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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, nella persona del Giudice designato dott. Giovanni Salina
all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 10/12/2024,
nel procedimento, ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. e 170 D.P.R. n. 115/2002, iscritto al n. r.g. 1156/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIONDI EUGENIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN DOMENICO 2
BOLOGNA presso il difensore avv. BIONDI EUGENIO.
RICORRENTE contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note difensive, ex art.127 ter c.p.c., depositate in via telematica il 9/12/23024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con ricorso, ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e segg. c.p.c., depositato in data 19 luglio 2024, l'avv. ha evocato in giudizio, innanzi all'intestata Parte_1
Corte d'Appello, il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto con cui la Corte di Appello di Bologna, Sez.
Prima Penale, in data 24-25 giugno 2024, aveva parzialmente rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso relativo alle prestazioni difensive dal medesimo espletate nel procedimento n. SIGE 164/22, a favore di tale , ammesso al Controparte_3
patrocinio a spese dello Stato, come da allegato decreto.
In particolare, il ricorrente, a sostegno del proposto ricorso, ha allegato di avere svolto, come da documentazione in atti, le prestazioni professionali per cui è causa nel procedimento indicato in premessa in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva mediante deposito di ricorso per incidente di esecuzione e, infine, di aver partecipato all'udienza di discussione tenuta in data 18/10/2022, ed ha, quindi, censurato l'impugnato provvedimento, deducendone l'erroneità, nella parte in cui era stato liquidato, a titolo di compenso, un importo (€ 860,00) inferiore a quello dovutogli in base sia al protocollo locale per la determinazione del compenso spettante al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sia ai parametri dettati dal D.M. n.
115/2014.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo, in parziale riforma del decreto, accogliere il presente ricorso ex art. 281decies c.p.c. con conseguente rideterminazione della liquidazione spettante al difensore per il procedimento in epigrafe precisato. Accertare e dichiarare che l'Avv. ha provveduto a depositare nei termini istanza di Parte_1
liquidazione del compenso prestato a favore di soggetto ammesso a gratuito patrocinio e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il nella Controparte_1 persona del Ministro Pro Tempore a corrispondere all'Avv. in relazione Parte_1 all'attività professionale da quest'ultimo espletata a favore di , nel Controparte_3
procedimento avente n. SIGE 164/22, la somma corretta di 1000,00, oltre spese generali
(15%) e cpa (4%) alla luce di quanto esposto, o nella somma maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. pagina 2 di 4 Successivamente, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art.127 ter c.p.c., il Giudice designato, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente con note difensive depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisone.
Fatte queste premesse, deve, nel merito, rilevarsi che, secondo quanto stabilito dal protocollo locale, siglato dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna e dai
Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto in data 19/6/2017, il compenso minimo previsto per le prestazioni professionali e per le fasi di giudizio in cui queste sono state documentalmente espletate, ammonta a complessivi € 1.500,00, di cui
€ 250,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva e € 750,00 per quella dercisoria, sicchè, avuto riguardo alla natura, al numero, all'impegno e alla non particolare complessità delle comprovate attività professionali in concreto espletate, si ritiene congruo e altresì conforme ai parametri dettati dal menzionato protocollo, nonchè alla richiesta così come avanzata dal professionista istante, riconoscere a quest'ultimo, in parziale riforma dell'impugnato decreto, a titolo di compenso professionale, il complessivo importo, già ridotto di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, di €
1000,00.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico del resistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale riforma del decreto reso dalla Corte d'Appello di Bologna in data 24-25 giugno 2024,
LIQUIDA
pagina 3 di 4 in favore del ricorrente, a titolo di compenso relativo alle prestazioni professionali espletate nell'ambito del giudizio indicato in premessa, la complessiva maggior somma di € 1.000,00, così già ridotta, ex lege, di un terzo.
CONDANNA il resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 98,00 per spese e € 435,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Bologna, 9 gennaio 2025 Il Giudice designato dott. Giovanni Salina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, nella persona del Giudice designato dott. Giovanni Salina
all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 10/12/2024,
nel procedimento, ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. e 170 D.P.R. n. 115/2002, iscritto al n. r.g. 1156/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIONDI EUGENIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN DOMENICO 2
BOLOGNA presso il difensore avv. BIONDI EUGENIO.
RICORRENTE contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note difensive, ex art.127 ter c.p.c., depositate in via telematica il 9/12/23024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con ricorso, ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e segg. c.p.c., depositato in data 19 luglio 2024, l'avv. ha evocato in giudizio, innanzi all'intestata Parte_1
Corte d'Appello, il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto con cui la Corte di Appello di Bologna, Sez.
Prima Penale, in data 24-25 giugno 2024, aveva parzialmente rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso relativo alle prestazioni difensive dal medesimo espletate nel procedimento n. SIGE 164/22, a favore di tale , ammesso al Controparte_3
patrocinio a spese dello Stato, come da allegato decreto.
In particolare, il ricorrente, a sostegno del proposto ricorso, ha allegato di avere svolto, come da documentazione in atti, le prestazioni professionali per cui è causa nel procedimento indicato in premessa in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva mediante deposito di ricorso per incidente di esecuzione e, infine, di aver partecipato all'udienza di discussione tenuta in data 18/10/2022, ed ha, quindi, censurato l'impugnato provvedimento, deducendone l'erroneità, nella parte in cui era stato liquidato, a titolo di compenso, un importo (€ 860,00) inferiore a quello dovutogli in base sia al protocollo locale per la determinazione del compenso spettante al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sia ai parametri dettati dal D.M. n.
115/2014.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo, in parziale riforma del decreto, accogliere il presente ricorso ex art. 281decies c.p.c. con conseguente rideterminazione della liquidazione spettante al difensore per il procedimento in epigrafe precisato. Accertare e dichiarare che l'Avv. ha provveduto a depositare nei termini istanza di Parte_1
liquidazione del compenso prestato a favore di soggetto ammesso a gratuito patrocinio e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il nella Controparte_1 persona del Ministro Pro Tempore a corrispondere all'Avv. in relazione Parte_1 all'attività professionale da quest'ultimo espletata a favore di , nel Controparte_3
procedimento avente n. SIGE 164/22, la somma corretta di 1000,00, oltre spese generali
(15%) e cpa (4%) alla luce di quanto esposto, o nella somma maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. pagina 2 di 4 Successivamente, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art.127 ter c.p.c., il Giudice designato, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente con note difensive depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisone.
Fatte queste premesse, deve, nel merito, rilevarsi che, secondo quanto stabilito dal protocollo locale, siglato dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna e dai
Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto in data 19/6/2017, il compenso minimo previsto per le prestazioni professionali e per le fasi di giudizio in cui queste sono state documentalmente espletate, ammonta a complessivi € 1.500,00, di cui
€ 250,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva e € 750,00 per quella dercisoria, sicchè, avuto riguardo alla natura, al numero, all'impegno e alla non particolare complessità delle comprovate attività professionali in concreto espletate, si ritiene congruo e altresì conforme ai parametri dettati dal menzionato protocollo, nonchè alla richiesta così come avanzata dal professionista istante, riconoscere a quest'ultimo, in parziale riforma dell'impugnato decreto, a titolo di compenso professionale, il complessivo importo, già ridotto di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, di €
1000,00.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico del resistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale riforma del decreto reso dalla Corte d'Appello di Bologna in data 24-25 giugno 2024,
LIQUIDA
pagina 3 di 4 in favore del ricorrente, a titolo di compenso relativo alle prestazioni professionali espletate nell'ambito del giudizio indicato in premessa, la complessiva maggior somma di € 1.000,00, così già ridotta, ex lege, di un terzo.
CONDANNA il resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 98,00 per spese e € 435,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Bologna, 9 gennaio 2025 Il Giudice designato dott. Giovanni Salina
pagina 4 di 4