CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 238 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Lorenzo e Giovanni Antonazzo;
CP_1
E
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CP_2 C.F._2
Cristina Mastroleo;
CP_3
La causa, all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.03.2022, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado ha, così, testualmente, ricostruito i fatti di causa: “la presente controversia ha ad oggetto la domanda di revocazione della donazione indiretta per sopravvenienza di figli, proposta da nei confronti di;
ha premesso, l'attore, di aver CP_2 Parte_1
contratto matrimonio con la convenuta il 30.8.2003 e di averle donato l'immobile di cui all'atto pubblico di compravendita del 25.11.2009, come si legge all'art. 3 del menzionato rogito, mediante l'intero versamento del prezzo di € 499.571,44, di essersi separato dalla moglie con sentenza del 9.6.2015 del
15.6.2015 nonché di essere divenuto padre del minore nato il [...] dalla Persona_1
relazione con l'attuale compagna, chiedendo dunque dichiararsi in favore dell'attore la proprietà dell'immobile oggetto dell'atto pubblico, ordinandone il rilascio del bene, ovvero, in via subordinata, condannarsi la al trasferimento dell'immobile nei confronti dell'attore o in via ulteriormente Pt_1
gradata alla restituzione della somma elargita dal , con condanna della in ogni caso, al CP_2 Pt_1
risarcimento del danno in del costituito dalla pregressa occupazione dell'immobile e dalla modifica CP_2
irreversibile apportata allo stato dei luoghi, vinte le spese. Costituitasi in giudizio, Parte_1
ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, chiedendone il rigetto, eccependo in via
[...]
pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui alla l. n. 98/2013 e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, contestando nel merito la qualificazione di donazione indiretta dell'atto di compravendita del 25.11.2009, e replicando nel merito che anche volendo considerare il negozio come donazione, si tratterebbe di donazione remuneratoria irrevocabile ai sensi dell'art. 805 c.c., dovuta alla circostanza che la convenuta sin dalla data del matrimonio con il accettò di aiutare il marito alla gestione CP_2
dell'attività commerciale della sua famiglia di origine”.
Istruita con prova documentale, la causa è stata decisa il 29.07.2019 con sentenza n. 2596 con cui il Tribunale di Lecce ha revocato la donazione dell'immobile sito in Castrignano del Capo, via Doppia Croce in località S. Maria di Leuca, contraddistinto al catasto fabbricati al fg. 23, part.lla 392, categoria A/3, e nel catasto terreni al fg. 23, part.lla 263 e
268 da parte di in favore di di cui all'atto CP_2 Parte_1
pubblico del 25.11.2009 (rep. n.
1.535 racc. n. 1.202); ha dichiarato CP_2
proprietario dell'immobile di cui al punto precedente e ha condannato Parte_1 alla restituzione del suddetto bene in favore dell'attore, nonché al pagamento
[...]
delle spese.
Con atto di citazione notificato in data 29.02.2020, ha Parte_1
interposto appello avverso la citata sentenza per i motivi di cui appresso.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 16.03.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello (rubricato: “ Error in DI. Errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 770, 782, 803 ed 809
c.c.”), la deducente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che con il contratto di compravendita del 25.11.2009 si sia inteso realizzare una donazione indiretta di immobile, aggredibile con l'azione revocatoria di cui all'art. 803 c.c. Più precisamente l'appellante sostiene che oggetto della donazione da parte del alla CP_2
sarebbe il denaro, elargito a mezzo gli assegni circolari menzionati nello stesso Pt_1
contratto, argomentando, a sostegno della propria tesi, che, “ laddove il avesse voluto CP_2
donare l'immobile in questione all'odierna appellante, ben questi avrebbe potuto pagare direttamente egli stesso il prezzo pattuito in sede di rogito per poi intestare il cespite alla sua allora moglie ovvero, parimenti, procedere egli stesso in prima persona all'acquisto dell'abitazione de qua per poi successivamente procedere alla donazione della stessa in favore dell'odierna appellante”.
1.1. Secondo l'appellante, dunque, il avrebbe inteso donare alla il denaro CP_2 Pt_1
che poi quest'ultima aveva deciso, in autonomia, di utilizzare per acquistare l'immobile.
Prosegue, la deducente, precisando che la donazione di denaro in oggetto avrebbe carattere remuneratorio, ai sensi dell'art. 770 c.c., avendo il marito voluto compensare in tal modo i servizi resi dalla moglie in seno alla famiglia e alle attività lavorative dello stesso e, per tale motivo, sottratta alla revocabilità per sopravvenienza dei figli ai sensi dell'art. 809 c.c.. Ed ha riproposto le richieste di prova orale, avanzate in primo grado e disattese dal primo giudice.
1.2. Ebbene – tralasciando le argomentazioni di parte appellante formulate per la prima volta in appello, ma integranti mere difese, dirette a sostenere che “la donazione indiretta non
è configurabile allorchè la donazione sia rivestita sotto la forma di titoli di credito”, trattandosi all'evidenza di questione che non si attaglia alla concreta vicenda dedotta in giudizio, nella quale non viene in rilievo una (mera) donazione di denaro incorporata in un titolo formale ed astratto, ma una donazione di denaro utilizzata dalla donataria contestualmente all'acquisto dal donante quale provvista per il pagamento del prezzo di acquisto di un immobile (da un terzo) in sede di stipula dell'atto di compravendita ed espressamente qualificata, in tale atto come “donazione indiretta” - questa Corte ritiene che le doglianze formulate dalla deducente non esprimano censure idonee a scalfire la tenuta della decisione di primo grado e del percorso valutativo alla stessa sotteso.
1.2.1. Ed infatti, la prospettazione di una natura remuneratoria della donazione di che trattasi, risulta contraddetta dal tenore letterale della manifestazione di volontà incorporata nel contratto di compravendita di immobile all'interno del quale è stata inserita, esulando totalmente da detta manifestazione di volontà, esplicita nella qualificazione della stessa come “donazione indiretta”, qualunque riferimento ad una motivazione remuneratoria da parte del – presente alla stipula dell'atto - nei CP_2
confronti della . Pt_1
1.3. A tale riguardo, si reitera il rigetto delle richieste di prova orale articolate dalla odierna appellante, stante il chiaro tenore della prova documentale (come ritenuto dal primo giudice) e considerato, in ogni caso che le stesse neanche astrattamente appaiono dirette a fornire la prova di un intento remuneratorio attribuibile al e da lui eventualmente CP_2
espresso in qualsivoglia contesto e che non si ha, pertanto, motivo di ritenere, se non sulla base di mere illazioni inidonee a fondare il motivo in esame.
2. Con il secondo motivo (rubricato: “Error in DI . Errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 803 c.c.”), l'appellante deduce che il giudice abbia errato nel ritenere applicabile l'art. 803 c.c. al caso di specie, poiché, quand'anche si volesse ritenere la donazione in oggetto una donazione indiretta, comunque il non potrebbe giovarsi dell'istituto della revocazione per CP_2
sopravvenienza dei figli. Secondo la deducente, “l'interesse tutelato dal Legislatore attraverso
l'istituto in parola è quello di consentire al genitore donante di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli in conformità con quanto statuito dalla nostra Carta Costituzionale. Pertanto, nell'ipotesi, al pari di quella in esame, in cui il neogenitore disponente sia in possesso di adeguate risorse economiche idonee a garantire il soddisfacimento dei detti obblighi di sostentamento, educazione e crescita del figlio sopravvenuto non potrà trovare applicazione l'istituto della revocazione ex art. 803 c.c.”.
2.1. Il motivo è totalmente infondato in quanto attribuisce all'istituto una ratio allo stesso totalmente estranea. E' noto, infatti, che la disposizione di cui all'art. 803 c.c. si regge sulla presunzione che il donante, ove avesse saputo dell'esistenza (a lui eventualmente ignota all'epoca della donazione) o della sopravvenienza di uno o più figli, rispetto all'epoca dell' atto di liberalità da lui compiuto, avrebbe operato valutazioni diverse, in relazione al mutato quadro di assunzione di cogenti responsabilità genitoriali, astenendosi dal compimento di detto atto.
2.1.1. Più precisamente, la possibilità del donante di agire per la revocazione della donazione per sopravvenienza dei figli è subordinata a due presupposti: il primo negativo ed il secondo positivo. In base al primo è necessario che al tempo della liberalità il donante non avesse (o ignorasse di avere) figli o discendenti;
in base al secondo, è necessario che si verifichi la sopravvenienza di un figlio o discendente del donante. Null'altro è richiesto, risultando, in particolare, del tutto irrilevante il profilo dell'apprezzamento delle condizioni economiche e patrimoniali del donate.
3. L'appello va, pertanto, rigettato e l'appellante, soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannata alla rifusione delle spese processuali della fase in favore di nella liquidazione di cui al dispositivo. CP_2
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2596/2019 emessa dal
[...] CP_2
Tribunale di Lecce il 29.07.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in complessivi CP_2
euro 16.470,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
3) dichiara tenuta ex art. 13 co.
1-quater DPR n. Parte_1
115/2002 a versare all'erario altra somma corrispondente all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione del presente appello. osì deciso in Lecce, il 9.05.2025
Il Cons. est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele