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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 185/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 185/2025 V.G. promosso da:
(CF: ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Avezzano, via Napoli, 16, elettivamente domiciliata in Avezzano Via Mazzini, 80, presso lo studio dell'Avv. Mario Del Pretaro (CF: ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso;
e
(CF: , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Tagliacozzo, Via della Torretta 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mastroddi (CF ), che lo rappresenta e C.F._4
difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 13.03.2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1) ciascun coniuge rinuncia espressamente a richiedere il proprio mantenimento a carico dell'altro;
2) ciascun coniuge provvederà a tutte le proprie spese: spese mediche di qualsiasi tipo, spese di gestione delle rispettive abitazioni in uso ad oggi e future, spese di affitti e/o mutui, spese per forniture di energia elettrica, gas e/o metano, acqua, TARI ed ogni altra ed eventuale spesa di consumo. Spese di gestione delle automobili sia personalmente intestate e sia intestate a terze persone ma in uso ai coniugi separandi;
3) la casa coniugale, sita in Tagliacozzo, via Selve Piane, 18, rimane nella esclusiva disponibilità del Sig. essendone esclusivo proprietario dell'immobile.” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 13.03.2025 Pt_1
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi
[...] Parte_2 sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in
Tagliacozzo (AQ) il 03.12.1994 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 6 parte 1 - anno 1994, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla predetta unione sono nate due figlie, nata ad [...], il Persona_1
6.12.1995 e nata ad [...], l'[...], entrambe Persona_2
economicamente indipendenti;
All'udienza del 9 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
2 Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, essendo i figli maggiorenni ed indipendenti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...] ome sopra meglio generalizzati. Parte_2
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Tagliacozzo (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 6 parte 1 - anno 1994.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 185/2025 V.G. promosso da:
(CF: ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Avezzano, via Napoli, 16, elettivamente domiciliata in Avezzano Via Mazzini, 80, presso lo studio dell'Avv. Mario Del Pretaro (CF: ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso;
e
(CF: , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Tagliacozzo, Via della Torretta 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mastroddi (CF ), che lo rappresenta e C.F._4
difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 13.03.2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1) ciascun coniuge rinuncia espressamente a richiedere il proprio mantenimento a carico dell'altro;
2) ciascun coniuge provvederà a tutte le proprie spese: spese mediche di qualsiasi tipo, spese di gestione delle rispettive abitazioni in uso ad oggi e future, spese di affitti e/o mutui, spese per forniture di energia elettrica, gas e/o metano, acqua, TARI ed ogni altra ed eventuale spesa di consumo. Spese di gestione delle automobili sia personalmente intestate e sia intestate a terze persone ma in uso ai coniugi separandi;
3) la casa coniugale, sita in Tagliacozzo, via Selve Piane, 18, rimane nella esclusiva disponibilità del Sig. essendone esclusivo proprietario dell'immobile.” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 13.03.2025 Pt_1
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi
[...] Parte_2 sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in
Tagliacozzo (AQ) il 03.12.1994 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 6 parte 1 - anno 1994, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla predetta unione sono nate due figlie, nata ad [...], il Persona_1
6.12.1995 e nata ad [...], l'[...], entrambe Persona_2
economicamente indipendenti;
All'udienza del 9 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
2 Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, essendo i figli maggiorenni ed indipendenti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...] ome sopra meglio generalizzati. Parte_2
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Tagliacozzo (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 6 parte 1 - anno 1994.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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