Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 131/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VANDELLI Controparte_1 C.F._1
MONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VANDELLI MONICA CP_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. SEPARAZIONE E CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
pagina 1 di 7
A partire dall'uscita dalla casa familiare da parte del signo prevista entro il 30 gennaio 2025 le CP_1 spese per le utenze e/o ogni altro tributo relativo alla casa familiare intendendosi altresì ogni spesa di manutenzione ordinaria saranno a carico del signor per il 75% dell'importo e il 25% in capo CP_1 alla moglie mentre le spese straordinarie competeranno in via esclusiva al marito.
Le parti danno atto che il Signor ha già asportato i propri beni personali, tuttavia, le parti CP_1 precisano che, con riferimento al garage dell'abitazione coniugale, il signor vi avrà libero CP_1 accesso dall'abitazione dando atto che all'interno vi sono collocati beni e strumentazione di proprietà del signo che egli utilizza per il proprio lavoro. Resteranno quindi in possesso del marito le chiavi CP_1 del garage che potrà liberamente utilizzare ai predetti fini.
2.SUL CALENDARIO DI VISITA
I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che espressamente Per_1 Per_2 riconoscono che tale soluzione sia quella che meglio realizza gli interessi e le esigenze dei figli. I minori risulteranno residenti, anche ai fini fiscali, con la madre presso l'abitazione familiare.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, uniformandosi ai criteri adottati in costanza di convivenza, assumendo di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nonché della crescita serena ed equilibrata degli stessi.
I genitori si impegnano, nel massimo spirito collaborativo e nel rispetto delle inclinazioni naturali dei figli, oltre che nel loro preminente interesse, ad attuare tutte le scelte, decisioni ed indirizzi relativi all'allevamento, cura, educazione, istruzione, formazione dei medesimi. I genitori si impegnano altresì, a: collaborare negli incombenti di accudimento, custodia, prevenzione e cura della salute dei figli.
S'impegnano anche a seguire insieme o separatamente il profitto scolastico o dei corsi parascolastici frequentati dai figli, informandosi presso gli insegnanti e curando che i figli frequentino regolarmente la scuola ed i corsi di formazione cui sono o saranno iscritti.
I figli vanno a scuola, alle scuole superiori a Modena presso l'Istituto Selmi e frequenta la terza Per_1 superiore e alle scuole medie Primo Levi di Castelvetro di Modena e frequenta la seconda Per_2 media. frequenta una palestra di Vignola il giovedì e venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19,30 e Per_1 viene accompagnata dai genitori.
pagina 2 di 7 frequenta la scuola di musica Bononcini a Vignola il lunedì dalle 16,00 alle 16,45 mentre il Per_2 martedì ed il venerdì frequenta il corso di Basket presso la Polisportiva di Solignano di Modena dalle
1800 alle19,30. Lo accompagnano i genitori o il nonno paterno.
Il medico di è il dott. Amram Avner di Castelvetro mentre il Pediatra di è il Dott.ssa. Per_1 Per_2
e per le cure ortodontiche dal Dott . CP_3 Parte_1 Persona_3
Il genitore con il quale i figli convivranno, assumerà, in via esclusiva le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della vita dei medesimi.
Per quanto attiene al calendario di frequentazione dei figli con il padre, avuto riguardo al fatto che quest'ultimo in ragione della mansione lavorativa che svolge è impegnato frequentemente in trasferte fuori regione - generalmente da aprile a settembre di ogni anno risulta fuori regione per almeno 20 giorni al mese mentre da novembre a febbraio resta fuori casa per ragioni lavorative almeno due giorni la settimana - i genitori si impegnano a collaborare con la massima flessibilità consentendo al padre di poter stare nei periodi in cui risiede a casa il maggior tempo possibile con i figli impegnandosi la signora a salvaguardare nella settimana di rientro del marito dalle trasferte almeno un week end ogni CP_2 due settimane ( dal venerdi sera alla domenica sera fino alle 22,00) e almeno due giorni infrasettimanali con pernotto da concordare di volta in volta a seconda del calendario lavorativo del padre.
In ogni caso per i tempi di maggior permanenza a casa da parte del signor i genitori in CP_1 mancanza di accordo rispetteranno il seguente calendario bisettimanale alternato nell'arco del mese:
lun mar mer giov ven sab dom
1°settimana mamma mamma papà papà papà mamma mamma
2°settimana mamma mamma papà papà mamma papà papà
Nella prima settimana, durante il periodo scolastico, il padre potrà stare con i figli dal mercoledì dopo scuola sino al sabato mattina quando si farà carico di riaccompagnarli a scuola, ove verranno poi ritirati dalla madre.
Nella seconda settimana, il padre potrà stare con i figli dal mercoledì dopo l'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando si farà carico di riaccompagnarli a scuola, ove verranno ritirati dalla madre oltre alla giornata di sabato (dalla fine della scuola) e di domenica con pernotto, premurandosi di riaccompagnare i figli a scuola l'indomani mattina.
Nel periodo delle vacanze estive i figli verranno prelevati presso il Centro Estivo ovvero presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore ovvero presso la casa dei nonni paterni. La turnazione bisettimanale si ripeterà con il medesimo modulo.
pagina 3 di 7 È patto esplicito che nelle giornate di vacanza scolastica (o malattia) le giornate sopra assegnate a ciascuno dei due genitori inizieranno alle ore 9:00. Sono comunque fatti salvi tutti gli accordi che i coniugi vorranno concordemente definire.
Il giorno del compleanno della mamma i minori staranno con la stessa, il giorno del compleanno del papà i figlioli resteranno con lo stesso.
In caso di impossibilità, per impegni sopravvenuti, di uno dei genitori a rispettare il già indicato calendario, il genitore impossibilitato provvederà prontamente a comunicarlo all'altro genitore. Entrambi
i coniugi si impegnano a chiedere la sostituzione, in caso di impegni imprevisti, primariamente all'altro coniuge o familiari, quindi a verificare altre disponibilità. Quello dei genitori che per proprie esigenze personali dovesse avvalersi di una babysitter, provvederà a pagarla direttamente.
La turnazione quindicinale non verrà sospesa in occasione delle feste civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, etc.).
Durante l'estate i figli trascorreranno due settimane di vacanza con la madre e due settimane di vacanza con il padre. Dette settimane potranno essere anche non consecutive. Il periodo di vacanza prescelto dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre la data del 30 aprile.
Quanto alle vacanze di Natale, le parti concordano che per le festività natalizie 2024 i figli staranno con la madre dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre compreso, con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso. Con la previsione che detto calendario sarà alternato di anno in anno.
Nell'eventualità di un soggiorno prolungato con e , per vacanze o viaggi, il padre e la Per_1 Per_2 madre, prima di tale periodo, dovranno comunicare all'altro genitore l'indirizzo ed un recapito telefonico del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli e comunque gli stessi si impegnano a comunicarsi gli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i minori.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER I FIGLI EN E AR
TO riguardo alle rispettive condizioni reddituali dei coniugi, ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, avuto riguardo alla collocazione dei figli presso la residenza del padre che resta comunque assegnata alla madre, avuto altresì riguardo agli oneri che, uscendo di casa, il signo CP_1 dovrà sopportare per trasferire altrove la propria residenza ( tipo locazione e utenze del proprio alloggio)
e che incideranno sulla capacità finanziaria di quest'ultimo, le parti concordano a che il padre versi alla moglie l'importo di euro 1400 mensili per il mantenimento dei figli e (700 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), importo che verrà accreditato mensilmente dal signor sul conto corrente n. 1649127 CP_1 presso Banca BPER cointestato ad entrambi i coniugi e le cui spese di mantenimento e gestione verranno comunque ripartite in parti uguali tra i medesimi. Tale contributo è da ritenersi congruo ed equo per la soddisfazione dei bisogni ordinari dei figli tenuto conto delle loro età e delle rispettive esigenze di vita. Il
pagina 4 di 7 versamento dovrà avvenire entro il primo giorno di ogni mese bonifico bancario al seguente codice
IBAN [...]. Al contributo al mantenimento così come previsto dovrà applicarsi l'aggiornamento Istat a partire dall'anno 2026.
4. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie sopportate per i figli saranno suddivise trai i coniugi nella misura del 80% in capo al padre e il restante 20% in capo alla madre.
Con riferimento alle spese straordinarie si precisa il seguente schema, come da protocollo 25.09.2019 del
Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le parti concordano nel ritenere rientranti nelle spese straordinarie quelle sostenute dall'uno o dall'altro genitore per l'acquisto di abbigliamento specialistico sia invernale che sportivo e ciò fino al raggiungimento di una spesa massima di euro 500,00 per la stagione invernale ovvero per attrezzatura sportiva a stagione. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha pagina 5 di 7 anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti si danno atto di avere concordemente definito che dovranno essere preventivamente e concordemente decise le scelte universitarie e post-universitarie dei figli, oltre che alle eventuali trasferte.
Sono comunque fatte salve tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, che saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata e che dovranno essere preventivamente decise da entrambi i genitori. Ove uno dei genitori volesse provvedere ad un acquisto o ad una spesa senza il preventivo assenso dell'altro genitore sarà tenuto a sostenere personalmente e per intero detto esborso.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
5. CONTI CORRENTI
Le parti si impegnano a mantenere un saldo positivo sul conto corrente cointestato sopra precisato sul quale verrà mensilmente accreditato il contributo al mantenimento dei figli da parte del signor CP_1 impegnandosi, in ogni caso, a sopportare i costi della relativa gestione in parti uguali.
Ciascuna parte è rispettivamente titolare di conti bancari personali rispetto ai quali fanno espressa e reciproca rinuncia in ordine a provviste e depositi di provenienza personale eventualmente giacenti.
I coniugi non possiedono, al di fuori dei beni indicati nel presente ricorso, altri cespiti in proprietà esclusiva o in comproprietà sui quali dover regolamentarne le sorti.
6. BENI MOBILI – AUTOMOBILI
L'autovettura Audi Q5 tg. GC066ES di proprietà della Signora rimane ad ella in uso CP_2 esclusivo, come da relativa intestazione così come i veicoli tg EP85326 e tg DZ126LC di proprietà del signo resterà ad egli in uso esclusivo. Controparte_1
7. ALTRI PATTI
Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, fatte salve le obbligazioni assunte nel presente ricorso. Con la firma del presente accordo, i coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata.”
pagina 6 di 7 - rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 09/01/2008 e Persona_4 Per_5
n data 08/09/2012;
[...]
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...] Controparte_1 CP_2
DEL VALLO (TP) il 28/10/1980 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 07/04/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MAZARA DEL VALLO (TP) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007
Atto n.
6 - Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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