Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 2948/2023
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2948/2023 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CAMPANA
Appalto: altre ipotesi CP_1 per procura in atti ex art. 1655 e ss. cc ATTRICE - OPPONENTE
(ivi compresa l'azione c o n t r o ex 1669cc) CP_2 P.IVA_2 CREA. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to RINALDI ROBERTO e dall'Avv.to ZITA LUCA per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia l'Ill.mo Tribunale
adito così giudicare:
in via preliminare:
- dichiararsi la nullità del decreto ingiunto opposto per mancata indicazione delle ragioni della domanda monitoria e l'inammissibilità delle domande formulate dalla convenuta nella comparsa di risposta;
nel merito:
- revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi tutte le do-mande di
. Pt_2 CP_2
- dichiararsi risolto, a causa del grave inadempimento della convenuta,
il contratto di subappalto di cui al doc. 4 del fascicolo avversario;
per l'effetto,
condannarsi a restituire all'opponente la somma di € 35.000,00 Pt_2 CP_2
versatale in esecuzione del medesimo contratto;
- in ogni caso, condannarsi a risarcire all'opponente i Pt_2 CP_2
danni patrimoniali derivanti dall'inadempimento del predetto con-tratto di subappalto, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo convenuto nel medesimo contratto (€ 115.000,00) e il maggior impor-to corrispondente alla somma delle spese effettivamente sostenute dall'opponente per la realizzazione delle opere che ne formano oggetto e dei minori introiti derivanti dallo stralcio di una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto principale;
somma da quantificarsi all'esito della determinazione degli obblighi restitutori conseguenti alla domanda di risoluzione del contratto per cui è causa;
- gravarsi le predette condanne pecuniarie degli interessi legali e della - 3 -
rivalutazione monetaria – anche a titolo di maggior danno – fino al saldo;
in ogni caso:
condannarsi la convenuta a rifondere all'attrice spese ed oneri di causa.”
Della convenuta - opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo adito, contrariis reiectis, così
giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti (con particolare riferimento al punto sub. 1 “Sulla nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 953/2023” della comparsa di costituzione e risposta), la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con ogni conseguente ed opportuna statuizione.
* * *
Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale:
Concedere, per i motivi tutti di cui in atti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 953/2023 – Tribunale di Bergamo, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, con ogni conseguente ed opportuna statuizione.
* * *
Nel merito e in via principale:
1. Rigettare, per i motivi tutti di cui in atti, le domande tutte proposte da - 4 -
in persona del legale rappresentante pro tempore, in via Parte_1
preliminare, nel merito e/o “in ogni caso”, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con ogni conseguente ed opportuna statuizione.
2. Per l'effetto, e per i motivi tutti di cui in atti, confermare il decreto ingiuntivo n. 953/2023 – Tribunale di Bergamo, con ogni conseguente ed opportuna statuizione.
3. In ogni caso accertare e dichiarare la debenza, per i motivi e le causali tutte di cui in atti, da parte di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di . in persona del legale Pt_2 CP_2
rappresentante, Sig.ra della somma di € 20.000,00, e, per Parte_3
l'effetto, condannare l'odierna attrice opponente al pagamento in favore di
. della predetta somma di € 20.000,00, oltre interessi al saggio di cui Pt_2 CP_2
all'art. 5, comma I, del D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 31/01/2019 (data di scadenza della fattura n. 000032PR del 31/01/2019 – Cfr. doc. 5 fascicolo convenuta opposta) sino all'effettivo saldo.
* * *
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15%
ex art. 2 D.M. 55/14, C.P.A. e IVA come per legge, del presente giudizio.
* * *
In via istruttoria:
Ritenendo esaurientemente provate, nel pieno rispetto della normativa in - 5 -
materia, la fondatezza delle domande tutte formulate da che hanno Pt_2 CP_2
trovato pacifico ed incontestabile sostegno documentale, nonché l'inconsistenza delle avverse pretese tutte, disporsi l'interpello del legale rappresentante pro tempore di con sede in 24040 Arcene (BG), Via Leone XIII Parte_1
n. 8, nonché prova per testi sui capitoli di seguito articolati, da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) Con contratto di fornitura del 10/03/2018 Parte_1
commissionava a l'esecuzione di forniture e manodopera in Pt_2 CP_2
riferimento a lavorazioni relative a “l'impianto idraulico riscaldamento, elettrico,
gas”, nel cantiere di n. 7 villette a schiera ubicate nel Comune di Rivolta d'Adda,
Via Pico della Mirandola, come da doc. sub. 4 fascicolo convenuta opposta che si rammostra.
2) Nel testo negoziale le parti pattuivano un corrispettivo a corpo per €
115.000,00, da corrispondersi a Stato Avanzamento Lavori, come da doc. sub. 4 –
art. 8 fascicolo convenuta opposta che si rammostra.
3) In riferimento al cantiere de quo, veniva, altresì redatto “piano operativo di sicurezza”, ex D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV – Art. 96 lettera h –
Allegato XV – Comma 3 – Punto 3.2, sottoscritto da . dal Sig. Pt_2 CP_2
e dal Responsabile del Servizio, Arch. Testimone_1 Testimone_2
come da doc. sub. 5bis fascicolo convenuta opposta che si rammostra.
4) Veniva, quindi, incaricato l'Arch. con studio in Testimone_3 - 6 -
Geom. con studio in 24050 Torre Pallavicina (BG), Parte_4
Via Turchette n. 2, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.
5) al fine di poter eseguire le opere oggetto del contratto Pt_2 CP_2
del 10/03/2018, reperiva, a propria cura e spese, forniture da aziende terze,
sostenendo costi per complessivi € 48.503,43, come da doc. sub. 6 fascicolo convenuta opposta che si rammostra, e precisamente:
Fattura n. 13913/00 del 31/05/2018, come da doc. sub. 7 – pag. 10 –
“Rivolta d'Adda” – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra e n. 13913/00 del 31/05/2018, come da doc. sub. 8 – pag. 7 – “Villette
Rivolta d'Adda” – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra di Centroedile Milano S.r.l., di cui – pertanto – l'importo di € 772,74,
oltre IVA, imputabile al cantiere de quo.
Fatture n. 8516296 del 31/05/2018, come da doc. sub. 9 – pag. 1 –
parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 8524149 del
31/07/2018, come da doc. sub. 10 – pag. 6 – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra e n. 8537835 del 30/11/2018, come da doc.
sub. 11 – pagg. 1 e 2 – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra di di cui – pertanto – complessivi € 585,10, oltre IVA, Parte_5
relativi alle forniture imputabili al cantiere de quo.
Fattura n. FD024186 del 31/05/2018, come da doc. sub. 12 – pag. 2 –
parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. FD03441 del
31/07/2018, come da doc. 13 – pagg. 3 e 4 – parte evidenziata, fascicolo - 7 -
convenuta opposta che si rammostra e n. FD052847 del 30/11/2018, come da doc.
sub. 14 – pag. 1 – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, di Rexel Italia S.p.a., di cui – pertanto – complessivi € 600,70, oltre
IVA, relativi alle forniture imputabili al cantiere de quo.
Fatture n. 1/0004355 del 30/03/2018, come da doc. sub. 15 – pagg. 5
e 6 – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n.
1/0005819 del 30/04/2018, come da doc. sub. 16 – pagg. 2 – 3 e 4 parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 1/0007573 del
31/05/2018, come da doc. sub. 17 – pag. 4 – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 1/0009133 del 30/06/2018, come da doc.
sub. 18 – pag. 3 – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 1/0013451 del 29/09/2018, come da doc. sub. 19 – pag. 2 – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, e n. 1/0015047 del
31/10/2018, come da doc. sub. 20 – pagg. 1 e 2 – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, di Comini S.r.l., di cui – pertanto –
complessivi € 10.711,32, oltre IVA, relativi alle forniture imputabili al cantiere de quo.
Fatture n. 0031068260 del 30/04/2018, come da doc. sub. 21 – pag. 3
– parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, e n.
0031129118 del 31/07/2018, come doc. sub. 22 – pag. 7 – parte evidenziata,
fascicolo convenuta opposta che si rammostra, di Sonepar Italia S.p.a., di cui €
194,08, oltre IVA, relativi alle forniture imputabili al cantiere de quo. - 8 -
Fatture n. 100210 del 30/04/2018 (e pedissequo documento di trasporto), come da doc. sub. 23 – pagg. 1 e 2 – pag. 4 – parti evidenziate,
fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 116257 del 15/05/2018, come da doc. sub. 24 – pagg. 1 e 2 – “Villette Rivolta d'Adda” – parte evidenziata,
fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 148634 del 15/06/2018, come da doc. sub. 25 – pag. 5 – “Villette Rivolta” – pag. 7 – “Villette Rivolta” – pagg. 8 e
9 “Villette Rivolta” – parti evidenziate, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 163589 del 30/06/2018, come da doc. sub. 26 – pagg. 6 e 7 –
“Villette Rivolta” – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 179961 del 15/07/2018, come da doc. sub. 27 – pag. 3 – “Villette
Rivolta” – parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, e n.
274371 del 31/10/2018, come da doc. sub. 28 – pagg. 3 e 4 – “Rivolta d'Adda” –
parte evidenziata, fascicolo convenuta opposta che si rammostra, di Cambielli
ILfriuli S.p.a., di cui – pertanto – complessivi € 8.558,19, oltre IVA, relativi alle forniture imputabili al cantiere de quo.
Fattura n. 124/2018 del 17/10/2018, riportante quale causale “lavori effettuati c/o Utenza sita in Rivolta D'Adda”, come da doc. sub. 29 fascicolo convenuta opposta che si rammostra, per € 10.000,00, e n. 051/2018 del
16/05/2018, riportante quale causale “lavori effettuati c/o Vs. Utenza sita in
Rivolta d'Adda”, come da doc. sub. 30 fascicolo convenuta opposta che si rammostra, per € 5.600,00, e così complessivamente € 15.600,00, di DB
Termoidraulica S.r.l.s., relative alla fornitura di manodopera relativamente al - 9 -
cantiere de quo.
Fatture n. 1066 del 30/03/2018, per € 390,60, oltre IVA 22%, come da doc. sub. 31 fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 1218 del
06/04/2018 per € 390,60, oltre IVA 22%, come da doc. sub. 32 fascicolo convenuta opposta che si rammostra e n. 3571 del 31/08/2018, per € 10.553,12,
come da doc. sub. 33 fascicolo convenuta opposta che si rammostra, di Pleion
S.r.l., per complessivi € 11.334,32, oltre IVA, relativi al cantiere de quo.
6) oltre alle forniture e la prestazione di manodopera da Pt_2 CP_2
parte di aziende terze, di cui al precedente capitolo sub. 5), in riferimento alle opere di cui al contratto del 10/03/2018, sosteneva altresì ulteriori costi di manodopera, svolta dai propri dipendenti presso il cantiere di Rivolta d'Adda, Via
Pico della Mirandola, per complessivi € 7.941,62, come da listino prezzi per l'esecuzione delle opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano, relativo all'anno 2018, come da doc. sub. 34 fascicolo convenuta opposta che si rammostra, e come da consuntivo lavori, come da doc. sub. 6 fascicolo convenuta opposta che si rammostra.
7) In particolare, in riferimento al cantiere di Rivolta d'Adda, Via Pico
della Mirandola, impiegava i seguenti dipendenti: Pt_2 CP_2
Sig. Tecnico abilitato di . per 16 ore, con la Tes_4 Pt_2 CP_2
previsione di un costo su base oraria di € 62,50, come da doc. sub. 34 fascicolo convenuta opposta che si rammostra, e così con costi sostenuti pari ad € 1.000,00.
Ing. Tecnico abilitato di per 8 ore, Testimone_5 Pt_2 CP_2 - 10 -
con la previsione di un costo su base oraria di € 62,50, come da doc. sub. 34
fascicolo convenuta opposta che si rammostra, e così con costi sostenuti pari ad €
500,00.
Sig. operaio elettricista di IV livello, per 28,23 ore, Testimone_1
con la previsione di un costo su base oraria di € 118,00, come da doc. sub. 34
fascicolo convenuta opposta che si rammostra, e così con costi sostenuti pari ad €
3.331,14.
Sig. , operaio elettricista di V livello, per 26,36 ore, con Tes_6
la previsione di un costo su base oraria di € 118,00, come da doc. sub. 34
fascicolo convenuta opposta che si rammostra, e così con costi sostenuti pari ad €
3.110,48.
8) in riferimento al cantiere ed alle lavorazioni Parte_1
relative al contratto del 10/03/2023, corrispondeva a . il complessivo Pt_2 CP_2
importo di € 35.000,00, di cui alle fatture n. n. 321 del 18/05/2018 per €
10.0000,00, che riporta quale causale “realizzazione impianto di riscaldamento elettrico, gas, villette Rivolta D'Adda – 1^ SAL”, come da doc. sub. 35 fascicolo convenuta opposta che si rammostra, n. 455 del 30/06/2018, che riporta quale causale “realizzazione impianto di riscaldamento elettrico, gas, villette Rivolta
D'Adda – 2^ SAL”, come da doc. sub. 36 fascicolo convenuta opposta che si rammostra e n. 830 del 30/09/2018, che riporta quale causale “realizzazione impianto di riscaldamento elettrico, gas, villette Rivolta D'Adda” – 3^ SAL”,
come da doc. sub. 37 fascicolo convenuta opposta che si rammostra. - 11 -
* * *
Si indicano quali testi su tutti i capitoli sopra articolati:
Ing. c/o con sede in 20124 Milano Testimone_5 Pt_2 CP_2
(MI), Viale Tunisia n. 38.
Arch. c/o con sede in 20124 Testimone_2 Pt_2 CP_2
Milano (MI), Viale Tunisia n. 38.
Sig. c/o . con sede in 20124 Milano (MI), Tes_4 Pt_2 CP_2
Viale Tunisia n. 38, e residente in [...].
Sig. c/o . con sede in 20124 Milano Testimone_1 Pt_2 CP_2
(MI), Viale Tunisia n. 38, e residente in [...].
Arch. con studio in 26027 Rivolta d'Adda (CR), Via Testimone_3
F. Filzi n. 1.
Geom. con studio in 24050 Torre Parte_4
Pallavicina (BG), Via Turchette n. 2.
Il legale rappresentante pro tempore di Pleion S.r.l., con sede in
37053 Cerea (VR), Via Venezia n. 11 .
Il legale rappresentante pro tempore di Centroedile Milano S.r.l., con sede in 20846 Agrate ZA (MB), Via Giacomo Matteotti n. 137.
Il legale rappresentante pro tempore di Comini S.r.l., con sede in
23862 Civate (LC), Via Provinciale n. 21.
Il legale rappresentante pro tempore di Cambielli ILfriuli S.p.a.,
con sede in 20092 NI LS (MI), Via F.lli Gracchi n. 48. - 12 -
Il legale rappresentante pro tempore di DB Termoidraulica S.r.l.s.,
con sede in 26832 Cervignano D'Adda (LO), Via della Chiesa n. 37/41.
Il legale rappresentante pro tempore di Sonepar Italia S.p.a., con sede in 35127 Padova (PD), Riviera Maestri del Lavoro n. 24.
Il legale rappresentante pro tempore di con sede in Parte_5
21052 Busto Arsizio (VA), Via per Cassano n. 157.
Il legale rappresentante pro tempore di Rexel Italia S.p.a., con sede in
20099 Sesto San Giovanni (MI), Via Bilbao n. 101.
* * *
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da
[...]
e – nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi Parte_1
istruttori formulati da controparte – si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati.
* * *
Si dichiara infine di non accettare il contraddittorio su domande nuove o per le quali sia spirato il termine decadenziale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 aprile 2023
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1
emesso dall'intestato Tribunale, in favore di per il Pt_2 CP_2
complessivo importo di euro 26.623,02, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto della fattura n. 000032PR del 31.1.2019 pari - 13 -
ad euro 20.000,00 per sorte capitale.
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_1
eccepito l'assoluta incertezza delle ragioni della domanda monitoria, stante l'omessa indicazione della causa petendi;
la pendenza avanti il Tribunale di
Milano di un'altra causa tra le stesse parti (r.g. n. 44722/2022) ed avente ad oggetto le contrapposte domande di adempimento relative a plurimi rapporti contrattuali;
l'inadempimento di nell'esecuzione del Pt_2 CP_2
contratto di subappalto avente ad oggetto i lavori di realizzazione, per conto di IL Betulle S.n.c. di SE IO & C., degli impianti tecnologici di alcuni edifici a destinazione residenziale in Comune di Rivolta d'Adda.
ha dunque concluso in via preliminare per la Parte_1
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito ne ha chiesto la revoca.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in fatto che Pt_2 CP_2
in diritto le avverse allegazioni, ed ha chiarito come la controparte sia ben consapevole del titolo posto a base del ricorso monitorio, e cioè la fattura n.
000032PR del 31.12019 relativa all'esecuzione di opere eseguite presso il cantiere di Rivolta d'Adda (CR), Via Pico della Mirandola;
ha dunque prodotto il contratto di fornitura del 10 marzo 2018, con cui Parte_1
gli aveva commissionato l'esecuzione di opere interessanti
[...]
“l'impianto idraulico riscaldamento, elettrico, gas, come meglio specifico dal capitolato allegato”, in riferimento a “n. 7 villette a schiera”, site nel - 14 -
Comune di Rivolta D'Adda (doc. 4 fascicolo parte opposta), nonché le fatture, dalla stessa integralmente pagate ed attestanti le forniture acquisite e la manodopera prestata da aziende terze (in particolare da DB
Termoidraulica S.r.l.s.), per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto del 10 marzo 2018 (doc. 7 – 33 fascicolo parte opposta).
Crea. ha inoltre contestato l'eccezione ex adverso sollevata CP_2
con riferimento al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, in quanto avente ad oggetto il diverso contratto relativo a “lavori inerenti il progetto denominato valorizzazione e rifunzionalizzazione Rocca d'Anfo –
Caserma Zanardelli e pertinenze” (Cfr. docc. 38 – 39), ed ha così concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Parte_1
ha chiesto al Tribunale, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo
[...]
opposto, anche di dichiarare risolto il contratto di subappalto del 10 marzo
2018 a causa del grave inadempimento di con conseguente Pt_2 CP_2
condanna dell'opposta a restituire in suo favore la somma di euro
35.000,00, versata in esecuzione del medesimo contratto, ed al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'avverso inadempimento, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo convenuto nel medesimo contratto (euro 115.000,00) e il maggior importo corrispondente alla somma delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere e dei minori introiti derivanti dallo stralcio di una parte delle prestazioni - 15 -
oggetto dell'appalto principale.
La causa, istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta,
è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto
Nel ricorso per decreto ingiuntivo ha allegato di Pt_2 CP_2
essere creditrice di per la somma di euro 20.000,00, Parte_1
portata dalla propria fattura n. 000032PR del 31/01/2019, senza indicare la ragione di credito posta a fondamento della domanda di ingiunzione.
Il richiamo all'indicata fattura a parere del Tribunale non risulta idoneo ad esplicitare le ragioni della domanda, in quanto:
- nel ricorso (notificato unitamente al decreto ingiuntivo all'opponente) difetta qualsivoglia indicazione o descrizione del contratto in relazione al quale tale fattura è stata emessa;
- ha dimostrato di essere in possesso di tale Parte_1
fattura, emessa in formato elettronico ai sensi di legge ed alla stessa pervenuta attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate,
la quale non contiene nella descrizione del proprio oggetto la causale
“Contratto del 10/03/2018 – Realizza-zione impianto di riscaldamento elettrico, gas, villette Rivolta d'Adda – Importo 4° SAL”, bensì
esclusivamente l'indicazione “IMPORTO 4° SAL” (doc. 7, 8, 9 fascicolo - 16 -
parte opposta).
In un tale contesto, difettando la prova che l'opposta abbia inviato all'opponente la fattura prodotta sub doc. 1 del fascicolo monitorio, deve pertanto concludersi per l'assoluta incertezza delle ragioni di credito poste a base della domanda monitoria.
A diverse conclusioni non può giungersi alla luce del fatto che l'avvocato Novel, quale difensore di avesse fatto Parte_1
richiesta di accesso agli atti del procedimento monitorio, in quanto ai sensi dell'art. 125 c.p.c. il ricorso per decreto ingiuntivo deve contenere l'espressa indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda.
Per le ragioni sin qui esposte deve concludersi per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
2. Domanda di condanna al pagamento della somma di euro
20.000,00, formulata dalla convenuta opposta, e relative domande svolte dall'opponente
In primo luogo, deve affermarsi l'ammissibilità della domanda svolta da volta alla condanna di al Pt_2 CP_2 Parte_1
pagamento della somma di euro 20.000,00, quale corrispettivo per le prestazioni rese nell'ambito del cantiere di Rivolta D'Adda in esecuzione del contratto datato 10 marzo 2018.
Trova, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui
“nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito - 17 -
modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” (cfr.
Cass., 7592/2024).
Conseguentemente, del pari ammissibili risultano le domande riconvenzionali formulate dall'opponente nella propria memoria ex art. 171
ter n. 1 c.p.c..
Ferme le superiori premesse, valga ora osservare quanto segue.
È documentato agli atti ed, in ogni caso, incontestato in causa che:
- a seguito della stipula del contratto di Parte_1
appalto con IL Betulle S.n.c., ha affidato a la fornitura e la Pt_2 CP_2
posa in opera di materiali riguardanti l'impianto idraulico, riscaldamento elettrico gas presso il cantiere di Rivolta D'Adda, nella specie per sette villette a schiera, per un corrispettivo a corpo di euro 115.000,00 (doc. 4
fascicolo parte opposta);
- ha versato in favore di la Parte_1 Pt_2 CP_2
somma di euro 35.000,00;
- Crea. non ha completato le opere subappaltate, le quali CP_2
sono invece state eseguite da Essediemme Impianti Elettrici su incarico di - 18 -
(cfr. deposizione testimoniale del teste Parte_1 Testimone_7
legale rappresentante di IL Betulle S.n.c.).
[...]
Le tesi difensive delle parti divergono invece sotto il profilo del motivo sotteso al mancato completamento delle opere da parte di Pt_2 [...]
in quanto: CP_2
- in tesi dell'opposta, le parti hanno risolto per mutuo consenso il contratto di subappalto, facendo salvo il diritto di di ricevere Pt_2 CP_2
il pagamento delle prestazioni già rese nelle more della vigenza del rapporto negoziale, per le quali residuava ancora dovuto l'importo di euro
20.000,00, indicato nella fattura n. 000032PR del 31 gennaio 2019;
- in tesi dell'opponente il contratto non si è affatto risolto per mutuo consenso, bensì non ha completato le opere subappaltatele in Pt_2 CP_2
quanto, in corso d'opera e dopo aver eseguito una minima parte dei lavori subappaltati, ha abbandonato il cantiere e senza alcuna autorizzazione ha subappaltato a DB Termoidraulica S.r.l.s. le prestazioni affidatele dall'opponente (cfr. docc. 29 e 30 fascicolo parte opposta), violando così
l'espresso divieto previsto all'art. 9 del contratto. Conseguentemente,
l'opponente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta, con condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 35.000,00.
Passando all'esame del merito delle domande, si formulano ora le seguenti considerazioni. - 19 -
Preliminarmente si fa rilevare come trovi applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui “spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (cfr. Cass., 98/2019).
Ritiene il Tribunale che nel corso del processo non sia stata raggiunta idonea prova circa lo svolgimento da parte di di Pt_2 CP_2
prestazioni per l'importo di euro 20.000,00.
Ed, infatti, la mera produzione di fatture – che in tesi dell'opposta –
attesterebbero le forniture acquisite e la manodopera prestata da aziende terze (in particolare da DB Termoidraulica S.r.l.s.) per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto, non si reputa idonea a soddisfare l'onere probatorio gravante sul subappaltatore.
Il deficit probatorio è ancora maggiore se solo si considera che
è risultata assolutamente carente anche da un punto di vista Pt_2 CP_2
assertivo, dal momento in cui nel corso dell'intero processo non ha neppure allegato quali delle prestazioni subappaltate avrebbe effettivamente eseguito in favore di presso il cantiere di Rivolta Parte_1
D'Adda.
D'altro verso, dall'assunzione delle prove testimoniali è emerso che soltanto in due/tre delle sette villette oggetto del contratto di Pt_2 CP_2
subappalto ha realizzato, peraltro solo parzialmente, gli impianti - 20 -
commissionatile, senza tuttavia che si sia riusciti a comprendere in cosa sia esattamente consistito il lavoro svolto dall'odierna opposta nel cantiere di causa. Ciò ha evidentemente impedito al Tribunale di procedere ad una valorizzazione delle opere svolte e, per l'effetto, la domanda di condanna formulata in questa sede non risulta meritevole di accoglimento per carenza di prova.
Passando invece all'esame delle domande riconvenzionali svolte da deve in primo luogo trovare applicazione l'ordinario Parte_1
principio di diritto secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass., 13685/2019; Cass., 13533/2001).
Crea. a dispetto di quanto allegato in modo assolutamente CP_2
assertivo circa la pretesa risoluzione per mutuo consenso del contratto di subappalto, non è riuscita in alcun modo a provare una tale circostanza, dal momento in cui non è intervenuta alcuna conferma sul punto, né dal punto di vista documentale né dal punto di vista testimoniale.
In assenza della prova dell'esatto adempimento del contratto ovvero - 21 -
della risoluzione dello stesso per mutuo consenso, si ritiene pertanto che il contratto si sia risolto per inadempimento di la quale non è Pt_2 CP_2
riuscita a giustificare il motivo per cui non ha completato le opere ed ha abbandonato il cantiere.
Tuttavia, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del subappaltatore non consegue la condanna di alla restituzione Pt_2 CP_2
della somma di euro 35.000,00, in precedenza versati da Parte_1
[...]
Deve trovare, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui
“gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già
eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale
"restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr. Cass., 27640/2018). In mancanza della prova circa la mancata utilizzazione delle opere svolte da Pt_2 CP_2
nell'ambito dell'appalto di causa, non può non riconoscersi in favore della subappaltatrice il compenso per le opere svolte;
in tal senso valga richiamare la deposizione testimoniale resa da legale Testimone_8 - 22 -
rappresentate di Essediemme Impianti Elettrici, il quale ha riferito che “io sono arrivato e c'era già la predisposizione delle tubazioni (sia interne che esterne) per tutte e 7 le villette, mancava qualche tubo all'esterno; a memoria ricordo che una villetta era infilata parzialmente, ma doveva comunque essere finita e le altre erano da completare tutte”.
Del pari infondata risulta la domanda risarcitoria avanzata da
[...]
. Parte_1
Il danno invocato dall'attrice è stato allegato nei seguenti termini
“l'opponente ha quindi sopportato, per la realizzazione delle opere subappaltate alla convenuta per il prezzo di € 115.000,00 e da questa non completate, oneri complessivi per € 147.951,76 – di cui € 72.951,76 per le prestazioni di beni e servizi sopra indicati, € 35.000,00 per pagamenti corrisposti alla convenuta ed € 40.000,00 per minori introiti derivanti dallo stralcio dall'appalto principale delle prestazioni di realizzazione degli impianti idraulici, di riscal-damento e di adduzione gas eseguite da
– subendo così, a causa Controparte_3 Controparte_4
dell'inadempimento della conve-nuta un danno pari ad € 32.951,76.”
Osserva il Tribunale che:
- la detrazione di euro 40.000,00 non è imputabile all'odierna convenuta, bensì ad una decisione concordata tra il committente delle opere e l'acquirente di un immobile;
in tal senso valga riportare la deposizione del teste legale rappresentante di IL Betulle S.n.c., Testimone_7 - 23 -
il quale ha riferito che “un cliente, tale voleva fare le opere CP_3
idrauliche relative a casa sua in autonomia in quanto ha una ditta idraulica;
quindi confermo che abbiamo concordato con Parte_1
una riduzione del corrispettivo del contratto d'appalto di euro 40.000,00”;
- non tutte le fatture di Essediemme, chiamata da Parte_1
per il completamento delle opere, hanno ad oggetto le medesime
[...]
prestazioni previste con il contratto d'appalto di causa.
*****
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 e 52.000,00;
in ragione della sola parziale soccombenza di la stessa viene Pt_2 CP_2
condannata al rimborso delle spese di lite nella misura del 50%.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda di per la condanna di Pt_2 CP_2 [...]
al versamento della somma di euro 20.000,00; Parte_1
3. dichiara la risoluzione del contratto del 10 marzo 2018 per grave inadempimento di Pt_2 CP_2
4. rigetta le domande, restitutoria e risarcitoria, avanzate da Pt_1 - 24 -
Parte_1
5. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Pt_2 CP_2
nella misura del 50%, liquidandone l'ammontare per Parte_1
l'intero in euro 7.616,00 per compensi professionali ai sensi del D.M.
55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M.
55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26027 Rivolta d'Adda (CR), Via F. Filzi n. 1, quale Direttore dei Lavori, e il