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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 27.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 18.3.2025, 24.3.2025, 27.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 992/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso d ura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via dell'Orso n. 8, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
NTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 303 2023 00013806 64 000.
PAROLE CHIAVE: PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI – ONERE PROBATORIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente impugna l'avviso di addebito indicato in oggetto, precisando di avere acquistato a fini di investimento delle quote della società holding titolare del 50% del capitale del CP_2
1 Gruppo Moda Italia s.p.a., ma precisa di non avere mai svolto prestazione lavorativa a favore di tale ultima società, tanto che l'amministrazione era affidata ad un soggetto terzo. Costituendosi in giudizio, l' eccepisce in via preliminare CP_3
l'inammissibilità del ricorso atteso ch era stata dimostrata la tempestività di esso. Nel merito, evidenzia che la ricorrente era andata in pensione ancora giovane;
che la figlia della ricorrente e amministratore unico della CP_4
svolgeva a tempo pieno attività di commercialista sicché non CP_2 re attività nel punto vendita;
che il punto vendita aveva aperto in data 18.8.2018 ma soltanto dal 6.11.2018 al 20.3.2019 vi era stata addetta una commessa sicché se ne poteva desumere che, esclusa la commercialista e la commessa che aveva lavorato solo sei mesi, l'attività sociale non poteva che essere stata svolta dalla Parte_1
La causa, non ess ormulata alcuna istanza istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della tempestività dell'opposizione proposta. Al riguardo, va rilevato che la controversia veniva inizialmente introdotta dinanzi al Tribunale di Milano, il quale si dichiarava incompetente con pronuncia del 21.6.2024 assegnando 20 giorni per la riassunzione. Il ricorso in riassunzione veniva depositato in data 10.7.2024, sicché la riassunzione è avvenuta tempestivamente. Quanto al termine di 40 giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito prescritto dall'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999, va rilevato che a fronte di un avviso di addebito notificato in data 3.1.2024 (come sostenuto nel ricorso dinanzi al Tribunale di Milano e non contestato da parte resistente) il ricorso è stato depositato dinanzi al Tribunale di Milano dichiaratosi incompetente in data 12.2.2024, nel pieno rispetto del termine indicato, sicché la doglianza è priva di fondamento.
3. Della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Si ricorda al riguardo che l'art. 1 comma 203 legge 662/1996 sancisce che sono tenuti all'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale coloro che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (…); b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (…); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, se previsto da leggi o regolamenti, delle prescritte licenze o autorizzazioni (…). Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente affinché sorga l'obbligo di versamento dei contributi. Sempre in via preliminare va evidenziato che grava sull' ex art. 2697 CP_3
2 c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l'avviso di addebito. Non può ritenersi che tale onere sia stato assolto in quanto gli elementi che adduce l' a sostegno dell'iscrizione costituiscono non prova piena Pt_2 ma meri ind non hanno le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza. Ed infatti, la circostanza che la amministratore unico della CP_4
svolgesse attività di c non esclude che potesse CP_2
l'attività del punto vendita, non essendoci alcuna prova degli orari di apertura di tale negozio al fine di verificare l'incompatibilità con l'attività di commercialista, così come non si ha prova che l'apertura al pubblico avvenne proprio nella data di inizio di attività indicata nella visura camerale e non invece al momento dell'assunzione della dipendente nel novembre 2018 come sostenuto dalla ricorrente. Né è elemento univoco la circostanza che la sia andata in pensione in giovane età, in assenza Parte_1 di qualsiasi prova he questa abbia effettivamente prestato attività lavorativa presso il negozio sito in Civitanova Marche.
4. Dell'esito del giudizio e del riparto delle spese di lite. Si ritiene in conclusione che, non essendo stati provati i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, l'obbligo contributivo vantato dall' non possa essere CP_3 ritenuto legittimo. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara illegittima la pretesa di cui all'avviso di addebito n. 303 2023 00013806 64 000; 2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_3 che liquida in Euro 851,00 ed Euro 70,00 per Parte_1
o forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 02.04.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
3
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 27.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 18.3.2025, 24.3.2025, 27.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 992/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso d ura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via dell'Orso n. 8, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
NTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 303 2023 00013806 64 000.
PAROLE CHIAVE: PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI – ONERE PROBATORIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente impugna l'avviso di addebito indicato in oggetto, precisando di avere acquistato a fini di investimento delle quote della società holding titolare del 50% del capitale del CP_2
1 Gruppo Moda Italia s.p.a., ma precisa di non avere mai svolto prestazione lavorativa a favore di tale ultima società, tanto che l'amministrazione era affidata ad un soggetto terzo. Costituendosi in giudizio, l' eccepisce in via preliminare CP_3
l'inammissibilità del ricorso atteso ch era stata dimostrata la tempestività di esso. Nel merito, evidenzia che la ricorrente era andata in pensione ancora giovane;
che la figlia della ricorrente e amministratore unico della CP_4
svolgeva a tempo pieno attività di commercialista sicché non CP_2 re attività nel punto vendita;
che il punto vendita aveva aperto in data 18.8.2018 ma soltanto dal 6.11.2018 al 20.3.2019 vi era stata addetta una commessa sicché se ne poteva desumere che, esclusa la commercialista e la commessa che aveva lavorato solo sei mesi, l'attività sociale non poteva che essere stata svolta dalla Parte_1
La causa, non ess ormulata alcuna istanza istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della tempestività dell'opposizione proposta. Al riguardo, va rilevato che la controversia veniva inizialmente introdotta dinanzi al Tribunale di Milano, il quale si dichiarava incompetente con pronuncia del 21.6.2024 assegnando 20 giorni per la riassunzione. Il ricorso in riassunzione veniva depositato in data 10.7.2024, sicché la riassunzione è avvenuta tempestivamente. Quanto al termine di 40 giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito prescritto dall'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999, va rilevato che a fronte di un avviso di addebito notificato in data 3.1.2024 (come sostenuto nel ricorso dinanzi al Tribunale di Milano e non contestato da parte resistente) il ricorso è stato depositato dinanzi al Tribunale di Milano dichiaratosi incompetente in data 12.2.2024, nel pieno rispetto del termine indicato, sicché la doglianza è priva di fondamento.
3. Della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Si ricorda al riguardo che l'art. 1 comma 203 legge 662/1996 sancisce che sono tenuti all'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale coloro che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (…); b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (…); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, se previsto da leggi o regolamenti, delle prescritte licenze o autorizzazioni (…). Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente affinché sorga l'obbligo di versamento dei contributi. Sempre in via preliminare va evidenziato che grava sull' ex art. 2697 CP_3
2 c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l'avviso di addebito. Non può ritenersi che tale onere sia stato assolto in quanto gli elementi che adduce l' a sostegno dell'iscrizione costituiscono non prova piena Pt_2 ma meri ind non hanno le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza. Ed infatti, la circostanza che la amministratore unico della CP_4
svolgesse attività di c non esclude che potesse CP_2
l'attività del punto vendita, non essendoci alcuna prova degli orari di apertura di tale negozio al fine di verificare l'incompatibilità con l'attività di commercialista, così come non si ha prova che l'apertura al pubblico avvenne proprio nella data di inizio di attività indicata nella visura camerale e non invece al momento dell'assunzione della dipendente nel novembre 2018 come sostenuto dalla ricorrente. Né è elemento univoco la circostanza che la sia andata in pensione in giovane età, in assenza Parte_1 di qualsiasi prova he questa abbia effettivamente prestato attività lavorativa presso il negozio sito in Civitanova Marche.
4. Dell'esito del giudizio e del riparto delle spese di lite. Si ritiene in conclusione che, non essendo stati provati i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, l'obbligo contributivo vantato dall' non possa essere CP_3 ritenuto legittimo. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara illegittima la pretesa di cui all'avviso di addebito n. 303 2023 00013806 64 000; 2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_3 che liquida in Euro 851,00 ed Euro 70,00 per Parte_1
o forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 02.04.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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