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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6053/2023 R.G., promossa da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Zappia, C.F. C.F._1
C.F._2
*- ATTRICE -*
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Lorenzo Locatelli, C.F. C.F._3
*- CONVENUTA -*
Avente ad oggetto: Risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
---
**CONCLUSIONI DELLE PARTI**
**Per l'attrice:**
"Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta nella determinazione dell'evento morte di e conseguentemente, condannarsi la convenuta al Persona_1 risarcimento della perdita del rapporto parentale subito iure proprio dall'attrice [e, in via subordinata, della perdita di chance di sopravvivenza in capo a
[...]
, e il cui risarcimento spetta iure hereditario all'attrice Per_1
**Per la convenuta:** ]"IN VIA PRELIMINARE accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della signora con riferimento alla domanda iure hereditario;
Parte_1
NEL MERITO: respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite
---
**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva Parte_1 in giudizio l' per ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del decesso della figlia neonata, , occorso in data 16.11.2009 presso il nosocomio di Persona_1
Oderzo
]L'attrice ascriveva l'evento infausto a una condotta negligente e imperita dei sanitari, consistita in un ingiustificato ritardo nell'espletamento di un parto cesareo resosi necessario a fronte di un tracciato cardiotocografico patologico
Si costituiva in giudizio l'Azienda sanitaria convenuta, la quale contestava integralmente le pretese attoree, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per la domanda *iure hereditatis* e, nel merito,
l'assenza di profili di colpa e del nesso di causalità tra la condotta dei propri operatori e l'evento morte, richiamando a tal fine le conclusioni della consulenza tecnica disposta nel corso di un procedimento penale relativo alla medesima vicenda[
La causa, istruita unicamente mediante la produzione documentale delle parti, ritenuta matura per la decisione all'udienza del 21.03.2024, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
---
**MOTIVI DELLA DECISIONE**
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
2 Il fulcro del presente giudizio risiede nell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Oderzo e il tragico decesso della piccola
Persona_1
Secondo la prospettazione attorea, il ritardo con cui fu eseguito il taglio cesareo avrebbe costituito l'antecedente causale determinante dell'evento morte
La difesa della convenuta, di contro, ha sostenuto che l'esito infausto fosse purtroppo già segnato da una patologia intrinseca e irreversibile, rendendo causalmente irrilevante la tempistica dell'intervento
Per dirimere tale cruciale questione tecnica, questo Giudice ritiene di dover attribuire particolare e privilegiata valenza probatoria alla consulenza tecnica espletata in sede penale (R.G.N.R. 8537/09) dai consulenti del Pubblico Ministero,
Prof. e Prof. Persona_2 Persona_3
Tale elaborato, ritualmente acquisito agli atti, si qualifica come un accertamento tecnico dal carattere *super partes*, redatto da ausiliari di un organo giudiziario terzo e altamente qualificati, le cui valutazioni, proprio per tale natura, offrono maggiori garanzie di terzietà e obiettività rispetto alle pur legittime allegazioni tecniche di parte.
Orbene, le conclusioni rassegnate in detta sede appaiono dirimenti.
I consulenti del P.M. hanno infatti accertato che "la morte intrauterina del feto partorito da è stata provocata da anossia acuta conseguente a Parte_1 insufficienza acuta della circolazione feto-placentare da emocoagulazione intravascolare metaflogistica dell'ambiente amniotico"[
Essi hanno altresì chiarito, con argomentazioni logiche e scientificamente fondate, che tale processo patologico era già in uno stadio avanzato e verosimilmente irreversibile al momento del ricovero della gestante
La conseguenza logico-giuridica di tale accertamento è l'esclusione del nesso eziologico.
I periti hanno concluso che, quand'anche il taglio cesareo fosse stato anticipato di trenta o sessanta minuti, "le condizioni del polmone sarebbero state comunque incompatibili con l'inizio e la prosecuzione della funzione respiratoria autonoma"
L'asserito ritardo nell'intervento, pur fattualmente riscontrato, viene così declassato a mera circostanza di tempo, priva di efficienza causale rispetto all'evento dannoso
3 In tema di responsabilità sanitaria, grava sull'attore l'onere di provare, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", non solo l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario (attiva od omissiva) e il danno lamentato. Nel caso di specie, a fronte di un compendio probatorio che, attraverso la consulenza penale, non solo non corrobora, ma anzi esclude con motivata certezza tale nesso, la domanda attorea non può che essere rigettata.
L'accertata assenza del nesso causale assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra questione, inclusa quella relativa alla legittimazione attiva *iure hereditatis*, poiché viene a mancare il presupposto primario di ogni pretesa risarcitoria.
**SULLE SPESE DI LITE**
Le spese di lite seguono di norma la soccombenza. Tuttavia, la particolare complessità delle questioni medico-legali affrontate, nonché la tragicità della vicenda umana sottesa al presente giudizio, integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
**
P.Q.M.
**
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. **RESPINGE** le domande proposte da . Parte_1
2. **DICHIARA** integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
**IL GIUDICE**
Dott. Luca Deli
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6053/2023 R.G., promossa da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Zappia, C.F. C.F._1
C.F._2
*- ATTRICE -*
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Lorenzo Locatelli, C.F. C.F._3
*- CONVENUTA -*
Avente ad oggetto: Risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
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**CONCLUSIONI DELLE PARTI**
**Per l'attrice:**
"Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta nella determinazione dell'evento morte di e conseguentemente, condannarsi la convenuta al Persona_1 risarcimento della perdita del rapporto parentale subito iure proprio dall'attrice [e, in via subordinata, della perdita di chance di sopravvivenza in capo a
[...]
, e il cui risarcimento spetta iure hereditario all'attrice Per_1
**Per la convenuta:** ]"IN VIA PRELIMINARE accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della signora con riferimento alla domanda iure hereditario;
Parte_1
NEL MERITO: respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite
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**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva Parte_1 in giudizio l' per ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del decesso della figlia neonata, , occorso in data 16.11.2009 presso il nosocomio di Persona_1
Oderzo
]L'attrice ascriveva l'evento infausto a una condotta negligente e imperita dei sanitari, consistita in un ingiustificato ritardo nell'espletamento di un parto cesareo resosi necessario a fronte di un tracciato cardiotocografico patologico
Si costituiva in giudizio l'Azienda sanitaria convenuta, la quale contestava integralmente le pretese attoree, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per la domanda *iure hereditatis* e, nel merito,
l'assenza di profili di colpa e del nesso di causalità tra la condotta dei propri operatori e l'evento morte, richiamando a tal fine le conclusioni della consulenza tecnica disposta nel corso di un procedimento penale relativo alla medesima vicenda[
La causa, istruita unicamente mediante la produzione documentale delle parti, ritenuta matura per la decisione all'udienza del 21.03.2024, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
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**MOTIVI DELLA DECISIONE**
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
2 Il fulcro del presente giudizio risiede nell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Oderzo e il tragico decesso della piccola
Persona_1
Secondo la prospettazione attorea, il ritardo con cui fu eseguito il taglio cesareo avrebbe costituito l'antecedente causale determinante dell'evento morte
La difesa della convenuta, di contro, ha sostenuto che l'esito infausto fosse purtroppo già segnato da una patologia intrinseca e irreversibile, rendendo causalmente irrilevante la tempistica dell'intervento
Per dirimere tale cruciale questione tecnica, questo Giudice ritiene di dover attribuire particolare e privilegiata valenza probatoria alla consulenza tecnica espletata in sede penale (R.G.N.R. 8537/09) dai consulenti del Pubblico Ministero,
Prof. e Prof. Persona_2 Persona_3
Tale elaborato, ritualmente acquisito agli atti, si qualifica come un accertamento tecnico dal carattere *super partes*, redatto da ausiliari di un organo giudiziario terzo e altamente qualificati, le cui valutazioni, proprio per tale natura, offrono maggiori garanzie di terzietà e obiettività rispetto alle pur legittime allegazioni tecniche di parte.
Orbene, le conclusioni rassegnate in detta sede appaiono dirimenti.
I consulenti del P.M. hanno infatti accertato che "la morte intrauterina del feto partorito da è stata provocata da anossia acuta conseguente a Parte_1 insufficienza acuta della circolazione feto-placentare da emocoagulazione intravascolare metaflogistica dell'ambiente amniotico"[
Essi hanno altresì chiarito, con argomentazioni logiche e scientificamente fondate, che tale processo patologico era già in uno stadio avanzato e verosimilmente irreversibile al momento del ricovero della gestante
La conseguenza logico-giuridica di tale accertamento è l'esclusione del nesso eziologico.
I periti hanno concluso che, quand'anche il taglio cesareo fosse stato anticipato di trenta o sessanta minuti, "le condizioni del polmone sarebbero state comunque incompatibili con l'inizio e la prosecuzione della funzione respiratoria autonoma"
L'asserito ritardo nell'intervento, pur fattualmente riscontrato, viene così declassato a mera circostanza di tempo, priva di efficienza causale rispetto all'evento dannoso
3 In tema di responsabilità sanitaria, grava sull'attore l'onere di provare, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", non solo l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario (attiva od omissiva) e il danno lamentato. Nel caso di specie, a fronte di un compendio probatorio che, attraverso la consulenza penale, non solo non corrobora, ma anzi esclude con motivata certezza tale nesso, la domanda attorea non può che essere rigettata.
L'accertata assenza del nesso causale assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra questione, inclusa quella relativa alla legittimazione attiva *iure hereditatis*, poiché viene a mancare il presupposto primario di ogni pretesa risarcitoria.
**SULLE SPESE DI LITE**
Le spese di lite seguono di norma la soccombenza. Tuttavia, la particolare complessità delle questioni medico-legali affrontate, nonché la tragicità della vicenda umana sottesa al presente giudizio, integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. **RESPINGE** le domande proposte da . Parte_1
2. **DICHIARA** integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
**IL GIUDICE**
Dott. Luca Deli
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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