Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Orso - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30157 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, E_ C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. ANTONIO ZAFFORA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv,ti PATRIZIA.PIEPOLI e
FRANCESCO LAURO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido esclusivo delle minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno confermando la disciplina della separazione. Chiede,
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inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento delle minori, venga determinato in € 500 oltre il 75% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.21 chiedeva a questo E_
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come in atti.
Per l'udienza cartolare fissata le parti formulavano le richieste in atti, in particolare il ricorrente insisteva nei rilievi sull'incompletezza della relazione dei servizi sociali, mentre nell'interesse della resistente:”1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in E_ Controparte_1 data 20.06.2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
Per_ Per_ 2) Confermare l'affidamento delle figlie minori e in via esclusiva alla madre
con la quale manterranno la residenza;
Controparte_1
3) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra E_
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00 a titolo di contributo al CP_1 Per_ Per_ mantenimento delle due figlie minori e , da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT;
4) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra E_
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 350,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento di quest'ultima, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT;
5) Disporre ex art. 156, 6° comma c.c., che il Ministero della Difesa, quale datore di lavoro del ricorrente, corrisponda direttamente alla SI.ra gli importi mensili dovuti dal SI. CP_1
fino alla concorrenza mensile di €. 850,00; Pt_1
6) Confermare, per il resto, le disposizioni già adottate con la sentenza di separazione giudiziale, sia in ordine alle spese straordinarie per istruzione, mediche e sportive nella misura del 75% a carico del SI. , che in ordine alle modalità di visita alle figlie;
Pt_1
7) Porre a carico del ricorrente le spese ed i compensi del presente giudizio”.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Verona con sentenza n.
757/2020, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in
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data 18.7. 2018, divenuta irrevocabile come da attestazione di cancelleria successivamente depositata nell'interesse della resistente.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Per_
• Sull'affido delle figlie della coppia ( n. il 5.1.2015 ed n. il Per_2
30.4.2017).
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi delle minori, va rilevato che entrambe le parti hanno chiesto confermarsi l'affido esclusivo delle minori alla madre con collocazione presso la stessa, modalità del resto già prevista in sede di sentenza di separazione- divenuta irrevocabile- sulla scorta del rilievo del disinteresse del ricorrente attesa l'assenza di frequentazione padre-figlie dal 2018.
Né successivamente e nel corso del presente giudizio sono emersi elementi atti a fondare una modifica di tale regime di affido esclusivo delle minori alla madre, che del resto entrambe le parti hanno continuato a richiedere.
Parte ricorrente in sede di ultime note, ha del resto ammesso di non vedere le figlie dal 2023 (ed avendo già in sede presidenziale del presente giudizio confermato di non vederle dal 2018) continuando a valorizzare i costi di viaggio
Verona- Napoli.
La stessa resistente ha riferito ai servizi sociali la sporadica pregressa frequentazione nonostante le cadenze mensili e le modalità disposte in sede presidenziale in questa fase onde favorire la ripresa dei rapporti padre figlie.
Dagli atti emerge altresì che a seguito degli inadempimenti paterni agli obblighi di contribuzione è stato disposto il versamento diretto degli assegni.
Così certamente risulta confermato il disinteresse parterno.
Per contro dall'esame delle relazioni dei servizi sociali pervenute
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sull'ambiente di vita delle minori emerge che le stesse sono ben accudite (tenuto altresì conto di quanto riferito e documentato in relazione all'ambito scolastico) e godono altresì del sostegno della famiglia materna abitando in immobile nello stesso edificio. E' stato altresì riportato che le minori mantengono rapporti con la nonna paterna, circostanza che certamente avrebbe potuto favorire, tenuto conto delle modalità di frequentazione previste, ove il ricorrente avesse inteso osservarle, la ripresa dei rapporti padre figlie.
Nè condivisibilmente appariva utile e necessario ulteriormente differire la procedura per consentire il deposito della relazione dei servizi anche sulla figura paterna -come richiesto dal ricorrente - atteso che lo stesso ben avrebbe potuto farsi parte attiva rivolgendosi ai servizi e così facilitando la relazione.
Del resto il comportamento tenuto dal ricorrente conferma ancora una volta l'inerzia paterna e la contrarietà agli interessi delle minori di una condivisione delle scelte educative per le stesse atteso il perdurante comportamento inerte ed il disinteresse mostrato sin dalla fase separativa.
Per contro dal tenore delle relazioni emerge la capacità educativa e di accudimento materna, supportata dalla famiglia di origine, che dal lungo tempo si occupa delle minori.
Così va confermato l'affido esclusivo delle minori alla madre e la residenza privilegiata delle stesse presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare le minori, ritiene il
Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri stabiliti in sede presidenziale con le modalità previste, che potrà essere integrato ove il ricorrente manifesti serio interesse e costanza nella frequentazione, con la previsione di alternanza nelle festività di calendario nonché di periodo di 15 gg anche non consecutivi in cui le minori staranno con il padre (quando libere da impegni scolastici) sempre nel rispetto delle eSIenze delle minori stesse, tanto salvo auspicabili accordi sempre nel rispetto delle eSIenze delle minori.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda da qualificarsi di assegno divorzile, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla
Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
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2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del
1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei
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coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni:da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
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Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'eSIenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali eSIenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'eSIenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale
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preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
.
Pertanto, l'eSIenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di
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questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno
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della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame va rilevato che l'istante assegno ha dedotto: ”La SI.ra , allorquando si è trasferita con il SI. in Legnago CP_1 Pt_1
(VR), dove questi è di stanza, ha abbandonato il ciclo di studi universitari che stava frequentando: la odierna resistente ha conseguito la sola laurea triennale in Scienze dell'Educazione, che però non abilita all'insegnamento.
Dopo qualche anno di convivenza more uxorio le parti hanno deciso di sposarsi anche
Per_ perché nel frattempo era nata la piccola .
La resistente, avendo avuto da poco una bambina, non ha potuto cercare un lavoro nella nuova città, dove peraltro non aveva familiari e/o amici cui “appoggiarsi”, ed ha quindi,
d'intesa con il SI. , investito tutte le proprie energie nella cura della figlia e del Pt_1 marito, occupandosi di tutte le incombenze relative alla gestione della casa e dei familiari.
Tale scelta, si ripete condivisa dal SI. , ha determinato per la odierna resistente la Pt_1
perdita di una propria realizzazione lavorativa al di fuori della famiglia e di una propria
autonomia economica.
Si precisa che il SI. , attualmente Capo dell'Esercito Italiano, in Pt_1 Parte_2 costanza di matrimonio, si è occupato solo ed esclusivamente della propria carriera militare, partecipando a diverse missioni sia in Italia che all'estero che lo portavano a assentarsi da casa anche per 3/4 mesi alla volta, riversando sulla moglie ogni incombenza
e/o necessità relativa alla figlia e al menage familiare.
Durante la seconda gravidanza il SI. intratteneva una relazione extraconiugale con Pt_1
la SI.ra e dopo la nascita della piccola , avvenuta a Napoli, ha Parte_3 Per_2 precluso alla odierna resistente di rientrare nella casa coniugale ormai occupata dalla
nuova compagna.
La SI.ra , stante gli ormai pessimi rapporti con il SI. , si è vista costretta CP_1 Pt_1
a rifugiarsi con le bambine in Napoli presso la casa dei suoi genitori, non avendo altro
posto dove riparare né possibilità economiche per prendere in affitto un'abitazione dove
poter autonomamente e dignitosamente vivere con le proprie figlie.
L'odierna resistente, casalinga e priva di reddito (Doc. 9 e 10), non può permettersi di pagare una baby-sitter che stia con le minori allorquando ella debba lavorare o, prima
ancora, cercare con profitto un nuovo lavoro.
Da quando si è separata dal marito, la stessa è costretta a spaccare il centesimo per
arrivare alla fine di ogni mese in maniera appena dignitosa.
Poiché il coniuge si disinteressa nella maniera più completa di fornire qualsiasi forma di
contributo e/o di supporto, la resistente si deve fare carico di ogni cosa:
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dall'accompagnamento delle bambine a scuola e all'asilo, alla preparazione del pranzo e Per_ della cena;
aiutare la bambina più grande nello svolgimento dei compiti che la stessa effettua di pomeriggio, accompagnarle alle visite mediche, ecc..
Su queste basi, per quanti sforzi compia, la SI.ra non riesce a trovare CP_1 un'occupazione – che possa essere anche saltuaria - per i problemi esposti.”
Il ricorrente nel contestare la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile in sede di memorie:”La IG.ra , inoltre, è donna di 37 anni, in buona salute e titolata con CP_1
un diploma di laurea. Trattasi, quindi, di donna pienamente abile al lavoro”. Ha poi valorizzato la mancata ricerca di attività lavorative da parte della resistente evidenziando altresì lo svolgimento di attività lavorativa da parte di molte madri.
Osserva il Collegio che pur considerando le difficoltà del mercato del lavoro e quelle legate all'accudimento delle minori nella fase separativa senza l'apporto dell'altro genitore va rilevato che tenuto conto del tenore delle deduzioni nell'interesse della resistente e delle vaghe cadenze temporali, volte a valorizzare scelte condivise anche pregresse al matrimonio, nonché del tenore delle contrapposte difese, va rilevato che la resistente al matrimonio aveva già conseguito titolo di studi, sia pur non abilitante, ed aveva oltre trent'anni, età che le avrebbe eventualmente consentito percorsi abilitanti ovvero ricerca di sbocchi lavorativi seppure si era trasferita ove il ricorrente prestava servizio. Inoltre, aldilà
della prova della fondatezza delle deduzioni dell'istante assegno, tenuto conto della breve durata della convivenza matrimoniale (circa due anni e mezzo), del rientro della stessa a
Napoli, presso la sua famiglia, dell'età scolare delle figlie e della ancora giovane età della ricorrente, aldilà di quanto dedotto in ordine alle domande per concorsi, non risulta la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile neppure sotto il profilo assistenziale, non risultando certo la ragioni obiettive che non consentano alla resistente di procurarsi i mezzi di sussistenza.
In ogni caso non risulta provato che la moglie, tenuto conto della tempistica e breve convivenza matrimoniale, abbia collaborato alla formazione del patrimonio familiare, anche e maggiormente con la propria attività lavorativa familiare, permettendo così al marito di impiegare maggiormente il proprio impegno nell'attività lavorativa che del resto dalla stessa prospettazione appariva già in atto.
Alla luce, quindi, degli elementi sopra riportati, si deve ritenere che, allo stato non vi sia prova che la disparità tra le due posizioni reddituali sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno
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della famiglia. Né è possibile far ricorso tout court anche in sede di divorzio alla potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita avuto durante la convivenza.
Così la domanda di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Sulle contrapposte domande di contributo al mantenimento delle minori.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione delle stesse, risultano inevitabilmente incrementate le sue eSIenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del
3.08.2007), rispetto al 2020, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo le figlie con la madre, ed essendo ormai assenti i sempre piuttosto ridotti i tempi di presenza delle stesse presso il padre, e, quindi, parimenti assente la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del ricorrente, va evidenziato che, lo stesso non ha provveduto da ultimo ad aggiornare le dichiarazioni dei redditi, e che dalla documentazione in atti (dal ultimo cu relativo ai redditi per l'anno di imposta 2022) gli stessi sono pressochè invarati.
Orbene, considerato che ai fini della determinazione del contributo paterno non può considerarsi- perché non provato – il reddito attuale del ricorrente, considerando come parametro di riferimento, la somma riconosciuta in favore delle figlie in sede di sentenza irrevocabile di separazione, sostanzialmente confermata nella fase presidenziale del presente giudizio, il tempo trascorso, la rivalutazione maturata e le accresciute eSIenze e l'assenza di contribuzione diretta va stabilito quale contributo paterno al mantenimento delle figlie l'importo mensile, di €
500,00 (cinquecento). Detta somma andrà corrisposta a CP_1
entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente
[...]
ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026.
Va, altresì, confermato a carico del l'obbligo di E_
corrispondere, nella misura del 75% delle spese straordinarie per le figlie come da protocollo spese straordinarie di questo Tribunale del 7.3.2018.
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Per completezza va osservato che oltre che per i suestesi motivi non può trovare ingresso la richiesta del ricorrente di riduzione del contributo al mantenimento per le figlie le cui eSIenze pacificamente aumentano con l'età, non ricorrendo circostanze sopravvenute atte ad incidere sulla misura dell'assegno.
Non possono certamente condurre alla contrazione le decurtazioni stipendiali derivanti dal comportamento inadempiente agli obblighi contributivi del ricorrente ovvero le sue spese personali e familiari in relazione al nuovo nucleo, non risultando aggravi degli oneri abitativi, nè essendo il ricorrente stesso tenuto a contribuire al mantenimento del figlio della compagna, nè la successiva unione può incidere sugli oneri contributivi per le figlie, non conoscendosi neppure la condizione reddituale della compagna del ricorrente.
Trattandosi di statuizioni rese in sede di divorzio non va disposto come richiesto il versamento diretto non trovando applicazione l'art. 156 cc bensì la disciplina prevista dalla l. 898/70.
Resta assorbita ogni eventuale ulteriore questione.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a il 20/06/2015 ( atto n. 36 parte II, S. A, sez. O Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015 );
• Affida le figlie minori in via esclusiva alla madre con residenza preferenziale presso la madre stessa e disciplina la frequentazione padre- figlie come da motivazione;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a E_
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1
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somma mensile di € 500,00 ( cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio
2026;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, E_
nella misura del 75%, a le spese straordinarie Controparte_1
per le figlie come da protocollo in richiamato in parte motiva;
• Rigetta per il resto
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 17/01/2025
IL PRESIDENTE EST
Dott.Carla Hubler
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