Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1292/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1292/2025, promossa con ricorso depositato il 01/04/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...]
cittadina: italiana;
Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Marco Biasolo
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano;
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Marco Biasolo con la seguente figlia minorenne:
nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 01/04/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
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1. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori concordano che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alle cure sanitarie, alle scelte che possano incidere sulla crescita della figlia minore dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri della figlia stessa. La figlia avrà la residenza presso l'immobile sito in Tradate, Via Albisetti Per_1
22, con la madre presso cui abiterà prevalentemente;
2. L'immobile di Tradate, Via Albisetti 22 di proprietà della IG.ra , viene Parte_1
assegnato, compresi tutti gli arredi e corredi ivi presenti alla stessa sig.ra Parte_1 che l'abiterà con la figlia;
3. Fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi, e come meglio specificato nel piano genitoriale ex art. 473 bis 12 u.c. prodotto in atti, il padre potrà tenere con sé la propria figlia nei termini di seguito indicati:
- a fine settimana alternati il sabato dal mattino (fascia oraria indicativa: 9.30/10.00) alla sera (fascia oraria indicativa: 21.30/22.00) e la domenica seguente (stesse fasce orarie indicative del sabato) con prelievo e accompagnamento presso la madre sia al sabato sera che alla domenica sera;
- In caso di impedimenti del genitore nel fine settimana di propria competenza e contemporanea impossibilità dell'altro genitore, sarà onere del genitore a cui spetta il fine settimana, reperire a propria cura e spese adeguato ed opportuno collocamento per la figlia;
- due giorni infrasettimanali, a partire dal termine della scuola alle ore 21.30. I giorni infrasettimanali vengono individuati nel mercoledì e giovedì, ferma restando la possibilità di modificare detta individuazione, di comune accordo e sulla base delle necessità della figlia e delle esigenze lavorative dei genitori.
- ad anni alterni trascorrerà con un genitore il giorno di Natale e il primo giorno Per_1 dell'anno dalla mattina fino alla sera. La Pasqua spetterà al genitore con cui i bambini non hanno trascorso il giorno di Natale.
- durante il periodo estivo di interruzione scolastica potrà trascorrere almeno una Per_1
settimana intera con ciascun genitore, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 4 - potrà festeggiare il proprio compleanno con entrambi i genitori, anche se ricadrà Per_1 in un giorno di spettanza dell'altro;
4. Il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 300,00 Per_1
(trecento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, secondo quanto indicato nelle
Linee Guida del Tribunale di Varese del 01.02.2018 in merito alla suddivisione delle spese extra assegno di mantenimento, che qui si intendono integralmente trascritte;
5. Con riferimento all'importo dell'Assegno Unico Universale i ricorrenti espressamente concordano che lo stesso spetti nella misura del 100% alla madre ed il IG. presta Pt_2 sin d'ora il proprio consenso affinché la relativa domanda all'INPS venga ogni anno presentata con pagamento diretto del totale dell'assegno in favore della madre.
6. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio e del passaporto della figlia, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto e si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambio di residenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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