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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/09/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2022/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2022/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA DENAROSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San NI RN (AR), Piazza della Libertà, n. 22 e da
( , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2 C.F._2
DANIELA DENAROSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San NI RN (AR), Piazza della Libertà, n. 22 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 01.08.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.08.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “a) affidamento del minore Persona_1 congiuntamente ai genitori con domiciliazione prevalente del minore presso l'abitazione della madre in Cavriglia fraz. Vacchereccia via Pace n. 20 ove la signora Parte_1 trasferirà la propria residenza presumibilmente entro il mese di settembre p.v., unitamente al trasloco di tutte le proprie cose attualmente presenti presso l'abitazione di via della Ginestra in Cavriglia;
Riguardo alle visite.: 1) il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli del figlio e della madre collocataria, continuerà ad avere la maggiore consuetudine possibile di rapporti con il figlio, che dopo un iniziale adattamento del bambino alla nuova situazione, i genitori concordano di mettere in atto il seguente calendario: il padre potrà tenere con sé il figlio dal giovedì uscita della scuola o comunque nel pomeriggio fino alla domenica sera Per_1 con rientro presso l'abitazione della madre prima di cena, nella settimana che il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà tenere il figlio il giovedì fino al sabato mattina e un pomeriggio con cena durante la settimana, alternando le settimane. Quanto sopra salvo diversi accordi e modalità concordate di volta in volta dai genitori.
2) il minore trascorrerà le festività natalizie, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, come pure le vacanze natalizie saranno divise equamente così come pure per la Pasqua. I dettagli dei suddetti periodi andranno concordati entro la fine del mese di novembre di ogni anno, impegnandosi comunque i genitori a trovare, di volta in volta, accordi rispettosi delle loro esigenze e di quelle del bambino, equi e basati sul criterio dell'alternanza. Con le medesime modalità i genitori si accorderanno su come il minore trascorrerà eventuali ponti e il relativo accordo dovrà trovarsi almeno un mese prima.
3) per quanto concerne le ferie estive si precisa che andrà in vacanza con il padre Per_1 per un periodo di 15 giorni, anche non continuativi. I giorni durante i quali il bambino starà con il padre saranno concordati dai genitori entro il mese di maggio, potendo in tal modo anche la madre programmare le ferie estive con il figlio per un periodo di 15 giorni, anche non continuativi. Quanto sopra salvo diversi accordi e modalità concordate di volta in volta dai genitori. B) il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 corrisponderà alla signora la somma di € 300,00 mensili, che verrà corrisposta, entro Pt_1 il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente della signora La Pt_1 suddetta somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
C) Le spese straordinarie saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% come dalla linea guida del protocollo del Tribunale di Arezzo. D) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. E) Le spese legali interamente compensate.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 01.08.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2022/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA DENAROSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San NI RN (AR), Piazza della Libertà, n. 22 e da
( , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2 C.F._2
DANIELA DENAROSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San NI RN (AR), Piazza della Libertà, n. 22 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 01.08.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.08.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “a) affidamento del minore Persona_1 congiuntamente ai genitori con domiciliazione prevalente del minore presso l'abitazione della madre in Cavriglia fraz. Vacchereccia via Pace n. 20 ove la signora Parte_1 trasferirà la propria residenza presumibilmente entro il mese di settembre p.v., unitamente al trasloco di tutte le proprie cose attualmente presenti presso l'abitazione di via della Ginestra in Cavriglia;
Riguardo alle visite.: 1) il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli del figlio e della madre collocataria, continuerà ad avere la maggiore consuetudine possibile di rapporti con il figlio, che dopo un iniziale adattamento del bambino alla nuova situazione, i genitori concordano di mettere in atto il seguente calendario: il padre potrà tenere con sé il figlio dal giovedì uscita della scuola o comunque nel pomeriggio fino alla domenica sera Per_1 con rientro presso l'abitazione della madre prima di cena, nella settimana che il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà tenere il figlio il giovedì fino al sabato mattina e un pomeriggio con cena durante la settimana, alternando le settimane. Quanto sopra salvo diversi accordi e modalità concordate di volta in volta dai genitori.
2) il minore trascorrerà le festività natalizie, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, come pure le vacanze natalizie saranno divise equamente così come pure per la Pasqua. I dettagli dei suddetti periodi andranno concordati entro la fine del mese di novembre di ogni anno, impegnandosi comunque i genitori a trovare, di volta in volta, accordi rispettosi delle loro esigenze e di quelle del bambino, equi e basati sul criterio dell'alternanza. Con le medesime modalità i genitori si accorderanno su come il minore trascorrerà eventuali ponti e il relativo accordo dovrà trovarsi almeno un mese prima.
3) per quanto concerne le ferie estive si precisa che andrà in vacanza con il padre Per_1 per un periodo di 15 giorni, anche non continuativi. I giorni durante i quali il bambino starà con il padre saranno concordati dai genitori entro il mese di maggio, potendo in tal modo anche la madre programmare le ferie estive con il figlio per un periodo di 15 giorni, anche non continuativi. Quanto sopra salvo diversi accordi e modalità concordate di volta in volta dai genitori. B) il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 corrisponderà alla signora la somma di € 300,00 mensili, che verrà corrisposta, entro Pt_1 il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente della signora La Pt_1 suddetta somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
C) Le spese straordinarie saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% come dalla linea guida del protocollo del Tribunale di Arezzo. D) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. E) Le spese legali interamente compensate.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 01.08.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni