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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/06/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RIETI
SENTENZA
DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il giudice dott. ER Colonnello, pronunciandosi all'esito del procedimento unitario rubricato sub R.G. n. 11/2023; vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentata da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Enrico Paternò Raddusa, dall'avv. David De Castro e dall'avv. Andrea Sbardella, tutti del Foro di Roma, presso i quali è elettivamente domiciliato, con l'assistenza dell'avv. Enrico Colasanti in qualità di professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.
** ha presentato ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Parte_1 consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 21.02.2023.
Unitamente al ricorso ha presentato la proposta ed un piano di ristrutturazione dei debiti redatti secondo i criteri ex artt. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. – come debitamente integrati nel corso del procedimento - oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14/2019.
Inoltre, è stata depositata la relazione del professionista nominato in luogo dell'OCC come richiesto dagli artt. 67 e 68 c.c.i.i., recante l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
l'indicazione presunta dei costi della procedura. È risultato possibile accertare, poi, che l'odierno istante riveste la qualifica di consumatore, poiché i debiti a lui riferibili sono stati contratti per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale.
Risulta, ancora, che il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Inoltre non ha mai beneficiato in passato dell'esdebitazione come risulta dalle attestazioni di Cancelleria officiosamente acquisite dal Tribunale.
Quanto alla situazione economica e patrimoniale in cui versa il ricorrente, è risultato che il suo patrimonio è unicamente costituito dallo stipendio derivante dal contratto di lavoro dipendente presso lo Studio e-IUS Tax & Legal, con una retribuzione annua lorda di € 13.848,38; dall'assegno unico familiare ex D.lgs. n. 230 del 2021 dell'importo complessivo di € 4.920,00 annui;
dalle modeste disponibilità su Carta prepagata c.d. “Postepay” per € 8,24, a fronte, tuttavia del saldo negativo su conto corrente bancario n. 000104192138, del saldo negativo sulla Carta di credito n. 4301522334876464, rilasciata da Agos S.p.A. (saldo contabile negativo di 2.320,00); da un autoveicolo di marca “Renault”, modello
“Scenic”, targato “EL504SJ”, immatricolato nell'aprile 2012, avente il valore di mercato di € 3.200,00, con il quale il ricorrente svolge la propria attività lavorativa di fattorino, mentre l'immobile di sito in Montopoli di Sabina (RI), Via Paradiso s.n.c., vanta una rendita di € 268,56 ed € 86,61 ed è adibito a casa familiare.
Pertanto, a fronte di una disponibilità mensile pari ad € 1.456,91, al netto di imposte e tributi e comprensiva dell'assegno familiare, e di spese mensili per il sostentamento familiare pari ad € 1.096,91 (per un totale disponibile pari ad € 360,00), la rata complessiva cui dovrebbe far fronte, pur in seguito alle rinegoziazioni svolte, sarebbe pari al maggiore importo di € 811,83.
Ora, come detto, il ricorrente, al fine di far fronte a tale squilibrio, ha presentato decreti del Tribunale una proposta ed un piano di ristrutturazione.
Con vari decreti di questo Tribunale il ricorrente è stato invitato a modificarli e a fornire chiarimenti.
A seguito dei chiarimenti e delle modifiche, è stata effettuata una iniziale valutazione di ammissibilità del ricorso con decreto del 12.04.2023; quindi la proposta e il piano, come modificati su invito del Tribunale, sono stati pubblicati sull'apposita area web del Tribunale di Rieti e sono stati comunicati ai creditori.
I creditori non hanno presentato osservazioni ma hanno precisato il credito in taluni casi in modo diverso da come indicato dal ricorrente;
per ciò al ricorrente è stato chiesto, con più decreti, di fornire ulteriori chiarimenti.
Il pertanto, ha riformulato il piano di ristrutturazione in adesione alla Parte_1 precisazione dei crediti effettuata dai creditori (depositato nella sua versione definitiva come allegato 2 alla memoria depositata il 15.5.2025).
Nulla osta, dunque, all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti come presentato e modificato. Non può accogliersi la richiesta del ricorrente di disporre, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019, la misura protettiva del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo sino alla conclusione del piano.
Invero, l'art. 70, comma 4 C.C.I. prevede che le dette misure possono essere concesse conferendo loro durata fino alla “conclusione del procedimento” e il successivo comma 7 C.C.I.I. prevede che con l'omologa del piano (non già con la sua completa esecuzione) il procedimento viene definito.
Dunque le misure già concesse terminano proprio con l'emissione della sentenza di omologa e non possono essere concesse ulteriormente.
Del resto, i creditori non possono esigere il pagamento dei loro crediti in misura differente da quella prevista dall'ora omologato piano di ristrutturazione, che regola temporalmente anche l'esigibilità dei crediti e quindi determinano l'impossibilità di agire esecutivamente per conseguire il pagamento coattivo dell'intero credito. Al contempo, essi sono tutelati fino alla completa esecuzione del piano dalla trascrizione della presente sentenza sui beni immobili di proprietà del Parte_1 come meglio specificati in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti presentato il 21 febbraio 2023 da Parte_1
C.F. come successivamente modificato e quindi
[...] C.F._1 come definitivamente risulta dall'allegato n. 2 alla memoria depositata da detto ricorrente il 15 maggio 2025;
DICHIARA chiusa la procedura;
DISPONE che il professionista nominato in luogo dell'OCC: vigili sulla corretta esecuzione del piano;
riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso;
fornisca ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;
terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII;
laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, lo riferisca al giudice;
DISPONE che accrediti mensilmente entro il giorno 10 del mese le Parte_1 somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà aperto a cura del professionista nominato in luogo dell'OCC, e che sarà vincolato all'ordine del giudice;
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere Parte_1 in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria. in apposita area web del sito del Tribunale di Rieti entro 48 ore;
DISPONE la comunicazione della stessa sentenza, a cura del professionista nominato in luogo dell'OCC, ai creditori, unitamente al piano di ristrutturazione nella sua ultima versione (allegato n. 2 alla nota depositata dal ricorrente il 15 maggio 2025);
DISPONE la trascrizione della presente sentenza, a cura del professionista nominato in luogo dell'OCC, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile di proprietà di sito Parte_1 in Montopoli di Sabina (RI), Via Paradiso snc, censito in NCEU presso l'Ufficio Provinciale – Territorio della Direzione Provinciale di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, foglio n. 4, subalterno n. 8, particella n. 391, unitamente alla pertinenza, identificata al foglio n. 4, subalterno n. 16, particella n. 391, categoria C/6.
Rieti, 20 giugno 2025
IL GIUDICE
ER ON