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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1477 /2023, promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dell'avv. STEFANIA Parte_1
CAPPONI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda per la modifica delle modalità di affidamento di figlio minore
CONCLUSIONI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, in modifica del decreto pronunciato dal Tribunale di Roma cron. 18985 del 2019 del 07.08.2019 pronunciato nel giudizio n. 17573 del 2018: - disporre l'affidamento super esclusivo del figlio nato a [...] il [...] RS alla madre la sig.ra conferendo alla stessa ogni potere in ambito scolastico Parte_1
e sanitario e per l'effetto disporre che l'esercizio del diritto di visita del padre sia subordinato ad una valutazione delle capacità genitoriali di quest'ultimo.
In merito alle statuizioni economiche, visto l'accordo già in essere tra i genitori e quanto evidenziato in premessa: disporre che l'assegno unico stabilito in favore del minore continui ad RS essere percepito per intero dalla madre Parte_1
ferme le statuizioni economiche già stabilite nel precedente decreto, per effetto delle quali il contributo mensile dovuto dal resistente al mantenimento del figlio è pari ad € 290,28 ( € 250,00 maggiorato della rivalutazione annuale istat) oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore secondo il protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 ha chiesto la modifica delle modalità Parte_1 di affidamento del figlio minore nato il [...] dalla convivenza more RS uxorio con La ricorrente ha esposto: Controparte_1
- di aver convissuto con il resistente dal 2010 al 2017;
- che in data 25/07/2019, cessata la convivenza, il Tribunale di Roma, allora luogo di residenza del minore con decreto del 07.08.2019, disponeva l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, disciplina delle frequentazioni padre figlio (a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00, un pomeriggio a settimana, il mercoledì salvo diverso accordo, nelle settimane in cui il minore sarebbe rimasto con il padre durante il fine settimana;
mentre durante il weekend spettante alla madre, il minore sarebbe rimasto con il padre due pomeriggi a settimana oltre ai periodi festivi), determinando il mantenimento in 250 euro, mensili, dovuto da per il figlio minore oltre ISTAT Controparte_1 RS annuale e 50% delle spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori;
- che , non avrebbe adempiuto a quanto disposto nel citato decreto per Controparte_1 quanto attiene il diritto di visita, omettendo di frequentare il figlio se non sporadicamente, in media circa una volta al mese;
- che il resistente avrebbe omesso di corrispondere con regolarità il contributo al mantenimento de figlio versando somme inferiori a quelle dovute accumulando un debito nei confronti della ricorrente per il contributo dovuto a titolo di mantenimento del minore pari, alla data del 14.05.2024, ad € 12.500,00;
- che il comportamento omissivo dello avrebbe ostacolato il figlio Per_1 Per_1 nell'ambio delle attività extrascolastiche, non avendo ad esempio acconsentito che il minore partecipasse alla gita scolastica della terza media;
- che la ricorrente avrebbe difficoltà di comunicazione con il resistente essendo stata
“bloccata” dallo stesso sui dispositivi elettronici, con conseguente difficoltà per l'acquisizione dei necessari consensi per le scelte scolastiche e di vita del minore;
- che il resistente non avrebbe comunicato alla ricorrente il luogo di reale domicilio;
- che il resistente con la propria condotta omissiva, non avrebbe permesso alla ricorrente di richiedere l'assegno unico per il figlio, essendosi rifiutato di consegnare la documentazione necessaria ai fini Isee;
acconsentendo solo dopo numerose richieste a fornire tali documenti;
-che durante la convivenza la ricorrente era stata vittima di violenza domestica ad opera del resistente imputato in procedimento penale pendente dinanzi all'intestato Tribunale del reato di cui all'art. dall'art. 572, 61 n. 11 quinquies c.p. per avere maltrattato, con violenze fisiche e reiterate aggressioni ed ingiurie la resistente anche alla presenza del figlio minore delle parti;
- che in data 28/03/2024 è stata emessa dall'intestato Tribunale sentenza di condanna del resistente per il reato ascritto, alla pena di due anni e due mesi di reclusione, nonché alla condanna al risarcimento danni nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 15.000,00 euro oltre alla refusione delle spese processuali liquidate in 2.000,00 euro;
- che il minore escusso come teste nel corso del procedimento penale aveva riferito della sostanziale cessazione delle relazioni padre figlio, con incontri sporadici quasi sempre richiesti dallo stesso minore, precisando di non avere buoni rapporti con il padre;
- che il disinteresse del padre nei confronti del figlio sarebbe inoltre emerso dalle testimonianze rese da alcuni testi che avevano riferito di epiteti offensivi rivolti dal resistente al figlio (quali “gran figlio di una mignotta”), con conseguente sofferenza per il minore;
- che il minore convive con la madre percettrice di reddito di € 16.000 annui circa, mentre il resistente autotrasportatore percepirebbe reddito annuo medio di circa € 26.923,15; tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé con conferma del contributo al mantenimento dallo stesso dovuto, come già disposto nel decreto emesso dal Tribunale di Roma;
con vittoria di spese.
Rilevata la presenza nel ricorso introduttivo di allegazioni di violenza, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 473 bis.40 e segg. c.p.c., veniva fissata la comparizione personale delle parti fissando orari diversi per la audizione al fine di evitare forme di vittimizzazione secondaria;
il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza veniva tempestivamente notificato al resistente.
All'udienza del 31.8.2023 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di domiciliare in immobile di proprietà della madre insieme con il figlio, di percepire svolgendo attività di educatrice in casa famiglia, reddito mensile medio di € 1400,00, di essere proprietaria di quote di immobile pervenuto in successione, di essere gravata da rata di mutuo di € 300 mensili circa;
il resistente non è comparso. La ricorrente ha confermato i contenuti del ricorso precisando la sostanziale assenza di relazioni padre figlio da oltre due anni e la volontà del figlio di non riprendere le frequentazioni con il padre.
All'esito dell'udienza sono stati emessi provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.21 c.p.c., non disponendo l'ascolto diretto del minore in quanto già escusso come teste nel corso del procedimento penale, con acquisizione dei verbali della testimonianza, e disponendo l'affidamento super esclusivo del minore alla madre RS
, attribuendo alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni relative al Parte_1 figlio minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno, sospendendo le frequentazioni padre figlio, prevedendo la loro ripresa su richiesta del padre onerato di rivolgersi al servizio sociale del Comune di Terni per verificarne le capacità genitoriali e la reale volontà di riprendere le relazioni con il figlio, disponendo l'eventuale ripresa, verificata tale volontà, con incontri protetti una volta a settimana solo qualora non contrari all'interesse del minore;
disponendo che l'assegno unico fosse corrisposto per intero alla madre in ragione dell'affidamento super esclusivo del figlio.
All'esito delle ulteriori udienze la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente che pur avendo tempestivamente ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito.
Nel merito, deve essere accolta la domanda di affidamento super esclusivo del minore alla madre.
All'esito del giudizio è stata raggiunta piena prova delle condotte del resistente aggressive, minacciose, violente poste in essere nei confronti della madre di suo figlio, alcune avvenute anche alla presenza del minore, nonché la mancata contribuzione alle necessità economiche del figlio, condotte che evidenziano le disfunzionalità genitoriali del resistente.
In particolare, dalla lettura degli atti del procedimento penale e della sentenza penale di primo grado, da considerare prove atipiche nell'ambito del presente giudizio, emerge prova di tali comportamenti, oltre a risultare provata la sostanziale interruzione delle relazioni padre figlio, limitate a pochi sporadici incontri, svolti su iniziativa dello stesso minore e non del padre.
In particolare, all'esito del procedimento penale di primo grado il resistente è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 572, 61 n. 11 quinquies c.p. perché, come si legge nel capo di imputazione: “con condotte reiterate, maltrattava la convivente , Parte_1 anche alla presenza del figlio minore (nato a [...] il [...]), RS sottoponendola a prevaricazioni, ingiurie, minacce e continue aggressioni fisiche, cagionandole ripetute umiliazioni tali da rendere insostenibile il regime di vita familiare e domestica. In particolare:
a) In numerose occasioni la ingiuriava, anche in pubblico, proferendo frasi del tipo
“mignotta, troia”;
b) In altre occasioni, la minacciava anche di morte con frasi “ora t'ammazzo”, “se te ne vai ti ammazzo”;
c) Quasi quotidianamente la colpiva con schiaffi, qualora non eseguiva le sue disposizioni;
d) Frequentemente la colpiva con calci e pugni;
e) Nell'aprile 2010, le stringeva il giubbotto intorno al collo quasi fino a soffocarla, quindi le sferrava dei pugni al volto;
f) Nel 2011, le strappava i collant in pubblico e contestualmente la insultava;
g) Nel maggio 2013 le sferrava dei pugni in testa, poi la trascinava sul balcone dell'abitazione comune minacciandola di morte e dicendole che l'avrebbe gettata di sotto;
h) Nell'estate 2014, la malmenava continuamente;
in alcune occasioni le sferrava schiaffi con la mano sinistra, dicendo che lo faceva per farle “meno male” e che se lo avesse fatto con la mano destra l'avrebbe ammazzata;
i) In diverse occasioni la colpiva dinanzi al figlio minore , costringendola a RS spostarsi in un'altra camera dove poteva continuare a malmenarla al di fuori dello sguardo del figlio.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza del figlio (nato il RS
06.09.2010), persona minore degli anni diciotto. Commesso in Terni, dal gennaio 2010 al novembre 2018.”.
Inoltre nel corso dell'escussione testimoniale quale teste nel procedimento penale il figlio delle parti ha evidenziato di avere solo sporadici e superficiali rapporti con il padre.
Alla luce di tali riscontri, emerge pienamente provata la disfunzionalità genitoriale del resistente per avere posto in essere condotte aggressive e violente in danno della ricorrente, madre di suo figlio, e per non aver adempiuto agli obblighi di mantenimento del figlio sullo stesso gravanti.
Preliminarmente, occorre evidenziare come l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applica-zione della Convenzione”. Le condotte del resistente, emerse all'esito dell'istruttoria, devono essere qualificate come violenza domestica e come tali devono essere considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento.
L'incapacità genitoriale del resistente e la sostanziale interruzione di ogni relazione tra il padre e il figlio (che non si è presentato agli incontri presso il Servizio sociale disposti per valutare la di lui volontà di ripresa delle relazioni a lungo interrotte) sono ulteriori elementi ostativi all'affidamento condiviso: affinché il genitore possa correttamente esplicare le sue funzioni genitoriali, è infatti necessario che sia in grado di comprendere le necessità del figlio. In mancanza di ogni impegno finalizzato a superare le rilevanti problematiche emerse dalle condotte del resistente (incapacità di contenere gli agiti violenti, mancanza di prova di aver intrapreso seri percorsi di superamento di tali condotte) diviene impossibile per il genitore compiere scelte che siano congrue rispetto alle necessità del figlio.
Per costanze giurisprudenza in presenza di manifeste carenze o disfunzionalità genitoriali di un genitore deve essere disposto l'affidamento esclusivo all'altro che dimostri di avere piena capacità genitoriale (“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...” Cass. n. 16593/2008, in parte motiva).
Nella specie dagli accertamenti computi è emerso che la madre del minore è stata in grado di educare e mantenere il figlio non emergendo difficoltà relative al minore. Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già disposto nei provvedimenti provvisori. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre figlio, le condotte paterne come emerse all'esito del giudizio, e sopra riportate giustificano la conferma del provvedimento di sospensione di ogni frequentazione.
Come già rilevato in precedenti provvedimenti di merito: “L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3). Tuttavia la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. KO c. Russia sentenza 20 gennaio 2011).” (cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017).
Nel presente procedimento la prova delle condotte poste in essere dal padre in danno della madre del minore, senza che il resistente abbia manifestato di voler superare le rilevate disfunzionalità sono elementi sufficiente per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figlio in assenza di idonei percorsi di sostegno individuale del ricorrente finalizzati a colmare le lacune genitoriali evidenziate nel corso del giudizio.
Alla luce delle deduzioni sopra svolte, le frequentazioni padre figlio devono essere sospese, potendo il padre inoltrare apposita richiesta per la loro eventuale riattivazione in presenza dei necessari presupposti come sopra descritti.
La ricorrente non ha chiesto alcuna modifica delle modalità di mantenimento del minore come determine nel decreto vigente, dovendo tuttavia essere precisato che l'assegno unico in considerazione dell'attribuzione alla madre dell'affidamento c.d. super esclusivo potrà essere riscosso interamente dalla ricorrente.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto vigente confermate le statuizioni relative al mantenimento del minore nello stesso contenute così dispone:
-dispone l'affidamento super esclusivo del minore ato il 6.9.2010, alla RS madre , attribuendo alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni Parte_1 relative al figlio minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno (in particolare - elencazione meramente esemplificativa - la madre potrà assumere tutte le decisioni in materia scolastica, medica, sportiva, ricreativa, di determinazione della residenza abituale, di rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta e rilascio di ogni forma di indennità o di sostegno per il figlio);
-sospende allo stato le frequentazioni padre figlio, che potranno riprendere su richiesta del padre onerato di rivolgersi al servizio sociale del Comune di Terni per verificarne le capacità genitoriali e la reale volontà di riprendere le relazioni con il figlio, che potranno essere riprese con incontri protetti una volta a settimana solo qualora non contrari all'interesse del minore;
-dispone che l'assegno unico sia corrisposto per intero alla madre in ragione dell'affidamento super esclusivo del figlio;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio che si quantificano in complessivi € 3.900,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1477 /2023, promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dell'avv. STEFANIA Parte_1
CAPPONI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda per la modifica delle modalità di affidamento di figlio minore
CONCLUSIONI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, in modifica del decreto pronunciato dal Tribunale di Roma cron. 18985 del 2019 del 07.08.2019 pronunciato nel giudizio n. 17573 del 2018: - disporre l'affidamento super esclusivo del figlio nato a [...] il [...] RS alla madre la sig.ra conferendo alla stessa ogni potere in ambito scolastico Parte_1
e sanitario e per l'effetto disporre che l'esercizio del diritto di visita del padre sia subordinato ad una valutazione delle capacità genitoriali di quest'ultimo.
In merito alle statuizioni economiche, visto l'accordo già in essere tra i genitori e quanto evidenziato in premessa: disporre che l'assegno unico stabilito in favore del minore continui ad RS essere percepito per intero dalla madre Parte_1
ferme le statuizioni economiche già stabilite nel precedente decreto, per effetto delle quali il contributo mensile dovuto dal resistente al mantenimento del figlio è pari ad € 290,28 ( € 250,00 maggiorato della rivalutazione annuale istat) oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore secondo il protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 ha chiesto la modifica delle modalità Parte_1 di affidamento del figlio minore nato il [...] dalla convivenza more RS uxorio con La ricorrente ha esposto: Controparte_1
- di aver convissuto con il resistente dal 2010 al 2017;
- che in data 25/07/2019, cessata la convivenza, il Tribunale di Roma, allora luogo di residenza del minore con decreto del 07.08.2019, disponeva l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, disciplina delle frequentazioni padre figlio (a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00, un pomeriggio a settimana, il mercoledì salvo diverso accordo, nelle settimane in cui il minore sarebbe rimasto con il padre durante il fine settimana;
mentre durante il weekend spettante alla madre, il minore sarebbe rimasto con il padre due pomeriggi a settimana oltre ai periodi festivi), determinando il mantenimento in 250 euro, mensili, dovuto da per il figlio minore oltre ISTAT Controparte_1 RS annuale e 50% delle spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori;
- che , non avrebbe adempiuto a quanto disposto nel citato decreto per Controparte_1 quanto attiene il diritto di visita, omettendo di frequentare il figlio se non sporadicamente, in media circa una volta al mese;
- che il resistente avrebbe omesso di corrispondere con regolarità il contributo al mantenimento de figlio versando somme inferiori a quelle dovute accumulando un debito nei confronti della ricorrente per il contributo dovuto a titolo di mantenimento del minore pari, alla data del 14.05.2024, ad € 12.500,00;
- che il comportamento omissivo dello avrebbe ostacolato il figlio Per_1 Per_1 nell'ambio delle attività extrascolastiche, non avendo ad esempio acconsentito che il minore partecipasse alla gita scolastica della terza media;
- che la ricorrente avrebbe difficoltà di comunicazione con il resistente essendo stata
“bloccata” dallo stesso sui dispositivi elettronici, con conseguente difficoltà per l'acquisizione dei necessari consensi per le scelte scolastiche e di vita del minore;
- che il resistente non avrebbe comunicato alla ricorrente il luogo di reale domicilio;
- che il resistente con la propria condotta omissiva, non avrebbe permesso alla ricorrente di richiedere l'assegno unico per il figlio, essendosi rifiutato di consegnare la documentazione necessaria ai fini Isee;
acconsentendo solo dopo numerose richieste a fornire tali documenti;
-che durante la convivenza la ricorrente era stata vittima di violenza domestica ad opera del resistente imputato in procedimento penale pendente dinanzi all'intestato Tribunale del reato di cui all'art. dall'art. 572, 61 n. 11 quinquies c.p. per avere maltrattato, con violenze fisiche e reiterate aggressioni ed ingiurie la resistente anche alla presenza del figlio minore delle parti;
- che in data 28/03/2024 è stata emessa dall'intestato Tribunale sentenza di condanna del resistente per il reato ascritto, alla pena di due anni e due mesi di reclusione, nonché alla condanna al risarcimento danni nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 15.000,00 euro oltre alla refusione delle spese processuali liquidate in 2.000,00 euro;
- che il minore escusso come teste nel corso del procedimento penale aveva riferito della sostanziale cessazione delle relazioni padre figlio, con incontri sporadici quasi sempre richiesti dallo stesso minore, precisando di non avere buoni rapporti con il padre;
- che il disinteresse del padre nei confronti del figlio sarebbe inoltre emerso dalle testimonianze rese da alcuni testi che avevano riferito di epiteti offensivi rivolti dal resistente al figlio (quali “gran figlio di una mignotta”), con conseguente sofferenza per il minore;
- che il minore convive con la madre percettrice di reddito di € 16.000 annui circa, mentre il resistente autotrasportatore percepirebbe reddito annuo medio di circa € 26.923,15; tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé con conferma del contributo al mantenimento dallo stesso dovuto, come già disposto nel decreto emesso dal Tribunale di Roma;
con vittoria di spese.
Rilevata la presenza nel ricorso introduttivo di allegazioni di violenza, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 473 bis.40 e segg. c.p.c., veniva fissata la comparizione personale delle parti fissando orari diversi per la audizione al fine di evitare forme di vittimizzazione secondaria;
il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza veniva tempestivamente notificato al resistente.
All'udienza del 31.8.2023 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di domiciliare in immobile di proprietà della madre insieme con il figlio, di percepire svolgendo attività di educatrice in casa famiglia, reddito mensile medio di € 1400,00, di essere proprietaria di quote di immobile pervenuto in successione, di essere gravata da rata di mutuo di € 300 mensili circa;
il resistente non è comparso. La ricorrente ha confermato i contenuti del ricorso precisando la sostanziale assenza di relazioni padre figlio da oltre due anni e la volontà del figlio di non riprendere le frequentazioni con il padre.
All'esito dell'udienza sono stati emessi provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.21 c.p.c., non disponendo l'ascolto diretto del minore in quanto già escusso come teste nel corso del procedimento penale, con acquisizione dei verbali della testimonianza, e disponendo l'affidamento super esclusivo del minore alla madre RS
, attribuendo alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni relative al Parte_1 figlio minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno, sospendendo le frequentazioni padre figlio, prevedendo la loro ripresa su richiesta del padre onerato di rivolgersi al servizio sociale del Comune di Terni per verificarne le capacità genitoriali e la reale volontà di riprendere le relazioni con il figlio, disponendo l'eventuale ripresa, verificata tale volontà, con incontri protetti una volta a settimana solo qualora non contrari all'interesse del minore;
disponendo che l'assegno unico fosse corrisposto per intero alla madre in ragione dell'affidamento super esclusivo del figlio.
All'esito delle ulteriori udienze la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente che pur avendo tempestivamente ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito.
Nel merito, deve essere accolta la domanda di affidamento super esclusivo del minore alla madre.
All'esito del giudizio è stata raggiunta piena prova delle condotte del resistente aggressive, minacciose, violente poste in essere nei confronti della madre di suo figlio, alcune avvenute anche alla presenza del minore, nonché la mancata contribuzione alle necessità economiche del figlio, condotte che evidenziano le disfunzionalità genitoriali del resistente.
In particolare, dalla lettura degli atti del procedimento penale e della sentenza penale di primo grado, da considerare prove atipiche nell'ambito del presente giudizio, emerge prova di tali comportamenti, oltre a risultare provata la sostanziale interruzione delle relazioni padre figlio, limitate a pochi sporadici incontri, svolti su iniziativa dello stesso minore e non del padre.
In particolare, all'esito del procedimento penale di primo grado il resistente è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 572, 61 n. 11 quinquies c.p. perché, come si legge nel capo di imputazione: “con condotte reiterate, maltrattava la convivente , Parte_1 anche alla presenza del figlio minore (nato a [...] il [...]), RS sottoponendola a prevaricazioni, ingiurie, minacce e continue aggressioni fisiche, cagionandole ripetute umiliazioni tali da rendere insostenibile il regime di vita familiare e domestica. In particolare:
a) In numerose occasioni la ingiuriava, anche in pubblico, proferendo frasi del tipo
“mignotta, troia”;
b) In altre occasioni, la minacciava anche di morte con frasi “ora t'ammazzo”, “se te ne vai ti ammazzo”;
c) Quasi quotidianamente la colpiva con schiaffi, qualora non eseguiva le sue disposizioni;
d) Frequentemente la colpiva con calci e pugni;
e) Nell'aprile 2010, le stringeva il giubbotto intorno al collo quasi fino a soffocarla, quindi le sferrava dei pugni al volto;
f) Nel 2011, le strappava i collant in pubblico e contestualmente la insultava;
g) Nel maggio 2013 le sferrava dei pugni in testa, poi la trascinava sul balcone dell'abitazione comune minacciandola di morte e dicendole che l'avrebbe gettata di sotto;
h) Nell'estate 2014, la malmenava continuamente;
in alcune occasioni le sferrava schiaffi con la mano sinistra, dicendo che lo faceva per farle “meno male” e che se lo avesse fatto con la mano destra l'avrebbe ammazzata;
i) In diverse occasioni la colpiva dinanzi al figlio minore , costringendola a RS spostarsi in un'altra camera dove poteva continuare a malmenarla al di fuori dello sguardo del figlio.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza del figlio (nato il RS
06.09.2010), persona minore degli anni diciotto. Commesso in Terni, dal gennaio 2010 al novembre 2018.”.
Inoltre nel corso dell'escussione testimoniale quale teste nel procedimento penale il figlio delle parti ha evidenziato di avere solo sporadici e superficiali rapporti con il padre.
Alla luce di tali riscontri, emerge pienamente provata la disfunzionalità genitoriale del resistente per avere posto in essere condotte aggressive e violente in danno della ricorrente, madre di suo figlio, e per non aver adempiuto agli obblighi di mantenimento del figlio sullo stesso gravanti.
Preliminarmente, occorre evidenziare come l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applica-zione della Convenzione”. Le condotte del resistente, emerse all'esito dell'istruttoria, devono essere qualificate come violenza domestica e come tali devono essere considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento.
L'incapacità genitoriale del resistente e la sostanziale interruzione di ogni relazione tra il padre e il figlio (che non si è presentato agli incontri presso il Servizio sociale disposti per valutare la di lui volontà di ripresa delle relazioni a lungo interrotte) sono ulteriori elementi ostativi all'affidamento condiviso: affinché il genitore possa correttamente esplicare le sue funzioni genitoriali, è infatti necessario che sia in grado di comprendere le necessità del figlio. In mancanza di ogni impegno finalizzato a superare le rilevanti problematiche emerse dalle condotte del resistente (incapacità di contenere gli agiti violenti, mancanza di prova di aver intrapreso seri percorsi di superamento di tali condotte) diviene impossibile per il genitore compiere scelte che siano congrue rispetto alle necessità del figlio.
Per costanze giurisprudenza in presenza di manifeste carenze o disfunzionalità genitoriali di un genitore deve essere disposto l'affidamento esclusivo all'altro che dimostri di avere piena capacità genitoriale (“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...” Cass. n. 16593/2008, in parte motiva).
Nella specie dagli accertamenti computi è emerso che la madre del minore è stata in grado di educare e mantenere il figlio non emergendo difficoltà relative al minore. Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già disposto nei provvedimenti provvisori. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre figlio, le condotte paterne come emerse all'esito del giudizio, e sopra riportate giustificano la conferma del provvedimento di sospensione di ogni frequentazione.
Come già rilevato in precedenti provvedimenti di merito: “L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3). Tuttavia la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. KO c. Russia sentenza 20 gennaio 2011).” (cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017).
Nel presente procedimento la prova delle condotte poste in essere dal padre in danno della madre del minore, senza che il resistente abbia manifestato di voler superare le rilevate disfunzionalità sono elementi sufficiente per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figlio in assenza di idonei percorsi di sostegno individuale del ricorrente finalizzati a colmare le lacune genitoriali evidenziate nel corso del giudizio.
Alla luce delle deduzioni sopra svolte, le frequentazioni padre figlio devono essere sospese, potendo il padre inoltrare apposita richiesta per la loro eventuale riattivazione in presenza dei necessari presupposti come sopra descritti.
La ricorrente non ha chiesto alcuna modifica delle modalità di mantenimento del minore come determine nel decreto vigente, dovendo tuttavia essere precisato che l'assegno unico in considerazione dell'attribuzione alla madre dell'affidamento c.d. super esclusivo potrà essere riscosso interamente dalla ricorrente.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto vigente confermate le statuizioni relative al mantenimento del minore nello stesso contenute così dispone:
-dispone l'affidamento super esclusivo del minore ato il 6.9.2010, alla RS madre , attribuendo alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni Parte_1 relative al figlio minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno (in particolare - elencazione meramente esemplificativa - la madre potrà assumere tutte le decisioni in materia scolastica, medica, sportiva, ricreativa, di determinazione della residenza abituale, di rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta e rilascio di ogni forma di indennità o di sostegno per il figlio);
-sospende allo stato le frequentazioni padre figlio, che potranno riprendere su richiesta del padre onerato di rivolgersi al servizio sociale del Comune di Terni per verificarne le capacità genitoriali e la reale volontà di riprendere le relazioni con il figlio, che potranno essere riprese con incontri protetti una volta a settimana solo qualora non contrari all'interesse del minore;
-dispone che l'assegno unico sia corrisposto per intero alla madre in ragione dell'affidamento super esclusivo del figlio;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio che si quantificano in complessivi € 3.900,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti