Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06544/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6544 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano, viale Elena 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo S.U.I. della Prefettura di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato il 29.11.2024 e depositato il 19.12.2024, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Napoli il 30 settembre 2024;
- con ordinanza n. 34 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare avendo ritenuto che “il ricorso presenti apprezzabili profili di fondatezza con riferimento alle dedotte censure di difetto di istruttoria, considerato che non è stata in alcun modo considerata dalla Prefettura la richiesta, inviata via pec all’Amministrazione il 2 agosto 2024, con cui il datore di lavoro “a causa di indifferibili impegni di lavoro già presi” chiedeva un rinvio dell’appuntamento fissato per la data 22 agosto 2024 per la definizione della pratica e richiedeva altresì di accorpare le pratiche relative ai lavoratori per i quali aveva ottenuto il nulla osta e di convocarli in un’unica giornata”;
- l’amministrazione ha depositato in giudizio la nota con cui evidenzia che ha provveduto a riconvocare il ricorrente per il giorno 27 marzo 2025;
- alla camera di consiglio del 2 aprile 2025, il difensore di parte ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere sul presente ricorso e ha insistito per la condanna alle spese dell’amministrazione mentre l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha chiesto la compensazione delle spese;
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 aprile 2025, 7 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Angela Fontana |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.