificamente applicabile al rapporto, deducevano di avere svolto, dalla data di assegnazione al TMB, mansioni inquadrabili nel superiore livello 4°.
Concludevano dunque con la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore profilo, con condanna di parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto evidenziare che il procurare delle parti ricorrenti ha precisato di riservare le domande contributive ad un eventuale successivo giudizio ed ha chiarito che, in ipotesi di accoglimento, la eventuale condanna avrebbe potuto essere formulata genericamente;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il
2 giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che, nel caso di specie, l'indicazione dettagliata delle attività che il ricorrente afferma di avere compiuto consente tale disamina;
- rilevato che il CCNL pacificamente applicabile al rapporto prevede le seguenti aree operativo- funzionali: Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
Area conduzione;
Area impianti e laboratori; Area officine e servizi generali;
Area tecnica e amministrativa;
- rilevato che appartiene all'Area Impianti e Laboratori “il personale che è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico;
impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti;
impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti;
impianti di produzione
CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi;
piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi;
reti fognarie;
ecc.”,
- rilevato che i ricorrenti alla data di introduzione del ricorso erano tutti assegnati alla discarica di , così che non può esservi dubbio circa il loro CP_3
inquadramento nell'Area Impianti;
- rilevato che, per quanto concerne il livello, deve osservarsi che appartengono al terzo livello professionale gli “Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali
è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Profili esemplificativi: - operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale
a terra fino a 10 T..”.
Appartengono invece al superiore livello 4, gli “Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con
3 autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Profili esemplificativi: operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10
T.;
- rilevato che tutti i testi escussi hanno riferito che presso il TMB di i CP_3
ricorrenti guidavano indistintamente a turno i mezzi indicati nell'atto introduttivo, pacificamente di peso superiore a 10 T (cfr. verbali e documentazione in atti);
- rilevato, dunque, che la domanda relativa all'inquadramento nel livello 4 deve trovare accoglimento;
- rilevato che, per quanto concerne la decorrenza, fermo restando che le conciliazioni in atti possono statuire su diritti già maturati, e non su quelli futuri, deve osservarsi che – al fine di individuare la decorrenza - soltanto il teste Tes_1 indica una data precisa (gennaio 2020).
Pertanto, il riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori può trovare accoglimento soltanto da detta data, o eventualmente dalla data successiva precisata dai singoli ricorrenti, e quindi: , dal 01.01.2021; Parte_1
, dal 03.07.2020; dal Parte_2 Parte_3
01.01.2020; dal 13.07.2020; , dal Parte_4 Parte_5
01.01.2020; , dal 01.01.2020; , dal Parte_6 Parte_7
01.09.2020;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5084 del 2022 R.G.L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7
Con l'avv. PROFITA GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. CODIGLIONE MARIA CONCETTA resistente
Avente ad oggetto: categoria e qualifica all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto all'inquadramento nel IV livello Area Impianti e laboratori di
, dal 01.01.2021 Parte_1
, dal 03.07.2020 Parte_2
dal 01.01.2020 Parte_3
dal 13.07.2020 Parte_4
1 , dal 01.01.2020 Parte_5
, dal 01.01.2020 Parte_6
, dal 01.09.2020 Parte_7
e conseguentemente condanna la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00 per onorari, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 24/05/2022 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti a tempo indeterminato e ad orario pieno di in servizio CP_2
presso l'”Area Impianti - Ufficio Gestione Discariche - Servizio Operativo Discarica" rispettivamente dal 01/01/2021 ( ), dal 13/07/2020 ( , dal 01/06/2017 Pt_1 Parte_2
( ), dal 13/07/2020 ( , dal 01/05/2015 ( ), dal 10/04/2017 Pt_3 Pt_4 Parte_5
( ), dal 01/09/2020 ( ed inquadrati nel 3° livello del CCNL Pt_6 Pt_7 pacificamente applicabile al rapporto, deducevano di avere svolto, dalla data di assegnazione al TMB, mansioni inquadrabili nel superiore livello 4°.
Concludevano dunque con la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore profilo, con condanna di parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto evidenziare che il procurare delle parti ricorrenti ha precisato di riservare le domande contributive ad un eventuale successivo giudizio ed ha chiarito che, in ipotesi di accoglimento, la eventuale condanna avrebbe potuto essere formulata genericamente;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il
2 giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che, nel caso di specie, l'indicazione dettagliata delle attività che il ricorrente afferma di avere compiuto consente tale disamina;
- rilevato che il CCNL pacificamente applicabile al rapporto prevede le seguenti aree operativo- funzionali: Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
Area conduzione;
Area impianti e laboratori; Area officine e servizi generali;
Area tecnica e amministrativa;
- rilevato che appartiene all'Area Impianti e Laboratori “il personale che è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico;
impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti;
impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti;
impianti di produzione
CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi;
piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi;
reti fognarie;
ecc.”,
- rilevato che i ricorrenti alla data di introduzione del ricorso erano tutti assegnati alla discarica di , così che non può esservi dubbio circa il loro CP_3
inquadramento nell'Area Impianti;
- rilevato che, per quanto concerne il livello, deve osservarsi che appartengono al terzo livello professionale gli “Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali
è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Profili esemplificativi: - operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale
a terra fino a 10 T..”.
Appartengono invece al superiore livello 4, gli “Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con
3 autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Profili esemplificativi: operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10
T.;
- rilevato che tutti i testi escussi hanno riferito che presso il TMB di i CP_3
ricorrenti guidavano indistintamente a turno i mezzi indicati nell'atto introduttivo, pacificamente di peso superiore a 10 T (cfr. verbali e documentazione in atti);
- rilevato, dunque, che la domanda relativa all'inquadramento nel livello 4 deve trovare accoglimento;
- rilevato che, per quanto concerne la decorrenza, fermo restando che le conciliazioni in atti possono statuire su diritti già maturati, e non su quelli futuri, deve osservarsi che – al fine di individuare la decorrenza - soltanto il teste Tes_1 indica una data precisa (gennaio 2020).
Pertanto, il riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori può trovare accoglimento soltanto da detta data, o eventualmente dalla data successiva precisata dai singoli ricorrenti, e quindi: , dal 01.01.2021; Parte_1
, dal 03.07.2020; dal Parte_2 Parte_3
01.01.2020; dal 13.07.2020; , dal Parte_4 Parte_5
01.01.2020; , dal 01.01.2020; , dal Parte_6 Parte_7
01.09.2020;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025
La Giudice
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