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Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2023, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4375/2020 R.G. proposto da IE IC e NO ER, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maurilio D'Angelo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Pietro da Cortona, n. 8, scala B
- ricorrenti -
contro COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per delega in calce al controricorso, dall'avv. DI CH, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 513 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 11/01/2023
- controricorrente -
avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19521/2019 depositata in data 19 luglio 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso FATTI DI CAUSA 1. IC RI e AT NT convennero dinanzi al Tribunale di Pistoia il Comune di Pistoia e l'Asilo Nido Lago Mago al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti quali genitori di AT RI, dell'età di nove mesi, deceduto in ospedale il 7 dicembre 2009. Esposero, a sostegno della domanda, che il 2 dicembre 2009 il piccolo AT, alle ore 8,00, era stato portato dalla madre all'asilo ed era stato affidato al personale addetto;
intorno alle ore 12,30, l'infante aveva perso coscienza ed era stato trasportato in ospedale, ove, per lo stato di coma profondo, era stato trasferito al reparto di rianimazione dell'Ospedale Meyer di Firenze, presso il quale, dopo cinque giorni, era deceduto. Secondo l'assunto degli attori la morte del bambino doveva ritenersi conseguenza di un trauma, consistito nello scuotimento violento del corpo, verificatosi, a parere del loro consulente tecnico di parte, nelle ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. Il Comune di Pistoia, costituendosi in giudizio, replicò che il trauma che aveva scatenato la patologia si era verificato prima che il piccolo AT venisse condotto all'asilo e che, in ogni caso, non vi era prova che esso fosse insorto durante la sua permanenza nell'asilo. 2 All'esito dell'acquisizione di copiosa documentazione, ed in particolare della copia integrale del fascicolo relativo al procedimento penale instaurato a carico degli insegnanti, e della escussione dei testi, il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti dell'Asilo Nido ed accolse quella spiegata nei confronti del Comune di Pistoia. 2. La decisione venne impugnata dal Comune, che depositò copia della perizia collegiale espletata nel corso delle indagini preliminari, in sede di incidente probatorio, e costituitisi gli appellati, la Corte d'appello di Firenze, riformando la sentenza gravata, respinse la domanda avanzata dai genitori dell'infante. 3. Proposto ricorso per cassazione da IC RI e AT NT, questa Corte, con ordinanza n. 19521/2019, lo ha rigettato. Ha, in particolare, ritenuto infondata la prima censura, con cui si assumeva la violazione, da parte del giudice di appello, dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., laddove aveva ammesso la produzione, da parte del Comune di Pistoia, della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento penale, in quanto risultava rispettato il precetto della disposizione normativa invocata che consentiva l'acquisizione di nuovi documenti a condizione che la parte dimostrasse di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, ha inoltre dato atto che il giudice d'appello aveva adeguatamente valutato la consulenza tecnica, correlandola alle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, giungendo alla conclusione, non idoneamente censurata con il ricorso per cassazione, di mancato raggiungimento della prova, nel processo civile, che lo scuotimento del bambino fosse avvenuto nell'arco temporale successivo alle ore 08,00 del mattino del 2 dicembre 2009, così riconoscendo che la Corte d'appello avesse fatto corretto governo delle risultanze probatorie. 3 4. Contro la suddetta decisione IC RI e AT NT propongono ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo. Il Comune di Pistoia resiste con controricorso. 5. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 391-bis (e/o 391-ter) cod. proc civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», lamentando che con l'ordinanza impugnata la Corte sarebbe incorsa in un evidente «travisamento della prova». Deducono che, erroneamente, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito potesse valersi di una consulenza espletata in altro giudizio, piuttosto che di quella dallo stesso disposta, e affermato, diversamente da quanto risultante dagli atti, che la perizia eseguita in sede di indagini preliminari fosse correlata alle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, mentre in realtà lo era solo con talune sommarie informazioni, assunte senza contraddittorio, e come tali non utilizzabili o utilizzabili 4 solo come argomenti di prova. 2. Il ricorso è inammissibile. In linea generale è opportuno ribadire, in riferimento al giudizio di revocazione, che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato. L'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. presuppone, dunque, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte, Cass., sez. U, 12/06/1997, n. 5303; Cass., sez. U, 10/08/2000, n. 561; Cass., sez. U, 18/12/2001, n. 15979; Cass., sez. 3, 18/09/2008, n. 23856; Cass., sez. U, 7/03/2016, n. 4413). Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., sez. L., 15/01/2009, n. 844) Si è, quindi, evidenziato che «l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione 5 da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa» (Cass., sez. L, 13/06/2017, n. 14656). Di conseguenza, non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale — quand'anche risulti errata — di revocazione (Cass., sez. L, 11/07/2016, n. 14108; Cass., sez. L, 5/04/2017, n. 8828; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27570). Di conseguenza, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass. n. 13367 del 2009; Cass. n. 10466 del 2011; Cass. n. 3760 del 2018). 3. Nel ricorso in esame non si comprende quale sia l'errore percettivo lamentato dai ricorrenti, i quali richiamano le deduzioni difensive già svolte nel giudizio di appello, muovono contestazioni alle risultanze della perizia disposta in sede penale e utilizzata dal giudice di appello e ripercorrono l'intera vicenda processuale riproponendo argomenti già sottoposti al vaglio dei giudici del merito e, successivamente, riproposti con il ricorso per cassazione. Con il ricorso per revocazione, le parti ricorrenti - come emerge all'evidenza dal raffronto tra quanto deciso con l'ordinanza n. 19521 del 2019 e le censure esposte con il ricorso in esame - domandano, in sostanza, un riesame del giudizio di legittimità conclusosi con il provvedimento impugnato in questa sede, denunciando non errori nella percezione di fatti, ma presunti errori di «travisamento delle prove», 6 ossia errori di valutazione del giudice di legittimità in ordine alle doglianze veicolate con il pregresso ricorso. E ciò in base ad una prospettazione che, oltre ad esorbitare dal perimetro proprio dell'errore revocatorio denunciabile in questa sede, si palesa anche deficitaria sotto il profilo di una intelligibile individuazione degli errori da ricondursi al paradigma dell'art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quale carenza di per sé rilevante nell'ottica della specificità e chiarezza dei motivi di ricorso per revocazione, giacché il disposto dell'art. 366 cod. proc. civ. trova applicazione pure in riferimento a tale impugnazione (Cass., sez. 6- 2, 27/09/2021, n. 26161). 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 26 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
- ricorrenti -
contro COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per delega in calce al controricorso, dall'avv. DI CH, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 513 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 11/01/2023
- controricorrente -
avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19521/2019 depositata in data 19 luglio 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso FATTI DI CAUSA 1. IC RI e AT NT convennero dinanzi al Tribunale di Pistoia il Comune di Pistoia e l'Asilo Nido Lago Mago al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti quali genitori di AT RI, dell'età di nove mesi, deceduto in ospedale il 7 dicembre 2009. Esposero, a sostegno della domanda, che il 2 dicembre 2009 il piccolo AT, alle ore 8,00, era stato portato dalla madre all'asilo ed era stato affidato al personale addetto;
intorno alle ore 12,30, l'infante aveva perso coscienza ed era stato trasportato in ospedale, ove, per lo stato di coma profondo, era stato trasferito al reparto di rianimazione dell'Ospedale Meyer di Firenze, presso il quale, dopo cinque giorni, era deceduto. Secondo l'assunto degli attori la morte del bambino doveva ritenersi conseguenza di un trauma, consistito nello scuotimento violento del corpo, verificatosi, a parere del loro consulente tecnico di parte, nelle ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. Il Comune di Pistoia, costituendosi in giudizio, replicò che il trauma che aveva scatenato la patologia si era verificato prima che il piccolo AT venisse condotto all'asilo e che, in ogni caso, non vi era prova che esso fosse insorto durante la sua permanenza nell'asilo. 2 All'esito dell'acquisizione di copiosa documentazione, ed in particolare della copia integrale del fascicolo relativo al procedimento penale instaurato a carico degli insegnanti, e della escussione dei testi, il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti dell'Asilo Nido ed accolse quella spiegata nei confronti del Comune di Pistoia. 2. La decisione venne impugnata dal Comune, che depositò copia della perizia collegiale espletata nel corso delle indagini preliminari, in sede di incidente probatorio, e costituitisi gli appellati, la Corte d'appello di Firenze, riformando la sentenza gravata, respinse la domanda avanzata dai genitori dell'infante. 3. Proposto ricorso per cassazione da IC RI e AT NT, questa Corte, con ordinanza n. 19521/2019, lo ha rigettato. Ha, in particolare, ritenuto infondata la prima censura, con cui si assumeva la violazione, da parte del giudice di appello, dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., laddove aveva ammesso la produzione, da parte del Comune di Pistoia, della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento penale, in quanto risultava rispettato il precetto della disposizione normativa invocata che consentiva l'acquisizione di nuovi documenti a condizione che la parte dimostrasse di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, ha inoltre dato atto che il giudice d'appello aveva adeguatamente valutato la consulenza tecnica, correlandola alle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, giungendo alla conclusione, non idoneamente censurata con il ricorso per cassazione, di mancato raggiungimento della prova, nel processo civile, che lo scuotimento del bambino fosse avvenuto nell'arco temporale successivo alle ore 08,00 del mattino del 2 dicembre 2009, così riconoscendo che la Corte d'appello avesse fatto corretto governo delle risultanze probatorie. 3 4. Contro la suddetta decisione IC RI e AT NT propongono ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo. Il Comune di Pistoia resiste con controricorso. 5. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 391-bis (e/o 391-ter) cod. proc civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», lamentando che con l'ordinanza impugnata la Corte sarebbe incorsa in un evidente «travisamento della prova». Deducono che, erroneamente, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito potesse valersi di una consulenza espletata in altro giudizio, piuttosto che di quella dallo stesso disposta, e affermato, diversamente da quanto risultante dagli atti, che la perizia eseguita in sede di indagini preliminari fosse correlata alle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, mentre in realtà lo era solo con talune sommarie informazioni, assunte senza contraddittorio, e come tali non utilizzabili o utilizzabili 4 solo come argomenti di prova. 2. Il ricorso è inammissibile. In linea generale è opportuno ribadire, in riferimento al giudizio di revocazione, che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato. L'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. presuppone, dunque, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte, Cass., sez. U, 12/06/1997, n. 5303; Cass., sez. U, 10/08/2000, n. 561; Cass., sez. U, 18/12/2001, n. 15979; Cass., sez. 3, 18/09/2008, n. 23856; Cass., sez. U, 7/03/2016, n. 4413). Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., sez. L., 15/01/2009, n. 844) Si è, quindi, evidenziato che «l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione 5 da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa» (Cass., sez. L, 13/06/2017, n. 14656). Di conseguenza, non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale — quand'anche risulti errata — di revocazione (Cass., sez. L, 11/07/2016, n. 14108; Cass., sez. L, 5/04/2017, n. 8828; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27570). Di conseguenza, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass. n. 13367 del 2009; Cass. n. 10466 del 2011; Cass. n. 3760 del 2018). 3. Nel ricorso in esame non si comprende quale sia l'errore percettivo lamentato dai ricorrenti, i quali richiamano le deduzioni difensive già svolte nel giudizio di appello, muovono contestazioni alle risultanze della perizia disposta in sede penale e utilizzata dal giudice di appello e ripercorrono l'intera vicenda processuale riproponendo argomenti già sottoposti al vaglio dei giudici del merito e, successivamente, riproposti con il ricorso per cassazione. Con il ricorso per revocazione, le parti ricorrenti - come emerge all'evidenza dal raffronto tra quanto deciso con l'ordinanza n. 19521 del 2019 e le censure esposte con il ricorso in esame - domandano, in sostanza, un riesame del giudizio di legittimità conclusosi con il provvedimento impugnato in questa sede, denunciando non errori nella percezione di fatti, ma presunti errori di «travisamento delle prove», 6 ossia errori di valutazione del giudice di legittimità in ordine alle doglianze veicolate con il pregresso ricorso. E ciò in base ad una prospettazione che, oltre ad esorbitare dal perimetro proprio dell'errore revocatorio denunciabile in questa sede, si palesa anche deficitaria sotto il profilo di una intelligibile individuazione degli errori da ricondursi al paradigma dell'art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quale carenza di per sé rilevante nell'ottica della specificità e chiarezza dei motivi di ricorso per revocazione, giacché il disposto dell'art. 366 cod. proc. civ. trova applicazione pure in riferimento a tale impugnazione (Cass., sez. 6- 2, 27/09/2021, n. 26161). 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 26 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente